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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 115/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1
ANGELIS FRANCESCO
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. MAVIGLIA BRUNO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANETA ELVIRA CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. TIBERINO CARLA CP_3
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 18.01.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari, chiamato a pronunciarsi CP_ sulla opposizione promossa da nei confronti dell' e Controparte_1 CP_4 CP_2
avverso l'avviso di intimazione n. Controparte_5
01420219003685335000, notificatole in data 13.12.2021, così disponeva: “Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai motivi di opposizione all'intimazione di pagamento n. 01420219003685335000 involgenti crediti non aventi natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.1) Accoglie il ricorso in opposizione nei limiti indicati in parte motiva, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 01420040025182406000, n. 01420050006112735000, n.
01420120034739220000, n. 01420130000297659000, n. 01420140000140148000 e n.
01420140021129642000, nonché di cui agli avvisi di addebito n. 31420112001140023000,
n. 31420120003121029000, n. 31420120004300008000, n. 31420120006553638000, n.
31420130000736164000, n. 31420130002938042000, n. 31420130006032922000, n.
31420130006305450000 e n. 31420130006686144000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01420219003685335000 nella parte relativa alle predette cartelle di pagamento ed ai suddetti avvisi di addebito. Rigetta, per il resto, l'opposizione. Spese interamente compensate”.
2. L ha proposto appello con ricorso del 20.02.2023, Controparte_5 chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare non prescritto anche il credito portato nelle cartelle di pagamento n. 01420140000140148000 e n. 01420140021129642000, in presenza di validi atti interruttivi. ha resistito eccependo l'inammissibilità dell'appello promosso Controparte_1 dall' per carenza di interesse ad agire, atteso che con Controparte_5
riferimento alle partite di ruolo portate dalle cartelle di pagamento n.
01420140000140148000 (Ente creditore , rate premio e sanzioni 2011/2012/2013 CP_2 dell'importo pari ad € 1.823,98) e n. 01420140021129642000 (Ente creditore , rate CP_2 premio e sanzioni 2013/2014 dell'importo pari ad € 40,32), oggetto di appello, è intervenuto lo stralcio e quindi non vi è interesse alla modifica della sentenza sul punto.
Si è costituito l' aderendo alle ragioni del gravame, ritenendo non prescritti i propri CP_2
crediti di cui alle cartelle in contesa.
CP_ Anche l' si è costituito insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. Va premesso che la ha opposto l'avviso di pagamento n. CP_1
01420219003685335000, limitatamente ai crediti portati dalle seguenti sottese n. 10 cartelle
2 di pagamento e n. 23 avvisi di addebito: 1) cartella di pagamento n.
01420040025182406000; 2) cartella di pagamento n. 01420050006112735000; 3) cartella di pagamento n. 01420120034739220000; 4) cartella di pagamento n.
01420130000297659000; 5) cartella di pagamento n. 01420140000140148000; 6) cartella di pagamento n. 01420140021129642000; 7) cartella di pagamento n.
01420140040212030000; 8) cartella di pagamento n.01420150020332754000; 9) cartella di pagamento n. 01420150035630850000; 10) cartella di pagamento n.
01420170031089580000; 11) avviso di addebito n. 31420112001140023000; 12) avviso di addebito n. 31420120001591175000; 13) avviso di addebito n. 31420120003121029000;14) avviso di addebito n. 31420120003680948000; 15) avviso di addebito n.
31420120004300008000; 16) avviso di addebito n. 31420120006553638000; 17) avviso di addebito n. 31420120007799636000; 18) avviso di addebito n. 31420130000736164000;
19) avviso di addebito n. 31420130002938042000 ; 20) avviso di addebito n.
31420130006032922000; 21) avviso di addebito n. 31420130006305450000; 22) avviso di addebito n. 31420130006686144000; 23) avviso di addebito n. 31420140006130955000;
24) avviso di addebito n. 31420140006771241000; 25) avviso di addebito n.
31420150005502073000; 26) avviso di addebito n. 31420160000982862000; 27) avviso di addebito n. 31420160004358560000; 28) avviso di addebito n. 31420160005714946000;
29) avviso di addebito n. 31420170000212864000; 30) avviso di addebito n.
31420170001767580000; 31) avviso di addebito n. 31420180000702212000; 32) avviso di addebito n. 314201800063952260000; 33) avviso di addebito n. 31420190004932879000.
L'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare:
- la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento opposta, per difetto di attribuzione e/o carenza di potere in capo dell' della provincia di in Controparte_6 CP_2 quanto detto potere è stato affidato per legge all' di Roma Parte_1
o alle Direzioni Regionali;
- la nullità della intimazione di pagamento, opposta, per mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e avvisi di addebito), oltre che per omessa indicazione di dati e fondamentali informazioni, tassativamente previste a tutela del contribuente;
- l'intervenuta prescrizione, in parte qua, della pretesa creditoria, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale, ai sensi della Legge n. 335/1995, senza che nessuna cartella, avviso di addebito e/o atto interruttivo, siano mai stati validamente notificati e/o portati a
3 conoscenza della ricorrente e per l'effetto, annullare e/o revocare le rispettive iscrizioni a ruolo;
- l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, ove la prescrizione sia decorrente dalla data di notifica degli atti presupposti, nonché la violazione dell'art. 7 della legge
212/2000.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Parte_1
CP_ stante l'assoluta legittimità del proprio operato, oltre che di essere manlevata dagli enti e in caso di soccombenza. CP_2
CP_ Si costituiva l' anche nell'interesse di , istando per l'inammissibilità CP_7 dell'opposizione ad intimazione e il rigetto della stessa, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Il contraddittorio si radicava anche con l' che invocava il rigetto della domanda, nonché CP_2
l'ordine all'Agente della riscossione di esibire tutti gli atti afferenti i crediti oggetto di CP_2
giudizio.
In particolare, l' chiedeva la produzione in giudizio delle istanze di definizione CP_8
agevolata presentate dalla il 10 maggio 2018 in relazione alle cartelle esattoriali nn. CP_1
0142012003473922000, 01420130000297659000, 01420140000140148000,
01420140021129642000, 0142014004021203000, 01420150020332754000 e
0142015003563085000 e il 30 aprile 2019 in relazione alla cartella esattoriale n.
0142017003108958000, con la precisazione che il 30.4.2019 era stata nuovamente presentata istanza di definizione agevolata anche per tutte le altre cartelle, essendo stata revocata l'ammissione alla precedente definizione agevolata concessa a seguito della prima istanza del 2018.
4. Il Tribunale rilevava in primis il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla intimazione di pagamento n. 01420219003685335000 riguardante crediti non aventi natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.
Disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti impositori CP_ e ritenendo che il giudizio, seppur incardinato avverso un atto promanante CP_2 dall'agente della riscossione, ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese contributive vantate dai due Istituti.
Respingeva l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento sollevata dalla CP_1 potendosi pacificamente riferire l'atto opposto all'unico agente della riscossione individuato
4 nella , con specifica indicazione dell'unico codice fiscale. Controparte_5
Considerava la “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, c.d. rottamazione ter, presentata dalla in data 30.04.2019, quale atto di riconoscimento del debito, ma non CP_1
quale atto interruttivo della prescrizione, in assenza di un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale con esclusivo riferimento alle pretese creditorie di cui alla:
1) cartella di pagamento n. 01420040025182406000, notificata il 09.12.2004; 2) cartella di pagamento n. 01420050006112735000, notificata il 29.03.2005; 3) cartella di pagamento n.
01420120034739220000, notificata il 16.10.2012; 4) cartella di pagamento n.
01420130000297659000, notificata il 31.01.2013; 5) cartella di pagamento n.
01420140000140148000, notificata il 13.02.2014; 6) cartella di pagamento n.
01420140021129642000, notificata il 21.01.2015; 7) avviso di addebito n.
31420112001140023000 notificato il 27.12.2011; 8) avviso di addebito n.
31420120003121029000 notificato il 06.08.2012; 9) avviso di addebito n.
31420120004300008000 notificato l'08.10.2012; 10) avviso di addebito n.
31420120006553638000 notificato il 02.01.2013; 11) avviso di addebito n.
31420130000736164000 notificato il 02.04.2013; 12) avviso di addebito n.
31420130002938042000 notificato l'01.07.2013; 13) avviso di addebito n.
31420130006032922000 notificato il 31.01.2014; 14) avviso di addebito n.
31420130006305450000 notificato il 31.01.2014;15) avviso di addebito n.
31420130006686144000 notificato il 03.02.2014, in assenza di validi atti interruttivi.
Valutava non provata la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
01420169009947964000, né dimostrata in giudizio l'effettiva legale conoscenza da parte del destinatario dell'intimazione di pagamento n. 01420179009967759000, asseritamente notificata in data 18.01.2018, mentre riteneva provata la notifica degli avvisi di intimazione n. 01420149003024556/000 e n. 01420149003024657/000, riferibili alla richiesta di CP_ pagamento di cui agli avvisi di addebito n. 31420120001591175000 e n.
31420120003680948000.
Considerava acquisita al processo la notifica avvenuta il 18.02.2015 dell'atto di pignoramento presso terzi, prodotto in data 17.11.2022 da Parte_1
, riferibile oltre che alla cartella di pagamento n. 01420140000140148000, (il cui
[...]
5 credito è prescritto) anche all'avviso di addebito n. 31420120001591175000 avente data di notifica dell'11.05.2012, avviso di addebito n. 31420120003680948000 avente data di notifica del 24.09.2012, avviso di addebito n. 31420120007799636000 avente data di notifica del 23.01.2013.
Riteneva non prescritti, tenuto conto della data di notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 13.12.2021, i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
31420180000702212000, n. 314201800063952260000 e n. 31420190004932879000.
Respingeva il preteso annullamento automatico dei ruoli - chiesto dalla - per CP_1 decorso dei termini dalla presentazione dell'istanza del 4.1.2022 di annullamento della intimazione di pagamento impugnata e conseguente discarico dei ruoli ivi riportati, ex art. 1, co. 538, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, non avendo l'istante documentato l'intervenuta prescrizione o decadenza del credito preteso, in data antecedente a quella in cui il ruolo diveniva esecutivo.
5. Con un articolato motivo di gravame, l' ha impugnato Controparte_5
la sentenza, chiedendo la parziale riforma nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito portato con la cartella di pagamento n. 01420140000140148000, notificata il 13.2.2014, e n.
01420140021129642000, notificata il 21.1.2015, in assenza di validi atti interruttivi.
Ha contestato la pronuncia per avere considerato l'istanza di definizione agevolata presentata (e accolta) dalla sig.ra in data 30.4.2019, atto non idoneo ad Controparte_1
interrompere il termine di prescrizione.
Ha sottolineato l'appellante che in data 30.4.2019 la aveva presentato l'istanza di CP_1
rottamazione ter anche per le cartelle n. 01420140000140148000 e
01420140021129642000, ritenute in sentenza prescritte - pur non avendo pagato alcuna delle 18 rate stabilite come dovute - e ritiene che detta istanza sia un valido atto interruttivo della prescrizione del credito ex art. 2944 c.c., oltre ad essere incompatibile con la tesi di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
L ha precisato che alla data di presentazione Controparte_9 dell'istanza di definizione agevolata (30.04.2019) il termine di prescrizione quinquennale del credito portato nelle cartelle di pagamento 01420140021129642000 e n.
01420140000140148000, non era ancora maturato, posto che la prima risultava essere stata notificata in data 21.01.2015, mentre, per la seconda, notificata il 13.02.2014, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto con la notifica del pignoramento presso terzi n.
6 01420155330001960002, avvenuta in data 18.02.2015.
6. L'appello è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento.
6.1. Preliminarmente, va rilevata la cessazione della materia del contendere con riferimento a una delle due cartelle oggetto di opposizione, ed esattamente la cartella n.
01420140021129642000.
Si deve prendere atto, infatti, che la in sede di costituzione nel presente giudizio ha CP_1 invocato l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire assumendo che entrambe le cartelle, oggetto di gravame, rispettivamente n. 014 2014 00211296420000 e n.
014 2014 0000140148000, erano state oggetto di annullamento automatico (stralcio) ex art. 1 commi 222-230 Legge n. 197/2022.
Con ordinanza resa all'udienza del 4 dicembre 2023, questa Corte ha invitato l'
[...]
a prendere specifica posizione in ordine alla eccezione di Parte_1 inammissibilità sollevata dalla appellata (v. ordinanza resa all'esito della camera di consiglio), mentre all'udienza del 28.10.2024 l'appellante chiedeva un termine (concesso) per chiarire la circostanza, dedotta dall'appellata, circa l'avvenuto stralcio delle cartelle oggetto di gravame.
L ha risposto mediante le note scritte depositate per via telematica il 6 novembre CP_5
2024, e ha chiesto in merito alla sola cartella n. 01420140021129642000 la dichiarazione di cessata materia del contendere, essendo stata la stessa stralciata nelle more del giudizio
(come affermato dalla . CP_1
A supporto di tale allegazione l' ha prodotto gli estratti di ruolo relativi ai titoli CP_5 sottesi all'intimazione in oggetto, dai quali risulta azzerata la sola posizione debitoria relativa alla cartella n. 01420140021129642000, e non già anche quella avente n.
01420140000140148.
Anche l' con note del 9 gennaio 2025, ha rilevato che la cartella esattoriale n. CP_2
01420140021129642 è stata oggetto di stralcio ex lege, mentre quella n.
01420140000140148 non risulta oggetto di discarico, sicchè le somme afferenti detta cartella sono, allo stato, dovute dall'odierna appellata.
Ed invero, come correttamente rilevato nel gravame, alcuna prescrizione è maturata in relazione alla detta cartella n. 01420140000140148, atteso che è stata notificata il
13.02.2014 e che ad essa faceva seguito la notifica del pignoramento presso terzi n.
01420155330001960002, avvenuta in data 18.02.2015, per poi essere oggetto della istanza
7 di definizione agevolata presentata dalla in data 30 aprile 2019, il tutto come da CP_1 documentazione prodotta dall' appellante, incontestata dalla opponente. CP_5
Conseguentemente, siccome risulta che al momento della decisione la debitrice ha provveduto al pagamento del debito, di cui alla cartella n. n. 01420140021129642000, in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere
(così Cass. n. 24083 del 2018 e, in senso conforme, Cass. n. 11540 del 2019; cfr. altresì
Cass. n. 20877 del 2021, in motivazione).
6.2. Merita accoglimento la censura che parte appellante muove alla decisione che nega rilevanza - ai fini interruttivi - alla domanda di rateizzazione presentata dalla il CP_1
30.4.2019.
Non v'è dubbio che la presentazione della domanda di rateizzazione di debito contributivo costituisca riconoscimento del debito e che, di conseguenza, per effetto di tale comportamento la prescrizione quinquennale sia stata interrotta ed il nuovo termine abbia iniziato a decorrere dalla scadenza delle singole rate (cfr. sul punto Cass. n. 10327 del 2017, relativa ad una fattispecie in cui veniva in rilievo la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore ex art. 1, comma 2ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv. con modif. in l. n. 176 del 1998; analogamente Cass. sez. VI, 25/07/2017, n.18361).
La Suprema Corte, infatti, pronunciandosi sugli effetti dell'istanza di rateizzazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ha più volte chiarito che: “se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle” (così ord.
18/06/2018, n. 16098, nonché, da ultimo, 03/12/2020, n. 27672).
Ed ancora, come da ultimo riaffermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 5160 del 2022,
“… il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”. (Cass. n. 9097 del 2018; più di recente, anche Cass. 11444 del 2020; nello
8 stesso senso cfr. altresì App. Bari, sent. n. 2105/2023, pubbl. il 21/12/2023 e sent, n.
178/2024 pubbl. il 01/02/2024).
Trattasi di conclusioni conformi all'orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. 3, n. 4324 del 2010; n. 24555 del 2010; n. 10327 del 2017), secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e realizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
D'altro canto, se è vero che l'atto ricognitivo del debito non ha valore negoziale, è chiaro che la mera presentazione dell'istanza costituisce chiaro indice sintomatico della consapevolezza dell'esistenza del debito.
Nel caso di specie, non è contestabile che la presentazione dell'istanza di rateizzazione rappresenti manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, come si può agevolmente desumere dal fatto che detta istanza è stata presentata dopo la notifica degli avvisi, ossia quando la pretesa era divenuta irretrattabile e, quindi, non era più contestabile per motivi attinenti al merito.
Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inoltre, è irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, è decisiva, difatti, la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione come riconoscimento del debito, mentre non occorre il pagamento delle somme relative alle rate affinché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca (così in particolare Cass. n. 20260 del 2021, in motivazione).
Ne discende che all'istanza di rateizzazione presentata dalla il 30.4.2019 deve CP_1
ascriversi valore ricognitivo del debito e, quindi, efficacia interruttiva della prescrizione, con la conseguenza che nella specie alcuna prescrizione può dirsi maturata, in riferimento alla cartella n. 01420140000140148000, notificata il 13.02.2014, oggetto di pignoramento presso terzi del 18.2.2015, di cui ha dato atto il primo giudice in sentenza, e su cui nulla ha eccepito la CP_1
7. A fronte delle considerazioni sovraesposte, l'appello va accolto per quanto di ragione, e per l'effetto, con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione della anche con riferimento alla cartella esattoriale n. 014 2014 CP_1
9 0000140148000.
8. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n.
014 2014 00211296420000.
9. Le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 20/02/2023, avverso la sentenza n. 108/2023 resa
[...]
in data 18.01.2023 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , Controparte_1 dell' e dell' , così provvede: CP_3 CP_2 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione avanzata dall'appellata anche con riferimento alla CP_1
cartella esattoriale n. 014 2014 0000140148000 e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n. 014 2014 00211296420000; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 20.1.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
10
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 115/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1
ANGELIS FRANCESCO
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. MAVIGLIA BRUNO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANETA ELVIRA CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. TIBERINO CARLA CP_3
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 18.01.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari, chiamato a pronunciarsi CP_ sulla opposizione promossa da nei confronti dell' e Controparte_1 CP_4 CP_2
avverso l'avviso di intimazione n. Controparte_5
01420219003685335000, notificatole in data 13.12.2021, così disponeva: “Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai motivi di opposizione all'intimazione di pagamento n. 01420219003685335000 involgenti crediti non aventi natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.1) Accoglie il ricorso in opposizione nei limiti indicati in parte motiva, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 01420040025182406000, n. 01420050006112735000, n.
01420120034739220000, n. 01420130000297659000, n. 01420140000140148000 e n.
01420140021129642000, nonché di cui agli avvisi di addebito n. 31420112001140023000,
n. 31420120003121029000, n. 31420120004300008000, n. 31420120006553638000, n.
31420130000736164000, n. 31420130002938042000, n. 31420130006032922000, n.
31420130006305450000 e n. 31420130006686144000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01420219003685335000 nella parte relativa alle predette cartelle di pagamento ed ai suddetti avvisi di addebito. Rigetta, per il resto, l'opposizione. Spese interamente compensate”.
2. L ha proposto appello con ricorso del 20.02.2023, Controparte_5 chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare non prescritto anche il credito portato nelle cartelle di pagamento n. 01420140000140148000 e n. 01420140021129642000, in presenza di validi atti interruttivi. ha resistito eccependo l'inammissibilità dell'appello promosso Controparte_1 dall' per carenza di interesse ad agire, atteso che con Controparte_5
riferimento alle partite di ruolo portate dalle cartelle di pagamento n.
01420140000140148000 (Ente creditore , rate premio e sanzioni 2011/2012/2013 CP_2 dell'importo pari ad € 1.823,98) e n. 01420140021129642000 (Ente creditore , rate CP_2 premio e sanzioni 2013/2014 dell'importo pari ad € 40,32), oggetto di appello, è intervenuto lo stralcio e quindi non vi è interesse alla modifica della sentenza sul punto.
Si è costituito l' aderendo alle ragioni del gravame, ritenendo non prescritti i propri CP_2
crediti di cui alle cartelle in contesa.
CP_ Anche l' si è costituito insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. Va premesso che la ha opposto l'avviso di pagamento n. CP_1
01420219003685335000, limitatamente ai crediti portati dalle seguenti sottese n. 10 cartelle
2 di pagamento e n. 23 avvisi di addebito: 1) cartella di pagamento n.
01420040025182406000; 2) cartella di pagamento n. 01420050006112735000; 3) cartella di pagamento n. 01420120034739220000; 4) cartella di pagamento n.
01420130000297659000; 5) cartella di pagamento n. 01420140000140148000; 6) cartella di pagamento n. 01420140021129642000; 7) cartella di pagamento n.
01420140040212030000; 8) cartella di pagamento n.01420150020332754000; 9) cartella di pagamento n. 01420150035630850000; 10) cartella di pagamento n.
01420170031089580000; 11) avviso di addebito n. 31420112001140023000; 12) avviso di addebito n. 31420120001591175000; 13) avviso di addebito n. 31420120003121029000;14) avviso di addebito n. 31420120003680948000; 15) avviso di addebito n.
31420120004300008000; 16) avviso di addebito n. 31420120006553638000; 17) avviso di addebito n. 31420120007799636000; 18) avviso di addebito n. 31420130000736164000;
19) avviso di addebito n. 31420130002938042000 ; 20) avviso di addebito n.
31420130006032922000; 21) avviso di addebito n. 31420130006305450000; 22) avviso di addebito n. 31420130006686144000; 23) avviso di addebito n. 31420140006130955000;
24) avviso di addebito n. 31420140006771241000; 25) avviso di addebito n.
31420150005502073000; 26) avviso di addebito n. 31420160000982862000; 27) avviso di addebito n. 31420160004358560000; 28) avviso di addebito n. 31420160005714946000;
29) avviso di addebito n. 31420170000212864000; 30) avviso di addebito n.
31420170001767580000; 31) avviso di addebito n. 31420180000702212000; 32) avviso di addebito n. 314201800063952260000; 33) avviso di addebito n. 31420190004932879000.
L'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare:
- la nullità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento opposta, per difetto di attribuzione e/o carenza di potere in capo dell' della provincia di in Controparte_6 CP_2 quanto detto potere è stato affidato per legge all' di Roma Parte_1
o alle Direzioni Regionali;
- la nullità della intimazione di pagamento, opposta, per mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e avvisi di addebito), oltre che per omessa indicazione di dati e fondamentali informazioni, tassativamente previste a tutela del contribuente;
- l'intervenuta prescrizione, in parte qua, della pretesa creditoria, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale, ai sensi della Legge n. 335/1995, senza che nessuna cartella, avviso di addebito e/o atto interruttivo, siano mai stati validamente notificati e/o portati a
3 conoscenza della ricorrente e per l'effetto, annullare e/o revocare le rispettive iscrizioni a ruolo;
- l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, ove la prescrizione sia decorrente dalla data di notifica degli atti presupposti, nonché la violazione dell'art. 7 della legge
212/2000.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Parte_1
CP_ stante l'assoluta legittimità del proprio operato, oltre che di essere manlevata dagli enti e in caso di soccombenza. CP_2
CP_ Si costituiva l' anche nell'interesse di , istando per l'inammissibilità CP_7 dell'opposizione ad intimazione e il rigetto della stessa, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Il contraddittorio si radicava anche con l' che invocava il rigetto della domanda, nonché CP_2
l'ordine all'Agente della riscossione di esibire tutti gli atti afferenti i crediti oggetto di CP_2
giudizio.
In particolare, l' chiedeva la produzione in giudizio delle istanze di definizione CP_8
agevolata presentate dalla il 10 maggio 2018 in relazione alle cartelle esattoriali nn. CP_1
0142012003473922000, 01420130000297659000, 01420140000140148000,
01420140021129642000, 0142014004021203000, 01420150020332754000 e
0142015003563085000 e il 30 aprile 2019 in relazione alla cartella esattoriale n.
0142017003108958000, con la precisazione che il 30.4.2019 era stata nuovamente presentata istanza di definizione agevolata anche per tutte le altre cartelle, essendo stata revocata l'ammissione alla precedente definizione agevolata concessa a seguito della prima istanza del 2018.
4. Il Tribunale rilevava in primis il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla intimazione di pagamento n. 01420219003685335000 riguardante crediti non aventi natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.
Disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti impositori CP_ e ritenendo che il giudizio, seppur incardinato avverso un atto promanante CP_2 dall'agente della riscossione, ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese contributive vantate dai due Istituti.
Respingeva l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento sollevata dalla CP_1 potendosi pacificamente riferire l'atto opposto all'unico agente della riscossione individuato
4 nella , con specifica indicazione dell'unico codice fiscale. Controparte_5
Considerava la “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, c.d. rottamazione ter, presentata dalla in data 30.04.2019, quale atto di riconoscimento del debito, ma non CP_1
quale atto interruttivo della prescrizione, in assenza di un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale con esclusivo riferimento alle pretese creditorie di cui alla:
1) cartella di pagamento n. 01420040025182406000, notificata il 09.12.2004; 2) cartella di pagamento n. 01420050006112735000, notificata il 29.03.2005; 3) cartella di pagamento n.
01420120034739220000, notificata il 16.10.2012; 4) cartella di pagamento n.
01420130000297659000, notificata il 31.01.2013; 5) cartella di pagamento n.
01420140000140148000, notificata il 13.02.2014; 6) cartella di pagamento n.
01420140021129642000, notificata il 21.01.2015; 7) avviso di addebito n.
31420112001140023000 notificato il 27.12.2011; 8) avviso di addebito n.
31420120003121029000 notificato il 06.08.2012; 9) avviso di addebito n.
31420120004300008000 notificato l'08.10.2012; 10) avviso di addebito n.
31420120006553638000 notificato il 02.01.2013; 11) avviso di addebito n.
31420130000736164000 notificato il 02.04.2013; 12) avviso di addebito n.
31420130002938042000 notificato l'01.07.2013; 13) avviso di addebito n.
31420130006032922000 notificato il 31.01.2014; 14) avviso di addebito n.
31420130006305450000 notificato il 31.01.2014;15) avviso di addebito n.
31420130006686144000 notificato il 03.02.2014, in assenza di validi atti interruttivi.
Valutava non provata la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
01420169009947964000, né dimostrata in giudizio l'effettiva legale conoscenza da parte del destinatario dell'intimazione di pagamento n. 01420179009967759000, asseritamente notificata in data 18.01.2018, mentre riteneva provata la notifica degli avvisi di intimazione n. 01420149003024556/000 e n. 01420149003024657/000, riferibili alla richiesta di CP_ pagamento di cui agli avvisi di addebito n. 31420120001591175000 e n.
31420120003680948000.
Considerava acquisita al processo la notifica avvenuta il 18.02.2015 dell'atto di pignoramento presso terzi, prodotto in data 17.11.2022 da Parte_1
, riferibile oltre che alla cartella di pagamento n. 01420140000140148000, (il cui
[...]
5 credito è prescritto) anche all'avviso di addebito n. 31420120001591175000 avente data di notifica dell'11.05.2012, avviso di addebito n. 31420120003680948000 avente data di notifica del 24.09.2012, avviso di addebito n. 31420120007799636000 avente data di notifica del 23.01.2013.
Riteneva non prescritti, tenuto conto della data di notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 13.12.2021, i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
31420180000702212000, n. 314201800063952260000 e n. 31420190004932879000.
Respingeva il preteso annullamento automatico dei ruoli - chiesto dalla - per CP_1 decorso dei termini dalla presentazione dell'istanza del 4.1.2022 di annullamento della intimazione di pagamento impugnata e conseguente discarico dei ruoli ivi riportati, ex art. 1, co. 538, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, non avendo l'istante documentato l'intervenuta prescrizione o decadenza del credito preteso, in data antecedente a quella in cui il ruolo diveniva esecutivo.
5. Con un articolato motivo di gravame, l' ha impugnato Controparte_5
la sentenza, chiedendo la parziale riforma nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito portato con la cartella di pagamento n. 01420140000140148000, notificata il 13.2.2014, e n.
01420140021129642000, notificata il 21.1.2015, in assenza di validi atti interruttivi.
Ha contestato la pronuncia per avere considerato l'istanza di definizione agevolata presentata (e accolta) dalla sig.ra in data 30.4.2019, atto non idoneo ad Controparte_1
interrompere il termine di prescrizione.
Ha sottolineato l'appellante che in data 30.4.2019 la aveva presentato l'istanza di CP_1
rottamazione ter anche per le cartelle n. 01420140000140148000 e
01420140021129642000, ritenute in sentenza prescritte - pur non avendo pagato alcuna delle 18 rate stabilite come dovute - e ritiene che detta istanza sia un valido atto interruttivo della prescrizione del credito ex art. 2944 c.c., oltre ad essere incompatibile con la tesi di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
L ha precisato che alla data di presentazione Controparte_9 dell'istanza di definizione agevolata (30.04.2019) il termine di prescrizione quinquennale del credito portato nelle cartelle di pagamento 01420140021129642000 e n.
01420140000140148000, non era ancora maturato, posto che la prima risultava essere stata notificata in data 21.01.2015, mentre, per la seconda, notificata il 13.02.2014, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto con la notifica del pignoramento presso terzi n.
6 01420155330001960002, avvenuta in data 18.02.2015.
6. L'appello è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento.
6.1. Preliminarmente, va rilevata la cessazione della materia del contendere con riferimento a una delle due cartelle oggetto di opposizione, ed esattamente la cartella n.
01420140021129642000.
Si deve prendere atto, infatti, che la in sede di costituzione nel presente giudizio ha CP_1 invocato l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire assumendo che entrambe le cartelle, oggetto di gravame, rispettivamente n. 014 2014 00211296420000 e n.
014 2014 0000140148000, erano state oggetto di annullamento automatico (stralcio) ex art. 1 commi 222-230 Legge n. 197/2022.
Con ordinanza resa all'udienza del 4 dicembre 2023, questa Corte ha invitato l'
[...]
a prendere specifica posizione in ordine alla eccezione di Parte_1 inammissibilità sollevata dalla appellata (v. ordinanza resa all'esito della camera di consiglio), mentre all'udienza del 28.10.2024 l'appellante chiedeva un termine (concesso) per chiarire la circostanza, dedotta dall'appellata, circa l'avvenuto stralcio delle cartelle oggetto di gravame.
L ha risposto mediante le note scritte depositate per via telematica il 6 novembre CP_5
2024, e ha chiesto in merito alla sola cartella n. 01420140021129642000 la dichiarazione di cessata materia del contendere, essendo stata la stessa stralciata nelle more del giudizio
(come affermato dalla . CP_1
A supporto di tale allegazione l' ha prodotto gli estratti di ruolo relativi ai titoli CP_5 sottesi all'intimazione in oggetto, dai quali risulta azzerata la sola posizione debitoria relativa alla cartella n. 01420140021129642000, e non già anche quella avente n.
01420140000140148.
Anche l' con note del 9 gennaio 2025, ha rilevato che la cartella esattoriale n. CP_2
01420140021129642 è stata oggetto di stralcio ex lege, mentre quella n.
01420140000140148 non risulta oggetto di discarico, sicchè le somme afferenti detta cartella sono, allo stato, dovute dall'odierna appellata.
Ed invero, come correttamente rilevato nel gravame, alcuna prescrizione è maturata in relazione alla detta cartella n. 01420140000140148, atteso che è stata notificata il
13.02.2014 e che ad essa faceva seguito la notifica del pignoramento presso terzi n.
01420155330001960002, avvenuta in data 18.02.2015, per poi essere oggetto della istanza
7 di definizione agevolata presentata dalla in data 30 aprile 2019, il tutto come da CP_1 documentazione prodotta dall' appellante, incontestata dalla opponente. CP_5
Conseguentemente, siccome risulta che al momento della decisione la debitrice ha provveduto al pagamento del debito, di cui alla cartella n. n. 01420140021129642000, in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere
(così Cass. n. 24083 del 2018 e, in senso conforme, Cass. n. 11540 del 2019; cfr. altresì
Cass. n. 20877 del 2021, in motivazione).
6.2. Merita accoglimento la censura che parte appellante muove alla decisione che nega rilevanza - ai fini interruttivi - alla domanda di rateizzazione presentata dalla il CP_1
30.4.2019.
Non v'è dubbio che la presentazione della domanda di rateizzazione di debito contributivo costituisca riconoscimento del debito e che, di conseguenza, per effetto di tale comportamento la prescrizione quinquennale sia stata interrotta ed il nuovo termine abbia iniziato a decorrere dalla scadenza delle singole rate (cfr. sul punto Cass. n. 10327 del 2017, relativa ad una fattispecie in cui veniva in rilievo la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore ex art. 1, comma 2ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv. con modif. in l. n. 176 del 1998; analogamente Cass. sez. VI, 25/07/2017, n.18361).
La Suprema Corte, infatti, pronunciandosi sugli effetti dell'istanza di rateizzazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ha più volte chiarito che: “se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle” (così ord.
18/06/2018, n. 16098, nonché, da ultimo, 03/12/2020, n. 27672).
Ed ancora, come da ultimo riaffermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 5160 del 2022,
“… il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”. (Cass. n. 9097 del 2018; più di recente, anche Cass. 11444 del 2020; nello
8 stesso senso cfr. altresì App. Bari, sent. n. 2105/2023, pubbl. il 21/12/2023 e sent, n.
178/2024 pubbl. il 01/02/2024).
Trattasi di conclusioni conformi all'orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. 3, n. 4324 del 2010; n. 24555 del 2010; n. 10327 del 2017), secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e realizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
D'altro canto, se è vero che l'atto ricognitivo del debito non ha valore negoziale, è chiaro che la mera presentazione dell'istanza costituisce chiaro indice sintomatico della consapevolezza dell'esistenza del debito.
Nel caso di specie, non è contestabile che la presentazione dell'istanza di rateizzazione rappresenti manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, come si può agevolmente desumere dal fatto che detta istanza è stata presentata dopo la notifica degli avvisi, ossia quando la pretesa era divenuta irretrattabile e, quindi, non era più contestabile per motivi attinenti al merito.
Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inoltre, è irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, è decisiva, difatti, la valutazione del contenuto obiettivo dell'atto di richiesta di rateazione come riconoscimento del debito, mentre non occorre il pagamento delle somme relative alle rate affinché l'effetto interruttivo della prescrizione si produca (così in particolare Cass. n. 20260 del 2021, in motivazione).
Ne discende che all'istanza di rateizzazione presentata dalla il 30.4.2019 deve CP_1
ascriversi valore ricognitivo del debito e, quindi, efficacia interruttiva della prescrizione, con la conseguenza che nella specie alcuna prescrizione può dirsi maturata, in riferimento alla cartella n. 01420140000140148000, notificata il 13.02.2014, oggetto di pignoramento presso terzi del 18.2.2015, di cui ha dato atto il primo giudice in sentenza, e su cui nulla ha eccepito la CP_1
7. A fronte delle considerazioni sovraesposte, l'appello va accolto per quanto di ragione, e per l'effetto, con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione della anche con riferimento alla cartella esattoriale n. 014 2014 CP_1
9 0000140148000.
8. Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n.
014 2014 00211296420000.
9. Le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 20/02/2023, avverso la sentenza n. 108/2023 resa
[...]
in data 18.01.2023 dal Tribunale del lavoro di Bari nei confronti di , Controparte_1 dell' e dell' , così provvede: CP_3 CP_2 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione avanzata dall'appellata anche con riferimento alla CP_1
cartella esattoriale n. 014 2014 0000140148000 e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n. 014 2014 00211296420000; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 20.1.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
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