Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 5444 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. PINTO IOLANDA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
( Avv. Monica Bottino) Controparte_2
Resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
All'udienza del 10.01.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.182,00 oltre spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato l'8.04.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva
CP_ in giudizio la l e , proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2
pagamento n.29620249008142723000 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
- n.59620160006867653000 – relativo all'anno di imposta 2015;
-n.59620180002905011000 – relativo all'anno di imposta 2017;
- n.59620180007014290000 – relativo agli anni di imposta 2017 e 2018;
- n.59620190006635405000 – relativo all'anno di imposta 2018 e 2019;-
n.59620210001945739000 – relativo all'anno di imposta 2019;
- n.59620220002966189000 – relativo all'anno di imposta 2021;
- n.59620220006610173000 relativo all'anno di imposta 2021, per omesso pagamento di contributi e ne chiedeva, variamente argomentandolo, l'annullamento.
Premesso che ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano l CP_3
convenuto e . Controparte_4
CP_ Premesso che l , in particolare, costituendosi ha dichiarato di avere provveduto, in sede di autotutela amministrativa, allo sgravio degli “avvisi sottesi all'atto di intimazione impugnato” (cfr. cfr. provv. 3.12.2024) chiedendo conseguentemente dichiararsi cessata la materia del contendere.
Premesso che all'udienza odierna i procuratori delle parti chiedevano tutti dichiararsi cessata la materia del contendere insistendo il ricorrente nella vittoria
CP_ delle sese di lite, l nella compensazione e nell'esonero dalle spese CP_2
dichiarando di non potere essere a conoscenza dei presupposti che hanno determinato lo sgravio prima dell'emissione dello stesso da parte dell' CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Conformemente alla congiunta richiesta dei procuratori costituiti, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno ogni motivo di contesa in relazione all'oggetto del giudizio.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico
CP_ dell e si liquidano (tenuto conto dell'attività difensiva espletata e dell'assenza di questioni controverse) come in dispositivo stante che lo sgravio è avvenuto in data
3.12.2024 dopo il deposito del ricorso (cfr. doc. in atti). Compensa le spese di lite tra
CP_ CP_ e in relazione alla posizione processuale di quest'ultima.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/01/2025.
IL CE OO..
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro