Ordinanza cautelare 6 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04803/2025REG.PROV.COLL.
N. 04277/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4277 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa, Comando Provinciale dei Carabinieri Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione prima, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, presentata dalla parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, il sig. -OMISSIS-, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, impugnava le schede valutative n. 26 e n. 27 del 2021 redatte sul suo conto dal Comando provinciale di Bologna della Legione Carabinieri Emilia Romagna, riferite rispettivamente ai periodi 30.4.2020-29.4.2021 e 30.4.2021-7.9.2021, nonché i rapporti informativi nn. 29 e 30 del 2021 redatti dal KFOR, Multinational Specialised Unit, Regiment HQ-G1, di stanza in Kosovo, riferiti ai periodi 6.10.2021-15.10.2021 e 16.10.2021-31.12.2021, per dolersi della flessione di giudizio (da “eccellente” a “superiore alla media”) subita rispetto alla documentazione caratteristica precedente.
2. – Con sentenza del -OMISSIS-, il T.a.r., in primo luogo, prendeva atto della dichiarazione di rinuncia all’impugnazione dei rapporti informativi relativi ai periodi 6.10.2021-15.10.2021 e 16.10.2021-31.12.2021 depositata dal ricorrente in corso di causa e, ritenutala equivalente a dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in quanto non notificata all’Amministrazione, dichiarava il ricorso improcedibile in parte qua .
Per il resto lo respingeva, giudicando infondate le censure rivolte contro le due schede valutative.
3. – Avverso la decisione di primo grado il ricorrente ha interposto appello, al quale ha resistito il Ministero della difesa.
4. – La domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’appellante, è stata dichiarata improcedibile con ordinanza n. 2297 del 6 giugno 2023 di questa Sezione.
5. – In vista della discussione nel merito il Ministero ha prodotto una memoria difensiva e l’appellante una memoria di replica.
6. – Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appellante lamenta, anzitutto, l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il T.a.r. nel respingere i primi due motivi del ricorso di primo grado secondo cui la violazione dei termini per la compilazione delle note caratteristiche e la comunicazione delle medesime (essendo state le due schede informative redatte rispettivamente in data 4 agosto e 8 settembre 2021 e comunicate, contestualmente, in data 11 febbraio 2022) avrebbero reso illegittime le schede perché avrebbero reso impossibile l’adozione di condotte correttive.
7.1 – In particolare, con il primo motivo d’appello sostiene che il T.a.r. avrebbe errato nell’escludere che il termine per la redazione dei documenti caratteristici sia perentorio e che la valutazione del militare non possa essere ritenuta illegittima per la sola ragione del tempo trascorso prima della sua redazione.
Al contrario di quanto opinato dal primo giudice, infatti, la natura perentoria del termine discenderebbe dal fatto che, in caso di giudizio deteriore, lo scopo della nota valutativa sarebbe quello di rendere tempestivamente edotto il militare della valutazione in modo che possa correggere il proprio comportamento e, quand’anche così non fosse, l’obbligo di tempestiva redazione e comunicazione delle note caratteristiche costituisce un dovere precipuo derivante dal Codice dell’ordinamento militare e dalle circolari in argomento.
Sempre secondo l’appellante, il trasferimento in Kosovo, avvenuto il 6 ottobre 2021, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r. non poteva costituire un’oggettiva difficoltà logistica tale da giustificare il ritardo nella consegna, poiché le due schede erano state compilate, rispettivamente, già il 4 agosto e l’8 settembre 2021; né avrebbero maggior pregio i rilievi contenuti in sentenza in merito al fatto che al militare sarebbe stata offerta comunque, in occasione dei richiami per inadempienze da cui sarebbe scaturita la flessione di giudizio, la possibilità di attuare comportamenti correttivi, perché ciò non corrisponderebbe al vero, anzitutto perché vi era stata un’unica contestazione di addebito e un unico richiamo verbale.
7.2 – Con il secondo motivo d’appello rileva, inoltre, che il T.a.r. non ha osservato alcunché in merito al profilo di censura attinente al fatto che le schede valutative, benché redatte in date differenti, erano state comunicate contestualmente, violando il principio di autonomia delle note caratteristiche e vanificandone l’efficacia correttiva ovvero esortativa.
8. – Sotto diverso profilo, l’appellante si duole altresì che il T.a.r., esaminando congiuntamente il terzo e il quarto motivo del ricorso di primo grado, ha respinto la censura secondo cui la contestata flessione di giudizio avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata (in quanto la censura, secondo il T.a.r., non sarebbe stata assistita dall’allegazione di elementi circostanziati e qualificati da cui dedurre l’illogicità della valutazione) e quella per cui l’irrogazione della sanzione del richiamo verbale non avrebbe costituito un’adeguata ragione giustificatrice del peggioramento del giudizio finale.
8.1 – A tale riguardo, infatti, con il terzo motivo di appello sostiene che il T.a.r. sarebbe incorso in travisamento dei fatti perché egli non sarebbe stato destinatario di plurimi ammonimenti, come, invece, sostenuto in sentenza, ma di un unico ammonimento verbale, riguardante un fatto minore e fortuito, e che l’amministrazione non avrebbe individuato fatti o episodi esattamente determinati a sostegno dell’abbassamento di qualifica.
8.2 – Con il quarto e ultimo motivo soggiunge, infine, che il semplice richiamo orale non potrebbe costituire la base per abbassare la qualifica apicale, in precedenza costantemente mantenuta, da eccellente a superiore alla media.
9. – L’appello è infondato.
10. – Per quanto concerne i primi due motivi d’appello, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati assieme, non vi sono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza di questo Consiglio che, ancora di recente, ha ribadito che i termini per la redazione e la comunicazione dei documenti caratteristici sono meramente ordinatori, essendo sufficiente che registrino “tempestivamente” il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento del militare e che siano portati a conoscenza dell’interessato con tempestiva comunicazione, talché il protrarsi del tempo occorrente per la loro formazione o per la loro comunicazione non costituisce fattispecie idonea a invalidarli (Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2025, n. 3389 e n. 3391).
Ed invero, la redazione della documentazione caratteristica non assolve una funzione di stimolo correttivo nei confronti del militare, diversamente da quanto mostra di credere l’appellante, poiché la funzione normativamente assegnata ai documenti caratteristici è quella di « registrare … il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti » (art. 688 c.o.m.) e il dovere di tempestività di tale “registrazione”, che risponde, in ultima analisi, a principi di buona amministrazione, non è corredato dalla prescrizione di termini perentori la cui inosservanza valga senz’altro a connotare d’illegittimità il giudizio tardivamente formulato.
A fortiori quanto appena detto vale per la comunicazione all’interessato del documento caratteristico.
Infine, il fatto che le due schede valutative siano state redatte a distanza di poco più d’un mese l’una dall’altra non è, di per sé, indice di commistione di giudizi.
11. – Per quanto riguarda gli ultimi due motivi d’appello, che parimenti si prestano a un esame congiunto, è sufficiente ribadire, nel senso della loro complessiva infondatezza, che, di regola, i documenti caratteristici redatti in conformità ai modelli e ai moduli stabiliti dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare sono, per ciò solo, adeguatamente motivati senza necessità di richiami specifici a fatti o circostanze relative alla carriera del militare, trattandosi di un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, e che l’abbassamento di qualifica non deve necessariamente fondarsi su fatti di particolare gravità.
Orbene, tra la scheda valutativa n. 25 e la scheda valutativa n. 26 si registrano svariate flessioni delle voci interne ed è pacifico, inoltre, che nell’intervallo temporale cui si riferisce quest’ultima l’appellante sia incorso in una mancanza per negligenza alla quale è conseguita l’adozione della sanzione del richiamo orale: sicché, non essendo consentito in questa sede un giudizio di valore sulla predetta mancanza e sui suoi riflessi sul rendimento e le qualità del militare, ma soltanto un sindacato di legittimità ristretto alla manifesta abnormità, palese arbitrarietà e illogicità, ovvero al macroscopico travisamento dei presupposti di fatto, è immune da critiche il rilievo determinante del T.a.r. sulla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi circostanziati e qualificati dai quali dedurre l’illogicità della valutazione finale operata dall’Amministrazione.
12. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
13. – Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della parte appellata, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.