Decreto decisorio 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 06/07/2021, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 00564/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2015, proposto da
Business Plain S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Alba, Massimo Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Massimo Pavan in Dolo, via Garibaldi 45;
contro
Comune di Spinea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Net Center, via S. Marco, 11/C;
Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata presso la sede dell’Ente in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
per l'annullamento
della deliberazione consiliare n. 125 del 22/12/2014 di adozione di variante al PAT e della deliberazione di Giunta n. 12 del 22/1/2015 di sospensione del procedimento di approvazione di Piano Urbanistico Attuativo presentato dal Consorzio Piano Norma 16 A, quale applicazione delle misure di salvaguardia conseguenti all'adozione della variante al PAT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione del Comune di Spinea e della Provincia di Venezia;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 24 aprile 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 6 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO