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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
MARCONI CLAUDIO;
ATTRICI contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. BASTIANINI PAOLO;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 28.11.2024 e, per parte convenuta, come da nota del 25.11.2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con precetti in rinnovazione notificati in data 27.12.2023 e 03.01.2024, ha intimato alle parti attrici il pagamento dell'importo di Controparte_1
90.676,61 euro, oltre spese di precetto, in ragione della sentenza n. 242/2023 emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio n. 1592/2014 R.G.
Gli odierni attori hanno opposto i precetti suddetti, chiedendo: “Nel merito accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di parte intimante a procedere ad esecuzione forzata per i motivi dedotti con il presente atto e dunque stante la inesigibilità dei crediti presupposti e la carenza in punto di provvisoria esecuzione del titolo attivato, annullare e/o dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dei precetti opposti, con ogni consequenziale pronuncia”, oltre a condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
A sostegno dell'opposizione, la parte attrice ha evidenziato che il credito azionato è composto da due distinte voci: l'importo di 89.667,00 euro che la sentenza azionata ha condannato gli attori a versare alla convenuta a titolo di conguaglio all'esito di un giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 720 c.c., e l'importo di 1.009,61 euro a titolo di rimborso delle spese ereditarie.
Secondo la prospettazione degli attori gli importi sopra evidenziati non sono esigibili fino al passaggio in giudicato della sentenza che li ha disposti e della sentenza non definitiva di divisione n. 673/2021 del Tribunale di Grosseto cui la sentenza azionata si collega, essendo le pronunce oggetto di appello.
L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati.
In ordine alla provvisoria esecutività delle sentenze costitutive, la giurisprudenza di legittimità prevalente ha statuito che “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato” (Cass. Civ. n. 27416/2021;
Cass. Civ. n. 8693/2016).
Con specifico riferimento alla questione dell'esecutività del capo di condanna al pagamento dei conguagli contenuto in una sentenza che ha disposto lo scioglimento della comunione, sebbene consti anche un orientamento favorevole alla immediata esecutività del capo di condanna come il precedente richiamato da parte convenuta (Trib. Catania 10.07.2003), il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in coerenza con il principio generale in precedenza richiamato, che “In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità” (Cass. Civ. n. 2547/2019).
Nel caso di specie, la sentenza azionata, nel definire il processo n. 1592/2014
RG, a seguito di sentenza non definitiva n. 673/2021 che aveva disposto lo scioglimento parziale della comunione ereditaria di mediante Controparte_2
assegnazione di immobile, ha attribuito all'odierna convenuta l'importo di
89.667,00 euro a titolo di conguaglio conseguente ad assegnazione di immobile.
Alla stregua dei principi di diritto richiamati in precedenza, deve escludersi che il capo di condanna al pagamento dell'importo suddetto sia immediatamente esecutivo, concernendo un pagamento da effettuare a titolo di conguaglio relativo all'assegnazione di un immobile in funzione di scioglimento della comunione ereditaria.
Il suddetto capo sarà esecutivo solo con il passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate, il quale è pacifico tra le parti che non è ancora avvenuto, pendendo giudizio di appello avverso le suddette sentenze.
Ciò importa la fondatezza dell'opposizione in relazione all'importo in questione.
In ordine al capo di condanna degli odierni attori al pagamento dell'importo di
1.009,61 euro a titolo di rimborso dei debiti ereditari sostenuti dalla convenuta, nell'interesse dei coeredi, deve invece affermarsi l'immediata esecutività di tale capo di condanna.
Invero, tale condanna prescinde dallo scioglimento della comunione ereditaria, trattandosi di statuizione che non è legata all'effetto costitutivo di divisione da un nesso sinallagmatico o di corrispettività, prescindendo l'obbligo di rimborsare all'erede i pagamenti dei debiti effettuati nell'interesse degli altri coeredi dalla divisione del compendio ereditario.
Invero, l'obbligo di pagamento della propria quota di debiti ereditari ad opera del coerede trova fondamento nel richiamato art. 752 c.c. e presuppone la mera apertura della successione, con la conseguenza che il coerede che abbia pagato un debito oltre la propria quota ha diritto al rimborso delle quote gravanti sugli altri coeredi (cfr. Cass. Civ. n. 17938/2020), a prescindere dalla divisione del patrimonio ereditario.
Dunque, stante l'autonomia giuridica tra il diritto del coerede al rimborso delle somme pagate per estinguere i debiti ereditari oltre la propria quota e il diritto alla divisione ereditaria, deve concludersi che il capo di condanna al rimborso dei debiti ereditari è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art 282 c.p.c., non essendo legato da corrispettività o sinallagmaticità dall'effetto costitutivo della divisione.
Nel caso di specie, per le ragioni enunciate, deve affermarsi la natura immediatamente esecutiva del capo della sentenza azionata che condanna gli attori al pagamento dell'importo di 1.009,61 euro a titolo di rimborso degli importi versati a titolo di pagamento dei debiti ereditari, non essendo tale capo di condanna collegato all'effetto costitutivo della divisione del compendio ereditario.
In relazione a tale credito, l'opposizione delle attrici è infondata.
Ciò posto, va dato atto che in corso di causa le attrici hanno pagato l'importo di 1.009,61 euro alla convenuta, come allegato nelle note di trattazione scritta del 28.11.2024, a cui è stato allegato l'assegno usato per il pagamento, fatto non contestato dalla convenuta.
Le attrici nella comparsa conclusionale hanno dato atto di avere pagato l'importo in esame ai fini conciliativi e salvo il diritto di ripetizione in caso di accoglimento degli appelli proposti contro le sentenze che hanno definito il giudizio di divisione da cui sono scaturiti i crediti per cui è causa.
Ciò importa, ai fini del presente giudizio, che il credito di 1.009,61 euro vantato dalla convenuta è attualmente estinto.
Deve dunque pronunciarsi la nullità dei precetti opposti dalle attrici nel presente giudizio, non sussistendo il diritto della convenuta a procedere a esecuzione forzata per il pagamento dei crediti in essi intimati.
Va respinta l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalle attrici contro la convenuta, attesa la parziale infondatezza dell'opposizione e stante la sussistenza di contrasto giurisprudenziale in ordine all'esecutività della sentenza di divisione che dispone il pagamento di conguagli.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato, potendosi accogliere le richieste operate in nota spese dal difensore di parte attrice, con esclusione del compenso per la fase istruttoria per le ragioni enunciate.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 72/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità dei precetti opposti dalle attrici;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria avanzata dalle attrici;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici che si liquidano nella somma di 884,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.216,50 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 30.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
MARCONI CLAUDIO;
ATTRICI contro
(C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. BASTIANINI PAOLO;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 28.11.2024 e, per parte convenuta, come da nota del 25.11.2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con precetti in rinnovazione notificati in data 27.12.2023 e 03.01.2024, ha intimato alle parti attrici il pagamento dell'importo di Controparte_1
90.676,61 euro, oltre spese di precetto, in ragione della sentenza n. 242/2023 emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio n. 1592/2014 R.G.
Gli odierni attori hanno opposto i precetti suddetti, chiedendo: “Nel merito accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di parte intimante a procedere ad esecuzione forzata per i motivi dedotti con il presente atto e dunque stante la inesigibilità dei crediti presupposti e la carenza in punto di provvisoria esecuzione del titolo attivato, annullare e/o dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dei precetti opposti, con ogni consequenziale pronuncia”, oltre a condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
A sostegno dell'opposizione, la parte attrice ha evidenziato che il credito azionato è composto da due distinte voci: l'importo di 89.667,00 euro che la sentenza azionata ha condannato gli attori a versare alla convenuta a titolo di conguaglio all'esito di un giudizio di divisione, ai sensi dell'art. 720 c.c., e l'importo di 1.009,61 euro a titolo di rimborso delle spese ereditarie.
Secondo la prospettazione degli attori gli importi sopra evidenziati non sono esigibili fino al passaggio in giudicato della sentenza che li ha disposti e della sentenza non definitiva di divisione n. 673/2021 del Tribunale di Grosseto cui la sentenza azionata si collega, essendo le pronunce oggetto di appello.
L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati.
In ordine alla provvisoria esecutività delle sentenze costitutive, la giurisprudenza di legittimità prevalente ha statuito che “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato” (Cass. Civ. n. 27416/2021;
Cass. Civ. n. 8693/2016).
Con specifico riferimento alla questione dell'esecutività del capo di condanna al pagamento dei conguagli contenuto in una sentenza che ha disposto lo scioglimento della comunione, sebbene consti anche un orientamento favorevole alla immediata esecutività del capo di condanna come il precedente richiamato da parte convenuta (Trib. Catania 10.07.2003), il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in coerenza con il principio generale in precedenza richiamato, che “In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità” (Cass. Civ. n. 2547/2019).
Nel caso di specie, la sentenza azionata, nel definire il processo n. 1592/2014
RG, a seguito di sentenza non definitiva n. 673/2021 che aveva disposto lo scioglimento parziale della comunione ereditaria di mediante Controparte_2
assegnazione di immobile, ha attribuito all'odierna convenuta l'importo di
89.667,00 euro a titolo di conguaglio conseguente ad assegnazione di immobile.
Alla stregua dei principi di diritto richiamati in precedenza, deve escludersi che il capo di condanna al pagamento dell'importo suddetto sia immediatamente esecutivo, concernendo un pagamento da effettuare a titolo di conguaglio relativo all'assegnazione di un immobile in funzione di scioglimento della comunione ereditaria.
Il suddetto capo sarà esecutivo solo con il passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate, il quale è pacifico tra le parti che non è ancora avvenuto, pendendo giudizio di appello avverso le suddette sentenze.
Ciò importa la fondatezza dell'opposizione in relazione all'importo in questione.
In ordine al capo di condanna degli odierni attori al pagamento dell'importo di
1.009,61 euro a titolo di rimborso dei debiti ereditari sostenuti dalla convenuta, nell'interesse dei coeredi, deve invece affermarsi l'immediata esecutività di tale capo di condanna.
Invero, tale condanna prescinde dallo scioglimento della comunione ereditaria, trattandosi di statuizione che non è legata all'effetto costitutivo di divisione da un nesso sinallagmatico o di corrispettività, prescindendo l'obbligo di rimborsare all'erede i pagamenti dei debiti effettuati nell'interesse degli altri coeredi dalla divisione del compendio ereditario.
Invero, l'obbligo di pagamento della propria quota di debiti ereditari ad opera del coerede trova fondamento nel richiamato art. 752 c.c. e presuppone la mera apertura della successione, con la conseguenza che il coerede che abbia pagato un debito oltre la propria quota ha diritto al rimborso delle quote gravanti sugli altri coeredi (cfr. Cass. Civ. n. 17938/2020), a prescindere dalla divisione del patrimonio ereditario.
Dunque, stante l'autonomia giuridica tra il diritto del coerede al rimborso delle somme pagate per estinguere i debiti ereditari oltre la propria quota e il diritto alla divisione ereditaria, deve concludersi che il capo di condanna al rimborso dei debiti ereditari è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art 282 c.p.c., non essendo legato da corrispettività o sinallagmaticità dall'effetto costitutivo della divisione.
Nel caso di specie, per le ragioni enunciate, deve affermarsi la natura immediatamente esecutiva del capo della sentenza azionata che condanna gli attori al pagamento dell'importo di 1.009,61 euro a titolo di rimborso degli importi versati a titolo di pagamento dei debiti ereditari, non essendo tale capo di condanna collegato all'effetto costitutivo della divisione del compendio ereditario.
In relazione a tale credito, l'opposizione delle attrici è infondata.
Ciò posto, va dato atto che in corso di causa le attrici hanno pagato l'importo di 1.009,61 euro alla convenuta, come allegato nelle note di trattazione scritta del 28.11.2024, a cui è stato allegato l'assegno usato per il pagamento, fatto non contestato dalla convenuta.
Le attrici nella comparsa conclusionale hanno dato atto di avere pagato l'importo in esame ai fini conciliativi e salvo il diritto di ripetizione in caso di accoglimento degli appelli proposti contro le sentenze che hanno definito il giudizio di divisione da cui sono scaturiti i crediti per cui è causa.
Ciò importa, ai fini del presente giudizio, che il credito di 1.009,61 euro vantato dalla convenuta è attualmente estinto.
Deve dunque pronunciarsi la nullità dei precetti opposti dalle attrici nel presente giudizio, non sussistendo il diritto della convenuta a procedere a esecuzione forzata per il pagamento dei crediti in essi intimati.
Va respinta l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalle attrici contro la convenuta, attesa la parziale infondatezza dell'opposizione e stante la sussistenza di contrasto giurisprudenziale in ordine all'esecutività della sentenza di divisione che dispone il pagamento di conguagli.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato, potendosi accogliere le richieste operate in nota spese dal difensore di parte attrice, con esclusione del compenso per la fase istruttoria per le ragioni enunciate.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 72/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità dei precetti opposti dalle attrici;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria avanzata dalle attrici;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici che si liquidano nella somma di 884,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.216,50 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 30.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia