Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 settembre 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2022 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41396 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 23/12/2021), n.41396 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16063/2019 proposto da: C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MESITI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
Leggi di più… - 2. CIG caldo, lotta al caporalato e altroClaudio Garau · https://www.lavoroediritti.com/ · 15 luglio 2024
- 3. Legge Cassa Integrazione - Pag. 2Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4)) 3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 …
Leggi di più… - 4. Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓ - Pag. 2Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, …
Leggi di più… - 5. Cassa integrazione per le ondate di caloreMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 23 luglio 2024
In sede di conversione del d. l. n. 63/2024 (recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché' per le imprese di interesse strategico nazionale), è stato introdotto l'art. 2 bis rubricato ‘Interventi in materia di ammortizzatori sociali'. Il decreto, convertito nella legge 101 del 12 luglio 2024, pubblicato il 13 luglio scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, ha esteso, per il periodo dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, il trattamento di integrazione salariale per eccezionali situazioni climatiche agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà della giornata …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lecce, sentenza 16/07/2024, n. 2405Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.174/2019 R.G. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21/6/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da: - nato in [...], il [...] e residente a [...], rappresentato Parte_1 e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesca Cursano …Leggi di più...
- D.Lgs. n. 181/2000·
- indennità di disoccupazione NASPI·
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- 2. Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4843Provvedimento: Tribunale di Bari Sezione Lavoro N.R.G. 9475/2023 Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1 ENZO GASPARE ricorrente contro , rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla NASpI. Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.12.2024. RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato invano in data 14.11.2022 domanda amministrativa per ottenere la NASpI affermandone il …Leggi di più...
- prevalenza attività non agricola·
- art. 21 D.L.vo 150/2015·
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- art. 442 c.p.c.·
- art. 3 D.L.vo n. 22/2015·
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- art. 1 L. n. 247/2007·
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- 3. Trib. Bari, sentenza 22/11/2024, n. 4579Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione scritta del 22/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7218/2023 R.G. promossa da: rappr. e dif. dall'avv. CAROPPO NICOLA MARIA; Parte_1 RICORRENTE contro : rappr. Controparte_1 e dif. dall'avv. GIAMPAOLO MARGHERITA; RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.06.2023, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “a) accertare e dichiarare, , per le motivazioni di cui in narrativa, l'illegittimità …Leggi di più...
- collocamento in CISOA·
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- 4. Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2402Provvedimento: 8912/2022 N. R.G. TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8912/2022 All'udienza del 29/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte ricorrente l'Avv. RAFFAELE FALCE; per parte resistente l'Avv. ALBA DI LASCIO. I difensori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione “scritta”, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. rinunciano a …Leggi di più...
- mancanza di fondi·
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- art. 281-sexies c.p.c.·
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- Cassa Integrazione Guadagni (CIG)·
- onere della prova
- 5. Trib. Salerno, sentenza 27/11/2024, n. 2302Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1363/2024 R.G. LAVORO, vertente TRA , rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Miele; Parte_1 RICORRENTE E in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 p.t.; CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.3.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di lavorare alle dipendenze della dal 1.1.2005, quale operaio Parte_2 specializzato idraulico forestale a tempo indeterminato, inquadrata nel V …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
- Art. 1.
L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.
Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e' determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.
L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai dell'industria.
I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , sono abrogati. - Art. 2.
Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.
Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.
La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all' articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , e' rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.