Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 settembre 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2022 |
Commentari • 50
- 1. Lavoro in agricolturahttps://www.brocardi.it/
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria. 2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza 11/07/2025, n. 33Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 33/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE d'AOSTA composta dai seguenti magistrati Maria RIOLO Presidente Cristiano BALDI Consigliere Relatore Laura ALESIANI Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 950 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta nei confronti di: SC AVENOSO, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giunti (C.F. [...]) e presso di lui elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- art. 21-nonies L. 241/1990·
- prescrizione quinquennale·
- danno erariale·
- diritto soggettivo·
- annullamento in autotutela·
- colpa grave·
- CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli)·
- commissione CISOA·
- giurisdizione Corte dei Conti
Versioni del testo
- Titolo I : Miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
- Art. 1.
L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.
Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e' determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.
L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai dell'industria.
I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , sono abrogati. - Art. 2.
Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.
Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.
La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all' articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , e' rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.