TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6457 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Raffaella Zamboni;
ATTRICE
E
(C.F. / P.IVA ), con sede in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
VIA TRILUSSA 15, 20157 MILANO;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
In via principale: - ad integrale accoglimento della domanda attorea, accertato il grave
inadempimento di controparte, condannare la ditta convenuta al pagamento della somma di €
91.000,64, oltre agli interessi di mora e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- accertata la
ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui
all'articolo 634, emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di € 91.000,64, oltre interessi di
mora e rivalutazione monetaria.
Per la parte convenuta:
pagina 1 di 4 Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società premesso che aveva concesso in locazione alla ditta individuale Parte_1
per un periodo di 60 mesi, da utilizzarsi presso ALDIERI S.p.A. Strada Controparte_1
Privata delle Orobie, 3 Cavenago Brianza e con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett.
P 2.0S D439T10059V al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal Controparte_2 CP_3 CP_4
06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10173V al canone CP_3 CP_4
mensile di € 250,00; con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S CP_3
D439T10177V al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo CP_4
“Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10247V al canone mensile di € 250,00; CP_3 CP_4
con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10248V CP_3 CP_4
al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Carrello Retratt.
[...] CP_5
R 1.6H al canone mensile di € 580,00, sempre per un periodo di 60 mesi da
[...] CodiceFiscale_2
utilizzarsi presso , corrente in Via Ticino, 33 Sesto Ulteriano (MI) con decorrenza Controparte_6
dal 04/10/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10034V al canone CP_3 CP_4
mensile di € 250,00; con decorrenza dal 04/10/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S Matr.
D439T10062V al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 04/10/21 il mezzo “Carrello CP_4
Frontale CAT EP18 PNT Matr. ETB23 52159” al canone mensile di € 520,00; con decorrenza dal 01/09/22
P 2.0S D439T10069V al canone mensile di € Controparte_2 CP_3 CP_4
P 2.0S D439T10175V Controparte_2 CP_3
al canone mensile di € 250,00 e con decorrenza dal 06/10/21 il mezzo “Carrello Frontale CAT CP_4
EP20PNT Matr. ETB24 00131” al canone mensile di € 520,00, e per un periodo di 60 mesi da utilizzarsi presso EUROSARDA, corrente in Via Aurelio Nicolodi, 19 - 20161 MILANO con decorrenza dal 23/11/21
il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S Matr. D439T10142V Batt. P.P.” al canone mensile di €
250,00; con decorrenza dal 23/11/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10172V CP_3
al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 23/11/21 il mezzo “Transpallet Elett. CP_4
HYSTER P 2.0S D439T10178V al canone mensile di € 250,00 e con decorrenza dal CP_3 CP_4
06/10/21 il mezzo “ 2.0XNT K160B03076J” al canone mensile di € Controparte_7 CP_3
pagina 2 di 4 520,00, che aveva emesso fatture per la complessiva somma di € 91.000,64, che la ditta conduttrice non aveva corrisposto i canoni maturati, che aveva concordato con quest'ultima un piano di rientro, senza esito, conveniva la ditta n giudizio perché venisse condannata al pagamento di tale somma oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria, con emissione dell'ingiunzione di pagamento.
La ditta restava contumace. CP_1 CP_1
Anzitutto, deve ritenersi accertato che la negli anni 2021, 2022 e 2023, ha concesso in Parte_1
locazione a ei mezzi di sollevamento per un periodo di 60 mesi con le decorrenze indicate in CP_1
narrativa per un canone che, tenuto conto delle caratteristiche delle macchine, ammontava ad € 250,00 mensili per la locazione dei transpallet elettrici e ad € 520,00 per la locazione dei carrelli frontali, come risulta dalle deposizioni rese da , e , Testimone_1 Controparte_8 Controparte_9
della cui attendibilità non si ha motivo, allo stato, di dubitare, precise nei riferimenti e concordanti tra loro e con le risultanze contenute nelle fatture allegate, da cui si evince altresì che la società attrice ha consegnato alla ditta convenuta i beni locati effettuando le dovute riparazioni per garantire la sicurezza sul lavoro e conservarne l'integrità sino al ritiro avvenuto nel corso del 2023.
La rilevanza di tali deposizioni dev'essere tenuta nel debito conto atteso che Testimone_1
e hanno curato in prima persona i rapporti di locazione, tant'è che hanno dato atto Controparte_8
dell'intervenuto pagamento delle fatture per circa un anno, mentre si è occupato Controparte_9
degli interventi tecnici sui mezzi, con ciò denotando una conoscenza immediata e diretta dei fatti di causa, peraltro ulteriormente riscontrabili nella testimonianza resa da che, seppure Tes_2
subentrato in un secondo momento, ha contattato il per concordare un piano di rientro non CP_1
onorato, tanto più che la ditta rimasta contumace, mostrando disinteresse per la controversia, CP_1
e non ha in particolare inficiato tali risultanze, pur essendo gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi ovvero estintivi della pretesa, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria di cui all'art. 2697 c.c..
Dalle risultanze istruttorie, dunque, si evince che nel caso di specie si sono realizzate tra le parti negli anni compresi tra i 2021 ed i 2023 una serie di operazioni volte a consentire all'utilizzatrice il godimento di beni a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo dei mezzi, in relazione alle quali la conduttrice per un sensibile arco di tempo ha eseguito la sua prestazione, versando i canoni di locazione pagina 3 di 4 per circa un anno, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, per cui la domanda dev'essere accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, la ditta convenuta dev'essere condannata al pagamento della somma di € 91.000,64 oltre interessi al soddisfo, con conseguente assorbimento delle richieste di ingiunzione ex art. 633 e 186 ter c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla società e per Parte_1
l'effetto condanna la ditta individuale al pagamento della somma di € Controparte_1
91.000,64, oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 815,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 1febbraio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6457 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Raffaella Zamboni;
ATTRICE
E
(C.F. / P.IVA ), con sede in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
VIA TRILUSSA 15, 20157 MILANO;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
In via principale: - ad integrale accoglimento della domanda attorea, accertato il grave
inadempimento di controparte, condannare la ditta convenuta al pagamento della somma di €
91.000,64, oltre agli interessi di mora e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- accertata la
ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui
all'articolo 634, emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di € 91.000,64, oltre interessi di
mora e rivalutazione monetaria.
Per la parte convenuta:
pagina 1 di 4 Non precisate – contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società premesso che aveva concesso in locazione alla ditta individuale Parte_1
per un periodo di 60 mesi, da utilizzarsi presso ALDIERI S.p.A. Strada Controparte_1
Privata delle Orobie, 3 Cavenago Brianza e con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett.
P 2.0S D439T10059V al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal Controparte_2 CP_3 CP_4
06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10173V al canone CP_3 CP_4
mensile di € 250,00; con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S CP_3
D439T10177V al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo CP_4
“Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10247V al canone mensile di € 250,00; CP_3 CP_4
con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10248V CP_3 CP_4
al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 06/09/21 il mezzo “Carrello Retratt.
[...] CP_5
R 1.6H al canone mensile di € 580,00, sempre per un periodo di 60 mesi da
[...] CodiceFiscale_2
utilizzarsi presso , corrente in Via Ticino, 33 Sesto Ulteriano (MI) con decorrenza Controparte_6
dal 04/10/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10034V al canone CP_3 CP_4
mensile di € 250,00; con decorrenza dal 04/10/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S Matr.
D439T10062V al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 04/10/21 il mezzo “Carrello CP_4
Frontale CAT EP18 PNT Matr. ETB23 52159” al canone mensile di € 520,00; con decorrenza dal 01/09/22
P 2.0S D439T10069V al canone mensile di € Controparte_2 CP_3 CP_4
P 2.0S D439T10175V Controparte_2 CP_3
al canone mensile di € 250,00 e con decorrenza dal 06/10/21 il mezzo “Carrello Frontale CAT CP_4
EP20PNT Matr. ETB24 00131” al canone mensile di € 520,00, e per un periodo di 60 mesi da utilizzarsi presso EUROSARDA, corrente in Via Aurelio Nicolodi, 19 - 20161 MILANO con decorrenza dal 23/11/21
il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S Matr. D439T10142V Batt. P.P.” al canone mensile di €
250,00; con decorrenza dal 23/11/21 il mezzo “Transpallet Elett. HYSTER P 2.0S D439T10172V CP_3
al canone mensile di € 250,00; con decorrenza dal 23/11/21 il mezzo “Transpallet Elett. CP_4
HYSTER P 2.0S D439T10178V al canone mensile di € 250,00 e con decorrenza dal CP_3 CP_4
06/10/21 il mezzo “ 2.0XNT K160B03076J” al canone mensile di € Controparte_7 CP_3
pagina 2 di 4 520,00, che aveva emesso fatture per la complessiva somma di € 91.000,64, che la ditta conduttrice non aveva corrisposto i canoni maturati, che aveva concordato con quest'ultima un piano di rientro, senza esito, conveniva la ditta n giudizio perché venisse condannata al pagamento di tale somma oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria, con emissione dell'ingiunzione di pagamento.
La ditta restava contumace. CP_1 CP_1
Anzitutto, deve ritenersi accertato che la negli anni 2021, 2022 e 2023, ha concesso in Parte_1
locazione a ei mezzi di sollevamento per un periodo di 60 mesi con le decorrenze indicate in CP_1
narrativa per un canone che, tenuto conto delle caratteristiche delle macchine, ammontava ad € 250,00 mensili per la locazione dei transpallet elettrici e ad € 520,00 per la locazione dei carrelli frontali, come risulta dalle deposizioni rese da , e , Testimone_1 Controparte_8 Controparte_9
della cui attendibilità non si ha motivo, allo stato, di dubitare, precise nei riferimenti e concordanti tra loro e con le risultanze contenute nelle fatture allegate, da cui si evince altresì che la società attrice ha consegnato alla ditta convenuta i beni locati effettuando le dovute riparazioni per garantire la sicurezza sul lavoro e conservarne l'integrità sino al ritiro avvenuto nel corso del 2023.
La rilevanza di tali deposizioni dev'essere tenuta nel debito conto atteso che Testimone_1
e hanno curato in prima persona i rapporti di locazione, tant'è che hanno dato atto Controparte_8
dell'intervenuto pagamento delle fatture per circa un anno, mentre si è occupato Controparte_9
degli interventi tecnici sui mezzi, con ciò denotando una conoscenza immediata e diretta dei fatti di causa, peraltro ulteriormente riscontrabili nella testimonianza resa da che, seppure Tes_2
subentrato in un secondo momento, ha contattato il per concordare un piano di rientro non CP_1
onorato, tanto più che la ditta rimasta contumace, mostrando disinteresse per la controversia, CP_1
e non ha in particolare inficiato tali risultanze, pur essendo gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi ovvero estintivi della pretesa, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria di cui all'art. 2697 c.c..
Dalle risultanze istruttorie, dunque, si evince che nel caso di specie si sono realizzate tra le parti negli anni compresi tra i 2021 ed i 2023 una serie di operazioni volte a consentire all'utilizzatrice il godimento di beni a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo dei mezzi, in relazione alle quali la conduttrice per un sensibile arco di tempo ha eseguito la sua prestazione, versando i canoni di locazione pagina 3 di 4 per circa un anno, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, per cui la domanda dev'essere accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, la ditta convenuta dev'essere condannata al pagamento della somma di € 91.000,64 oltre interessi al soddisfo, con conseguente assorbimento delle richieste di ingiunzione ex art. 633 e 186 ter c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla società e per Parte_1
l'effetto condanna la ditta individuale al pagamento della somma di € Controparte_1
91.000,64, oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 815,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 1febbraio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4