Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2650/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2650/2025 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi con l'avv. PIAZZA CARLO presso il cui studio hanno eletto C.F._2
domicilio con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica (congiunta) condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche delle condizioni di separazione, con spese di lite compensate:
“1) revocare il contributo al mantenimento a favore della sig.ra , previsto in sede Parte_1
di omologa di separazione e già posto a carico del Sig. , ciò a far data dal deposito Parte_2
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, visto il parere del P.M.; rilevato che con decreto di omologa emesso in data 16/03/2017, R.G. n. 481/17, questo Tribunale pronunciava la separazione consensuale tra le parti, dalla cui unione è nata la figlia Persona_1
in data 27/08/2010, alle seguenti condizioni:
“a)Autorizzare gli stessi a vivere separati a mensa et a talamo nel reciproco rispetto;
b)l'abitazione familiare sita in Arsago Seprio (VA), Via Carducci n. 20, di proprietà dei genitori del sig. , verrà assegnata unitamente agli arredi e corredi - in ragione della dimora prevalente Pt_2
della figlia minore - alla sig.ra Pt_1
c)la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé con le Persona_1
seguenti modalità che indicativamente si stabiliscono, come regime minimo, tenuto conto degli interessi della minore e degli impegni lavorativi dei genitori, salvo in ogni caso diverse concordate modifiche:
- in ogni caso durante la settimana il sig. potrà tenere presso di sé la figla minore due sere a Pt_2
settimana dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà presso la casa familiare;
- durante i week end a settimane alterne tra i genitori dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando il padre la riaccompagnerà presso la casa familiare. Nel caso subentrino impegni lavorativi di entrambi i genitori, gli stessi si accorderanno per eventuali modifiche al suesposto palinsesto.
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi ed il periodo prescelto da ciascun genitore dovrà essere comunicato all'altro entro la fine del mese di maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori prevarrà la volontà della madre negli anni pari e quella del padre negli anni dispari.
- durante le festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno metà del periodo delle vacanze con un genitore e l'altra metà con l'altro (a titolo esemplificativo: dal 23 al 29/12 con un genitore, dal 30/12 al 6/01 con l'altro genitore);
-le feste civili con i relativi ponti scolastici, se previsti, verranno suddivisi tra i genitori al 50%, in base allo stesso regime di alternanza. Il tutto salvo miglior accordo tra le parti.
2 -anche quando si trova presso l'altro genitore sarà garantita comunque la massima Persona_1
libertà di comunicazione tra il genitore non presente e la figlia, eventualmente stabilendo in via preventiva l'intervallo di orari in cui tali telefonate saranno effettuate;
-sarà garantita la comunicazione telefonica con i nonni e il diritto di visita degli stessi, nonché dei parenti di ogni ramo genitoriale, in via saltuaria, ma costante almeno in un'occasione ogni settimana;
-nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, senza Persona_1
comunque che ne risulti alterato il principio dell'alternanza nei periodi di pertinenza;
-verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alla figlia di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, Persona_1
malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima;
-ogni genitore dovrà impegnarsi formalmente a provvedere personalmente alla cura, all'educazione di quando la stessa si trovi presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso Persona_1
assistere la stessa per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, nonché a favorire la socializzazione della minore o quant'altro;
-la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia . Persona_1
-Entrambi i genitori si impegnano ad introdurre progressivamente alla figlia eventuali nuovi partner affettivi, tenuto conto delle esigenze della minore;
d)Il padre contribuirà al mantenimento della minore versando entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la somma di Euro 500,00 indicizzati ISTAT, tramite bonifico bancario a favore della sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, purché tali spese vengano previamente concordate Pt_1
- fatte salve quelle urgenti e non programmabili – e documentate. Per spese straordinarie debbono intendersi: le spese medicosanitarie, le spese scolastiche e d'istruzione, spese per attività sportive, artistiche, ricreative, ludiche e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
e)Il sig. si onera del versamento alla sig.ra di un contributo mensile pari ad € 300,00 Pt_2 Pt_1
a titolo di contributo economico al mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c..
f)I genitori acconsentono al rilascio del passaporto e ai documenti relativi all'espatrio della figlia”;
3 successivamente alla pronuncia di separazione sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare;
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di separazione come sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate, conformi all'interesse della prole e non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 cpc.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di separazione come da accordo sopra specificato, che qui si intende recepito e omologato;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 3/06/2025
Il Presidente Il Giudice Est. dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
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