Rigetto
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/08/2025, n. 7131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7131 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07131/2025REG.PROV.COLL.
N. 01380/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2025, proposto da NO GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Palatucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio, 5;
contro
Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AO NU, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Doldo, Giuseppe NU e Roberta NU, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe NU in Roma, via Sistina, 121;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 428/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AO NU e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Luca Palatucci e Giuseppe NU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti: (i) per l’annullamento degli atti della serie procedimentale concernente la procedura valutativa per la copertura di n. 15 posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, in possesso dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, in relazione al settore concorsuale 08/F1- Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, SSD ICAR/21-Urbanistica, presso il Dipartimento PAU, ivi compresa la presa di servizio della controinteressata; (ii) per l'accertamento del diritto in capo al ricorrente di essere ammesso a partecipare alla procedura valutativa in oggetto; (iii) in via subordinata, per la condanna ai sensi dell’art. art. 2-bis, l. 241/1990, di tutti i danni subìti e subendi in capo al ricorrente medesimo.
2.- A sostegno del ricorso, deduceva di essere stato posto in quiescenza con Decreto Rettorale n. 215 del 14 luglio 2022 con cessazione del servizio al 31 ottobre 2022 e decorrenza ai fini pensionistici dal 1° novembre 2022; di aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva entro il termine di venti giorni fissato dal bando pubblicato il 14.10.2022; di essere stato escluso dalla procedura con Decreto Rettorale n. 385 dell’8 novembre 2022, poiché il bando (art. 2 co.1) ha previsto che i requisiti richiesti per l’ammissione, e cioè essere ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo muniti di abilitazione nazionale, dovessero essere posseduti alla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle domande, fissata per il 3 novembre 2022; a quella data, tuttavia, egli non era più in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione in quanto cessato dal servizio il 31 ottobre 2022 e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° novembre 2022 per raggiunti limiti d’età maturati al compimento del 67° anno, ovvero al 26 giugno 2022; che la controinteressata, in servizio quale ricercatore a tempo indeterminato presso la stessa Università e unica candidata per il settore concorsuale “08/F1-Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico disciplinare ICAR/21-Urbanistica”, è stata individuata quale vincitrice della procedura con Decreto rettorale n. 403/2022, Prot. n. 0016735 dell’11 novembre 2022.
2.1.- In riferimento a tali fatti, prospettava quindi “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, co. 6, l. 240/2010 e degli art. 4, co. 2, lett. i), e 10, co. 7, del Regolamento dell’Università in materia di chiamate di professori di I e II fascia – Eccesso di potere per contraddittorietà ”, e articolava un corposo gruppo di censure, così sintetizzabili: (i) la procedura di valutazione in argomento, così come regolata dall’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, non contemplerebbe la pubblicazione di un bando di concorso, tanto è vero che lo stesso Regolamento di Ateneo sul reclutamento non conterrebbe alcun riferimento all’indizione di un “bando” in corrispondenza delle procedure speciali di chiamata ex art. 24, commi 5 e 6; (ii) per tale ragione, l’aver fissato il termine “anomalo” di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione non troverebbe riscontro in nessuna delle fonti normative primarie e secondarie che prevedono il termine ordinario di trenta giorni per la presentazione delle domande (art. 4, co.2, lett. i), Reg.), ma solo ed esclusivamente per la procedura di concorso (artt.4-9, Reg.) e non per la procedura di promozione riservata al personale già in servizio ex art. 24, co. 6, l. 240/2010; (iii) la procedura di selezione in contestazione sarebbe di natura “straordinaria”, e cioè indetta non sulla base delle progressioni programmate dall’Università ex art. 24, co. 6, l. 240/2010, sia pure per i soli accademici già in servizio presso l’Ateneo, ma in attuazione del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale in servizio, ai sensi dei d.m. di attuazione (MUR) n. 84 del 14 maggio 2020 e n. 561 del 28 aprile 2021 che hanno autorizzato la spesa esclusivamente per gli anni 2020 e 2022; (iv) l’esclusione del ricorrente dalla procedura sarebbe quindi il frutto di una scelta sì discrezionale della P.A, ma non autorizzata da alcuna disposizione normativa, sicché la concatenazione temporale e procedimentale delle attività ( in primis , la mancata riduzione del termine di presentazione della domanda di partecipazione da 20 a 15 giorni, come da uso in precedenza invalso presso lo stesso Ateneo) e l’avere preteso il possesso dei requisiti al momento della scadenza del termine, avrebbero danneggiato la sua posizione; (v) tale scelta, poi, sarebbe anche illogica e contraddittoria, in quanto la procedura di avanzamento avrebbe fissato a distanza di oltre un anno e mezzo, decorrente dalla richiesta di autorizzazione al Ministero, il termine di scadenza per la presentazione della domanda, cagionando l’esclusione proprio di uno di quei ricercatori in favore dei quali il Ministero aveva disposto l’assegnazione dei fondi; (vi) infine, tale scelta non si giustificherebbe nemmeno alla luce dei comportamenti pregressi tenuti dall’Ateneo, posto che l’Amministrazione avrebbe costantemente seguito la prassi, per avvisi e bandi precedenti, di un termine minore di quello qui previsto ai fini della presentazione delle domande di partecipazione.
2.2.- In relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata, deduceva poi le seguenti voci di danno: a) il danno personale e non patrimoniale derivante dall’impossibilità di proseguire la propria carriera universitaria, da determinarsi equitativamente, valutando il G.A. anche il curriculum del ricorrente; b) il danno personale e non patrimoniale derivante dal non poter concludere la propria carriera quale professore universitario di II fascia, anch’esso da determinarsi secondo gli stessi criteri equitativi da parte del G.A; c) il danno derivante dal non poter percepire i salari di professore universitario di II fascia, per almeno altri due anni, da determinarsi alla luce del trattamento salariale stabilito dalla legge; d) il danno derivante dal non poter incrementare il trattamento pensionistico con l’anzianità di servizio e i contributi da professore associato, da determinarsi assumendo come riferimento i criteri dettati dalle leggi previdenziali applicabili ratione temporis .
2.3.- Infine, in via istruttoria, chiedeva intimarsi all’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a, di depositare i precedenti avvisi e bandi emanati ai sensi dell’art. 24, co. 5 e 6, L. n. 240/2010 e le note di comunicazione al Ministero relative ai ricercatori universitari in servizio presso l’Ateneo, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, antecedenti e successive al d.m. MUR n. 561 del 28 aprile 2021, unitamente alle note di riscontro del Ministero stesso.
3.- L’adito TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, inammissibile nella parte concernente l’impugnazione del bando e degli atti ad esso connessi, stante il mancato possesso, in capo al ricorrente, del necessario requisito della permanenza in servizio al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, mentre lo ha respinto in relazione alla domanda di risarcimento del danno per mancanza degli elementi costitutivi, così di conseguenza condannando il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, delle spese del giudizio, che sono state liquidate in € 1.000,00 (mille/00) in favore di ciascuna di esse, oltre accessori come per legge.
4.- L’appello deduce anzitutto l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, sul rilievo che “ La tesi della sentenza appellata, oltre che ingiusta – perché si traduce di fatto in una limitazione del diritto di azione ex art. 24, co. 1, Cost. – è erronea sia in fatto che in diritto, nonché contraria a quanto già statuito dalla giurisprudenza amministrativa sul punto. La sentenza non considera che i requisiti di partecipazione ad una procedura concorsuale vanno riferiti alla data della domanda e non considera le implicazioni della distinzione tra il termine di pensionamento come ricercatore e quello come professore di II fascia. Nel caso di specie, è incontrovertibile che, anche nella denegata ipotesi in cu si volesse assumere come riferimento la data del 29 dicembre 2022 tratta dalla sentenza e riguardante la conclusione della procedura, a quella data il ricorrente di primo grado era di quasi tre anni all’interno del limite fissato per la quiescenza dei professori di II fascia (primo motivo).
Poi espressamente ripropone le censure dedotte in primo grado di violazione e falsa applicazione dell’art. 24, co. 6, l. 240/2010 e degli art. 4, co. 2, lett. i), e 10, co. 7, del Regolamento dell’Università in materia di chiamate di professori di I e II fascia, oltre che di eccesso di potere per contraddittorietà (secondo motivo).
Reitera, sempre in via subordinata, la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2-bis della l. 241/1990, sulla base delle medesime voci di danno individuate con il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti.
Ripropone, infine, le richieste istruttorie avanzate in primo grado in relazione: (i) agli avvisi e bandi precedentemente emanati dall’Università ai sensi dell’art. 24, co. 5 e 6, l. 240/2010; (ii) alle note di comunicazione dell’Ateneo al Ministero relative ai ricercatori universitari in servizio presso l’Ateneo, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, antecedenti e successive al d.m. MUR n. 561 del 28 aprile 2021, e note di riscontro del Ministero medesimo.
5.- Ha resistito l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, in difesa della legittimità del proprio operato.
6.- Ha pure resistito la controinteressata, vincitrice della procedura.
7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
8.- Alla udienza pubblica del 15 luglio 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
9.- L’appello è infondato.
10.- In fatto, la vicenda è chiara.
L’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, con Decreto Rettorale n. 245/2022, prot. n. 0014860 del 14 ottobre 2022, ha indetto la procedura valutativa per la copertura di n. 15 posti di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, in possesso dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, della legge 240/2010.
La procedura valutativa è stata autorizzata dal Ministero per l’Università, che ha proceduto anche ad erogare il finanziamento.
I requisiti per la partecipazione sono stati fissati dalla normativa speciale, che ha rimandato al bando di partecipazione. In particolare, tra essi si era previsto che i partecipanti avrebbero dovuto: a) essere ricercatori in servizio presso l’Ateneo; b) essere in servizio al momento di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione alla selezione valutativa per il settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, presso il Dipartimento PAU.
La controinteressata ha anch’essa presentato istanza per concorrere ed essere valutata anche lei nel settore concorsuale 08/F1.
Il ricorrente, con decreto prot. 0010032 del 14.7.2022 (data antecedente a quella del 14.10.2022 di pubblicazione del bando), è stato collocato in quiescenza con decorrenza dal 1° novembre 2022, per raggiunti limiti di età maturati al compimento del 67° anno, e cioè al 26 giugno 2022. Di conseguenza, lo stesso è stato escluso dalla procedura valutativa per carenza del requisito legittimante la partecipazione alla valutazione, essendo stato posto in quiescenza con decorrenza 1° novembre 2022 e, pertanto, in pendenza del termine per la presentazione delle domande.
La controinteressata ha invece superato la procedura ed è stata nominata professore associato con decreto rettorale n.0020270 del 29.12.2022, che ha recepito le indicazioni del Senato Accademico del 14.11.2022, l’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 14.11.2022, con conseguente presa di servizio in data 30.12 2022.
Dall’impugnativa dei predetti atti scaturisce l’odierno contenzioso, esteso anche alla domanda, subordinata, di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2-bis della l. 241/1990, in parte dichiarato inammissibile dal TAR e in parte respinto.
11.- Il primo motivo di appello, che censura il capo di sentenza che ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto il profilo dell’interesse è ricorrere, va respinto in quanto: (i) non considera che i requisiti di partecipazione ad una procedura concorsuale vanno riferiti alla data di scadenza del periodo utile per la presentazione della domanda di partecipazione; (ii) inoltre, come fra poco si dirà, sono infondate le doglianze del ricorrente tese a contestare la legittimità della fissazione della data di presentazione della domanda fissata dal bando; (iii) infine, siccome il ricorrente, al momento del pensionamento, era un ricercatore confermato, è infondata la sua pretesa di ottenere l’applicazione del regime pensionistico del professore di seconda fascia, per la semplice evidenza che i due regimi giuridici non possono essere combinati fra di loro in modo da ottenere un tertium genus , senz’altro favorevole al ricorrente, ma tuttavia non previsto dalla legge: per potere applicare il regime giuridico dei professori di seconda fascia occorre, infatti, previamente possedere la suddetta qualifica, ma ciò all’evidenza non era, posto che la partecipazione al concorso -peraltro dall’esito tutt’altro che scontato, cosa che il ricorrente non sembra nemmeno considerare- mirava proprio a far conseguire la suddetta qualifica.
12.- Ad ogni modo, pure infondate sono tutte le censure riproposte.
12.1.- In particolare infondata è la censura incentrata sulla asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 24, co. 6, l. 240/2010.
L’articolo in questione prevede che « la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 ».
Non può condividersi l’assunto dell’appellante secondo cui, sulla base della prefata disposizione, l’Università avrebbe dovuto procedere immediatamente alla chiamata dei ricercatori in servizio nell’università medesima, senza previa pubblicazione di bando.
Il bando ha infatti la funzione di procedimentalizzare l’azione amministrativa autorizzata ai sensi dei d.m. di attuazione (MUR) n. 84 del 14 maggio 2020 e n. 561 del 28 aprile 2021, che non prevedono affatto una data per la indizione della procedura, lasciando quindi alla discrezionalità dei singoli Atenei, ivi compreso quello per cui è causa, la scelta del giorno in cui procedere alla pubblicazione del bando e del termine per la scadenza della presentazione della domanda.
Non ha quindi fondamento la pretesa del ricorrente tesa a rivendicare un termine minore di venti giorni per la presentazione della domanda, che gli avrebbe consentito di continuare a possedere il requisito di partecipazione, invece perso essendo stato collocato in quiescenza tre giorni prima della data individuata dall’Università, in quanto tale diverso termine, da lui rivendicato, non è previsto da alcuna disposizione di legge, regolamento o atto generale.
Deve quindi ritenersi che l’Università abbia fatto legittima applicazione sia delle previsioni recate dall’art. 24, co. 6, l. 240/2010, sia delle succitate disposizioni regolamentari ministeriali.
12.2.- Pure infondata è la doglianza incentrata sull’eccesso di potere per illogicità e violazione e falsa applicazione degli art. 4, co. 2, lett. i), e 10, co. 7, del Regolamento dell’Università sulle chiamate.
Il termine al quale fa riferimento il regolamento riguarda la valutazione dei candidati, non la presentazione delle domande di partecipazione.
Inoltre, la discrezionalità adoperata dall’Amministrazione nel prevedere il termine di venti giorni per la presentazione delle domande non appare illogico, né irragionevole, essendo lo stesso, anzi, del tutto consono sia rispetto alla tempistica generale dei concorsi pubblici, sia alla prassi dell’Ateneo in questione in precedenti concorsi (in particolare, negli atti processuali si richiama la selezione disposta con D.R. 371/2021).
Va quindi escluso che l’Università abbia utilizzato in maniera impropria o discriminatoria l’assegnazione di un termine per la proposizione delle domande di partecipazione, anche alla luce del fatto che il termine era il medesimo per tutti i partecipanti alle procedure e per tutti i posti messi a concorso, e dunque non soltanto per quel solo settore concorsuale, senza quindi alcuna finalità persecutoria o detrattoria nei confronti del ricorrente, che non vi ha potuto partecipare semplicemente perché collocato a riposo per limite di età.
Difatti, il collocamento in quiescenza del ricorrente è avvenuto in applicazione della norma di legge che non consente la permanenza in servizio oltre il compimento del 67° anno di età, raggiunto in data 26.6.2022. Il ricorrente, al momento di pubblicazione del bando, era dunque già stato posto in quiescenza con il decreto rettorale del 14 luglio 2022, i cui effetti non sono rimossi e permangono.
Né, come poc’anzi si è detto, il ricorrente è legittimato ad invocare la possibilità, spettante al professore associato, di allungare il tempo del servizio di ulteriori tre anni e di non andare così in quiescenza: tale possibilità pone infatti, quale imprescindibile condizione, che alla data di compimento del 67° anno di età o, comunque,, alla data limite per la collocazione in quiescenza (anche volendo considerare quella del 31 ottobre 2022), il diritto alla permanenza sia già maturato, e cioè che l’interessato sia già un professore associato, il che, per tutto quanto finora detto, all’evidenza non è e né poteva essere in quanto, anche ipotizzando un diverso termine per la presentazione delle domande, è evidente come la procedura mai si sarebbe potuta concludere entro tale data.
Né è predicabile una applicazione retroattiva del requisito: la ratio legis della normativa è infatti chiara: esiste un limite oltre il quale, per motivi oggettivi, la carriera non può procedere, tranne che ricorrano i presupposti per derogare quel limite e sempre che i suddetti presupposti siano esistenti al momento in cui si matura il tempo.
12.3.- La tesi del ricorrente è infondata anche con riferimento all’asserito eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e intrinseca e alla illegittima assegnazione delle risorse.
La normativa da applicare al caso di specie è quella prevista dall’art. 2 del d.m. 561/2021, e non quella di cui all’art. 1, comma 2, del d.m. 561/2021. In altre parole, l’assegnazione delle risorse all’Università non è vincolata al loro utilizzo, ma una volta assegnate l’Ateneo può utilizzarle anche in caso di pensionamento dei ricercatori a suo tempo conteggiati ai fini dell’attribuzione delle risorse. Non sussiste quindi alcuna violazione del d.m. 561 del 28.4.2021 in correlazione con l’art. 24, comma 6, della L.240/2010, norma che, giova ripetere, non ha imposto un termine per la presentazione delle domande.
13.- Infondata è inoltre la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2-bis, l. 241/1990, nella parte in cui si prevede che « le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ».
In particolare, la tesi del ricorrente secondo cui i “ (t)ermini del procedimento che, anche suddividendo quest’ultimo nei vari segmenti, sono ampiamente decorsi alla luce della circostanza che l’Università, dopo esser stata definitivamente autorizzata con d.m. MUR n. 561 del 28 aprile 2021, ha ritardato gravemente tutti i successivi passaggi, indicendo, infine, la procedura, con la pubblicazione del bando il 14 ottobre 2022 ”, non trova riscontro nei documenti di causa.
Come infatti chiarito dalla difesa erariale, il D.M. n. 561 del 28.4.2021 (“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”) ha previsto due termini funzionali alla realizzazione di distinte finalità.
Con il termine di cui all’art. 1 co. 2 (“Assegnazione delle risorse”) si è previsto che “ Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata e parte integrante del presente decreto, fra le Istituzioni con almeno un ricercatore a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ”.
Con il termine di cui all’art. 2 (“Criterio di utilizzo delle risorse assegnate”) si è invece imposto all’Università di concludere le procedure selettive entro il 31.12.2022 anche per coloro che fossero stati abilitati successivamente al 31.12.2020 (“ Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate ai sensi del presente decreto per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31/12/2020, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2022 e comunque entro il 31/12/2022, nel rispetto dei seguenti criteri… ”).
L’unico vincolo temporale che l’Università era tenuta a rispettare per concludere la procedura selettiva, come da disposizioni ministeriali non impugnate in parte qua, era quindi quello del 31.12.2022, termine che è stato correttamente osservato dalla P.A. con la nomina della controinteressata, scongiurando la perdita del finanziamento statale.
Ciò significa che è corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “ non ricorre alcuna violazione di legge riconducibile agli atti amministrativi impugnati, in particolare sotto il profilo, denunciato dal ricorrente, del superamento di termini procedimentali, né, del resto, si rinviene nel citato d.m. la previsione di un termine iniziale e/o di termini infra-procedimentali entro i quali portare a compimento singoli segmenti della procedura (indizione del bando, pubblicazione, presentazione delle domande, approvazione degli atti della procedura) ”.
14.- Da respingere infine è la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, non sussistendo solidi argomenti né elementi di fatto tali da rendere necessaria l’ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente, peraltro in modo generico e generalizzato, a fronte delle precise allegazioni contenute negli atti delle parti intimate, secondo cui si sono svolti altri concorsi, nelle passate edizioni, con tempistiche analoghe a quello per cui è causa, ai quali ha partecipato anche il ricorrente, senza nulla eccepire (ad, esempio, sopra si faceva riferimento al concorso del 2021).
15.- In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello va respinto.
16.- Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attese le peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO