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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica,
dott.ssa Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3829/2021 del Ruolo Generale
tra
Avv. IU Bufo, in proprio
-appellante-
e
, rappresentato o e difeso, come da procura alle liti in atti, Parte_1
dall'avv. Luigi Puca, presso il cui studio in Trani al corso M. R. Imbriani n. 17,
oltre che presso il domicilio digitale indicato, è elettivamente domiciliato
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti all'udienza del 3.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. IU Bufo chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Barletta
decreto ingiuntivo n. 150/2020 per l'importo di € 5.000,00 in corrispettivo delle prestazioni giudiziali civili e stragiudiziali svolte su incarico di Pt_1
e descritte in atti.
[...]
1 Il spiegava opposizione al decreto ingiuntivo, preliminarmente Pt_1
eccependo l'incompetenza per territorio del GdP di Barletta per essere competente, ai sensi dell'art. 1182, IV° co., c.c., il GdP di Bisceglie, luogo di residenza del debitore ingiunto e nel merito contestando la sussistenza del credito per prestazioni giudiziali civili, estinto mediante assegno bancario di € 3.000,00
depositato nel proprio fascicolo di parte, somma indicata nella scrittura privata del 2.7.2018, e deducendo l'insussistenza di quello per prestazioni stragiudiziali per non essere mai state svolte né tantomeno commissionate le attività di assistenza e consulenza indicate dall'avv. Bufo.
Il Giudice di Pace di Barletta, disattese le richieste istruttorie dell'avv. Bufo, con sentenza n. 217/2021 del 30.6.2021, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Giudice
di Pace di Bisceglie sulla base del forum destinatae solutionis e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 20.7.2021, l'avv. IU Bufo ha interposto appello ripercorrendo i fatti a base del ricorso monitorio, ribadendo di avere promosso il giudizio dinanzi al tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c, individuato in Barletta ove è stata sottoscritta la pattuizione del
2.7.2018 e quindi contestando la declaratoria di incompetenza per territorio resa dal primo giudice, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dal e la conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2021 si è costituito Pt_1
, deducendo l'infondatezza dell'appello, reiterando nel merito tutte le
[...]
2 difese ed eccezioni svolte in primo grado e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado ovvero, in ogni caso, per la revoca del decreto ingiuntivo previa declaratoria di insussistenza del preteso credito, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, riassegnato il procedimento a questo giudicante, all'udienza del
3.2.2025 è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione notificato il 20.7.2021 nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 30.6.2021.
Correttamente è stato proposto appello da parte dell'avv. IU Bufo, atteso che in tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a
definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza
territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il
decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della
vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il
regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è
soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.> (Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020).
Nel merito, l'appello è infondato.
3 L'avv. Bufo ha agito in via monitoria dinanzi al Giudice di Pace di Barletta per conseguire dal il saldo del compenso maturato in relazione tanto ad Pt_1
attività giudiziale svolta nei giudizi nr. 4135/15 R.G. e nr. 317/17 R.G.es. che ad attività stragiudiziale consistita nell'aver assistito il nella richiesta di Pt_1
iscrizione di ipoteca a danno della sua debitrice, e nell'aver gestito CP_1
il passaggio di consegne dal precedente avvocato del a sé, quale nuovo Pt_1
difensore.
Il primo giudice ha ritenuto assorbente l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dal che Pt_1
ha indicato quale foro competente quello del domicilio del debitore, ex art. 1182,
IV° co., c.c. (forum destinatae solutionis), trattandosi di credito illiquido.
Ora, la decisione di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo è corretta e va confermata sebbene in parte con diversa motivazione.
Con riferimento al compenso per prestazioni giudiziali civili, la fonte del credito è costituita dalla scrittura privata sottoscritta in Barletta il 2.7.2018 con la quale il il suo difensore, avv. Bufo, hanno pattuito in favore di questi Pt_1
la somma di € 3.000,00 a saldo dell'attività professionale svolta sia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4135/2015 R.G. che nel pignoramento presso terzi nr. 317/2017 R.G.Es.
La somma pattuita è stata regolarmente pagata con assegno bancario in pari data, incassato dal Bufo come da fattura quietanzata che riporta quale causale il saldo dei due giudizi nr. 4135/15 R.G. e nr. 317/17 RG.Es. ed anche a “ saldo del giudizio di merito da introitare di cui all'ordinanza 25/5/2018 GOT
Caramia”.
Si tratta di una obbligazione di pagamento di somma liquida e determinata per
4 la quale opera il foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti chiarito che dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie,
avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte> (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7674
del 19/03/2019).
Correttamente rispetto al credito portato dalla scrittura privata, è stato adito il
GdP di Barletta.
Nel merito, tuttavia, il credito è estato estinto mediante pagamento della somma pattuita di € 3.000,00.
Non è stata invece fornita la prova del credito per il patrocinio del Pt_1
nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione presso terzi, per la quale attività le parti avevano previsto un compenso nella scrittura privata del
2.7.2018.
Non è documentato lo svolgimento della fase di merito dell'opposizione e conseguentemente non è provato lo svolgimento di attività professionale in relazione a un giudizio che non vi è prova si sia mai svolto.
In ogni caso, la fattura quietanzata a saldo dall'avv. Bufo il 2.7.2018 include nella somma di € 3.000,00 il saldo del giudizio di merito da introdurre dinanzi al giudice dell'esecuzione mobiliare (che non risulta introdotto).
Integrando la motivazione del primo giudice, va dunque accolta in parte qua l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal per intervenuta Pt_1
estinzione del credito mediante pagamento.
5 Con riferimento al corrispettivo per prestazioni di assistenza stragiudiziale che l'avv. Bufo assume di aver svolto accompagnando il presso la Pt_1
conservatoria dei registri immobiliari e scambiandosi mail con il precedente difensore del è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio Pt_1
avanzata dal e accolta dal primo giudice. Pt_1
L'avv. Bufo ha reiteratamente dedotto di avere scelto il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. inteso come il foro nel quale è sorta l'obbligazione.
Ma è incontestabile che queste prestazioni non siano menzionate nella pattuizione del 2.7.2018 e che il corrispettivo in ipotesi spettante al professionista dia luogo ad un credito illiquido, da accertare nella sua esistenza
(invero dubbia) e da quantificare.
Peraltro, volendo ritenere che l'attività di iscrizione di ipoteca fosse funzionale alla riscossione delle somme assegnate (secondo il tenore letterale della pattuizione), per questa attività nella stessa scrittura privata l'avv. Bufo ha dichiarato di non avere nulla a pretendere dal che discenderebbe l'inesistenza del preteso credito.
Trattandosi a parre del giudicante di credito illiquido, per questo il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. che l'avv. Bufo avrebbe dovuto adire è quello coincidente con il luogo di domicilio del debitore.
La Suprema Corte in numerosi arresti ha infatti chiarito che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico, va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182
comma 4°, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali, con la
6 conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione (Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo
2019 n. 7674; Corte di Cassazione, sezione VI-3 , ordinanza 15 dicembre 2017
n. 30287).
In conclusione, l'appello è infondato e va confermata la decisione del primo giudice di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo,
sebbene la motivazione vada in parte modificata per essere l'opposizione fondata nel merito con riferimento al credito per prestazioni giudiziali civili, estinto per intervenuto pagamento, mentre con riferimento al credito per prestazioni stragiudiziali, va confermata la dichiarazione di incompetenza per territorio, in favore del Giudice di Pace di Bisceglie dinanzi al quale va riassunta la causa.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014,
seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice
Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3829/2021 del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Bufo IU con atto di citazione notificato il 20.7.2021 e per l'effetto, conferma, in parte con diversa motivazione, la sentenza del Giudice di Pace di Barletta n. 217/2021 del
30.6.2021;
2. condanna Bufo IU alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite di questo grado che liquida in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
cpa ed iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 23.5.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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