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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/10/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 845/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 02 ottobre 2025 TRA
, c.f.: elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla VIA ISCALUNGA, 32 FILIANO presso lo studio dell'Avv. NELLA MARIANGELA, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._2 difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 P.IVA_1 VIA CORSO XVIII AGOSTO 36/F POTENZA, presso lo studio dell'Avv. CIALDELLA MIRELLA, c.f.: e C.F._3 [...]
dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a CP_2 margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA
la - P. IVA: - con sede in Potenza alla Via Controparte_3 P.IVA_2 dell'Edilizia, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...]
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco CP_4 Bonito Oliva (C.F. , numero di fax 0971 284821, CodiceFiscale_4 pec: , e con questi Email_1 elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165,
- Convenuta -
Oggetto: Responsabilità del produttore. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 13 Giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il l 21 marzo 2015 la signora Parte_1 ha convenuto in giudizio la concludente e la
[...] Controparte_3 deducendo:
- di aver acquistato nel gennaio 2008 presso la Controparte_5 la autovettura Toyota Yaris tg. DM357PW;
[...]
- che in data 30 gennaio 2010 mentre percorreva la Strada Provinciale nel Comune di Picerno, la detta vettura avrebbe “improvvisamente ed autonomamente” accelerato facendole perdere il controllo della guida e andando così ad impattare dapprima contro un altro veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto a quello di marcia (una Fiat 500), poi contro il guard rail, capovolgendosi e finendo la propria corsa fuori del manto stradale;
- che in conseguenza del sinistro la vettura andava completamente distrutta e, dopo un ricovero presso un deposito, veniva poi definitivamente spostata nel giardino della abitazione della signora Pt_1
- che all'esito del sinistro essa signora aveva riportato lesioni fisiche Pt_1 tanto da essere ricoverata presso l'Ospedale di Potenza con diagnosi di
“trauma cranico non commotivo, distorsione ginocchio destro con stiramento LCM, escoriazioni lievi e policontusioni, in osservazione per 19 ore e prognosi di venti giorni salvo complicazioni”;
- di aver ricevuto successivamente al sinistro una Comunicazione per la Campagna di Richiamo avviata dalla in relazione ad un potenziale CP_1 difetto al pedale dell'acceleratore;
- di aver fatto visionare il veicolo da un proprio tecnico, il Perito il Per_1 quale avrebbe accertato che “il problema tecnico al pedale dell'accelerazione dell'autovettura” sarebbe da attribuirsi “esclusivamente a difetti e/o problemi di costruzione del predetto mezzo e quindi della casa costruttrice” (citazione);
- di aver sostenuto diverse spese conseguenti al sinistro occorsole quali quelle relative all'acquisto di un nuovo veicolo al prezzo di €. 7.800,00, per il fermo tecnico per €. 300,00, per spese mediche per €. 1.872,28, e spese di CTP meccanica per €. 400,00;
- di essere stata sottoposta in data 21 maggio 2010 ad un intervento in artroscopia al ginocchio destro, di aver subito un nuovo trauma distorsivo nel dicembre del 2010 e di aver riportato un disturbo post traumatico da stress cronico, lesioni tali da concretizzare “un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura non inferiore al 32-35%” quantificato in €. 331.728,75 oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo;
- che le lesioni fisiche riportate dalla signora in conseguenza del Pt_1 sinistro avrebbero altresì inciso sull'attività lavorativa della medesima impedendole di svolgere la propria attività di ballerina professionista
- 2 -
obbligandola a chiudere, per il tempo di durata della malattia, le due scuole di ballo di cui ella sarebbe stata titolare;
un tale danno veniva quantificato in €. 12.000,00 “in considerazione del mancato guadagno sia per il mancato pagamento delle quote di iscrizione, che per la mancata partecipazione a gare e tornei del settore, nonché per il calo del numero di iscrizioni dovuto proprio alla permanenza della chiusura della scuola”.
Sulla base di tali presupposti in fatto, la signora , ritenendo Parte_1 che il sinistro occorsole fosse da imputare ad un difetto di fabbricazione del pedale dell'acceleratore, chiedeva la condanna della Controparte_1 e della al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...] Controparte_3 non patrimoniali quantificati in complessivi €. 366.676,51, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva in giudizio la precisando che essa Controparte_1 non era la costruttrice del prodotto per cui vi era causa e contestando nel merito la fondatezza della domanda, sia in relazione alla sussistenza del preteso difetto, sia in relazione al danno come ex adverso richiesto.
3. Si costituiva in giudizio altresì la eccependo la prescrizione CP_3 dell'azione di garanzia contrattuale e la propria estraneità rispetto alla c.d. Responsabilità del Produttore;
chiedeva ed otteneva di esser autorizzata a chiamare in causa la odierna concludente per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da qualsiasi pregiudizio avesse subito per effetto dell'accoglimento delle domande attrici.
4. Assunta la sola prova orale, la causa viene è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.06.2025 con i termini ordinario ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda è infondata e meritevole di rigetto.
1. Della prova del nesso causale tra difetto del prodotto e danno
Alla luce del materiale istruttorio e delle deduzioni svolte dalle parti, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, che imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
- 3 -
In primo luogo occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che:
“La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.” (Cass. Ord. 07/04/2022, n. 11317).
L'art. 120 del codice del consumo prevede che “il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno”.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno” (Cass. Ord. n. 11317/20222; conformi Cass. 23447/2018; Cass. 13458/2013; Cass 3258/2016; Cass. 15851/2015; App. Messina 807/2023).
Occorre a questo punto verificare se l'attrice abbia fornito o meno la prova della sussistenza di un difetto nell'auto dalla stessa condotta che si sia posto come nesso causale del sinistro avuto e dei danni fisici conseguentemente subiti.
Tale prova non può dirsi raggiunta.
Non è stato compiuto alcun accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con le controparti avente ad oggetto il prodotto e, in particolare, in relazione al pedale dell'acceleratore che parte attrice assume avrebbe manifestato una accelerazione improvvisa ed autonoma che avrebbe determinato la perdita di controllo della vettura.
Tale strumento avrebbe consentito di cristallizzare la situazione al momento temporale immediatamente successivo al sinistro occorso nel 2010 e avrebbe consentito di opporre le relative risultanze alle controparti che vi avrebbero partecipato in contraddittorio, circostanza non emersa nella perizia di parte.
- 4 -
L'unico elemento di supporto alla tesi di parte attrice sarebbe rappresentato dalla relazione tecnica resa dal perito di infortunistica Persona_2 CTP incaricato da parte attrice solo in data 7 maggio 2011 (vedi relazione allegata alla produzione di parte attrice), ovvero a distanza di quasi un anno e mezzo dal sinistro (30 gennaio 2010).
Sentito come teste, inoltre, il CTP ha riferito (vedi verbale udienza Per_1 18 maggio 2022) di aver ricevuto l'incarico dall'avvocato della signora di “verificare la funzionalità del pedale dell'acceleratore, Parte_1 ha precisato che “ho ispezionato l'autovettura solo dopo il sinistro ho potuto verificare che il pedale di accelerazione aveva un indurimento in pressione e un lento ritorno alla posizione di minimo.
Preciso inoltre che nulla posso riferire in ordine alla perfetta funzionalità del pedale dell'acceleratore prima del sinistro” e che “non poteva dire con certezza se la perdita del controllo dell'autovettura da parte del conducente fosse dipesa dal blocco del pedale dell'acceleratore” così come ha affermato che “nulla posso dire con certezza sul nesso causale tra il cattivo funzionamento del pedale dell'acceleratore e la perdita di controllo da parte del conducente”. Il riferimento fatto dal CTP ad una Campagna di Richiamo della Per_1 Toyota avente ad oggetto il pedale dell'acceleratore è stata approfondita in sede di istruttoria.
In particolare la ha articolato una specifica prova per testi Controparte_1 (capitoli da 1 a 3) sulla quale è stato sentito come teste l'ing.
[...] il quale ha confermato il capitolo 1) della prova per Testimone_1 testi (2), ha confermato le circostanze di cui al capitolo 2) della prova (3) confermando che il difetto, ove sussistente, si manifestava attraverso un indurimento progressivo, effetto quest'ultimo mai dedotto o lamentato da parte attrice, precisava che conosceva “la circostanza quale responsabile della qualità del prodotto e seguivo i casi in cui si lamentavano la difettosità del pedale”. Infine il teste, rispondendo al capitolo 3) della prova (4)confermava che il difetto, se presente, si manifestava attraverso un più “lento ritorno” alla posizione di minimo e non quindi, attraverso una accelerazione autonoma.
In particolare il teste chiariva “se il difetto sussiste, accelero normalmente, è solo quando rilascio il pedale il ritorno è più lento;
non è possibile, al più rimane nella posizione in cui l'ho portato con il piede”.
Nel luglio del 2010 ( a sei mesi dal sinistro, in data antecedente alla relazione di parte attrice) la , avendone interesse anche come mera Controparte_1 importatrice, incaricò il responsabile della qualità del prodotto, l'ing.
[...]
di compiere un sopralluogo sulla autovettura Testimone_1
- 5 -
incidentata. L'ing. sentito come teste all'udienza 18 Testimone_1 maggio 2022 ha riferito di aver rinvenuto il pedale “perfettamente funzionante” precisando di aver sottoposto il pedale stesso ad un test con il dinamometro misurando la pressione sia in fase di accelerazione.
Le immagini fotografiche prodotte sub doc. 14 e la prova per testi sul capitolo 5) permettono di affermare che dopo il sinistro l'autovettura Yaris della signora è stata abbandonata in un giardino all'aperto con il vetro Pt_1 anteriore rotto;
che a distanza di un anno e mezzo qualche organo meccanico possa aver manifestato segni di minor scorrevolezza è conseguenza normale per l'esposizione del prodotto auto alle intemperie.
Inoltre, dal verbale de Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo l'incidente si ricava che il luogo del sinistro era caratterizzato (i) da una curva senza visuale libera, (ii) da asfalto bagnato dalla pioggia con precipitazioni atmosferiche in corso, (iii) da un “leggero dislivello del piano viabile. Inoltre il guard rail era già danneggiato e pertanto era stata installata segnaletica stradale con obbligo di deviare verso sinistra” (doc. 2). I militari accertavano che l'auto della signora “invadeva la corsia opposta al suo senso di Pt_1 marcia e dopo essere andato ad urtare il veicolo “A”( n.d.r. la Fiat 500), si capovolgeva su se stesso ed andava a finire fuori della sede stradale”. Il veicolo veniva rinvenuto dai Carabinieri a circa “7-8 metri dalla sede stradale in aperta campagna” (doc. 2) dopo aver urtato anche il guard rail, segno plausibile di una velocità rilevante, come dichiarato anche dal conducente la detta Fiat 500.
Il verbale di rimozione del veicolo Yaris ha inoltre attestato lo stato dei pneumatici della Yaris come “pessimo” (doc.4), per cui risulta altamente verosimile che la perdita di controllo della vettura fu determinato proprio per aver la signora affrontato ad alta velocità la curva con dislivello Pt_1 mentre pioveva a causa dei pneumatici in pessime condizioni che hanno fatto perdere aderenza facendola invadere la corsia opposta.
Si tratta di una prova presuntiva, caratterizzata da circostanze gravi precise e concordanti, che confligge con l'ipotesi che si sia manifestato una difettosità al pedale dell'acceleratore, circostanze che si aggiungono a quelle già sopra evidenziate.
Ne consegue che l'attrice non ha fornito la prova processuale, sia pure secondo il criterio logico probabilistico dell'id quod plerumque accidit proprio del giudizio civile, del difetto del prodotto e del nesso causale tra questo e il danno;
al contrario, sono emersi vari elementi di prova che depongono per la dinamica del sinistro causata dalla guida della vettura
- 6 -
dell'attrice a velocità inappropriata considerate le condizioni, aggravata dall'uso di pneumatici in cattivo stato.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_3
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.229,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 31/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 02 ottobre 2025 TRA
, c.f.: elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla VIA ISCALUNGA, 32 FILIANO presso lo studio dell'Avv. NELLA MARIANGELA, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._2 difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 P.IVA_1 VIA CORSO XVIII AGOSTO 36/F POTENZA, presso lo studio dell'Avv. CIALDELLA MIRELLA, c.f.: e C.F._3 [...]
dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a CP_2 margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA
la - P. IVA: - con sede in Potenza alla Via Controparte_3 P.IVA_2 dell'Edilizia, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...]
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco CP_4 Bonito Oliva (C.F. , numero di fax 0971 284821, CodiceFiscale_4 pec: , e con questi Email_1 elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Giuseppe Mazzini, 165,
- Convenuta -
Oggetto: Responsabilità del produttore. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 13 Giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il l 21 marzo 2015 la signora Parte_1 ha convenuto in giudizio la concludente e la
[...] Controparte_3 deducendo:
- di aver acquistato nel gennaio 2008 presso la Controparte_5 la autovettura Toyota Yaris tg. DM357PW;
[...]
- che in data 30 gennaio 2010 mentre percorreva la Strada Provinciale nel Comune di Picerno, la detta vettura avrebbe “improvvisamente ed autonomamente” accelerato facendole perdere il controllo della guida e andando così ad impattare dapprima contro un altro veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto a quello di marcia (una Fiat 500), poi contro il guard rail, capovolgendosi e finendo la propria corsa fuori del manto stradale;
- che in conseguenza del sinistro la vettura andava completamente distrutta e, dopo un ricovero presso un deposito, veniva poi definitivamente spostata nel giardino della abitazione della signora Pt_1
- che all'esito del sinistro essa signora aveva riportato lesioni fisiche Pt_1 tanto da essere ricoverata presso l'Ospedale di Potenza con diagnosi di
“trauma cranico non commotivo, distorsione ginocchio destro con stiramento LCM, escoriazioni lievi e policontusioni, in osservazione per 19 ore e prognosi di venti giorni salvo complicazioni”;
- di aver ricevuto successivamente al sinistro una Comunicazione per la Campagna di Richiamo avviata dalla in relazione ad un potenziale CP_1 difetto al pedale dell'acceleratore;
- di aver fatto visionare il veicolo da un proprio tecnico, il Perito il Per_1 quale avrebbe accertato che “il problema tecnico al pedale dell'accelerazione dell'autovettura” sarebbe da attribuirsi “esclusivamente a difetti e/o problemi di costruzione del predetto mezzo e quindi della casa costruttrice” (citazione);
- di aver sostenuto diverse spese conseguenti al sinistro occorsole quali quelle relative all'acquisto di un nuovo veicolo al prezzo di €. 7.800,00, per il fermo tecnico per €. 300,00, per spese mediche per €. 1.872,28, e spese di CTP meccanica per €. 400,00;
- di essere stata sottoposta in data 21 maggio 2010 ad un intervento in artroscopia al ginocchio destro, di aver subito un nuovo trauma distorsivo nel dicembre del 2010 e di aver riportato un disturbo post traumatico da stress cronico, lesioni tali da concretizzare “un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura non inferiore al 32-35%” quantificato in €. 331.728,75 oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo;
- che le lesioni fisiche riportate dalla signora in conseguenza del Pt_1 sinistro avrebbero altresì inciso sull'attività lavorativa della medesima impedendole di svolgere la propria attività di ballerina professionista
- 2 -
obbligandola a chiudere, per il tempo di durata della malattia, le due scuole di ballo di cui ella sarebbe stata titolare;
un tale danno veniva quantificato in €. 12.000,00 “in considerazione del mancato guadagno sia per il mancato pagamento delle quote di iscrizione, che per la mancata partecipazione a gare e tornei del settore, nonché per il calo del numero di iscrizioni dovuto proprio alla permanenza della chiusura della scuola”.
Sulla base di tali presupposti in fatto, la signora , ritenendo Parte_1 che il sinistro occorsole fosse da imputare ad un difetto di fabbricazione del pedale dell'acceleratore, chiedeva la condanna della Controparte_1 e della al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...] Controparte_3 non patrimoniali quantificati in complessivi €. 366.676,51, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva in giudizio la precisando che essa Controparte_1 non era la costruttrice del prodotto per cui vi era causa e contestando nel merito la fondatezza della domanda, sia in relazione alla sussistenza del preteso difetto, sia in relazione al danno come ex adverso richiesto.
3. Si costituiva in giudizio altresì la eccependo la prescrizione CP_3 dell'azione di garanzia contrattuale e la propria estraneità rispetto alla c.d. Responsabilità del Produttore;
chiedeva ed otteneva di esser autorizzata a chiamare in causa la odierna concludente per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne da qualsiasi pregiudizio avesse subito per effetto dell'accoglimento delle domande attrici.
4. Assunta la sola prova orale, la causa viene è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.06.2025 con i termini ordinario ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda è infondata e meritevole di rigetto.
1. Della prova del nesso causale tra difetto del prodotto e danno
Alla luce del materiale istruttorio e delle deduzioni svolte dalle parti, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa in base al principio della ragione più liquida, che imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
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In primo luogo occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che:
“La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.” (Cass. Ord. 07/04/2022, n. 11317).
L'art. 120 del codice del consumo prevede che “il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno”.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno” (Cass. Ord. n. 11317/20222; conformi Cass. 23447/2018; Cass. 13458/2013; Cass 3258/2016; Cass. 15851/2015; App. Messina 807/2023).
Occorre a questo punto verificare se l'attrice abbia fornito o meno la prova della sussistenza di un difetto nell'auto dalla stessa condotta che si sia posto come nesso causale del sinistro avuto e dei danni fisici conseguentemente subiti.
Tale prova non può dirsi raggiunta.
Non è stato compiuto alcun accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con le controparti avente ad oggetto il prodotto e, in particolare, in relazione al pedale dell'acceleratore che parte attrice assume avrebbe manifestato una accelerazione improvvisa ed autonoma che avrebbe determinato la perdita di controllo della vettura.
Tale strumento avrebbe consentito di cristallizzare la situazione al momento temporale immediatamente successivo al sinistro occorso nel 2010 e avrebbe consentito di opporre le relative risultanze alle controparti che vi avrebbero partecipato in contraddittorio, circostanza non emersa nella perizia di parte.
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L'unico elemento di supporto alla tesi di parte attrice sarebbe rappresentato dalla relazione tecnica resa dal perito di infortunistica Persona_2 CTP incaricato da parte attrice solo in data 7 maggio 2011 (vedi relazione allegata alla produzione di parte attrice), ovvero a distanza di quasi un anno e mezzo dal sinistro (30 gennaio 2010).
Sentito come teste, inoltre, il CTP ha riferito (vedi verbale udienza Per_1 18 maggio 2022) di aver ricevuto l'incarico dall'avvocato della signora di “verificare la funzionalità del pedale dell'acceleratore, Parte_1 ha precisato che “ho ispezionato l'autovettura solo dopo il sinistro ho potuto verificare che il pedale di accelerazione aveva un indurimento in pressione e un lento ritorno alla posizione di minimo.
Preciso inoltre che nulla posso riferire in ordine alla perfetta funzionalità del pedale dell'acceleratore prima del sinistro” e che “non poteva dire con certezza se la perdita del controllo dell'autovettura da parte del conducente fosse dipesa dal blocco del pedale dell'acceleratore” così come ha affermato che “nulla posso dire con certezza sul nesso causale tra il cattivo funzionamento del pedale dell'acceleratore e la perdita di controllo da parte del conducente”. Il riferimento fatto dal CTP ad una Campagna di Richiamo della Per_1 Toyota avente ad oggetto il pedale dell'acceleratore è stata approfondita in sede di istruttoria.
In particolare la ha articolato una specifica prova per testi Controparte_1 (capitoli da 1 a 3) sulla quale è stato sentito come teste l'ing.
[...] il quale ha confermato il capitolo 1) della prova per Testimone_1 testi (2), ha confermato le circostanze di cui al capitolo 2) della prova (3) confermando che il difetto, ove sussistente, si manifestava attraverso un indurimento progressivo, effetto quest'ultimo mai dedotto o lamentato da parte attrice, precisava che conosceva “la circostanza quale responsabile della qualità del prodotto e seguivo i casi in cui si lamentavano la difettosità del pedale”. Infine il teste, rispondendo al capitolo 3) della prova (4)confermava che il difetto, se presente, si manifestava attraverso un più “lento ritorno” alla posizione di minimo e non quindi, attraverso una accelerazione autonoma.
In particolare il teste chiariva “se il difetto sussiste, accelero normalmente, è solo quando rilascio il pedale il ritorno è più lento;
non è possibile, al più rimane nella posizione in cui l'ho portato con il piede”.
Nel luglio del 2010 ( a sei mesi dal sinistro, in data antecedente alla relazione di parte attrice) la , avendone interesse anche come mera Controparte_1 importatrice, incaricò il responsabile della qualità del prodotto, l'ing.
[...]
di compiere un sopralluogo sulla autovettura Testimone_1
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incidentata. L'ing. sentito come teste all'udienza 18 Testimone_1 maggio 2022 ha riferito di aver rinvenuto il pedale “perfettamente funzionante” precisando di aver sottoposto il pedale stesso ad un test con il dinamometro misurando la pressione sia in fase di accelerazione.
Le immagini fotografiche prodotte sub doc. 14 e la prova per testi sul capitolo 5) permettono di affermare che dopo il sinistro l'autovettura Yaris della signora è stata abbandonata in un giardino all'aperto con il vetro Pt_1 anteriore rotto;
che a distanza di un anno e mezzo qualche organo meccanico possa aver manifestato segni di minor scorrevolezza è conseguenza normale per l'esposizione del prodotto auto alle intemperie.
Inoltre, dal verbale de Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo l'incidente si ricava che il luogo del sinistro era caratterizzato (i) da una curva senza visuale libera, (ii) da asfalto bagnato dalla pioggia con precipitazioni atmosferiche in corso, (iii) da un “leggero dislivello del piano viabile. Inoltre il guard rail era già danneggiato e pertanto era stata installata segnaletica stradale con obbligo di deviare verso sinistra” (doc. 2). I militari accertavano che l'auto della signora “invadeva la corsia opposta al suo senso di Pt_1 marcia e dopo essere andato ad urtare il veicolo “A”( n.d.r. la Fiat 500), si capovolgeva su se stesso ed andava a finire fuori della sede stradale”. Il veicolo veniva rinvenuto dai Carabinieri a circa “7-8 metri dalla sede stradale in aperta campagna” (doc. 2) dopo aver urtato anche il guard rail, segno plausibile di una velocità rilevante, come dichiarato anche dal conducente la detta Fiat 500.
Il verbale di rimozione del veicolo Yaris ha inoltre attestato lo stato dei pneumatici della Yaris come “pessimo” (doc.4), per cui risulta altamente verosimile che la perdita di controllo della vettura fu determinato proprio per aver la signora affrontato ad alta velocità la curva con dislivello Pt_1 mentre pioveva a causa dei pneumatici in pessime condizioni che hanno fatto perdere aderenza facendola invadere la corsia opposta.
Si tratta di una prova presuntiva, caratterizzata da circostanze gravi precise e concordanti, che confligge con l'ipotesi che si sia manifestato una difettosità al pedale dell'acceleratore, circostanze che si aggiungono a quelle già sopra evidenziate.
Ne consegue che l'attrice non ha fornito la prova processuale, sia pure secondo il criterio logico probabilistico dell'id quod plerumque accidit proprio del giudizio civile, del difetto del prodotto e del nesso causale tra questo e il danno;
al contrario, sono emersi vari elementi di prova che depongono per la dinamica del sinistro causata dalla guida della vettura
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dell'attrice a velocità inappropriata considerate le condizioni, aggravata dall'uso di pneumatici in cattivo stato.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede: Controparte_3
1) Rigetta la domanda.
2) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.229,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 31/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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