Articolo 20 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 19Articolo 21
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15 gennaio 1992
Art. 20. Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1992
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