TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1401/2023 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO –
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note da depositare nel termine del 29 ottobre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, promossa da:
(CF: ); Parte_1 C.F._1
(CF: ); Parte_2 C.F._2
(CF: ); Parte_3 C.F._3
(CF: ; Parte_4 C.F._4
(CF ); Parte_5 C.F._5
(CF: ); Parte_6 C.F._6
(CF: ); Parte_7 C.F._7
(CF: ); Parte_8 C.F._8
(CF ); Parte_9 C.F._9
(CF ); Parte_10 C.F._10
(CF ); Parte_11 C.F._11 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Ivano Costa, C.F.:
, che li rappresenta e difende, PEC dove C.F._12 Email_1 dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento;
ricorrente contro , in persona del legale rappresentante, con sede a in via Cusmano Controparte_1 CP_1
n. 1
convenuto
Conclusioni per parte ricorrente: “Limitando il giudizio all'an, riservando eventuale separata azione per la quantificazione - Previa disapplicazione delle norme contrattuali che impongono condizioni illegittime e/o riduttive al diritto dei ricorrenti a percepire il buono pasto, ritenere e dichiarare che gli stessi hanno diritto alla pausa pranzo ed al conseguente buono pasto per ogni turnazione di effettivo lavoro superiore a sei ore a decorrere dall'11.4.2013 ossia dai 10 anni anteriori alla documentata richiesta o da quell'altra data antecedente o successiva ritenuta giusta, nella misura contrattuale di € 5,16 di ciascun buono pasto o nell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta;
- condannare l' al pagamento in favore dei ricorrenti del predetto buono pasto;
Controparte_1
- condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio l' di CP_1
per il riconoscimento del diritto a beneficiare dei buoni pasto (sostitutivi del diritto di CP_1 mensa), in relazione ai turni di lavoro effettivamente svolti nell'arco dei periodi di servizio da ciascuno prestato.
Rappresentavano, in particolare, che:
-sono stati dipendenti dell' di , con la qualifica di Collaboratore Professionale Pt_12 CP_1
Sanitario personale Infermieristico, in servizio presso il reparto Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell'Ospedale Sant'Elia di - livello D;
CP_1
-in relazione all'attività svolta presso il suddetto reparto (attestata dalle certificazioni di servizio, cfr. all. n. 1) hanno svolto le loro mansioni sulla base di specifiche turnazioni, come da cartellini di presenza del personale (cfr. all. n. 2).
-in osservanza di quanto stabilito nella contrattazione collettiva nazionale Comparto Sanità – ai sensi dell'art. 29 CCNL, integrativo del CCNL del 7.4.1999 “ MENSA”, successivamente modificato con l'art. 4 del CCNL Sanità del 31.7.2009 (cfr. all. nn. 3 e 4) - l' di non ha previsto CP_1 CP_1 un servizio mensa a beneficio dei lavoratori, regolando invero il servizio sostitutivo con l'erogazione dei buoni pasto;
-ed invero, il contratto integrativo aziendale del 16.5.2016 (cfr. all. n.5), prevede all'allegato n. 8, che possono fruire del buono pasto pari al valore di € 5,16 ciascuno “i dipendenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del comparto Sanità e, in particolare, il personale turnista che garantisce l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti il cui turno ricomprenda:
1. l'ora di pranzo (dalle 13 alle 15) o
2. della cena (dalle 19.00 alle 21.00) o
3. della notte (dalle 21 alle 7.00) o
4. turno notturno continuativo.
……Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti… quando la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore alle 8 ore”.
-tali disposizioni sarebbero, tuttavia, illegittime e contrarie ai diritti dei lavoratori o quantomeno peggiorative degli stessi, prevedendo - quale condizione per la fruizione dei buoni pasto – lo svolgimento di una effettiva attività lavorativa non inferiore ad 8 ore, che altresì comprenda fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto – in contrasto con quanto affermato da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento indica, quale condizione unica per potere usufruire di un buono pasto, lo svolgimento di un effettivo turno di lavoro superiore a 6 ore.
-la turnazione osservata dai ricorrenti nel corso degli anni si è concretamente articolata in tre fasce: diurna (con orario 8-14), pomeridiana (con orario 14-21) e notturna (con orario 21-8), con evidente superamento, nelle ultime due fasce, delle 6 ore richieste dalla Corte di cassazione – da ciò derivando il diritto degli stessi, con orario di effettivo lavoro superiore a 6 ore, ad avere riconosciuto il buono pasto nella misura contrattuale di € 5,16 ciascuno;
-hanno, inoltre e per tale ragione, chiesto formalmente all'amministrazione il riconoscimento del buono pasto con PEC inviata in data 11.4.2023 (cfr. all. n.6), senza aver tuttavia ricevuto alcun riscontro;
-infine, trattandosi di beneficio di natura assistenziale e non retributiva, lo stesso si prescriverebbe in dieci anni e non in cinque.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l' di CP_1
non si è costituita in giudizio e per l'effetto, stante la regolarità della notificazione, si è CP_1 dichiarata la contumacia con ordinanza in data 29 maggio 2024. La causa, ritenuta matura per la decisione, senza la necessità di assumere mezzi istruttori ulteriori alle prove documentali offerte, è stata rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo in materia, derivante sia da fonti di rango legislativo, sia da norme di contrattazione collettiva, da esaminare alla luce dell'interpretazione fornita dalla copiosa giurisprudenza della Corte di legittimità.
In particolare, il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999, come modificato dall'art. 4 del
CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto
è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del settore sanitario è stato successivamente ribadito dall'art. 43, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 – prevede che:
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.”.
Pertanto, nel rapporto tra competenze attribuite alla contrattazione collettiva e competenze riconosciute alle aziende (quali datori di lavoro), alla prima è deputata la disciplina relativa all'attribuzione al lavoratore dipendente del diritto di mensa e delle eventuali modalità sostitutive, mentre è riservata alle singole aziende l'organizzazione e la gestione in concreto del servizio o delle modalità sostitutive con cui lo stesso deve essere garantito.
Sull'azienda, in definitiva, incombe l'obbligo di garantire il diritto di mensa, con facoltà di adempiere tale obbligo o direttamente, attraverso l'istituzione di mense di servizio o, in ogni caso e in alternativa, con la previsione di modalità sostitutive (con i c.d. buoni pasto).
E, laddove la citata normativa di cui all'art. 27 comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 si riferisce allo svolgimento del turno (cfr. “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero…”), non incide in alcun modo, men che meno va ad escludere, il diritto di mensa del lavoratore, limitandosi a prevedere che, nel caso in cui, in funzione della tipologia di orario di lavoro (propria del personale in turno), la prestazione lavorativa non consenta soluzione di continuità, il diritto di mensa – ancorché l'azienda sia dotata di locali mensa – deve essere garantito attraverso il riconoscimento del diritto a modalità sostitutive della pausa non fruita.
Occorre, a questo punto, chiarire quando il lavoratore abbia diritto alla pausa ed ancora quale sia la relazione tra quest'ultima ed il diritto di mensa.
Sul punto, il citato art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, al comma 2 riconosce il diritto di mensa ai lavoratori effettivamente presenti in servizio e “in relazione alla particolare articolazione dell'orario” – espressione, in relazione alla quale la Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5547/2021) ha espressamente chiarito che, conformemente al comma 3 del medesimo art. 29 (il quale prevede che la consumazione del pasto avvenga al di fuori dell'orario di lavoro, con rilevazione del tempo impiegato attraverso i normali strumenti di controllo dell'orario, con il limite massimo di 30 minuti), la fruizione del pasto
(e del connesso diritto alla mensa o al buono pasto) “13. (…) è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla durata”.
Ne consegue che “14. (…) «la particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro”.
Interpretazione assolutamente conforme alla previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, ai sensi del quale:
“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo (…)”
È pertanto evidente che sussiste il diritto del lavoratore, in via assoluta, alla pausa nell'ipotesi in cui l'orario ecceda le 6 ore lavorative “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Va riconosciuto, di conseguenza, il diritto di tutti i dipendenti, con l'effettiva presenza sul luogo di lavoro del dipendente per un orario che superi le predette 6 ore giornaliere, alla fruizione del servizio di mensa (eventualmente, nel caso di mancata istituzione dello stesso, anche con modalità sostitutive, ovvero mediante erogazione di buoni pasto), essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Quindi il lavoratore “turnista” mantiene il diritto di mensa – ancorché l'azienda sia dotata di locali mensa –attraverso il riconoscimento del diritto a modalità sostitutive della pausa non fruita, vale a dire mediante l'attribuzione dei buoni pasto.
Va infine rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione va affermata la natura non già retributiva del diritto alla fruizione del buono pasto, bensì di erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr. Cass. n. 5547/2021;
Cass. n. 31137/2019); dal che discende lo stretto collegamento tra il diritto al buono pasto e le disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr. Cass. n. 5547/2021; Cass. n.
22985/2020).
Di conseguenza, come ha sempre chiarito la suprema Corte (cfr. tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro,
Sent. 31137 del 28/11/2019), avendo il buono pasto funzione assistenziale e non retributiva, il relativo diritto alla fruizione non può essere ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 2948
(prescrizione di cinque anni) del codice civile ed è pertanto soggetto all'ordinario termine di prescrizionale decennale.
***
Ciò posto, relativamente al quadro normativo di riferimento, va nel caso di specie rilevato che il
Comparto Sanità di , con il contratto collettivo integrativo aziendale approvato in CP_1 CP_1 data 16 maggio 2016, ai sensi del CCNL 2006-2009, ha previsto (nel corretto riparto di competenze) all'allegato n. 8 il “regolamento del servizio sostitutivo di mensa”.
E' in particolare stabilito che: “L si impegna a erogare" Buoni pasto" sostitutivi del servizio Pt_13 di mensa del valore nominale pari a Euro 5,16 ciascuno..”.
Ed ancora, quanto alle condizioni per la fruizione si prevede che: “Hanno diritto al buono pasto i dipendenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Comparto Sanità:
- il personale turnista che garantisce l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti il cui turno ricomprenda:
1. l'ora di pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 15.00) o
2. della cena (dalle ore 19.00 alle ore 2! .00) o 3. della notte (dalle 21 alle 7,00) o
4. turno notturno continuativo;
> fatta salva la tolleranza di 15 minuti in entrata ed uscita per tutto il personale;
> Che in caso di servizio continuativo, anche se strutturato su turni, unicamente nei casi di rientro straordinario di lavoro non inferiore alle due ore (le esigenze di servizio sono certificate dal
Coordinatore dell'Unità operativa di appartenenza e comunicate entro il 5 del mese successivo al
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane);
> Che effettua l'orario settimanale su cinque giorni con almeno due rientri pomeridiani e limitatamente dopo l'orario ordinario con l'effettuazione della relativa pausa minima di 10 minuti e massima 1 ora;
> Che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario e straordinario in reperibilità debitamente autorizzato purché il rientro non sia inferiore alle due ore e la prestazione giornaliera sia di almeno
8 ore, cumulativo tra lavoro ordinario e straordinario;
> a coloro ai quali è stato concesso il part-time e il loro lavoro copre interamente le fasce (dalle ore
13.00 alle ore 15.00) o della cena (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) esclusivamente se l'orario di servizio è svolto per almeno 7 ore e 10;
> La pausa pranzo non può essere inferiore ai 10 minuti e superiore all'ora con una tolleranza di 15 minuti in entrata e in uscita.
> La pausa pranzo e/o l'interruzione in caso di rientro pomeridiano, devono essere documentate dai normali sistemi previsti per la rilevazione delle presenze.
NON HANNO DIRITTO AL BUONO PASTO:
> dipendenti nelle giornate di assenza a qualunque titolo;
> quando la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore alle 8 ore;
> quando è concesso l'orario flessibile a richiesta del dipendente per esigenze legate a situazioni personali.”
Orbene, l'accordo predetto ha limitato il diritto alla fruizione del buono pasto al personale turnista che garantisca l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti ed il cui turno ricomprenda le fasce orarie dei pasti ovvero l'intero turno notturno continuativo. Detta previsione è in violazione della suindicata normativa di riferimento (anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale), ai sensi della quale il diritto di mensa va riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto. E, qualora il turno ricomprenda l'orario deputato alla consumazione dei pasti, va comunque garantito il diritto alla modalità sostitutiva, attraverso l'erogazione dei buoni pasto.
***
Tanto premesso in punto di diritto, è documentalmente provato che tutti i ricorrenti hanno svolto le loro mansioni presso il reparto Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell' Sant'Elia di CP_2
Caltanissetta SPCD.
Le certificazioni di servizio rilasciate dall' Parte_14
(cfr. all. n. 1 al ricorso) attestano lo svolgimento delle attività infermieristiche dei
[...] ricorrenti presso il suddetto reparto.
Altresì è pacifico - poiché documentale, siccome non contestato da parte convenuta (che è rimasta contumace) - che i ricorrenti, nei rispettivi periodi oggetto della domanda, abbiano svolto turni di lavoro superiori alle 6 ore ed anche notturni continuativi (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), come indicati nei cartellini di presenza del personale (cfr. all. n. 2 al ricorso) ed i relativi turni di lavoro risultano articolati in tre fasce orarie diurna (8-14), pomeridiana (14-21) e notturna (21-8).
Il tutto, senza avere usufruito del servizio mensa e senza che sia stato loro riconosciuto il diritto ai buoni pasto sostitutivi.
Alla luce di tali considerazioni, atteso che l' di non ha istituto il servizio di CP_1 CP_1 mensa, va riconosciuto il diritto di tutte le parti ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, anche ove ricompreso negli orari deputati alla consumazione dei pasti.
Spetta dunque alle parti ricorrenti il pagamento, da parte dell'azienda, dei buoni pasto sostitutivi per gli anni oggetto della domanda per i quali non è maturata la prescrizione decennale ed in particolare a far data dal 12 dicembre 2013 (essendo stato depositato il ricorso il 12 dicembre 2023) sino alla data del 12 dicembre 2023, ovvero quella antecedente, nei casi in cui il rapporto lavorativo (di taluno dei ricorrenti) sia cessato anteriormente. In relazione al quantum - da calcolare in altra sede - si rileva che il valore del buono pasto, stabilito dal CCNL 2001 è pari ad € 5,16 (e nella stessa misura dal contratto collettivo integrativo aziendale approvato in data 16 maggio 2016) e che, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del CCNL 2001, 1/5 del costo del pasto è posto a carico del dipendente.
Va dunque riconosciuto il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla erogazione dei buoni pasto per ogni giorno di servizio effettivamente prestato nel corso dei turni pomeridiani e notturni eccedenti le sei ore, nei limiti sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n.147/2022 (scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, ai valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, aumentati ex art. 4, comma 2)
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso:
-dichiara il diritto di tutti i ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, nel periodo compreso dal 12 dicembre 2013 sino alla data del 12 dicembre 2023
o di cessazione del rapporto lavorativo, se antecedente;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
6.394,00 oltre CU, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Ivano Costa, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 8 novembre 2025
Il Giudice
AL IN
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO –
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note da depositare nel termine del 29 ottobre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, promossa da:
(CF: ); Parte_1 C.F._1
(CF: ); Parte_2 C.F._2
(CF: ); Parte_3 C.F._3
(CF: ; Parte_4 C.F._4
(CF ); Parte_5 C.F._5
(CF: ); Parte_6 C.F._6
(CF: ); Parte_7 C.F._7
(CF: ); Parte_8 C.F._8
(CF ); Parte_9 C.F._9
(CF ); Parte_10 C.F._10
(CF ); Parte_11 C.F._11 tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Ivano Costa, C.F.:
, che li rappresenta e difende, PEC dove C.F._12 Email_1 dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento;
ricorrente contro , in persona del legale rappresentante, con sede a in via Cusmano Controparte_1 CP_1
n. 1
convenuto
Conclusioni per parte ricorrente: “Limitando il giudizio all'an, riservando eventuale separata azione per la quantificazione - Previa disapplicazione delle norme contrattuali che impongono condizioni illegittime e/o riduttive al diritto dei ricorrenti a percepire il buono pasto, ritenere e dichiarare che gli stessi hanno diritto alla pausa pranzo ed al conseguente buono pasto per ogni turnazione di effettivo lavoro superiore a sei ore a decorrere dall'11.4.2013 ossia dai 10 anni anteriori alla documentata richiesta o da quell'altra data antecedente o successiva ritenuta giusta, nella misura contrattuale di € 5,16 di ciascun buono pasto o nell'altra maggiore o minore misura ritenuta giusta;
- condannare l' al pagamento in favore dei ricorrenti del predetto buono pasto;
Controparte_1
- condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio l' di CP_1
per il riconoscimento del diritto a beneficiare dei buoni pasto (sostitutivi del diritto di CP_1 mensa), in relazione ai turni di lavoro effettivamente svolti nell'arco dei periodi di servizio da ciascuno prestato.
Rappresentavano, in particolare, che:
-sono stati dipendenti dell' di , con la qualifica di Collaboratore Professionale Pt_12 CP_1
Sanitario personale Infermieristico, in servizio presso il reparto Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell'Ospedale Sant'Elia di - livello D;
CP_1
-in relazione all'attività svolta presso il suddetto reparto (attestata dalle certificazioni di servizio, cfr. all. n. 1) hanno svolto le loro mansioni sulla base di specifiche turnazioni, come da cartellini di presenza del personale (cfr. all. n. 2).
-in osservanza di quanto stabilito nella contrattazione collettiva nazionale Comparto Sanità – ai sensi dell'art. 29 CCNL, integrativo del CCNL del 7.4.1999 “ MENSA”, successivamente modificato con l'art. 4 del CCNL Sanità del 31.7.2009 (cfr. all. nn. 3 e 4) - l' di non ha previsto CP_1 CP_1 un servizio mensa a beneficio dei lavoratori, regolando invero il servizio sostitutivo con l'erogazione dei buoni pasto;
-ed invero, il contratto integrativo aziendale del 16.5.2016 (cfr. all. n.5), prevede all'allegato n. 8, che possono fruire del buono pasto pari al valore di € 5,16 ciascuno “i dipendenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del comparto Sanità e, in particolare, il personale turnista che garantisce l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti il cui turno ricomprenda:
1. l'ora di pranzo (dalle 13 alle 15) o
2. della cena (dalle 19.00 alle 21.00) o
3. della notte (dalle 21 alle 7.00) o
4. turno notturno continuativo.
……Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti… quando la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore alle 8 ore”.
-tali disposizioni sarebbero, tuttavia, illegittime e contrarie ai diritti dei lavoratori o quantomeno peggiorative degli stessi, prevedendo - quale condizione per la fruizione dei buoni pasto – lo svolgimento di una effettiva attività lavorativa non inferiore ad 8 ore, che altresì comprenda fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto – in contrasto con quanto affermato da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento indica, quale condizione unica per potere usufruire di un buono pasto, lo svolgimento di un effettivo turno di lavoro superiore a 6 ore.
-la turnazione osservata dai ricorrenti nel corso degli anni si è concretamente articolata in tre fasce: diurna (con orario 8-14), pomeridiana (con orario 14-21) e notturna (con orario 21-8), con evidente superamento, nelle ultime due fasce, delle 6 ore richieste dalla Corte di cassazione – da ciò derivando il diritto degli stessi, con orario di effettivo lavoro superiore a 6 ore, ad avere riconosciuto il buono pasto nella misura contrattuale di € 5,16 ciascuno;
-hanno, inoltre e per tale ragione, chiesto formalmente all'amministrazione il riconoscimento del buono pasto con PEC inviata in data 11.4.2023 (cfr. all. n.6), senza aver tuttavia ricevuto alcun riscontro;
-infine, trattandosi di beneficio di natura assistenziale e non retributiva, lo stesso si prescriverebbe in dieci anni e non in cinque.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l' di CP_1
non si è costituita in giudizio e per l'effetto, stante la regolarità della notificazione, si è CP_1 dichiarata la contumacia con ordinanza in data 29 maggio 2024. La causa, ritenuta matura per la decisione, senza la necessità di assumere mezzi istruttori ulteriori alle prove documentali offerte, è stata rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo in materia, derivante sia da fonti di rango legislativo, sia da norme di contrattazione collettiva, da esaminare alla luce dell'interpretazione fornita dalla copiosa giurisprudenza della Corte di legittimità.
In particolare, il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999, come modificato dall'art. 4 del
CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto
è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del settore sanitario è stato successivamente ribadito dall'art. 43, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 – prevede che:
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.”.
Pertanto, nel rapporto tra competenze attribuite alla contrattazione collettiva e competenze riconosciute alle aziende (quali datori di lavoro), alla prima è deputata la disciplina relativa all'attribuzione al lavoratore dipendente del diritto di mensa e delle eventuali modalità sostitutive, mentre è riservata alle singole aziende l'organizzazione e la gestione in concreto del servizio o delle modalità sostitutive con cui lo stesso deve essere garantito.
Sull'azienda, in definitiva, incombe l'obbligo di garantire il diritto di mensa, con facoltà di adempiere tale obbligo o direttamente, attraverso l'istituzione di mense di servizio o, in ogni caso e in alternativa, con la previsione di modalità sostitutive (con i c.d. buoni pasto).
E, laddove la citata normativa di cui all'art. 27 comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 si riferisce allo svolgimento del turno (cfr. “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero…”), non incide in alcun modo, men che meno va ad escludere, il diritto di mensa del lavoratore, limitandosi a prevedere che, nel caso in cui, in funzione della tipologia di orario di lavoro (propria del personale in turno), la prestazione lavorativa non consenta soluzione di continuità, il diritto di mensa – ancorché l'azienda sia dotata di locali mensa – deve essere garantito attraverso il riconoscimento del diritto a modalità sostitutive della pausa non fruita.
Occorre, a questo punto, chiarire quando il lavoratore abbia diritto alla pausa ed ancora quale sia la relazione tra quest'ultima ed il diritto di mensa.
Sul punto, il citato art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, al comma 2 riconosce il diritto di mensa ai lavoratori effettivamente presenti in servizio e “in relazione alla particolare articolazione dell'orario” – espressione, in relazione alla quale la Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5547/2021) ha espressamente chiarito che, conformemente al comma 3 del medesimo art. 29 (il quale prevede che la consumazione del pasto avvenga al di fuori dell'orario di lavoro, con rilevazione del tempo impiegato attraverso i normali strumenti di controllo dell'orario, con il limite massimo di 30 minuti), la fruizione del pasto
(e del connesso diritto alla mensa o al buono pasto) “13. (…) è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla durata”.
Ne consegue che “14. (…) «la particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro”.
Interpretazione assolutamente conforme alla previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, ai sensi del quale:
“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo (…)”
È pertanto evidente che sussiste il diritto del lavoratore, in via assoluta, alla pausa nell'ipotesi in cui l'orario ecceda le 6 ore lavorative “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Va riconosciuto, di conseguenza, il diritto di tutti i dipendenti, con l'effettiva presenza sul luogo di lavoro del dipendente per un orario che superi le predette 6 ore giornaliere, alla fruizione del servizio di mensa (eventualmente, nel caso di mancata istituzione dello stesso, anche con modalità sostitutive, ovvero mediante erogazione di buoni pasto), essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Quindi il lavoratore “turnista” mantiene il diritto di mensa – ancorché l'azienda sia dotata di locali mensa –attraverso il riconoscimento del diritto a modalità sostitutive della pausa non fruita, vale a dire mediante l'attribuzione dei buoni pasto.
Va infine rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione va affermata la natura non già retributiva del diritto alla fruizione del buono pasto, bensì di erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr. Cass. n. 5547/2021;
Cass. n. 31137/2019); dal che discende lo stretto collegamento tra il diritto al buono pasto e le disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr. Cass. n. 5547/2021; Cass. n.
22985/2020).
Di conseguenza, come ha sempre chiarito la suprema Corte (cfr. tra le molteplici, Cass. Sez. Lavoro,
Sent. 31137 del 28/11/2019), avendo il buono pasto funzione assistenziale e non retributiva, il relativo diritto alla fruizione non può essere ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 2948
(prescrizione di cinque anni) del codice civile ed è pertanto soggetto all'ordinario termine di prescrizionale decennale.
***
Ciò posto, relativamente al quadro normativo di riferimento, va nel caso di specie rilevato che il
Comparto Sanità di , con il contratto collettivo integrativo aziendale approvato in CP_1 CP_1 data 16 maggio 2016, ai sensi del CCNL 2006-2009, ha previsto (nel corretto riparto di competenze) all'allegato n. 8 il “regolamento del servizio sostitutivo di mensa”.
E' in particolare stabilito che: “L si impegna a erogare" Buoni pasto" sostitutivi del servizio Pt_13 di mensa del valore nominale pari a Euro 5,16 ciascuno..”.
Ed ancora, quanto alle condizioni per la fruizione si prevede che: “Hanno diritto al buono pasto i dipendenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Comparto Sanità:
- il personale turnista che garantisce l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti il cui turno ricomprenda:
1. l'ora di pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 15.00) o
2. della cena (dalle ore 19.00 alle ore 2! .00) o 3. della notte (dalle 21 alle 7,00) o
4. turno notturno continuativo;
> fatta salva la tolleranza di 15 minuti in entrata ed uscita per tutto il personale;
> Che in caso di servizio continuativo, anche se strutturato su turni, unicamente nei casi di rientro straordinario di lavoro non inferiore alle due ore (le esigenze di servizio sono certificate dal
Coordinatore dell'Unità operativa di appartenenza e comunicate entro il 5 del mese successivo al
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane);
> Che effettua l'orario settimanale su cinque giorni con almeno due rientri pomeridiani e limitatamente dopo l'orario ordinario con l'effettuazione della relativa pausa minima di 10 minuti e massima 1 ora;
> Che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario e straordinario in reperibilità debitamente autorizzato purché il rientro non sia inferiore alle due ore e la prestazione giornaliera sia di almeno
8 ore, cumulativo tra lavoro ordinario e straordinario;
> a coloro ai quali è stato concesso il part-time e il loro lavoro copre interamente le fasce (dalle ore
13.00 alle ore 15.00) o della cena (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) esclusivamente se l'orario di servizio è svolto per almeno 7 ore e 10;
> La pausa pranzo non può essere inferiore ai 10 minuti e superiore all'ora con una tolleranza di 15 minuti in entrata e in uscita.
> La pausa pranzo e/o l'interruzione in caso di rientro pomeridiano, devono essere documentate dai normali sistemi previsti per la rilevazione delle presenze.
NON HANNO DIRITTO AL BUONO PASTO:
> dipendenti nelle giornate di assenza a qualunque titolo;
> quando la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore alle 8 ore;
> quando è concesso l'orario flessibile a richiesta del dipendente per esigenze legate a situazioni personali.”
Orbene, l'accordo predetto ha limitato il diritto alla fruizione del buono pasto al personale turnista che garantisca l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti ed il cui turno ricomprenda le fasce orarie dei pasti ovvero l'intero turno notturno continuativo. Detta previsione è in violazione della suindicata normativa di riferimento (anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale), ai sensi della quale il diritto di mensa va riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto. E, qualora il turno ricomprenda l'orario deputato alla consumazione dei pasti, va comunque garantito il diritto alla modalità sostitutiva, attraverso l'erogazione dei buoni pasto.
***
Tanto premesso in punto di diritto, è documentalmente provato che tutti i ricorrenti hanno svolto le loro mansioni presso il reparto Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell' Sant'Elia di CP_2
Caltanissetta SPCD.
Le certificazioni di servizio rilasciate dall' Parte_14
(cfr. all. n. 1 al ricorso) attestano lo svolgimento delle attività infermieristiche dei
[...] ricorrenti presso il suddetto reparto.
Altresì è pacifico - poiché documentale, siccome non contestato da parte convenuta (che è rimasta contumace) - che i ricorrenti, nei rispettivi periodi oggetto della domanda, abbiano svolto turni di lavoro superiori alle 6 ore ed anche notturni continuativi (dalle ore 20:00 alle ore 8:00), come indicati nei cartellini di presenza del personale (cfr. all. n. 2 al ricorso) ed i relativi turni di lavoro risultano articolati in tre fasce orarie diurna (8-14), pomeridiana (14-21) e notturna (21-8).
Il tutto, senza avere usufruito del servizio mensa e senza che sia stato loro riconosciuto il diritto ai buoni pasto sostitutivi.
Alla luce di tali considerazioni, atteso che l' di non ha istituto il servizio di CP_1 CP_1 mensa, va riconosciuto il diritto di tutte le parti ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, anche ove ricompreso negli orari deputati alla consumazione dei pasti.
Spetta dunque alle parti ricorrenti il pagamento, da parte dell'azienda, dei buoni pasto sostitutivi per gli anni oggetto della domanda per i quali non è maturata la prescrizione decennale ed in particolare a far data dal 12 dicembre 2013 (essendo stato depositato il ricorso il 12 dicembre 2023) sino alla data del 12 dicembre 2023, ovvero quella antecedente, nei casi in cui il rapporto lavorativo (di taluno dei ricorrenti) sia cessato anteriormente. In relazione al quantum - da calcolare in altra sede - si rileva che il valore del buono pasto, stabilito dal CCNL 2001 è pari ad € 5,16 (e nella stessa misura dal contratto collettivo integrativo aziendale approvato in data 16 maggio 2016) e che, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del CCNL 2001, 1/5 del costo del pasto è posto a carico del dipendente.
Va dunque riconosciuto il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla erogazione dei buoni pasto per ogni giorno di servizio effettivamente prestato nel corso dei turni pomeridiani e notturni eccedenti le sei ore, nei limiti sopra precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n.147/2022 (scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, ai valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, aumentati ex art. 4, comma 2)
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso:
-dichiara il diritto di tutti i ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, nel periodo compreso dal 12 dicembre 2013 sino alla data del 12 dicembre 2023
o di cessazione del rapporto lavorativo, se antecedente;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
6.394,00 oltre CU, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Ivano Costa, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 8 novembre 2025
Il Giudice
AL IN