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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1125/24 RG, avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Erik Furno (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), presso il cui studio è elett.te domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2
(80054) Gragnano (NA), alla via Roma n°. 152, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,
attore;
E
sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Salita Quisisana n. Controparte_1
65 c.f. , nella persona del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro P.IVA_1
Di Nola (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gragnano C.F._3
(NA) alla Via Vittorio Veneto n. 41, in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'14 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore impugnava la delibera assembleare del 27
settembre 2021 chiedendo dichiararsene la nullità e per l'effetto l'annullamento anche di quelle successive del 16 settembre 2022 e del 31 ottobre 2023.
1 A corredo dell'atto introduttivo depositava un atto denominato nominato “indice” contenente l'indicazione di tutti i documenti posti a sostegno della domanda, tra cui gli atti impugnati ed il verbale di mediazione.
Detti documenti erano indicati tramite collegamento ipertestuale.
Concessi i termini di cui all'articolo 171 ter c.p.c., dichiarata la contumacia del convenuto e fissata la prima udienza, l'attore depositava soltanto la prima memoria ex articolo 171 ter c.p.c.
Il giorno precedente a quello fissato per la prima udienza si costituiva il convenuto il quale,
preliminarmente, eccepiva l'assenza, nel fascicolo telematico, dei documenti depositati da parte attrice, unitamente all'atto di citazione.
Invitato l'attore a dedurre sul punto, rigettata la sua istanza di rimessione in termini ex articolo 153
c.p.c. secondo co. e 164 c.p.c. quinto e sesto co., non ricorrendone i presupposti, la causa è stata introitata a sentenza sulle questioni preliminari.
Sul punto, in diritto si osserva che ai sensi dell' art. 4 co. 1 bis del DM55/14, “il compenso
determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al
30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse
consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione
La navigazione all'interno dell'atto si ottiene, mediante l'adozione di alcune tecniche di redazione che consentano di saltare direttamente tra varie parti del documento. Queste tecniche di redazione sono sintetizzabili in due elementi di base: gli indici ipertestuali ed i riferimenti incrociati.
Pertanto, rendere un atto navigabile significa, porre in essere sistemi di collegamenti diretti all'interno dello stesso, mediante strutture predefinite dal redattore all'interno dell'atto.
Le particolari tecniche di redazione degli atti “telematici” per beneficiare dell'aumento del compenso, consistono in pratica nella creazione dei c.d. “collegamenti ipertestuali”, i quali consentono, una volta realizzati all'interno dell'atto predisposto con il proprio software di videoscrittura, di poter visualizzare e consultare immediatamente, con un semplice clik del mouse, il
2 documento citato nell'atto ed allegato nella busta telematica: ciò consente di visualizzare i documenti allegati e nell'atto richiamati, senza doverli cercare all'interno del fascicolo informatico.
Orbene, dall'esame del documento informatico strutturato ("datiatto.xml") afferente alla costituzione in giudizio della parte attrice, conforme alle specifiche tecniche del Processo Civile Telematico,
emerge in modo inequivoco che il deposito telematico dell'atto introduttivo ("atto principale") risulta corredato esclusivamente dai seguenti documenti: ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ricevuta di accettazione della medesima notificazione, procura ad litem, attestazione del versamento del contributo unificato ed un singolo "allegato semplice".
Si rileva, inoltre, che il predetto allegato semplice, consiste unicamente in un indice documentale recante l'elencazione di una pluralità di documenti, i quali tuttavia non risultano materialmente presenti all'interno della busta telematica depositata.
Alla luce di quanto innanzi, di deve ritenere che l'inefficacia dei collegamenti ipertestuali, presenti sia nell'atto di citazione sia nell'indice documentale, non è ascrivibile ad una disfunzione dei sistemi informatici, bensì è riconducibile, più semplicemente, ad un'omessa attività di allegazione documentale da parte del procuratore costituito, atteso che l'operatività di siffatta modalità tecnica,
presuppone, necessariamente, che i documenti richiamati mediante link, siano effettivamente allegati al medesimo deposito telematico dell'atto processuale.
La domanda, pertanto, è inammissibile e deve essere rigettata.
Considerata l'esiguità dell'attività processuale espletata dalle parti, si ritiene opportuno compensare interamente le spese di giudizio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1125/24 R.G., così provvede:
A) Dichiara la domanda inammissibile;
B) Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
3 Così deciso in Torre Annunziata il 03 giugno 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1125/24 RG, avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Erik Furno (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), presso il cui studio è elett.te domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2
(80054) Gragnano (NA), alla via Roma n°. 152, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,
attore;
E
sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Salita Quisisana n. Controparte_1
65 c.f. , nella persona del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro P.IVA_1
Di Nola (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Gragnano C.F._3
(NA) alla Via Vittorio Veneto n. 41, in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'14 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore impugnava la delibera assembleare del 27
settembre 2021 chiedendo dichiararsene la nullità e per l'effetto l'annullamento anche di quelle successive del 16 settembre 2022 e del 31 ottobre 2023.
1 A corredo dell'atto introduttivo depositava un atto denominato nominato “indice” contenente l'indicazione di tutti i documenti posti a sostegno della domanda, tra cui gli atti impugnati ed il verbale di mediazione.
Detti documenti erano indicati tramite collegamento ipertestuale.
Concessi i termini di cui all'articolo 171 ter c.p.c., dichiarata la contumacia del convenuto e fissata la prima udienza, l'attore depositava soltanto la prima memoria ex articolo 171 ter c.p.c.
Il giorno precedente a quello fissato per la prima udienza si costituiva il convenuto il quale,
preliminarmente, eccepiva l'assenza, nel fascicolo telematico, dei documenti depositati da parte attrice, unitamente all'atto di citazione.
Invitato l'attore a dedurre sul punto, rigettata la sua istanza di rimessione in termini ex articolo 153
c.p.c. secondo co. e 164 c.p.c. quinto e sesto co., non ricorrendone i presupposti, la causa è stata introitata a sentenza sulle questioni preliminari.
Sul punto, in diritto si osserva che ai sensi dell' art. 4 co. 1 bis del DM55/14, “il compenso
determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al
30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse
consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione
La navigazione all'interno dell'atto si ottiene, mediante l'adozione di alcune tecniche di redazione che consentano di saltare direttamente tra varie parti del documento. Queste tecniche di redazione sono sintetizzabili in due elementi di base: gli indici ipertestuali ed i riferimenti incrociati.
Pertanto, rendere un atto navigabile significa, porre in essere sistemi di collegamenti diretti all'interno dello stesso, mediante strutture predefinite dal redattore all'interno dell'atto.
Le particolari tecniche di redazione degli atti “telematici” per beneficiare dell'aumento del compenso, consistono in pratica nella creazione dei c.d. “collegamenti ipertestuali”, i quali consentono, una volta realizzati all'interno dell'atto predisposto con il proprio software di videoscrittura, di poter visualizzare e consultare immediatamente, con un semplice clik del mouse, il
2 documento citato nell'atto ed allegato nella busta telematica: ciò consente di visualizzare i documenti allegati e nell'atto richiamati, senza doverli cercare all'interno del fascicolo informatico.
Orbene, dall'esame del documento informatico strutturato ("datiatto.xml") afferente alla costituzione in giudizio della parte attrice, conforme alle specifiche tecniche del Processo Civile Telematico,
emerge in modo inequivoco che il deposito telematico dell'atto introduttivo ("atto principale") risulta corredato esclusivamente dai seguenti documenti: ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ricevuta di accettazione della medesima notificazione, procura ad litem, attestazione del versamento del contributo unificato ed un singolo "allegato semplice".
Si rileva, inoltre, che il predetto allegato semplice, consiste unicamente in un indice documentale recante l'elencazione di una pluralità di documenti, i quali tuttavia non risultano materialmente presenti all'interno della busta telematica depositata.
Alla luce di quanto innanzi, di deve ritenere che l'inefficacia dei collegamenti ipertestuali, presenti sia nell'atto di citazione sia nell'indice documentale, non è ascrivibile ad una disfunzione dei sistemi informatici, bensì è riconducibile, più semplicemente, ad un'omessa attività di allegazione documentale da parte del procuratore costituito, atteso che l'operatività di siffatta modalità tecnica,
presuppone, necessariamente, che i documenti richiamati mediante link, siano effettivamente allegati al medesimo deposito telematico dell'atto processuale.
La domanda, pertanto, è inammissibile e deve essere rigettata.
Considerata l'esiguità dell'attività processuale espletata dalle parti, si ritiene opportuno compensare interamente le spese di giudizio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1125/24 R.G., così provvede:
A) Dichiara la domanda inammissibile;
B) Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
3 Così deciso in Torre Annunziata il 03 giugno 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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