Articolo 1 della Legge 15 novembre 1989, n. 378
Articolo 2
Versione
8 dicembre 1989
Art. 1. 1. Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra", concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211 , e prorogato per il quinquennio 1984-1988 con la legge 27 marzo 1984, n. 42 , e' confermato per il triennio 1989-1991 nella misura di lire 500 milioni per anno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1, comma 1:
- La legge n. 211/1980 reca: "Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra".
- La legge n. 42/1984 reca: "Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale 'Italia Nostra'".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1989