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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/08/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1083/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNATTASIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
La sig.ra docente precaria con contratti di supplenza fino Parte_1
al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, in data 20.10.2024 proponeva ricorso innanzi al Tribunale di
Pesaro per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari a 41,17 giorni, per un importo complessivo di
€ 2.873,32. La ricorrente sosteneva di non aver fruito delle ferie, di non averle pagina 1 di 9 richieste, di non essere stata informata della possibilità di goderne durante i periodi di sospensione delle lezioni e di non essere stata avvisata delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Riteneva, pertanto, che tale mancato godimento non potesse considerarsi frutto di una scelta consapevole.
Nel ricorso si illustrava come la docente avesse prestato servizio continuativo e a tempo pieno presso due istituti scolastici statali, maturando rispettivamente
16,75 giorni di ferie nel primo anno e 24,42 nel secondo. Si richiamavano le disposizioni normative e contrattuali, nonché la giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per sostenere che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisse un diritto fondamentale e che il datore di lavoro fosse tenuto a garantire al lavoratore la possibilità effettiva di esercitarlo.
In particolare, si richiamava il principio secondo cui la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva potesse avvenire solo qualora il datore avesse dimostrato di aver invitato il lavoratore a fruirne, informandolo delle conseguenze della mancata richiesta. Si evidenziava inoltre che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il docente continuasse a svolgere attività funzionali all'insegnamento e rimanesse a disposizione dell'istituto, non potendosi considerare automaticamente in ferie..
L'Amministrazione resistente, rappresentata dal Controparte_1
e dall' , si costituiva in
[...] Controparte_2
giudizio contestando integralmente le pretese della ricorrente. In primo luogo, osservava che la docente avesse effettivamente fruito di un numero di giorni di sospensione delle lezioni superiore a quello delle ferie maturate, e che pertanto non le spettasse alcuna indennità per l'anno scolastico 2022/2023, mentre per il
2023/2024 avrebbe eventualmente maturato solo 4,05 giorni di ferie non pagina 2 di 9 godute. Si contestava inoltre il calcolo effettuato dalla ricorrente, ritenuto errato e non supportato da criteri oggettivi.
L'Amministrazione sosteneva che il diritto alle ferie fosse ben noto a ogni lavoratore e che non fosse necessario alcun avviso specifico da parte del datore di lavoro. Si richiamava il principio dell'ignoranza della legge non scusabile e si affermava che, nel caso di specie, nell'anno scolastico 2022/2023 la docente fosse stata invitata a presentare domanda di ferie mediante apposita circolare dirigenziale. Si evidenziava che, secondo la normativa vigente, le ferie dovessero essere fruite nei periodi di sospensione delle lezioni e che la monetizzazione fosse consentita solo nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui fosse consentito fruirne. Si richiamavano le disposizioni del CCNL e le circolari ministeriali, nonché la normativa nazionale e comunitaria, per sostenere che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile alla docente, che avrebbe dovuto presentare apposita richiesta al termine di ciascun contratto.
In conclusione, l'Amministrazione chiedeva il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che la docente non avesse diritto ad alcuna indennità per l'anno
2022/2023 e solo a una somma limitata per il 2023/2024. In via subordinata, si chiedeva di dichiarare la decadenza della ricorrente dal diritto alla liquidazione per mancata tempestiva richiesta e, in ulteriore subordine, di riconoscere solo quanto effettivamente spettante sulla base dei conteggi corretti.
***
1. Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
pagina 3 di 9 economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato però temperato dalla
Corte Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
2. Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
pagina 4 di 9 La legge n. 228/2012, con il comma 55 dell'art. 1, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferie non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al 30 giugno), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro
è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Quindi non incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
3. E' pacifico che la ricorrente non abbia mai chiesto di usufruire delle ferie e che l'Amministrazione non abbia mai adottato alcun provvedimento d'ufficio salvo, per l'anno 2022/2023, la comunicazione dell'avviso di cui al documento n.
3.3 della resistente, con il quale il personale docente è invitato a presentare domanda di ferie entro il 20.06.2023 mentre al personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche è ricordato che le ferie sono obbligatoriamente fruite nei periodi e giorni di sospensione didattica come previsto dal calendario scolastico regionale e non sono monetizzabili.
I giorni di ferie maturati dalla ricorrente, secondo l'incontestato conteggio della resistente, sono pari a 16,58 nell'anno 2022/2023 e 20,05 nell'anno 2023/2024 per complessivi gg. 36,63.
pagina 5 di 9 4. Secondo l'amministrazione resistente poiché la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ciò che rileva non è che l'interessato abbia fatto o meno domanda di ferie bensì che egli abbia avuto l'astratta facoltà di fruirle. Pertanto, se il periodo di sospensione delle lezioni ricompreso nel periodo di vigenza del contratto individuale comprende un numero di giorni superiore ai giorni di ferie maturati, il docente non ha diritto alla monetizzazione, anche se alcuna domanda di ferie ha proposto o alcun provvedimento d'ufficio è stato adottato.
E, in effetti, se si scomputassero dai giorni di ferie maturati da parte ricorrente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (dal 1° settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche fissata dal calendario scolastico regionale o anche come stabilito da ogni istituzione scolastica sulla base dei margini di autonomia previsti dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendari;
durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento di concorsi;
durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie e pasquali;
tra il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale e il 30 giugno) ella avrebbe sostanzialmente azzerato il proprio diritto alle ferie (il conteggio della resistente evidenzia infatti 0,58 giorni per l'anno 2022/2023 e 4,05 gg. per l'anno successivo).
5. La ricorrente coglie però nel segno eccependo l'incompatibilità della tesi di parte resistente con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della
Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
pagina 6 di 9 Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e seguenti fino, attualmente, a Cass.
16715/2024.
La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di reputare il docente precario in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nonostante la mancanza di alcuna domanda e l'assenza di iniziative qualificate del datore di lavoro, richiamando la CGUE, Grande sezione che, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Secondo la Suprema Corte (n. 14268/2022), “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
pagina 7 di 9 Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Inoltre, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”
(Cass. 16715/2024).
6. In definitiva, il principio di autoresponsabilità a cui la resistente fa riferimento, opera a condizione che il datore di lavoro abbia responsabilmente programmato pagina 8 di 9 le ferie dei propri dipendenti avvisandoli delle conseguenze del loro mancato godimento.
Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
L'avviso prodotto da parte resistente per l'anno 2022/2023 non risponde affatto ai criteri sopra indicati. Infatti, mentre i docenti di ruolo sono espressamente invitati a formulare entro un termine perentorio la domanda di ferie con avviso che in difetto le ferie saranno calendarizzate d'ufficio, per il personale precario la nota si limita a ricordare che “ai sensi dell'art. 5, comma 8 della L. 135/2012, le ferie sono obbligatoriamente fruite nei periodi e giorni di sospensione didattica come previsto dal calendario scolastico regionale e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, fatte salve specifiche situazioni previste dalla norma e individuate dall'Ufficio “Personale”.”.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e pe l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessi
36.63 giorni.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pesaro, 18/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1083/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNATTASIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
La sig.ra docente precaria con contratti di supplenza fino Parte_1
al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, in data 20.10.2024 proponeva ricorso innanzi al Tribunale di
Pesaro per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari a 41,17 giorni, per un importo complessivo di
€ 2.873,32. La ricorrente sosteneva di non aver fruito delle ferie, di non averle pagina 1 di 9 richieste, di non essere stata informata della possibilità di goderne durante i periodi di sospensione delle lezioni e di non essere stata avvisata delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Riteneva, pertanto, che tale mancato godimento non potesse considerarsi frutto di una scelta consapevole.
Nel ricorso si illustrava come la docente avesse prestato servizio continuativo e a tempo pieno presso due istituti scolastici statali, maturando rispettivamente
16,75 giorni di ferie nel primo anno e 24,42 nel secondo. Si richiamavano le disposizioni normative e contrattuali, nonché la giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per sostenere che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisse un diritto fondamentale e che il datore di lavoro fosse tenuto a garantire al lavoratore la possibilità effettiva di esercitarlo.
In particolare, si richiamava il principio secondo cui la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva potesse avvenire solo qualora il datore avesse dimostrato di aver invitato il lavoratore a fruirne, informandolo delle conseguenze della mancata richiesta. Si evidenziava inoltre che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il docente continuasse a svolgere attività funzionali all'insegnamento e rimanesse a disposizione dell'istituto, non potendosi considerare automaticamente in ferie..
L'Amministrazione resistente, rappresentata dal Controparte_1
e dall' , si costituiva in
[...] Controparte_2
giudizio contestando integralmente le pretese della ricorrente. In primo luogo, osservava che la docente avesse effettivamente fruito di un numero di giorni di sospensione delle lezioni superiore a quello delle ferie maturate, e che pertanto non le spettasse alcuna indennità per l'anno scolastico 2022/2023, mentre per il
2023/2024 avrebbe eventualmente maturato solo 4,05 giorni di ferie non pagina 2 di 9 godute. Si contestava inoltre il calcolo effettuato dalla ricorrente, ritenuto errato e non supportato da criteri oggettivi.
L'Amministrazione sosteneva che il diritto alle ferie fosse ben noto a ogni lavoratore e che non fosse necessario alcun avviso specifico da parte del datore di lavoro. Si richiamava il principio dell'ignoranza della legge non scusabile e si affermava che, nel caso di specie, nell'anno scolastico 2022/2023 la docente fosse stata invitata a presentare domanda di ferie mediante apposita circolare dirigenziale. Si evidenziava che, secondo la normativa vigente, le ferie dovessero essere fruite nei periodi di sospensione delle lezioni e che la monetizzazione fosse consentita solo nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui fosse consentito fruirne. Si richiamavano le disposizioni del CCNL e le circolari ministeriali, nonché la normativa nazionale e comunitaria, per sostenere che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile alla docente, che avrebbe dovuto presentare apposita richiesta al termine di ciascun contratto.
In conclusione, l'Amministrazione chiedeva il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che la docente non avesse diritto ad alcuna indennità per l'anno
2022/2023 e solo a una somma limitata per il 2023/2024. In via subordinata, si chiedeva di dichiarare la decadenza della ricorrente dal diritto alla liquidazione per mancata tempestiva richiesta e, in ulteriore subordine, di riconoscere solo quanto effettivamente spettante sulla base dei conteggi corretti.
***
1. Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
pagina 3 di 9 economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato però temperato dalla
Corte Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
2. Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
pagina 4 di 9 La legge n. 228/2012, con il comma 55 dell'art. 1, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferie non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al 30 giugno), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro
è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Quindi non incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
3. E' pacifico che la ricorrente non abbia mai chiesto di usufruire delle ferie e che l'Amministrazione non abbia mai adottato alcun provvedimento d'ufficio salvo, per l'anno 2022/2023, la comunicazione dell'avviso di cui al documento n.
3.3 della resistente, con il quale il personale docente è invitato a presentare domanda di ferie entro il 20.06.2023 mentre al personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche è ricordato che le ferie sono obbligatoriamente fruite nei periodi e giorni di sospensione didattica come previsto dal calendario scolastico regionale e non sono monetizzabili.
I giorni di ferie maturati dalla ricorrente, secondo l'incontestato conteggio della resistente, sono pari a 16,58 nell'anno 2022/2023 e 20,05 nell'anno 2023/2024 per complessivi gg. 36,63.
pagina 5 di 9 4. Secondo l'amministrazione resistente poiché la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ciò che rileva non è che l'interessato abbia fatto o meno domanda di ferie bensì che egli abbia avuto l'astratta facoltà di fruirle. Pertanto, se il periodo di sospensione delle lezioni ricompreso nel periodo di vigenza del contratto individuale comprende un numero di giorni superiore ai giorni di ferie maturati, il docente non ha diritto alla monetizzazione, anche se alcuna domanda di ferie ha proposto o alcun provvedimento d'ufficio è stato adottato.
E, in effetti, se si scomputassero dai giorni di ferie maturati da parte ricorrente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (dal 1° settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche fissata dal calendario scolastico regionale o anche come stabilito da ogni istituzione scolastica sulla base dei margini di autonomia previsti dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendari;
durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento di concorsi;
durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie e pasquali;
tra il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale e il 30 giugno) ella avrebbe sostanzialmente azzerato il proprio diritto alle ferie (il conteggio della resistente evidenzia infatti 0,58 giorni per l'anno 2022/2023 e 4,05 gg. per l'anno successivo).
5. La ricorrente coglie però nel segno eccependo l'incompatibilità della tesi di parte resistente con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della
Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
pagina 6 di 9 Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e seguenti fino, attualmente, a Cass.
16715/2024.
La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di reputare il docente precario in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nonostante la mancanza di alcuna domanda e l'assenza di iniziative qualificate del datore di lavoro, richiamando la CGUE, Grande sezione che, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Secondo la Suprema Corte (n. 14268/2022), “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
pagina 7 di 9 Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Inoltre, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”
(Cass. 16715/2024).
6. In definitiva, il principio di autoresponsabilità a cui la resistente fa riferimento, opera a condizione che il datore di lavoro abbia responsabilmente programmato pagina 8 di 9 le ferie dei propri dipendenti avvisandoli delle conseguenze del loro mancato godimento.
Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
L'avviso prodotto da parte resistente per l'anno 2022/2023 non risponde affatto ai criteri sopra indicati. Infatti, mentre i docenti di ruolo sono espressamente invitati a formulare entro un termine perentorio la domanda di ferie con avviso che in difetto le ferie saranno calendarizzate d'ufficio, per il personale precario la nota si limita a ricordare che “ai sensi dell'art. 5, comma 8 della L. 135/2012, le ferie sono obbligatoriamente fruite nei periodi e giorni di sospensione didattica come previsto dal calendario scolastico regionale e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, fatte salve specifiche situazioni previste dalla norma e individuate dall'Ufficio “Personale”.”.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e pe l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessi
36.63 giorni.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pesaro, 18/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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