Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25063/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. TUTTOBENE ALESSIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TUTTOBENE ALESSIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
21/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. dichiarare la separazione personale tra e Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, mandando alla Cancelleria Parte_2 per le annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di Regalbuto (EN);
2. I figli minori nato il [...] a [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
a RO (Argentina) vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con residenza presso la madre in via Crotte n. 16 a Brescia;
3. il padre, fino al mese di dicembre 2025 (o fino a quando reperirà abitazione idonea al pernottamento dei figli), terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi, il lunedì dalle 17.00 alle 21.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 22.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre ed a fine settimana alternati il sabato dall'uscita della scuola alle 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre e la domenica dalle 10.00 alle 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre;
4. i genitori intendono prevedere il mantenimento diretto per i figli fino al mese di luglio 2025 compreso, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
1
5. da agosto 2025 a dicembre 2025 (o fino a quando reperirà nuova abitazione idonea al Parte_2 pernottamento dei figli) verserà a titolo di contributo di mantenimento per i figli, e fino all'indipendenza economica degli stessi, la somma complessiva di € 250,00 con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, da versarsi tramite bonifico bancario a , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Parte_1 in uso al Tribunale di Brescia;
6. Il padre, dal mese di dicembre 2025 (o fino a quando reperirà nuova abitazione idonea al pernottamento dei figli) terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi, in via paritaria e alternata due o tre giorni infrasettimanali, compresi i pernottamenti, ed a fine settimana alternati dal sabato al termine dell'orario scolastico alla domenica sera alle ore 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre (in dettaglio, tre giorni con pernottamento -mercoledì giovedì e venerdì- nella settimana in cui non è previsto il weekend e due giorni con pernottamento -mercoledì e giovedì- nella settimana in cui è previsto il weekend); il padre trascorrerà con i figli parte delle vacanze scolastiche come di seguito indicato: - metà delle festività pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo; - metà delle vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o l'ultimo dell'Anno; - due settimane, anche non continuative, durante le ferie estive. Le ferie estive dovranno essere concordate tra i genitori, anche in funzione degli impegni lavorativi dei genitori, entro il giorno 01 giugno di ogni anno. - ponti e compleanni ad anni alterni.
7. A seguire, in considerazione del tempo paritario, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli sino all'indipendenza economica degli stessi;
8. Le spese straordinarie per e nell'interesse dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Si specifica che per spese straordinarie sono da intendersi quelle indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di
Brescia, che di seguito vengono specificate: a) spese per la salute ● spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari. ● spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari. b) spese per l'istruzione ● spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, tasse universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico;
● spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituiti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche ● spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, spese di custodia dei figli (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
● spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie come indicate, qualora anticipate da un solo genitore, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
2 9. I genitori concordano che la signora percepisca interamente l'assegno unico per i figli;
Parte_1
10. ogni altro bene mobile è già stato oggetto di divisione fra i signori e Parte_1 Parte_2 che danno pertanto atto che ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorso è definito, dichiarando espressamente che nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro fatti salvi gli impegni assunti nel presente ricorso -e precisamente l'accordo di cui alla suindicata lettera L)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/07/2004 a RO (Argentina), trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Regalbuto (EN) (atto n. 61, parte II, serie C, anno 2013). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (n. 6/11/2007) e (n. 18/3/2010). Persona_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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