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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 550/2024 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 11.7.1985, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stefania Antonelli
E
, n. a Lanciano il 27.12.1984, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Annamaria Pasquini
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
25.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 20.1.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25.10.2024, del seguente preciso tenore:
l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie che vi dimorerà unitamente alla figlia;
Per_1
pagina 1 di 5 la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre sita in Lanciano (CH) alla Via Ignazio Silone n. 15/A;
il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore nelle seguenti modalità:
- durante la settimana, il martedì dalle ore 16:00 fino alle ore 21:30 con cena, ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:30, senza cena;
- durante il week-end, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 19:00 fino alle ore 19,00 della domenica, senza cena;
inoltre: nella settimana in cui il padre non potrà vedere la piccola durante il week- end: gli incontri infrasettimanali potranno avvenire il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 21:30 con cena ed il giovedì dalle ore 18:00, fino alle ore 16:00 del venerdì (quindi con pernottamento della bimba nella notte tra il giovedì ed il venerdì).
Si precisa che il Sig. osserva il seguente orario lavorativo, dal lunedì Pt_2 al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30, pertanto, nei giorni di frequentazione paterna, la piccola sarà prelevata dall'asilo all'orario d'uscita dalla nonna paterna e con la stessa trascorrerà il pomeriggio fino al ritorno del padre dal lavoro.
- durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno con la madre, il periodo che va dal 23 al 24 dicembre con il periodo che va dal 25 fino al 26 dicembre, ed il 30 dicembre fino al 1 gennaio con il 5-7 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno con la madre, il periodo che va dalle ore 16:00 del venerdì Santo fino alle ore 20:00 del
Giorno di Pasqua, con il Giorno di Pasqua dalle ore 20:00 fino al martedì successivo;
- durante il periodo estivo, per gg.15 anche non consecutivi (alternando con la madre annualmente il giorno di ferragosto) con orari ed indicazioni di periodi da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso compatibilmente con gli impegni di studio, ricreativi e ludici della figlia;
pagina 2 di 5 - il giorno 8 dicembre sarà festeggiato ad alternanza annuale con ciascun genitore;
- festeggerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
in Per_1 caso di impossibilità, si prevede lo schema dell'alternanza annuale.
Mentre per quanto concerne il giorno del compleanno dei genitori, Per_1 avrà la possibilità di trascorrerlo unitamente al genitore che compirà gli anni, così come anche il giorno del compleanno dei nonni che verrà festeggiato il giorno stesso in cui compiranno gli anni.
Si precisa altresì che tutte le modalità di visita cosi come regolamentate potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori. Inoltre la bambina potrà vedere il padre e la madre, ogni qualvolta lo vorrà, nel rispetto delle esigenze di salute, ludiche e ricreatice della minore, e nel caso in cui la bambina si dovesse ammalare ognuno dei genitori potrà recarsi nella casa in cui si trova la piccola per visitarla e, eventualmente, assisterla.
per quanto attiene le richieste economiche, i coniugi hanno stabilito congiuntamente quanto segue:
-il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 del mese, la Pt_2 Pt_1 somma mensile di € 350,00 (di cui € 200 a titolo di assegno unico ed €
150,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore);
-i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse della figlia, secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di Lanciano (CH);
-i coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto dagli stessi, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
entrambi s'impegnano a far conoscere alla figlia i rispettivi eventuali partner solo quando i rapporti sentimentali saranno consolidati;
le condizioni sopra indicate si applicheranno a partire dal deposito del presente atto;
pagina 3 di 5 i coniugi e con lo spirito ed inequivoca Parte_2 Parte_1 volontà reciproca di regolare bonariamente i loro rapporti economici, quale l'accordo patrimoniale, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché a tutela del beneficio della prole, si impegnano e si obbligano come segue:
-il Sig. si rende disponibile a cedere e trasferire alla Sig.ra Parte_2
la quale si impegna ad accettare ed acquistare la proprietà pari a ½ Pt_1 dei seguenti beni e precisamente:
-- appartamento ad uso civile abitazione posto al piano 3 della Via I.
Silone n. 15/A, e distinto in catasto Fabbricati del Comune di Lanciano al foglio 26, p.lla 4203 sub 19, piano terzo cat. A/2, cl. 3, consistenza 7 vani, sup. catastale 125 mq, rendita catastale € 596,51;
-- locale ad uso garage, posto al Piano Seminterrato di Via I. Silone e distinto in catasto del Comune di Lanciano al foglio 26, p.lla 4203 sub 44, piano S1, cat. C/6, cl.4, consistenza 29 mq, rendita catastale € 149,77; come da visura catastale e relative planimetrie catastali che si allegano
(doc_6); per il complessivo importo di € 40.000,00 che sarà così corrisposto:
- € 10.000,00 entro il mese di GIUGNO 2025;
- € 30.000,00 alla data della cessione dell'immobile che verrà stipulato entro nove mesi dall'omologa della separazione e comunque prima del giudizio di divorzio;
con conseguente accollo liberatorio da parte della Sig.ra a decorrere Pt_1 dalla stipula dell'atto di cessione della quota parte della casa coniugale, al pagamento delle rate del mutuo acceso presso la Banca Intesa San Paolo
S.p.a. da entrambi per l'acquisto della casa già coniugale (doc_7), precisando che nelle more, ovvero prima della sottoscrizione dell'atto di trasferimento immobiliare, la stessa provvederà a rimborsare al Sig. Pt_2
i ratei del mutuo eventualmente pagati da quest'ultimo, dietro richiesta dello stesso.
-Le spese notarili relative all'atto di trasferimento immobiliare verranno sopportate interamente dalla Sig.ra la quale provvederà a Pt_1
pagina 4 di 5 comunicare, almeno quindici giorni prima, all'Avv. Annamaria Pasquini, a mezzo del proprio legale, la data del rogito notarile;
-le parti concordemente stabiliscono che il rimborso delle detrazioni relative ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale di € 14.000,00 sarà di esclusiva spettanza del Sig. secondo i tempi e i modi Parte_2 previsti dalla normativa vigente;
spese e compensi professionali integralmente compensati tra le parti;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2017 n. 12 – Parte II Serie A Ufficio 1). Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza a trattazione scritta del 4.2.2026, con termine fino alle 10.00 di tale data per il deposito di note scritte di udienza.
Così deciso in Lanciano il 21.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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