Art. 20. Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
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15 gennaio 1992
15 gennaio 1992
Commentario • 1
- 1. VINCOLO PAESAGGISTICO E COSTRUZIONE DI UNA TETTOIADi Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 12.677187
[…] Reato di pericolo è anche la contravvenzione di cui agli artt. 13 e 20 della legge n. 394/1991 ed il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 08/01/2024, n. 196Provvedimento: […] 3) VIOLAZIONE DELL'ART. 9 E DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 394- 1991 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA – OMESSA PONDERAZIONE. […]Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- annullamento di atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- conflitto di interessi·
- tutela delle aree marine protette·
- eccesso di potere·
- valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative·
- requisiti di ammissione ai concorsi pubblici·
- violazione del principio di buon andamento e imparzialità