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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5587/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/09/2025 ,
da e ,con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
IN IC
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. Hanno altresì chiesto che, decorso il termine di legge,
venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
20/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
14/11/2025, hanno confermato la volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5587/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a CITTADELLA (PD) il 02/09/1970, e C.F._1
(CF: ), n. a DE (TV) il Parte_2 C.F._2
30/09/1966, che hanno contratto matrimonio il 14/10/1995 a SAN
AR DI LUPARI(PD), atto trascritto al n. 39, parte II, Serie A,
anno 1995, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati e continueranno a dimorare presso le abitazioni di loro rispettiva proprietà, mantenendo reciprocamente cordialità di rapporti e mutuo rispetto.
2) Il figlio manterrà la residenza presso il padre e viene Per_1
affidato ad entrambi i Genitori secondo le condizioni dell'affido condiviso di cui alla L. 54/2006, i quali condivideranno la responsabilità educativa, che sarà esercitata separatamente per le decisioni di natura ordinaria, congiuntamente per le scelte di natura straordinaria ed in particolare quelle attinenti alla salute,
educazione, istruzione e residenza.
3) In relazione ai turni di responsabilità e ciò a valersi anche quale piano genitoriale, i genitori concordano che:
a) il figlio potrà stare con la madre e da ella pernottare Per_1
quando vorrà, previo accordo con il padre e/o con la stessa.
b) il figlio continuerà a recarsi autonomamente presso Per_1
l'istituto scolastico a mezzo del motociclo Fantic 125 cl di proprietà del sig. e nel caso di maltempo, come avviene Pt_2
attualmente, sarà accompagnato dal genitore che sarà disponibile a seconda dei rispettivi impegni lavorativi;
c) considerato che il figlio raggiungerà la maggiore età Per_1
il 04 dicembre prossimo venturo, non si ritiene necessario concordare ulteriori diritti di visita rispetto ai periodi di vacanza ovvero alle festività annuali a parte quella relativa al 1 novembre, in ordine alla quale il ragazzo sarà libero di scegliere da chi trascorrerla.
d) rimane salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente sui tempi di frequentazione del figlio o su ogni altra decisione,
nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi, sociali di quest'ultimo, oltreché delle esigenze dei genitori stessi.
e) sino al 04 dicembre 2025 i Genitori si comunicheranno reciprocamente (anche per iscritto a mezzo e-mail e/o whatsupp) i luoghi, diversi dalle rispettive abitazione, ove dovessero soggiornare con il figlio.
4) avrà diritto a conservare rapporti significativi con i Per_1
parenti di ciascun ramo genitoriale come previsto dagli artt. 315
bis e 317 bis c.c..
5) Tenuto conto che il figlio frequenta i genitori in via paritetica e che la circostanza del prevalente pernottamento presso il padre viene temperata dalla di lui maggior disponibilità reddituale, non viene previsto alcun contributo al suo mantenimento ordinario.
6) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito nella misura del 50% ciascuno, così come entrambi i genitori avranno diritto a detrarre nella misura del 50% ciascuno l'importo del figlio a carico dal proprio reddito.
7) I genitori continueranno a sostenere le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno.
Tali spese verranno individuate mediante esclusivo riferimento al
“Protocollo d'Intesa sottoscritto a Treviso in data 01.12.2016 dal
Presidente del Tribunale di Treviso e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Treviso” che integralmente si richiama in ordine alle modalità di concertazione, alla tipologia ed al rimborso.
Il rimborso a favore del Genitore che le ha anticipate avverrà entro due settimane dalla richiesta all'altro.
Le parti intendono includere nelle predette spese straordinarie, con la suddetta ripartizione, i capi spalla e le calzature. 8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di ogni contributo al proprio mantenimento.
9) I coniugi concordano nell'opportunità di definire e regolare in sede divorzile, se a quella data ve ne sarà ancora la necessità, la questione relativa alla proprietà degli arredi e dei supellettili ancora presenti nelle ex casa familiare.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SAN AR DI
LUPARI (PD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/11/2025.
Il presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi