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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9093 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 (al quale è stato riunito il n. 994 dell'anno 2022), avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. IMBROGLIA MICHELE ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._3
PIPOLO ELIO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 05/11/2024 il ricorrente ha concluso per la conferma dei provvedimenti già disposti, insistendo per l'addebito a carico della moglie con conseguente risarcimento dei danni da lui subìti e il rigetto della domanda di mantenimento in favore di quest'ultima; la resistente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, l'affido e il collocamento dei minori presso di sé, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile
1 di € 400,00, nonché un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per sé, l'assegnazione della casa familiare o, in subordine, una somma che le permetta di locare un altro immobile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 26/11/2021, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 15/10/2006 dal quale erano nati due figli, il Persona_1
21/08/2008 e il 17/07/2016. Rilevava che i rapporti tra i coniugi si erano Persona_2
deteriorati per insanabili incompatibilità caratteriali e che la moglie aveva reiteratamente abbandonato la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie,
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con la madre e l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Con comparsa di risposta, depositata in data 25/10/2022, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, si riportava al ricorso introduttivo di cui al giudizio successivamente instaurato e in tale sede riunito (n. 994/2022), esponendo in particolare che la causa della crisi coniugale risiedeva nella condotta del coniuge, il quale l'aveva più volte offesa e picchiata anche innanzi ai minori. Rappresentava che il figlio aveva deciso di restare ad Per_1
Ailano con il padre e la nonna paterna, mentre lei viveva con il figlio presso l'abitazione Per_2
dei genitori (nonni materni) in Prata Sannita. Aggiungeva di essere casalinga mentre il ricorrente aveva sempre lavorato con il fratello ( ), titolare dell'omonima ditta individuale Persona_3 di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Pertanto, concludeva per la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito, l'affido dei minori a sé,
l'assegnazione della casa familiare con obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e di un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento per sé.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07/07/2022, il Presidente del Tribunale, constatato l'esito negativo della conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, fissava in € 400,00 il contributo al mantenimento per i figli minori a carico di quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie, e poneva a carico del resistente un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie. Disposto il collocamento del figlio presso il padre (cfr. Per_1
verbale 07/03/2023, modificato con provvedimento del 16/03/2023), successivamente ascoltato (cfr. verbale del 16/03/2023), escussi i testi (cfr. verbali del 03/10/2023 e 20/02/2024), all'esito
2 dell'udienza cartolare del 05/11/2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni sopra richiamate.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, entrambe le parti hanno presentato domanda di addebito.
Il ricorrente ha allegato l'abbandono della casa familiare della moglie, quest'ultima, invece, contestando la veridicità delle dichiarazioni e delle accuse di controparte, ha allegato le condotte di violenza da lei subìte da parte del marito, anche alla presenza dei minori.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi,
è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1,
19/02/2018, n. 3925).
Quanto al caso di abbandono della casa familiare da parte di un coniuge, la giurisprudenza precisa che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (vd. Cass. Civ., Sez. 6-1,
15/01/2020, n. 648).
Nel caso de quo, il Collegio reputa che i fatti di violenza allegati dalla resistente siano stati adeguatamente provati grazie all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in tale giudizio, legittimando la statuizione in ordine all'addebito. In particolare, la prima teste escussa,
3 madre della resistente, ha dichiarato di essere stata presente ad episodi di maltrattamenti posti in essere dal ricorrente nei confronti della resistente e di essersi talvolta anche messa in mezzo ai due per proteggerla (cfr. verbale del 03/10/2023). Inoltre, risulta essere documentalmente provato l'episodio di violenza fisica del 23 giugno 2021 alla luce della documentazione medica e della denuncia in atti (cfr. certificati medici del 23/06/2021 e denuncia relativa al predetto episodio del
26/06/2021, circostanza che unitamente ad altre di violenza precedenti ha comportato il rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di cui all'art. 572 cp : cfr. richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio dal quale si evince che la resistente era oggetto di ripetute minacce e violenze , colpita con schiaffi sulla faccia e sul corpo e nuovamente , dopo essere stata presa per i capelli , con pugni in bocca e in testa fino all'arrivo dei carabinieri e al necessario ricovero in pronto soccorso da quale si evince l'accertamento medico di contusioni varie effigiate nelle prodotte foto in atti ).
Va, pertanto, accolta la domanda di addebito formulata dalla resistente.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente va invece rigettata in considerazione del fatto che l'allontanamento dalla casa familiare della moglie è stata una conseguenza della crisi coniugale già in essere legata alle condotte violente del marito. La separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, II comma, c.c. con addebito a carico del ricorrente.
Va di conseguenza rigettata la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in quanto dipendente dalla domanda di addebito.
Va confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Va confermato il collocamento disgiunto dei minori, presso il padre e presso la Per_1 Per_2 madre, tenuto conto dell'attuale stato di fatto (già antecedente rispetto alla modifica del collocamento disposto con provvedimento del 07/03/2023) e delle dichiarazioni rese dal minore
, il quale ha affermato di stare bene con il padre, di essere arrabbiato con la madre e di non Per_1
volerle più dare confidenza (cfr. verbale del 16/03/2023).
In merito ai tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del figlio (16 anni), va rimessa alla sua facoltà di scelta la gestione dei tempi e delle modalità Per_1
di frequentazione della madre. Per il figlio , va invece confermato il calendario fissato in Per_2
sede presidenziale, per cui il padre, salvo diversi accordi tra le parti, debba tenere con sé il figlio minore dalle ore 17:00 sino al mattino del giorno dopo, con pernottamento, e il giovedì dalle 17:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal giovedì santo alla Domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis sino
4 al mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno e onomastico anche se cadono in un periodo di competenza dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Quanto alla casa familiare (di proprietà della madre del ricorrente), va premesso che entrambe le parti si sono dalla stessa allontanate da un considerevole lasso di tempo (almeno quattro anni), ovvero dall'introduzione del giudizio, come peraltro evidenziato dalla resistente anche nell'ultima comparsa del 21/01/2025. È di conseguenza venuto meno l'interesse di entrambi i minori a preservare l'habitat sociale e abitativo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori stavano insieme (cfr. Cass., Sez. 1, 31/03/2022, n. 10453). Non risultano pertanto sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ad alcuno dei genitori, e va disposta la revoca dell'assegnazione alla resistente.
In merito alle statuizioni economiche, dalla documentazione in atti, risulta che la resistente è disoccupata, essendosi occupata in costanza di matrimonio della crescita dei figli e delle incombenze familiari e di esser stata talvolta aiutata economicamente dai familiari, come tuttora accade (cfr. verbale testi, madre e fratello della resistente, del 03/10/2023), mentre il ricorrente lavora saltuariamente come muratore.
Tanto premesso, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di €
200,00 alla resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Invece, Per_2
tenuto conto del mantenimento integrale di a carico del padre e dell'attuale condizione di Per_1
precarietà economica della resistente, è allo stato giustificato un esonero dal versamento dell'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio , ferma la necessità di Per_1
conseguire un reddito da destinare in via primaria al mantenimento del figlio.
Va altresì confermato l'assegno, pari a € 200,00 mensili, posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della moglie, sussistendone i presupposti, non essendo emerse nuove circostanze di fatto successive all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
10/03/2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] Parte_1
(CE) il 21/03/1974, e , nata a [...] il [...], ex art. CP_1
151, II comma, c.c. con addebito a carico del marito;
5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRATA IT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2006);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla resistente;
4) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
5) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente;
6) conferma l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
7) conferma il collocamento del figlio presso il padre e il collocamento del figlio Per_1
presso la madre con regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza come Per_2
indicato in parte motiva;
8) revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
9) conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese a Per_2
mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra assegno;
10) conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
11) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9093 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 (al quale è stato riunito il n. 994 dell'anno 2022), avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. IMBROGLIA MICHELE ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._3
PIPOLO ELIO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 05/11/2024 il ricorrente ha concluso per la conferma dei provvedimenti già disposti, insistendo per l'addebito a carico della moglie con conseguente risarcimento dei danni da lui subìti e il rigetto della domanda di mantenimento in favore di quest'ultima; la resistente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, l'affido e il collocamento dei minori presso di sé, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile
1 di € 400,00, nonché un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per sé, l'assegnazione della casa familiare o, in subordine, una somma che le permetta di locare un altro immobile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 26/11/2021, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 15/10/2006 dal quale erano nati due figli, il Persona_1
21/08/2008 e il 17/07/2016. Rilevava che i rapporti tra i coniugi si erano Persona_2
deteriorati per insanabili incompatibilità caratteriali e che la moglie aveva reiteratamente abbandonato la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie,
l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con la madre e l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Con comparsa di risposta, depositata in data 25/10/2022, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, si riportava al ricorso introduttivo di cui al giudizio successivamente instaurato e in tale sede riunito (n. 994/2022), esponendo in particolare che la causa della crisi coniugale risiedeva nella condotta del coniuge, il quale l'aveva più volte offesa e picchiata anche innanzi ai minori. Rappresentava che il figlio aveva deciso di restare ad Per_1
Ailano con il padre e la nonna paterna, mentre lei viveva con il figlio presso l'abitazione Per_2
dei genitori (nonni materni) in Prata Sannita. Aggiungeva di essere casalinga mentre il ricorrente aveva sempre lavorato con il fratello ( ), titolare dell'omonima ditta individuale Persona_3 di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Pertanto, concludeva per la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito, l'affido dei minori a sé,
l'assegnazione della casa familiare con obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e di un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento per sé.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07/07/2022, il Presidente del Tribunale, constatato l'esito negativo della conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, fissava in € 400,00 il contributo al mantenimento per i figli minori a carico di quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie, e poneva a carico del resistente un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie. Disposto il collocamento del figlio presso il padre (cfr. Per_1
verbale 07/03/2023, modificato con provvedimento del 16/03/2023), successivamente ascoltato (cfr. verbale del 16/03/2023), escussi i testi (cfr. verbali del 03/10/2023 e 20/02/2024), all'esito
2 dell'udienza cartolare del 05/11/2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni sopra richiamate.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, entrambe le parti hanno presentato domanda di addebito.
Il ricorrente ha allegato l'abbandono della casa familiare della moglie, quest'ultima, invece, contestando la veridicità delle dichiarazioni e delle accuse di controparte, ha allegato le condotte di violenza da lei subìte da parte del marito, anche alla presenza dei minori.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi,
è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1,
19/02/2018, n. 3925).
Quanto al caso di abbandono della casa familiare da parte di un coniuge, la giurisprudenza precisa che “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (vd. Cass. Civ., Sez. 6-1,
15/01/2020, n. 648).
Nel caso de quo, il Collegio reputa che i fatti di violenza allegati dalla resistente siano stati adeguatamente provati grazie all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi in tale giudizio, legittimando la statuizione in ordine all'addebito. In particolare, la prima teste escussa,
3 madre della resistente, ha dichiarato di essere stata presente ad episodi di maltrattamenti posti in essere dal ricorrente nei confronti della resistente e di essersi talvolta anche messa in mezzo ai due per proteggerla (cfr. verbale del 03/10/2023). Inoltre, risulta essere documentalmente provato l'episodio di violenza fisica del 23 giugno 2021 alla luce della documentazione medica e della denuncia in atti (cfr. certificati medici del 23/06/2021 e denuncia relativa al predetto episodio del
26/06/2021, circostanza che unitamente ad altre di violenza precedenti ha comportato il rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di cui all'art. 572 cp : cfr. richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio dal quale si evince che la resistente era oggetto di ripetute minacce e violenze , colpita con schiaffi sulla faccia e sul corpo e nuovamente , dopo essere stata presa per i capelli , con pugni in bocca e in testa fino all'arrivo dei carabinieri e al necessario ricovero in pronto soccorso da quale si evince l'accertamento medico di contusioni varie effigiate nelle prodotte foto in atti ).
Va, pertanto, accolta la domanda di addebito formulata dalla resistente.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente va invece rigettata in considerazione del fatto che l'allontanamento dalla casa familiare della moglie è stata una conseguenza della crisi coniugale già in essere legata alle condotte violente del marito. La separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, II comma, c.c. con addebito a carico del ricorrente.
Va di conseguenza rigettata la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in quanto dipendente dalla domanda di addebito.
Va confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Va confermato il collocamento disgiunto dei minori, presso il padre e presso la Per_1 Per_2 madre, tenuto conto dell'attuale stato di fatto (già antecedente rispetto alla modifica del collocamento disposto con provvedimento del 07/03/2023) e delle dichiarazioni rese dal minore
, il quale ha affermato di stare bene con il padre, di essere arrabbiato con la madre e di non Per_1
volerle più dare confidenza (cfr. verbale del 16/03/2023).
In merito ai tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del figlio (16 anni), va rimessa alla sua facoltà di scelta la gestione dei tempi e delle modalità Per_1
di frequentazione della madre. Per il figlio , va invece confermato il calendario fissato in Per_2
sede presidenziale, per cui il padre, salvo diversi accordi tra le parti, debba tenere con sé il figlio minore dalle ore 17:00 sino al mattino del giorno dopo, con pernottamento, e il giovedì dalle 17:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal giovedì santo alla Domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis sino
4 al mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno e onomastico anche se cadono in un periodo di competenza dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Quanto alla casa familiare (di proprietà della madre del ricorrente), va premesso che entrambe le parti si sono dalla stessa allontanate da un considerevole lasso di tempo (almeno quattro anni), ovvero dall'introduzione del giudizio, come peraltro evidenziato dalla resistente anche nell'ultima comparsa del 21/01/2025. È di conseguenza venuto meno l'interesse di entrambi i minori a preservare l'habitat sociale e abitativo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori stavano insieme (cfr. Cass., Sez. 1, 31/03/2022, n. 10453). Non risultano pertanto sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ad alcuno dei genitori, e va disposta la revoca dell'assegnazione alla resistente.
In merito alle statuizioni economiche, dalla documentazione in atti, risulta che la resistente è disoccupata, essendosi occupata in costanza di matrimonio della crescita dei figli e delle incombenze familiari e di esser stata talvolta aiutata economicamente dai familiari, come tuttora accade (cfr. verbale testi, madre e fratello della resistente, del 03/10/2023), mentre il ricorrente lavora saltuariamente come muratore.
Tanto premesso, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di €
200,00 alla resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Invece, Per_2
tenuto conto del mantenimento integrale di a carico del padre e dell'attuale condizione di Per_1
precarietà economica della resistente, è allo stato giustificato un esonero dal versamento dell'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio , ferma la necessità di Per_1
conseguire un reddito da destinare in via primaria al mantenimento del figlio.
Va altresì confermato l'assegno, pari a € 200,00 mensili, posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della moglie, sussistendone i presupposti, non essendo emerse nuove circostanze di fatto successive all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
10/03/2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] Parte_1
(CE) il 21/03/1974, e , nata a [...] il [...], ex art. CP_1
151, II comma, c.c. con addebito a carico del marito;
5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRATA IT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2006);
3) accoglie la domanda di addebito formulata dalla resistente;
4) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
5) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente;
6) conferma l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
7) conferma il collocamento del figlio presso il padre e il collocamento del figlio Per_1
presso la madre con regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza come Per_2
indicato in parte motiva;
8) revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
9) conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese a Per_2
mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra assegno;
10) conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 200,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
11) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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