Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/04/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1746/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1746 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 13.06.2024 trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini e dall'avv. Paolo Maria Tosi preso il cui studio in Roma, Via Giovanni Antonio Plana 4 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliata per legge in via dei Portoghesi n. 12 a Roma
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pistilli, dall'avv. Marco Filippetto e dall'avv. Tommaso de Toma ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa 175 in persona del legale rappresentantepro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Spagnuolo e presso il cui studio in Roma, Via
Nomentana 78 è elettivamente domiciliata
1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Roberto Angeloni (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio in Roma, Via Lombardia n. 14
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (01483500524), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Antonio Bosio n. 2
INTESA SANPAOLO S.P.A. (00799960158), in proprio e quale incorporante Banco di
Napoli S.p.A., (04485191219) e Banca Monte PA S.p.A (01770430344), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11
NA ET ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Silvia Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), Piazza Porta
Vescovo, n. 4
APPELLATI
DI SARNO IL
DI SARNO US
NO FR
DI FR
P.T. CONSULTING S.R.L.
DI LEO IC
IN RAFFAELE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
APPELLATI – CONTUMACI avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2525/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 5.02.2019 e notificata in data 6.02.2019
CONCLUSIONI per l'appellante : Parte_1
“«nel merito, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della sentenza impugnata n. 2525/2019, rigettare la domanda avanzata dalla Controparte_1
per essere infondata in fatto ed in diritto e non provata, per le ragioni
[...]
2 esposte nella propria comparsa di costituzione e risposta e relativa alla restante somma di totali € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) reclamata nell'atto introduttivo del giudizio;
accertare, dichiarare e ritenere la responsabilità esclusiva, pregiudiziale, determinante, assorbente ed, occorrendo, concorrente nella causazione del danno lamentato, dell'attrice nonchè di in veste Controparte_1 Controparte_2
di Ente postale, per tutte le ragioni indicate nella propria Comparsa di costituzione e risposta ovvero, in via subordinata, quanto meno nella misura di tre quarti delle eventuali responsabilità accertande e del conseguente danno arrecato, per aver concordato e disposto, e l'invio degli assegni per cui è causa a mezzo il vietato, nella CP_1 CP_2 fattispecie, servizio postale, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; ritenere ed accertare le concorrenti esclusive responsabilità e comportamenti posti in essere da parte di tutti gli altri Convenuti Enti Bancari o Privati, ascrivibili ad ognuno di essi nei rispettivi comportamenti ed adempimenti posti in essere e determinare e ridurre, per l'effetto, le eventuali residue responsabilità dell'odierna Convenuta, secondo giustizia;
accertare e dichiarare l'illecito operato e l'illecita negoziazione dei titoli risultati incassati, in via esclusiva ovvero concorrente con gli Istituti bancari presso cui sono stati negoziati i titoli oggetto di causa, da parte dei sigg.ri ed , in via Pt_2 Parte_3
esclusiva ovvero in via sussidiaria con il sig. e dei sigg.ri Controparte_6 Parte_4
, , e e, per l'effetto,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_5
condannarli tutti a tenere indenne e manlevare la Parte_1
da qualsiasi pregiudizio le dovesse derivare dalla presente azione, a qualsiasi titolo
[...]
o ragione accertata, anche a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. ovvero di ripetizione di indebito ex artt. 2033, 2036 e 2041 c.c., oltre accessori di legge secondo il ciascun rispettivo addebito;
accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione delle somme Pt_1
versate in esecuzione della sentenza di primo grado in pendenza del presente giudizio di appello e/o per l'effetto condannare l' al pagamento Controparte_1
in favore della della somma di Euro Parte_1
285.499,33 oltre interessi legali a decorrere dal versamento (07.06.2023) e fino al soddisfo. E ciò con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del doppio
3 grado di giudizio.”
Per Controparte_2
“rassegna le proprie conclusioni chiedendo che la sentenza 2525/19 resa dal Tribunale di Roma il 5.2.2019 venga confermata da codesta Corte d'Appello con il rigetto di ogni avversaria richiesta della in danno di Parte_1 [...]
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.” CP_2
Per Controparte_3
“a) dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del Parte_1 Controparte_3
b) condannare l'appellante, ovvero questa in solido con e CP_2 CP_1
al rimborso delle spese e delle competenze per il presente giudizio, con
[...] attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
già Controparte_4 Controparte_5
:
[...]
“In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_9
stante la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto dichiararne
[...]
l'estromissione dal presente giudizio e conseguentemente condannare la
[...]
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;
Parte_1
In via preliminare:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c in quanto non sussistono gravi e fondati motivi;
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
a norma dell'art. 348 bis c.p.c.”
[...]
Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto dalla in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra espositi e per l'effetto confermare la sentenza n. 2525/2019 del 05/02/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.v.a., C.a.p. e rimborso spese forfettarie”.
4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.:
“
1. In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
2. In via principale:
- rigettare l'appello spiegato da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, perché infondato per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2525/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 05/02/2019 e notificata in data 06/02/2019.
3. In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere le conclusioni così come rassegnate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito ritrascritte:
i. in via principale, nel merito, rigettare la domanda ex adverso spiegata, poiché totalmente infondata in fatto e in diritto per le motivazioni tutte di cui in premessa e, in ogni caso, che la è del tutto carente di Controparte_10
legittimazione passiva per tutti gli altri assegni rubati che sono stati negoziati dalle altre banche convenute, avendo essa pagato al sig. solo i seguenti titoli: Controparte_7 assegni n. 07.00065317 e n. 07.00065314, di € 50.000,00 ciascuno;
ii. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare la responsabilità, esclusiva e/o concorrente, di in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e della dal Parte_1
1883 s.c.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel pagamento degli assegni per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare tenuti le sopradette società a tenere indenne la in tutto o in parte, di quanto la stessa Controparte_10 fosse condannata a pagare in favore dell'attrice Controparte_1
iii. sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il sig. , nato il [...] a [...], cod. fisc Controparte_7
ivi residente in [...], nella veste di soggetto C.F._3 presentatore dei titoli e beneficiario dell'indebito pagamento, a tenere indenne la Pt_1
5 in tutto o in parte, di quanto la stessa fosse condannata Controparte_10
a pagare in favore dell'attrice Controparte_1
iv. in ogni caso, in via principale, condannare il sig. , nato il [...] Controparte_7
a ES (CE), cod. fisc. ivi residente in [...], a C.F._3
pagare alla ai sensi degli artt. 2033, 2036 e 2041 Controparte_10
c.c., la somma € 50.000,00 oltre interessi legali dal 18/11/2009 sino al soddisfo per aver beneficiato dell'accredito sine titulo in data 17/11/2009 di € 50.000,00 pari alla sorte dell'assegno n. 07.00065317 negoziato in quella data e non più riaddebitato o “stornato” da quel conto n. 4191.77;
v. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali».
Parte_6
“in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 2525/2019 del 5.2.2019, perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, non sussistendone i presupposti di legge;
in via principale e nel merito, rigettare l'appello principale, perché infondato in fatto ed in diritto e non provato, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 2525/2019 del 5.2.2019; in via subordinata e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, ex art. 346 c.p.c. accertare e dichiarare la responsabilità assorbente, o in ulteriore subordine, concorrente dell'appellante e delle appellate e Controparte_1 Controparte_2 nella produzione dell'evento dannoso, per i motivi esposti in narrativa;
e per
[...]
l'effetto, dichiarare inesistente e/o ridurre, nella misura proporzionale e corrispondente che sarà accertata da codesta Ecc.ma Corte, la eventuale e contestata responsabilità di quale incorporante per fusione Banco di Napoli S.p.A. e Parte_6 [...]
anche ex artt. 1227 e 2056 c.c.. Controparte_11
In ogni caso, anche in via riconvenzionale subordinata, condannare in solido tra loro la
, e Parte_1 Controparte_1 [...]
anche ex art. 2043 c.c., a manlevare e tenere indenne Controparte_2 Parte_6
in proprio e quale incorporante per fusione Banco di Napoli S.p.A. e
[...] CP_12
[..
[...] da qualunque responsabilità o onere alla medesima derivante dai fatti di
[...]
causa, e quindi condannarli in solido al pagamento di tutto quanto Parte_6
quale incorporante per fusione Banco di Napoli S.p.A. e osse Controparte_11
tenuta a corrispondere, oltre interessi, spese, lucro cessante, rivalutazione ed accessori,
e/o nella maggiore o minor misura che sarà accertata in corso di causa;
in via subordinata e riconvenzionale, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, accertare e dichiarare che il Sig.
ed il Sig. sono tenuti alla restituzione ex art. 2033 Controparte_8 Parte_4
c.c., o in subordine, al risarcimento ex art. 2043 c.c., in favore di Parte_6
quale incorporante per fusione Banco di Napoli S.p.A. e Per Controparte_11
l'effetto, condannare il Sig. ed il Sig. , ex artt. 2033 Controparte_8 Parte_4
e 2043 c.c. a corrispondere e pagare ad (quale incorporante per Parte_6
fusione Banco di Napoli S.p.A. e qualunque onere economico Controparte_11 che quest'ultima fosse tenuta a sostenere a titolo di sorte capitale, oltre spese, rivalutazione, interessi, lucro cessante, accessori e quant'altro, e/o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa.”
: Parte_5
“- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma integrale della Sentenza n.
2525/2019, resa nel procedimento R.G. n. 45119/2013 dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Unico Dott. Alfredo Matteo Sacco, depositata in cancelleria il
5/2/2019 e notificata in data 6/2/2019, in particolare, poiché il diritto al risarcimento vantato dall' nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_5
è prescritto.
[...]
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, la Parte_7
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
[...]
“1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l
[...]
[..
[...] e la , Parte_8 Controparte_5 CP_13
e in relazione all'assegno circolare 0700065316;
[...] Parte_3
2) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l'
[...]
e la in relazione all'assegno Controparte_1 Controparte_14
circolare 070065318;
3) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l'
[...]
e la in relazione all'assegno Controparte_1 Controparte_15
circolare 0700065325;
4) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l'
[...]
e la e la in relazione Controparte_1 Controparte_3 Controparte_16
all'assegno circolare 0700065313;
5) condanna la , Controparte_17 Controparte_7 [...]
e , fra di loro in solido ma il secondo, il terzo e il quarto CP_8 Parte_4
limitatamente al controvalore dei titoli rispettivamente negoziati, a pagare immediatamente in favore dell la somma di euro Controparte_1
250.000,00 oltre interessi legali codicistici correnti dalla data di emissione degli assegni al giorno dell'effettivo soddisfo;
6) condanna la , Controparte_17 Controparte_7 [...]
e , fra di loro in solido, a pagare immediatamente in favore CP_8 Parte_4
dell le spese processuali liquidate in euro CP_1 Controparte_1
25.000,00) oltre oneri previdenziali e tributari se e come per legge;
7) compensa integralmente le spese processuali fra l' Controparte_1
, e;
[...] CP_13 Parte_3 Parte_5
8) condanna la a pagare immediatamente in Controparte_17
favore della , della , della Controparte_2 Controparte_5
, della , della Controparte_10 Controparte_14 [...]
, della Banco di Napoli spa, della e della Controparte_15 Controparte_3
le spese processuali, liquidate in euro 6.000,00 per ciascuna, Controparte_11 oltre oneri previdenziali e tributari come per legge.”
L aveva agito innanzi il Tribunale di Roma Controparte_1
deducendo che:
8 - in data 16.11.2009 aveva denunciato all'Autorità di Polizia il furto Controparte_2
di quattro spedizioni assicurate contenenti 27 assegni circolari non trasferibili emessi dalla e intestati alla Tesoreria Provinciale dello Parte_1
Stato di Roma;
- l' di Civitavecchia il 4.12.2009 aveva intimato agli Istituti Bancari Controparte_18
emittenti i titoli rubati, tra cui la di invalidare Controparte_17
i titoli stessi e riemetterli;
- la non aveva provveduto a quanto richiesto Controparte_17 dall' di Civitavecchia;
Controparte_18
- conseguentemente, nove degli assegni rubati erano stati negoziati per un controvalore complessivo di € 435.254,39 con corrispondente danno per l'Amministrazione
Finanziaria;
Sulla base di tali circostanze, l' aveva chiesto di Controparte_1
accertare:
- la responsabilità contrattuale della per non aver Parte_1 eseguito gli ordini ricevuti dall'attrice (non aver provveduto immediatamente al blocco degli assegni rubati);
- la responsabilità extracontrattuale della stessa banca per non aver annullato tempestivamente i titoli oggetto di causa «sicché il mancato pagamento in favore dell'Agenzia a causa dell'illecito incasso da parte di soggetti non legittimati è sicuramente riconducibile a responsabilità della banca»;
- la responsabilità di in qualità di ente postale e di ente bancario, sia Controparte_2
per essersi fatta sottrarre i titoli e sia per aver informato tardivamente dell'avvenuto furto, impedendo di darne tempestiva comunicazione agli Istituti emittenti e/o negoziatori;
- la responsabilità degli altri istituti bancari convenuti per aver consentito l'incasso di assegni circolari non trasferibili, ai sensi dell'art. 43 Legge Assegni, a favore di soggetti non identificati diversi dai legittimati all'incasso, per l'importo totale di € 435.254.39 violando lo specifico dovere di diligenza ex art. 1176, co. 2 c.c. oltre che ex art. 2043 c.c.;
- la responsabilità degli altri soggetti convenuti che avevano illecitamente incassato gli assegni circolari derubati, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 185 c.p.
Il Tribunale, a sostegno della decisione, per quanto qui di interesse, ha rilevato:
9 - la intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione agli assegni negoziati dai presso la a quelli negoziati CP_13 Controparte_5
presso e negoziati dalla Controparte_14 Controparte_15
presso dato che gli stessi istituti di Credito Controparte_16 Controparte_3
avevano provveduto a riaccreditare i relativi importi all'attrice;
- l'intervenuta prescrizione prevista in materia dall'art. 20 d.p.r. 156 del 1073 in relazione alla responsabilità di quale vettore postale;
CP_2
- l'inadempimento contrattuale della quale Controparte_17 emittente gli assegni circolari, in danno dell' quale Controparte_1
richiedente dei titoli stessi. Infatti, ricevuta notizia dell'illecita sottrazione degli assegni circolari emessi, l'istituto bancario non aveva proceduto immediatamente ad annullarli né aveva verificato la corrispondenza dei dati identificativi dei titoli negoziati con i dati conservati nei propri archivi. Ne derivava la condanna della a rifondere Parte_1 il favore dell'amministrazione attrice il controvalore degli assegni circolari negoziati per un totale di € 250.000,00;
- escludeva la responsabilità degli istituti bancari che avevano negoziato i titoli di credito atteso che i titoli non presentavano anomalie riscontrabili prima facie e non risultavano segnalati al sistema bancario quali oggetto di furto;
in assenza di anomalie gli operatori avevano agito correttamente rimettendo la determinazione finale, in sede di camera di compensazione, all'istituto di credito emittente, unico soggetto in grado di verificare la regolarità dei titoli;
- riteneva prescritta la domanda nei confronti di (che aveva negoziato Parte_5
l'assegno 0700065308);
- riteneva fondate le domande proposte dall'attrice nei confronti degli altri soggetti
( , ) che avevano presentato i titoli poiché nessuno dei convenuti CP_8 CP_7 Pt_4 aveva addotto motivazione credibile circa le circostanze relative all'acquisizione dei titoli;
ne derivava la responsabilità in solido con la Banca emittente limitatamente al controvalore dei titoli da ciascuno negoziati.
La ha impugnato la suddetta sentenza formulando Parte_1
due motivi.
Si sono costituiti: contestando l'inammissibilità e infondatezza Controparte_3 dell'appello essendo stato pacificamente accertato nel primo grado di giudizio che lo
10 stesso istituto bancario non aveva incassato l'assegno n. 0700065313 emesso in data
16.12.2009 in favore della che pur lo aveva presentato per l'incasso Controparte_16
e che la relativa provvista versata dall' alla Controparte_1 [...]
per l'emissione dello stesso era ancora nella piena disponibilità della Parte_1
banca emittente;
in proprio e quale incorporante Banco di Napoli Controparte_14
S.p.A. e rilevando, quanto alla posizione di Controparte_11 CP_14
l'assegno era stato stornato e, il tribunale aveva infatti dichiarato la cessazione della
[...]
materia del contendere, statuizione non impugnata dall'appellante; quanto alla posizione delle banche incorporate che le stesse avevano verificato la regolarità formale degli assegni senza che emergesse alcun elemento idoneo a far sospettare la contraffazione del titolo, il cui beneficiario corrispondeva con il nominativo del soggetto che lo aveva presentato;
contestando l'appello ed evidenziando che, Controparte_10
in assenza di anomalie degli assegni, soltanto Parte_1
avrebbe potuto rilevare la diversità del nominativo del beneficiario e della data di emissione dell'assegno circolare negoziato;
evidenziando che Parte_5
l'appellante non ha spiegato alcun motivo di appello nei suoi confronti né ha impugnato la statuizione del tribunale relativa all'intervenuta prescrizione della domanda nei confronti del Credit Agricole rilevando che non risulta tra gli assegni in Parte_5 contestazione l'assegno n. 0700065316 di € 50.000,00 presentato per l'incasso presso l'ex ora CP_5 Controparte_5 Controparte_4 [...]
rilevando che la domanda nei propri confronti, quale vettore, era stata Controparte_2
dichiarata prescritta dal tribunale e che, quale banca negoziatrice, di aver operato diligentemente.
Gli appellati , , , CP_13 Parte_3 Controparte_7 Controparte_8
, e Controparte_16 Parte_4 Controparte_6 Controparte_15
non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità, per difetto di interesse all'impugnazione, dell'appello spiegato nei confronti degli appellati Credit Agricole,
e Controparte_14 Controparte_15 Controparte_3
atteso che l'appellante non è stata condannata al pagamento del controvalore degli
[...]
assegni presentati presso i suddetti istituti bancari (gli assegni non sono stati negoziati e i relativi crediti sono stati riaccreditati all' ). Né parte appellante ha Controparte_1
11 impugnato - e d'altronde non ne avrebbe alcun interesse - la statuizione del Tribunale in ordine alla cessata materia del contendere con riferimento alle posizioni delle suddette appellate.
Parimenti inammissibile è l'appello spiegato nei confronti di non Parte_5
avendo la appellante formulato alcun motivo di impugnazione avverso la Pt_1
statuizione relativa al predetto appellato.
Venendo al merito si osserva quanto segue.
Motivi di ordine espositivo inducono alla disamina preliminare del secondo motivo di appello.
Con tale censura, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto gravemente negligente la condotta della che “in ogni caso in sede Parte_1
di negoziazione avrebbe dovuto verificarne le eventuali anomalie e sospenderne il pagamento in favore degli apparenti intestatari”. Secondo l'appellante, con tale statuizione, il Tribunale sarebbe incorso in vizio di extrapetizione, atteso che le circostanze a fondamento di tale asserita responsabilità della sarebbero Parte_1 state introdotte in giudizio dall' solo nelle comparse conclusionali. Controparte_1
Il motivo è infondato, rilevandosi che la circostanza risulta ritualmente introdotta in giudizio prima della fase conclusiva del giudizio.
Infatti, già nella prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. dell' si legge che: “…si fa CP_1
espressamente propria, inoltre, la contestazione operata da numerose parti convenute a carico di di non aver diligentemente dichiarato alle banche negoziatrici, in sede di CP_19
stanza di compensazione, entro i termini previsti dalla normativa e dalla contrattazione nonché dagli usi bancari, la discordanza tra il nominativo di chi si dichiarava prenditore dell'assegno circolare e il nominativo risultante sulla matrice posseduta da (cioè la CP_19
Tesoreria dello Stato). Si tratta di circostanza di fatto che palesa in re ipsa la negligenza gravemente colpevole di e che presenta natura causale decisiva dell'evento CP_19
dannoso” (p. 7).
La questione può, dunque, essere esaminata nel merito unitamente agli ulteriori rilievi.
Passando al primo motivo di gravame, l'appellante contesta come erronea la ricostruzione dei fatti posta dal Tribunale a fondamento della decisione.
Sostiene l'appellante che il primo giudice non si sarebbe avveduto del fatto che solo in data 4 dicembre 2009 e non il 4 novembre del 2009, l' aveva Controparte_1
12 provveduto a intimato via fax agli istituti bancari, tra cui l'odierna appellante, di invalidare i titoli di credito rubati. Era comprovato in atti che l'invio del suddetto fax era avvenuto venerdì 4.12.2009 alle ore 17.42 ad uffici ormai chiusi, con la conseguenza che la piena conoscenza dell'evento era stata conseguita solo il lunedì successivo.
Appena ricevuta la comunicazione, il 7 dicembre 2009 la aveva provveduto a Pt_1
bloccare gli assegni circolari ancora non negoziati, tanto è vero che tutti gli assegni in contestazione erano stati incassati presso le altre banche in data anteriore al 7.12.2009, come indicato dettagliatamente a pag. 10 dell'appello.
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui erroneamente ha ritenuto che “in assenza di evidenti anomalie dei titoli (che non apparivano manomessi e non risultavano segnalarti) gli operatori bancari hanno agito correttamente, come da prassi hanno accettato i titoli con la clausola salvo buon fine rimettendo la determinazione finale – in sede di camera di compensazione – all'istituto di credito emittente che, solo era in grado di verificarne la regolarità formale e sostanziale dei titoli stessi”.
Tale argomentazione, sostiene l'appellante, sarebbe del tutto inconferente in quanto la verifica svolta in camera di compensazione attiene alle partite di dare e avere tra le due banche e avviene, pertanto, ad avvenuto pagamento con la conseguenza che l'eventuale rilievo della non genuinità dell'assegno in tale sede non avrebbe potuto in alcun modo limitare un danno già verificatosi.
Tali rilievi condurrebbero ad escludere qualsiasi responsabilità della appellante per Pt_1
i danni lamentati, dovendosi altresì considerare, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., la condotta negligente della per aver fatto ricorso al sistema postale Controparte_1
per la trasmissione degli assegni, in violazione dell'art. 83 DPR 156/73 che vieta l'invio di denari, preziosi e valori a mezzo servizio postale e che commina, quale sanzione, la mancata idennità.
Era inoltre da ritenersi concorrente nella produzione del danno ex art. 1227 c.c. la condotta delel Banche negoziatrici, compresa per aver consentito a Controparte_2
soggetti non legittimati la negoziazione degli assegni beneficiati.
In replica al motivo di appello, l' sostiene che la ratio decidendi Controparte_1 della sentenza fonderebbe su due autonomi accertamenti di fatto;
infatti, indipendentemente dal momento della effettiva conoscenza del furto, il Tribunale aveva
13 ritenuto responsabile dei danni patiti dall' perché <Nella vicenda in CP_19 CP_1 esame risulta evidente che la non ha Controparte_17 proceduto né all'immediato annullamento dei titoli, non appena ricevuta notizia del furto, né al riscontro dei dati identificativi dei titoli negoziati con i dati conservati nei propri archivi>> (pag. 6 della sentenza di primo grado).
In sostanza, sostiene l'Agenzia, “il mancato riscontro dei dati, al momento della negoziazione, anche in un periodo di tempo anteriore alla conoscenza del furto, è stato correttamente ritenuto dal Tribunale un comportamento idoneo a fondare la responsabilità dell'appellante”.
Infatti, a prescindere dall'avvenuta tempestiva comunicazione del furto, rispetto ai tentativi di negoziazione fraudolenta, dato che i negoziatori avevano falsificato il nominativo del beneficiario dell'assegno, ben avrebbe dovuto comunque la CP_19
accorgersi della falsificazione, mediante mero confronto del nominativo risultante sulla matrice con quello di colui che si era presentato all'incasso. Quindi, a prescindere dall'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado (indicazione della data del
4 novembre 2009 anziché del 4 dicembre 2009), la sentenza sarebbe corretta e non è da riformare, perché si sorregge su autonoma ratio decidendi che rende irrilevante l'accertamento dell'effettiva data in cui la abbia ricevuto comunicazione CP_19 dell'avvenuto furto.
Il motivo è fondato.
Nel merito, dall'esame della documentazione in atti, emerge come, effettivamente l'odierna appellante, non appena ricevuta comunicazione dell'avvenuto furto in data
4.12.2009, provvedeva in data 7.12.2009 alla trasmissione della notizia agli istituti bancari e all'annullamento dei titoli. La circostanza non solo non è contestata da alcuno degli appellati, ma è confermata dal fatto che tutti gli assegni oggetto della domanda sono stati negoziati in data anteriore all'avvenuta comunicazione del furto all'appellante.
Deve rilevarsi, pertanto, sotto tale profilo, l'erroneità dell'accertamento in fatto condotto dal primo giudice e la conseguente riforma della decisione in parte qua.
Quanto al secondo aspetto, occorre premettere che non è oggetto di contestazione da parte dell'appellante l'accertamento del tribunale circa l'inesistenza di “evidenti segni di anomalia” sui titoli (che non apparivano né manomessi né segnalati), al fine di escludere ogni responsabilità delle banche negoziatrici.
14 Il punto controverso - portato all'attenzione della Corte con il secondo motivo - riguarda unicamente la posizione della di cui il primo giudice ha affermato la Parte_1
responsabilità sulla premessa di un obbligo di rilievo della non genuinità dei titoli in stanza di compensazione.
Il Tribunale ha osservato, sul punto, che l'assegno circolare è il titolo di credito emesso dall'Istituto di credito autorizzato a fronte della contestuale corresponsione della necessaria provvista liquida da parte del richiedente. L'istituto di credito emittente - nel caso di specie la - provvede al pagamento del titolo Parte_1 solo ove il titolo sia risultato correttamente negoziato dall'originario intestatario – beneficiario, accertamento che è senz'altro in grado di compiere in quanto in possesso di tutta la documentazione relativa alla richiesta. Pertanto, la Banca appellante, quale banca emittente, appena ricevuta notizia della negoziazione di un proprio assegno circolare, avrebbe dovuto verificare immediatamente che i dati identificativi del titolo posto all'incasso corrispondessero alle emissioni risultanti dagli atti interni, e ciò a prescindere dalla conoscenza dell'avvenuto furto. L'omissione di tale attività integrava, quindi, un inadempimento contrattuale posto in essere dalla in danno dell' Parte_1 CP_1
Al contrario, le banche negoziatrici avevano agito correttamente, accettando i titoli con la clausola “salvo buon fine” rimettendo la determinazione in sede di camera di compensazione all'Istituto di credito emittente che solo era in grado di verificare la regolarità formale e sostanziale dei titoli.
Ritiene il Collegio che tale conclusione sia erronea.
Occorre ricordare che in materia, con più pronunce conformi la giurisprudenza di legittimità ha ripreso a riassegnare centralità al criterio della colpa, facendo dipendere la responsabilità della banca negoziatrice nonché quella della banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione dall'inosservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere dall'art. 1176, 2° comma, c.c. (Cass. nn. 3405/2016, 14777/2016;
Cass. nn. 1377/2016, 16332/2016, 26947/2016).
Nel caso in esame, sulla base della ricostruzione diacronica della vicenda, può dirsi acquisito il seguente excursus dei fatti:
- il furto dei titoli è stato denunciato in data 16.11.2009;
- i titoli sono stati negoziati presso le varie banche in date comprese tra il 18.11.2009
e il 1.12.2009;
15 - la comunicazione dell'avvenuto furto alla Banca emittente è avvenuta venerdì
4.12.2009;
- lunedì 7.12.2009 la ha trasmesso la notizia agli Istituti bancari e ha Parte_1 provveduto all'annullamento dei titoli.
Tale essendo la ricostruzione diacronica del fatto,, non sono emersi ulteriori elementi che possano concretamente fondare - nella prospettiva della - la Controparte_1
responsabilità della appellante che diligentemente ha provveduto Pt_1 all'annullamento dei titoli appena ricevuta notizia dell'avvenuto furto.
Ma soprattutto va stigmatizzato un evidente deficit probatorio in ordine ad alcuni fatti decisivi: in primis, che i titoli oggetto di causa siano stati portati all'incasso nell'unico intervallo temporale utile per procedere al blocco del pagamento e cioè tra il 4.12.2009, data in cui la ha avuto conoscenza dell'avvenuto furto, e il 7.12.2009, Parte_1
data in cui ha provveduto all'annullamento dei titoli. Inoltre non vi è prova - perché circostanza mai dedotta in fatto dalle parti interessate, gli istituti bancari e la
[...]
- che i titoli stessi siano stati effettivamente portati in camera di CP_1
compensazione dalle banche negoziatrici presso la Banca emittente prima che le stesse provvedessero all'effettivo incasso, nonché di essersi concretamente attivate nel comunicare alla banca emittente i nominativi delle persone fisiche che avevano presentato il titolo prima del pagamento;
solo in tal modo avrebbero messo la Banca emittente in grado di esercitare - come opinato dal Tribunale - i dovuti controlli tra le date dei singoli incassi e la indebita negoziazione;
tantomeno, è stata fornita la prova della mera allegazione che gli stessi recassero, quale segno di contraffazione evidente, la eccepita difformità di matrice dall'originale in possesso della banca emittente, come originariamente eccepito dalle banche negoziatrici.
L'appello deve essere pertanto accolto, con conseguente riforma della statuizione di condanna in parte qua.
Va altresì accolta la domanda di condanna della alla restituzione Controparte_1
della somma di Euro 285.499,33, oltre interessi legali a decorrere dal versamento
(07.06.2023) e fino al soddisfo e le somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza, giusta distinta di pagamento del 07.06.2023 depositata in atti il 30.05.2024.
16 Le spese di lite tra la appellante e tutti gli istituti bancari costituiti vanno dichiarate compensate in ragione della reciproca soccombenza nel grado, posto che le stesse si sono opposte all'appello.
Le spese di lite del doppio grado tra la appellante e la Controparte_1
e seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del
[...] Controparte_2
valore indeterminato della causa, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 per il primo grado ed ai parametri di cui al DM 55/2014 come modif. dal DM 147/2022 per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2525/2019 pubblicata il 5.02.2019, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello nei confronti di Credit Agricole, Controparte_14
e
[...] Controparte_15 Controparte_3 [...]
Parte_5
- compensa le spese del grado tra i predetti istituti e l'appellante;
- previa parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda azionata in primo grado dalla nei confronti della CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_17
- condanna l' alla restituzione della somma di Controparte_1
Euro 285.499,33 oltre interessi legali a decorrere dal versamento (07.06.2023) versate dalla in esecuzione della sentenza di primo Controparte_17
grado;
- condanna l' e alla rifusione in Controparte_1 Controparte_2
favore della delle spese del doppio grado che si liquidano in € Parte_1
7.500,00 per il primo grado e in € 14.000,00 per il grado di appello oltre Iva, cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.04.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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