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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 11.01.2018 al numero n. 262/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, ( , rappresentato e difeso dall'avv. Re Parte_1 C.F._1
Giovanna, con studio in San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi 28
ATTORE-OPPONENTE
E
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Di CP_1 C.F._2
Spirito Michelina, con studio in Capaccio Paestum, alla via Dei Terzi 43
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1192/2017, emesso nella procedura monitoria recante Rg.
n. 2721/2017, reso dal Tribunale di Salerno in data 27.03.2017 e poi corretto in data
08.11.2017, notificato in data 28.11.2017, la , in persona Parte_2
dell'omonimo titolare, ingiungeva al , in persona dell'amministratore p.t., Parte_3 [...]
, sito in San Gregorio Magno (SA), al Corso Garibaldi, di pagare la somma Parte_1
1 di €.20.701,32 oltre interessi, spese e competenze della procedura, quale corrispettivo dovuto per aver effettuato presso il fabbricato condominiale, oggetto di ricostruzione legge 219/81 - pratica di contributo n. 1164 - concessione prot. 9374 del 31.07.1987 -
l'ultimazione dei lavori di ricostruzione, in relazione all'importo coperto da contributo, nonché la realizzazione di lavori, non coperti da contributo, riguardanti la porzione di fabbricato di proprietà dei condomini e Parte_4 Controparte_2
, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere amministratore del detto Condominio al momento della notifica della ingiunzione e la nullità del decreto ingiuntivo per l'inesistenza giuridica dell'ingiunto; nel merito, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., e la prescrizione di ogni avversa pretesa.
Concludeva, dunque, l'opponente richiedendo: “in via preliminare revocarsi e quindi dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva;
sempre in via preliminare dichiararsi la nullità dell'ingiunzione per essere stato reso nei confronti di un soggetto inesistente;
dichiarare illegittimo e nullo ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1192/17, reso dal Tribunale di
Salerno perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto non essendo supportato da alcun valido elemento probatorio. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere fondata la richiesta di pagamento dell'opposto, dichiarare che nulla è dovuto alla parte opposta per intervenuta prescrizione dei relativi crediti e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
Vinte le spese”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione e risposta del 03.04.2018, nella quale richiedeva il rigetto della opposizione ex adverso proposta, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., insistendo in via preliminarmente nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Alla prima udienza di comparizione del 24.04.2018, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle proprie richieste, il giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2 A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.05.2018, il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del
28.01.2019 per provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Depositate le memorie istruttorie, il giudice, con ordinanza, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.01.2019, letti gli atti, rigettava le prove richieste, ritenendole irrilevanti, inammissibili ed in parte incontestate e, ritenuta la causa matura per la decisione, visto il carico del ruolo, la rinviava all'udienza del 30.03.2021 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii nello stato dovuti ad esigenze di ruolo, all'udienza del 18.11.2024, svoltasi telematicamente attraverso il deposito di note di trattazione scritte ex art. 127 ter p.c.c., precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata nell'atto di opposizione da
[...]
circa la propria carenza di legittimazione passiva;
il decreto ingiuntivo in Parte_1
questione è stato notificato regolarmente al , in persona dell'amministratore Parte_3
, presso la sede del Condominio in San Gregorio Magno al Corso Parte_1
Garibaldi. Risulta agli atti che fu incaricato all'epoca dei fatti di seguire Parte_1
la pratica n. 1164 relativa ai lavori per la ricostruzione dell'immobile ex lege 219/81 e che egli ha svolto la funzione di amministratore presso il detto Condominio, durante il periodo in cui tali lavori sono stati effettuati e che lo stesso si è occupato, con la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori, di pagare la somma residua di €.20.701,16 ai legittimi destinatari, importo questo liquidato dal con Controparte_3
determina del 03.11.2008 su istanza presentata dallo stesso Alcun fatto Pt_1
estintivo o modificativo dell'incarico è stato da quest'ultimo allegato, né può essere presunto dal mero decorso dell'anno di durata dell'incarico, atteso che la disposizione dell'art. 1129 c.c., secondo la quale l'amministratore dura in carica un anno, non sancisce una decadenza ope legis e non esclude, pertanto, né la tacita riconferma, per effetto della
3 mancata nomina di altro amministratore, né la proroga dei poteri di rappresentanza dell'amministratore fino alla sua sostituzione con altro soggetto.
Riguardo alla legittimazione attiva dello stesso, va rilevato che l'opposizione avanzata è stata proposta dal in proprio e non nella qualità di amministratore del Pt_1
Condominio; egli agendo in proprio sostanzialmente ha inteso agire quale condomino del Condominio e “proprietario della maggiore consistenza immobiliare” come indicato nell'atto di citazione.
Era, ad ogni modo, onere dell'opponente dimostrare la fondatezza del proprio difetto di legittimazione passiva, quindi, fornire la prova della revoca dall'incarico di amministratore di . Parte_3
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria vantata da parte opposta.
Ebbene, nel caso di specie, il debitore in opposizione ha eccepito un fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria, ossia l'intervenuta prescrizione della stessa, che sulla scorta della documentazione versata in atti non può ritenersi compiuta, considerato che l'atto di citazione risulta notificato in data 04.01.2018 e che lo Stato Finale redatto dal direttore dei lavori risulta protocollato al n. 5192 al Comune di San Gregorio Magno il
25.07.2008 e che lo stesso è stato liquidato dal in data 03.11.2008. CP_3
3. Prima di entrare nel merito della vicenda, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Per quanto attiene all'onere della prova, sul creditore opposto-convenuto incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente-attore (debitore) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Ciò premesso, attesa la documentazione prodotta, l'onere probatorio posto a carico del creditore può ritenersi sufficientemente assolto, mentre alcuna prova CP_1
4 diretta alla dimostrazione di fatti estintivi o modificativi del credito risulta essere stata fornita dall'opponente.
Risulta per tabulas che , titolare della omonima ditta individuale, si sia CP_1
occupato della esecuzione della ultimazione dei lavori presso il Condominio, ubicato in
San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi, oggetto di ricostruzione legge 219/81 e succ. modif., in parte coperti da contributo, nonché di ulteriori lavori, non coperti da contributo, che, come certificato dalla documentazione versata in atti, sono consistiti in lavori di scavo a mano, realizzazione di muretti in cemento armato, pavimentazione, nella porzione di fabbricato di proprietà dei condomini e Parte_4
Per tali lavori , subentrato alla Costruzioni Armento srl, Controparte_2 CP_1
ha maturato un credito pari ad €.20.701,32, corrisposto dal Comune di San Gregorio
Magno al , come risulta dall'elaborato dello Stato Finale dei Lavori dell'Ing. Parte_3
del 08.07.2008, che indica dettagliatamente i lavori eseguiti. Testimone_1
L'opponente debitore non ha mai contestato tali circostanze, improntando, piuttosto, la sua generica difesa su eccezioni preliminari, destituite di fondamento, e su motivi ampiamente sconfessati dalle allegazioni dell'opposto.
L'opponente, precisamente, ha ammesso di essersi occupato della pratica amministrativa di ricostruzione del fabbricato ex lege 219/81 sino alla sua chiusura avvenuta con la liquidazione del saldo residuo di contributo pari ad €.20.701,32 da egli incassato nella qualità di amministratore p.t. del Condominio, UMI.27.28.29, e poi corrisposto ai diretti destinatari.
Come noto, in virtù del principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Al pari del potere di allegazione anche il potere di contestazione esprime sul piano processuale il potere di disposizione della situazione giuridica sostanziale.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato sul punto che: “la disponibilità giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite” e che “si tratta, quindi, di un ambito di incidenza estraneo alla determinazione del thema probandum ed
5 inerente soltanto alla determinazione del tema di fatto che è alla base della controversia” (Cass. Civ.
S.U. n.761/2002).
La contestazione deve essere specifica cioè deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Il principio della necessaria contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte è di importanza essenziale in quanto delimita il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ove, ovviamente, le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c..
Tale principio, peraltro, va coordinato con il principio di vicinanza della prova: cioè, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare.
Attesa l'assenza di contestazione dei fatti narrati dall'opposto da parte dell'opponente, che ha invece confermato gli stessi, adducendo che il suo mandato sarebbe terminato con la liquidazione del saldo di contributo del 03.11.2008 ottenuto dal Condominio, e che alcuna altra attività è stata da egli svolta nell'interesse del Condominio dopo quella data, conferma la legittimità del credito vantato dal , titolare della omonima CP_1
Ditta esecutrice dei lavori in questione.
Analizzando la produzione documentale a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, può ritenersi abbondantemente assolto l'onere probatorio sussistente sul creditore, che ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa.
L'opposizione è, quindi, infondata, non provata e va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'opposto, va rammentato che la disposizione normativa in questione sanziona il comportamento illecito della parte, che abbia agito o resistito in giudizio con malafede e colpa grave. Secondo la prevalente giurisprudenza, la responsabilità prevista dalla norma costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti
6 connessi alla qualità di parte del processo. Il presupposto oggettivo viene individuato nella inesistenza del diritto, da intendersi come accertata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono stati compiuti gli atti indicati dalla stessa norma, mentre il presupposto soggettivo è da ravvisare nella colpa grave o la mala fede di chi agisce o resiste in giudizio, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori.
Ciò posto, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela essere poi infondata non può integrare una condotta di per sé colposa o punibile.
Richiamando testualmente le parole della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. del
20.07.2023 n. 216667), in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire, laddove per “abuso del processo” si intende “l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., del 15.02.2021 n. 3830, Cass. Civ., Sez. II, del 05.02.2021, n. 3830 e Cass. Civ.,
Sez. II, del 30.10.20, n. 24125).
Alla luce di quanto osservato, la richiesta di condanna avanzata dalla parte opposta non può, dunque, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/22 e successive modifiche, applicando i valori medi tenuto conto del valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 262/18 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e conferma e Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di , CP_1
titolare della omonima Ditta, che si quantificano in complessivi €.5.000,00 per
7 compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Di
Spirito Michelina dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 11.01.2018 al numero n. 262/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, ( , rappresentato e difeso dall'avv. Re Parte_1 C.F._1
Giovanna, con studio in San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi 28
ATTORE-OPPONENTE
E
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Di CP_1 C.F._2
Spirito Michelina, con studio in Capaccio Paestum, alla via Dei Terzi 43
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1192/2017, emesso nella procedura monitoria recante Rg.
n. 2721/2017, reso dal Tribunale di Salerno in data 27.03.2017 e poi corretto in data
08.11.2017, notificato in data 28.11.2017, la , in persona Parte_2
dell'omonimo titolare, ingiungeva al , in persona dell'amministratore p.t., Parte_3 [...]
, sito in San Gregorio Magno (SA), al Corso Garibaldi, di pagare la somma Parte_1
1 di €.20.701,32 oltre interessi, spese e competenze della procedura, quale corrispettivo dovuto per aver effettuato presso il fabbricato condominiale, oggetto di ricostruzione legge 219/81 - pratica di contributo n. 1164 - concessione prot. 9374 del 31.07.1987 -
l'ultimazione dei lavori di ricostruzione, in relazione all'importo coperto da contributo, nonché la realizzazione di lavori, non coperti da contributo, riguardanti la porzione di fabbricato di proprietà dei condomini e Parte_4 Controparte_2
, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere amministratore del detto Condominio al momento della notifica della ingiunzione e la nullità del decreto ingiuntivo per l'inesistenza giuridica dell'ingiunto; nel merito, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., e la prescrizione di ogni avversa pretesa.
Concludeva, dunque, l'opponente richiedendo: “in via preliminare revocarsi e quindi dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva;
sempre in via preliminare dichiararsi la nullità dell'ingiunzione per essere stato reso nei confronti di un soggetto inesistente;
dichiarare illegittimo e nullo ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1192/17, reso dal Tribunale di
Salerno perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto non essendo supportato da alcun valido elemento probatorio. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere fondata la richiesta di pagamento dell'opposto, dichiarare che nulla è dovuto alla parte opposta per intervenuta prescrizione dei relativi crediti e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
Vinte le spese”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione e risposta del 03.04.2018, nella quale richiedeva il rigetto della opposizione ex adverso proposta, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., insistendo in via preliminarmente nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Alla prima udienza di comparizione del 24.04.2018, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle proprie richieste, il giudice si riservava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2 A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.05.2018, il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del
28.01.2019 per provvedere sulle istanze istruttorie, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Depositate le memorie istruttorie, il giudice, con ordinanza, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.01.2019, letti gli atti, rigettava le prove richieste, ritenendole irrilevanti, inammissibili ed in parte incontestate e, ritenuta la causa matura per la decisione, visto il carico del ruolo, la rinviava all'udienza del 30.03.2021 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii nello stato dovuti ad esigenze di ruolo, all'udienza del 18.11.2024, svoltasi telematicamente attraverso il deposito di note di trattazione scritte ex art. 127 ter p.c.c., precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata nell'atto di opposizione da
[...]
circa la propria carenza di legittimazione passiva;
il decreto ingiuntivo in Parte_1
questione è stato notificato regolarmente al , in persona dell'amministratore Parte_3
, presso la sede del Condominio in San Gregorio Magno al Corso Parte_1
Garibaldi. Risulta agli atti che fu incaricato all'epoca dei fatti di seguire Parte_1
la pratica n. 1164 relativa ai lavori per la ricostruzione dell'immobile ex lege 219/81 e che egli ha svolto la funzione di amministratore presso il detto Condominio, durante il periodo in cui tali lavori sono stati effettuati e che lo stesso si è occupato, con la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori, di pagare la somma residua di €.20.701,16 ai legittimi destinatari, importo questo liquidato dal con Controparte_3
determina del 03.11.2008 su istanza presentata dallo stesso Alcun fatto Pt_1
estintivo o modificativo dell'incarico è stato da quest'ultimo allegato, né può essere presunto dal mero decorso dell'anno di durata dell'incarico, atteso che la disposizione dell'art. 1129 c.c., secondo la quale l'amministratore dura in carica un anno, non sancisce una decadenza ope legis e non esclude, pertanto, né la tacita riconferma, per effetto della
3 mancata nomina di altro amministratore, né la proroga dei poteri di rappresentanza dell'amministratore fino alla sua sostituzione con altro soggetto.
Riguardo alla legittimazione attiva dello stesso, va rilevato che l'opposizione avanzata è stata proposta dal in proprio e non nella qualità di amministratore del Pt_1
Condominio; egli agendo in proprio sostanzialmente ha inteso agire quale condomino del Condominio e “proprietario della maggiore consistenza immobiliare” come indicato nell'atto di citazione.
Era, ad ogni modo, onere dell'opponente dimostrare la fondatezza del proprio difetto di legittimazione passiva, quindi, fornire la prova della revoca dall'incarico di amministratore di . Parte_3
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria vantata da parte opposta.
Ebbene, nel caso di specie, il debitore in opposizione ha eccepito un fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria, ossia l'intervenuta prescrizione della stessa, che sulla scorta della documentazione versata in atti non può ritenersi compiuta, considerato che l'atto di citazione risulta notificato in data 04.01.2018 e che lo Stato Finale redatto dal direttore dei lavori risulta protocollato al n. 5192 al Comune di San Gregorio Magno il
25.07.2008 e che lo stesso è stato liquidato dal in data 03.11.2008. CP_3
3. Prima di entrare nel merito della vicenda, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Per quanto attiene all'onere della prova, sul creditore opposto-convenuto incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente-attore (debitore) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Ciò premesso, attesa la documentazione prodotta, l'onere probatorio posto a carico del creditore può ritenersi sufficientemente assolto, mentre alcuna prova CP_1
4 diretta alla dimostrazione di fatti estintivi o modificativi del credito risulta essere stata fornita dall'opponente.
Risulta per tabulas che , titolare della omonima ditta individuale, si sia CP_1
occupato della esecuzione della ultimazione dei lavori presso il Condominio, ubicato in
San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi, oggetto di ricostruzione legge 219/81 e succ. modif., in parte coperti da contributo, nonché di ulteriori lavori, non coperti da contributo, che, come certificato dalla documentazione versata in atti, sono consistiti in lavori di scavo a mano, realizzazione di muretti in cemento armato, pavimentazione, nella porzione di fabbricato di proprietà dei condomini e Parte_4
Per tali lavori , subentrato alla Costruzioni Armento srl, Controparte_2 CP_1
ha maturato un credito pari ad €.20.701,32, corrisposto dal Comune di San Gregorio
Magno al , come risulta dall'elaborato dello Stato Finale dei Lavori dell'Ing. Parte_3
del 08.07.2008, che indica dettagliatamente i lavori eseguiti. Testimone_1
L'opponente debitore non ha mai contestato tali circostanze, improntando, piuttosto, la sua generica difesa su eccezioni preliminari, destituite di fondamento, e su motivi ampiamente sconfessati dalle allegazioni dell'opposto.
L'opponente, precisamente, ha ammesso di essersi occupato della pratica amministrativa di ricostruzione del fabbricato ex lege 219/81 sino alla sua chiusura avvenuta con la liquidazione del saldo residuo di contributo pari ad €.20.701,32 da egli incassato nella qualità di amministratore p.t. del Condominio, UMI.27.28.29, e poi corrisposto ai diretti destinatari.
Come noto, in virtù del principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Al pari del potere di allegazione anche il potere di contestazione esprime sul piano processuale il potere di disposizione della situazione giuridica sostanziale.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato sul punto che: “la disponibilità giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite” e che “si tratta, quindi, di un ambito di incidenza estraneo alla determinazione del thema probandum ed
5 inerente soltanto alla determinazione del tema di fatto che è alla base della controversia” (Cass. Civ.
S.U. n.761/2002).
La contestazione deve essere specifica cioè deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Il principio della necessaria contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte è di importanza essenziale in quanto delimita il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova ove, ovviamente, le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c..
Tale principio, peraltro, va coordinato con il principio di vicinanza della prova: cioè, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare.
Attesa l'assenza di contestazione dei fatti narrati dall'opposto da parte dell'opponente, che ha invece confermato gli stessi, adducendo che il suo mandato sarebbe terminato con la liquidazione del saldo di contributo del 03.11.2008 ottenuto dal Condominio, e che alcuna altra attività è stata da egli svolta nell'interesse del Condominio dopo quella data, conferma la legittimità del credito vantato dal , titolare della omonima CP_1
Ditta esecutrice dei lavori in questione.
Analizzando la produzione documentale a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, può ritenersi abbondantemente assolto l'onere probatorio sussistente sul creditore, che ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa.
L'opposizione è, quindi, infondata, non provata e va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'opposto, va rammentato che la disposizione normativa in questione sanziona il comportamento illecito della parte, che abbia agito o resistito in giudizio con malafede e colpa grave. Secondo la prevalente giurisprudenza, la responsabilità prevista dalla norma costituisce un'ipotesi peculiare da far rientrare nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti
6 connessi alla qualità di parte del processo. Il presupposto oggettivo viene individuato nella inesistenza del diritto, da intendersi come accertata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono stati compiuti gli atti indicati dalla stessa norma, mentre il presupposto soggettivo è da ravvisare nella colpa grave o la mala fede di chi agisce o resiste in giudizio, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori.
Ciò posto, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela essere poi infondata non può integrare una condotta di per sé colposa o punibile.
Richiamando testualmente le parole della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. del
20.07.2023 n. 216667), in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire, laddove per “abuso del processo” si intende “l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., del 15.02.2021 n. 3830, Cass. Civ., Sez. II, del 05.02.2021, n. 3830 e Cass. Civ.,
Sez. II, del 30.10.20, n. 24125).
Alla luce di quanto osservato, la richiesta di condanna avanzata dalla parte opposta non può, dunque, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/22 e successive modifiche, applicando i valori medi tenuto conto del valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 262/18 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e conferma e Parte_1
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di , CP_1
titolare della omonima Ditta, che si quantificano in complessivi €.5.000,00 per
7 compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Di
Spirito Michelina dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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