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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3426 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra
Partita Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rapp.te 1 rappresentata e difesa, per procura in allegata all'appello, dal Prof.
Avv. Claudio Colombo ed elett.te dom.ta presso il di lui studio in
Roma, via Decimo Laberio n. 21
APPELLANTE
E
( già - C.F. Controparte_1 CP_2 Pt_1
, in persona del suo legale rapp.te P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Marco Rizzo, PEC:
e Francesca Andrea Cantone Email_1
PEC: , nonché dall'Avv. Email_2
Stefano Baldi PEC: ed Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via G. G. Belli n. 36
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Scala n. 17, C.F. CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], residente in Controparte_4
Milano, Piazzale Libia n. 2, C.F. , in CodiceFiscale_2
2 qualità di uniche eredi legittime del sig. già Persona_1
attore in primo grado rappresentate e difese dall'Avv. Stefano Agamennone per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Roma, Via della
Balduina, n. 187, il quale ha indiato il proprio indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e notificazioni:
) Email_4
APPELLATE
Nonché
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5615/2022 depositata il 13.4.2022.
Conclusioni:
l'appellante come da note depositate il giorno 8.5.2025“1) In via principale, ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal Sig. (al Persona_1
quale sono succedute mortis causa le eredi Sigg.re e CP_3
nei confronti dell'odierna appellante, Controparte_4
siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
3 per l'effetto, dichiarare tenute e condannare le Sigg.re CP_3
e quali eredi del Sig.
[...] Controparte_4 [...]
alla restituzione in favore di di tutte Persona_1 Parte_1
le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi. 2) In via subordinata, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che, con riferimento ai danni riconducibili al periodo successivo al trasferimento dei titoli obbligazionari per cui è causa presso
quest'ultima è tenuta, in solido con Controparte_5
al relativo risarcimento in favore dell'attore in Controparte_6
via esclusiva, e non già in via solidale con Parte_1
ovvero – in ulteriore subordine – che nella ripartizione interna dei suddetti danni (quantificati dal Tribunale nell'importo di €
34.882,23, oltre interessi e rivalutazione) tra gli istituti convenuti,
è tenuta, in solido con a Controparte_5 Controparte_6
manlevare e/o a tenere indenne in relazione Parte_1
all'intera suddetta somma;
per l'effetto, avendo e Controparte_5
provveduto a dare esecuzione alla sentenza di Controparte_6
primo grado corrispondendo a il solo 50% della Parte_1
medesima, dichiararle tenute e condannare, in solido tra loro, al
pagamento del restante 50%, maggiorato degli interessi. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, maggiorati di forfait
15%, Iva e Cpa. Si chiede, inoltre, che venga rigettato l'appello 4 incidentale proposto da ora CP_6 Pt_1 CP_1
con ogni conseguenza in ordine alle spese, e che Parte_2
venga dichiarato il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza nei confronti di;
CP_5
le appellate eredi del sig. come da note depositate CP_4
l'8.5.2025, per il rigetto di entrambi gli appelli;
Per già in via Controparte_1 CP_6 Pt_1
principale: - statuire secondo Giustizia con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello formulati da;
rigettare il terzo Parte_1
motivo di appello formulato da , in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
In via incidentale: - in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare la
SENTENZA impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità di / per Controparte_1 CP_5
non aver notiziato il SIG. MARCHITELLI dell'ODS di dicembre
2010, escludendo la sussistenza di qualsivoglia responsabilità; conseguentemente, condannare le Sig.re e CP_3 [...]
nella loro qualità di eredi del Sig. Controparte_4 [...]
alla restituzione in favore di Persona_1 CP_1
delle somme corrisposte in esecuzione della SENTENZA
[...]
di primo grado, pari complessivamente ad Euro 32.910,13, ovvero
alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre
5 interessi dal pagamento al saldo;
- in subordine, in accoglimento
del secondo motivo di appello incidentale, riformare la SENTENZA impugnata riducendo l'importo di cui alla condanna di
/ alla misura ritenuta di Controparte_1 CP_5
giustizia, tenendo conto del criterio di cui all'art. 1225 c.c. e della circostanza che non svolgeva in favore del CP_5 [...]
il servizio di consulenza;
conseguentemente, Parte_3
condannare le Sig.re e CP_3 Controparte_4
nella loro qualità di eredi del Sig. alla Persona_1
restituzione in favore di delle somme in Controparte_1
eccedenza corrisposte in esecuzione della SENTENZA di primo grado, pari complessivamente ad Euro 32.910,13, oltre interessi dal pagamento al saldo;
- in ogni caso, rigettare le domande già proposte dal in primo grado;
In ogni caso: - Parte_3
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”; nonché come da note depositate il 12 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. convenne validamente in giudizio Persona_1
dinanzi al Tribunale di Roma la Controparte_7
(ora d'ora in poi,
[...] Controparte_8
6 anche e la ( d'ora in poi, anche: Pt_1 Controparte_5
, premettendo che: CP_5
in data 15.07.2008 aveva stipulato il contratto per la prestazione di servizi di investimento ed il contratto di deposito titoli e custodia in amministrazione con la convenuta;
CP_7
in data 29.07.2009, aveva acquistato, tramite per la somma Pt_1
di euro 81.328,69, il titolo obbligazionario Bank of Ireland, per un valore nominale di euro 80.000,00; obbligazione che, in data
16.09.2010, aveva trasferito da alla con la quale Pt_1 CP_5
aveva stipulato il contratto di consulenza, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini ed il contratto di deposito titoli e custodia;
in relazione all'acquisto, nel 2011 gli era stata accreditata la somma di euro 0,80, dopo che le obbligazioni erano state riacquistate dall'emittente, a seguito di una opzione “call”, in tal modo perdendo il proprio investimento, sebbene la situazione di crisi finanziaria della Bank of Ireland fosse già esistente al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto, oltreché del suo trasferimento, circostanze di cui egli non era stato informato;
le convenute avevano omesso di comunicargli la predisposizione di tre offerte pubbliche di scambio ( d'ora in poi, anche OPS), con conversione in nuove obbligazioni, da parte della Bank of Ireland, in tal modo violando gli obblighi informativi imposti a ogni 7 intermediario finanziario dagli artt. 21 T.U.F., 27, 28, 31 e 34
Regolamento Consob n. 16190/2007, 1337, 1338, 1175, 1375 c.c. e dall'art. 1838 c.c.
pertanto la condanna solidale delle convenute, o ciascuna Pt_4
per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno cagionato, pari alla somma di € 68.396,54 o comunque al pagamento in proprio favore della diversa somma che fosse emersa in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e lucro cessante.
ontestò la domanda, allegando che: Pt_1
l'attore aveva disposto l'ordine di acquisto delle obbligazioni per nominali euro 100.000,00, indicando quale limite unitario di controvalore la soglia “ 79”;
all'epoca della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, queste non erano titoli a rischio;
l'attore aveva acquistato le predette obbligazioni per il complessivo valore nominale di euro 80.000,00 al controvalore di euro
71.630,04, incassando in data 02.03.2010 la prima cedola per euro
3.233,50; l'effettiva perdita subita dall'attore ammontava a una somma pari a euro 68.396,54;
8 le obbligazioni erano del tutto in linea con il “paniere” dell'attore,
oltre che prive di rischio, poiché emesse da uno degli stati dell'UE dall'economia più in crescita e poiché aventi il rating dell'emissione in questione di S&P'S pari ad A;
l'attore aveva trasferito i titoli dal deposito acceso presso la Pt_1
a quello presso nel mese di settembre 2010, pertanto, nulla CP_5
poteva pretendere dalla sulla omissione di informazioni circa Parte_1
le OPS predisposte dall'emittente, non risultando alcuna offerta pubblica di scambio anteriore al trasferimento dei titoli;
essa non poteva che essere chiamata a rispondere che della differenza negativa tra le due prime OPS.
Chiese quindi il rigetto della domanda o, in subordine, che fosse quantificata la propria percentuale di responsabilità, attesa la corresponsabilità anche dell'altra convenuta.
Si è costituita in giudizio altresì eccependo Controparte_9
la propria carenza di legittimazione passiva perché aveva ceduto il ramo di azienda comprensivo della posizione fatta valere in giudizio, sin dal 26.8.2016.
Intervenne in giudizio la società esponendo: CP_6 Pt_1
9 di essere cessionaria, da , del ramo di azienda Controparte_5
per l'esercizio dell'attività bancaria, in data 26.08.2016, cosicché era la sola legittimata;
in data 16.09.2010, l'attore aveva sottoscritto il deposito titoli, chiedendo di attivare il servizio di custodia e amministrazione presso compilando il c.d. questionario MiFid, nel quale CP_5
si era descritto molto informato circa la corrente situazione economico-finanziaria internazionale e in materia di investimenti ed aggiungendo di avere una propensione al rischio elevato, stipulando in seguito il Deposito Titoli, n. 41/120426/6, collegato al suo conto corrente, n. 41/20830657/1, sul quale aveva trasferito le obbligazioni emesse da Bank of Ireland, già acquistate dall'odierno attore presso Pt_1
in data 27.07.2011 l'emittente aveva riacquistato i titoli, accreditando sul conto corrente dell'attore il prezzo pari a euro
0,80;
nessun servizio di consulenza era mai stato prestato da CP_5
all'attore, con riferimento alle obbligazioni, rispetto alle quali aveva prestato esclusivamente il servizio di custodia.
Ha contestato la propria responsabilità in ordine alla mancata informativa in sede di collocamento delle obbligazioni, aggiungendo che l'OPS eseguita nel dicembre 2010 non era rivolta 10 agli investitori italiani e che quella del giugno 2011 non era stata preceduta da un'offerta al pubblico nei termini previsti dal D.Lgs.
58/1998 e che, quindi, avendo aderito al disposto in tema CP_5
di divieto di attività promozionali e/o informative in relazione a offerte non destinate a investitori italiani, non aveva informato i propri clienti.
Chiese, quindi, il rigetto della domanda.
Il primo Giudice, con la sentenza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni già esposte in altra sentenza di primo grado relativa ad un contenzioso del tutto affine, ha osservato quanto di seguito riassunto.
Il Tribunale ha dapprima ritenuto che, pur essendo incontestata la cessione di ramo d'azienda tra e la società CP_5
intervenuta, trattandosi di debiti che sarebbero sorti prima della cessione, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante non era CP_5
liberata dall'obbligazione, non avendovi il creditore espressamente consentito.
Di seguito, ha interpretato le tesi difensive dell'intervenuta quale un accollo del debito della cedente, anch'esso privo di efficacia liberatoria nei confronti dell'originaria debitrice, in mancanza di accettazione da parte del creditore.
11 Pertanto, “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla sotto il profilo dell'intervenuta cessione del ramo CP_5
d'azienda non può trovare accoglimento e che, dall'altro, del debito eventualmente accertato a carico della dovrà CP_5
rispondere, solidalmente, anche la che ha riconosciuto CP_6
di esserselo volontariamente accollato”.
Ha pertanto ritenuto la legittimazione passiva di entrambe le convenute e dell'intervenuta, che si era accollata il debito della propria cedente.
Quanto a ha osservato che essa non aveva provato di aver Pt_1
assolto ai propri obblighi informativi, di cui all'art. 27 regolamento
Intermediari, non emergendo la dichiarazione del CP_4
inerente alle informazioni ricevute con riguardo alle caratteristiche del prodotto finanziario descritto nell'ordine di acquisto e nella copia del modulo prodotta dalla banca.
Esso, peraltro, risultava sottoscritto dall'investitore solo in una facciata, risultando indicati esclusivamente la denominazione e il codice ISIN del titolo, senza alcuna specificazione della natura di obbligazione subordinata dello stesso e delle conseguenze che tale proprietà avrebbe potuto comportare.
non aveva neppure dimostrato di aver acquisito dal cliente Pt_1
le informazioni necessarie al fine di valutare il suo profilo di 12 investitore al momento dell'ordine, né che da altri specifici elementi in suo possesso potesse giustificarsi una sua classificazione diversa da quella di investitore al dettaglio.
Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità concorrente di CP_5
presso la quale il aveva trasferito il deposito dei titoli CP_4
nel settembre del 2010.
Ad avviso del primo Giudice, poiché nel dicembre del 2010,
l'istituto emittente aveva predisposto l'offerta pubblica di scambio, che prevedeva un rapporto di scambio pari al 51% del valore delle obbligazioni, ma tale circostanza non era stata comunicata al cliente dalla banca presso la quale i titoli erano depositati, all'attore era stato impedito di poter recuperare almeno in parte il proprio investimento.
Ha pertanto ritenuto responsabile di tale mancato CP_5
recupero, nella percentuale del 51% del valore dell'obbligazione, richiamando l'art. 1838 c.c. e la clausola generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti.
Secondo il Tribunale era irrilevante, al fine di escludere la responsabilità di quest'ultima banca, la circostanza che le OPS lanciate dalla Bank of Ireland non fossero accompagnate dal prospetto informativo prescritto ed approvato dalla CONSOB, e non fossero “aperte” ai risparmiatori italiani, in quanto “la 13 CONSOB, già con Comunicazione DIN/10063701 del 19.07.2010, aveva avuto modo di precisare che “l'eventuale mancata predisposizione della documentazione relativa ad un'offerta pubblica di cui agli artt. 101 bis e ss. del TUF comporta esclusivamente, in base alla disciplina nazionale, l'impossibilità per il soggetto offerente di svolgere attività promozionale e/o di carattere informativo in Italia;
di contro, le disposizioni normative
o regolamentari vigenti in materia non precludono espressamente la possibilità per gli investitori residenti in Italia di aderire, anche per il tramite di intermediari autorizzati, alle offerte pubbliche prive della prescritta comunicazione”.
Anche in seguito, la CONSOB con la Comunicazione n.
DIN/DCG/DSR/11085708 del 20.10.2011, con riferimento alle
OPS di Emittenti estere non assistite da prospetto informativo cd. passaportato in Italia, aveva osservato: “…tutto ciò considerato, al fine di evitare che la scelta dell'emittente di non predisporre un prospetto/documento di offerta per l'operazione di scambio finisca per tradursi in limitazioni fattuali dei diritti dei portatori dei titoli oggetto dello scambio, risulta opportuno, alla luce delle caratteristiche delle fattispecie sopra riportate, richiamare l'attenzione del pubblico e degli operatori su alcuni principi. In particolare, tenuto conto che la relazione tra l'emittente/offerente e
14 l'investitore al dettaglio non è di tipo diretto ma transita di norma per un intermediario che – seppure con diverse modalità (e correlate responsabilità), svolge una funzione di filtro nell'interesse del risparmiatore - va considerato che, pur in presenza di un'operazione di scambio per la quale non sia stato pubblicato un prospetto/documento d'offerta o comunque non rivolta a investitori italiani, sussiste, in ogni caso, il dovere dell'intermediario, che svolge per il proprio cliente, specie al dettaglio, il servizio accessorio di custodia ed amministrazione titoli, di "operare in modo che [i clienti] siano sempre adeguatamente informati". Deve, infatti, ritenersi che informare il portatore di un titolo oggetto di un'operazione di scambio dell'esistenza dell'iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può comportare per l'investimento interessato, rientri fra i doveri dell'intermediario di protezione dell'interesse del cliente e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico. E, d'altra parte, trattandosi di necessaria informativa al cliente su un'operazione che riguarda i titoli da esso già detenuti (e non di promozione dell'adesione ad un'offerta) i relativi esiti potranno anche essere diversi dalla raccolta (o meno) di ordini di procedere allo scambio, potendo, ad esempio, il cliente - anche con l'assistenza dell'intermediario che nel suo interesse svolge un servizio accessorio e di investimento -
15 decidere di vendere il titolo sul mercato prima della scadenza dell'operazione di scambio”.
Il Tribunale, in dispositivo, ha pertanto così provveduto:
… respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti…: 1) condanna Parte_1 CP_5
e in solido, al pagamento in favore di
[...] Controparte_10
della somma di € 34.882,23 oltre interessi e Persona_1
rivalutazione come in motivazione;
2) condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € Persona_1
33.514,31, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) condanna le convenute e l'intervenuta, in solido, a rimborsare all'attore le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in
€ 10.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito…
Avverso questa sentenza ha proposto appello nel valido Pt_1
contraddittorio di tutte le controparti in epigrafe indicate, concludendo da ultimo come in epigrafe trascritto ed affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
“erronea affermazione dell'inadempimento” di con Pt_1
riferimento all'assolvimento degli obblighi di informazione, in
16 occasione della negoziazione dei titoli obbligazionari per cui è contenzioso”.
Ha dedotto che l'acquisto era avvenuto in data 5.8.09, ad impulso dell'investitore; ed inoltre che sul “retro” dell'ordine era leggibile la stessa data e lo stesso codice dell'ordine, cosicché si doveva presumere l'avvenuta valutazione circa l'adeguatezza della operazione;
“erronea affermazione del fatto che, qualora il cliente fosse stato debitamente profilato ed informato, del tutto verosimilmente si sarebbe astenuto dal disporre l'ordine”. Invece, un anno prima, con la stipula del contratto quadro in data 25.7.08, tale profilazione era stata eseguita. Inoltre, le obbligazioni appartenevano al rating A e ad agosto 2009 non erano titoli a rischio. Ancora, la configurazione del portafoglio del cliente, costituito da titoli obbligazionari ed altri titoli tutti simili, deponeva nel senso dell'adeguatezza dell'operazione;
in via subordinata, “erronea declaratoria del regime della solidarietà passiva sull'intera somma risarcitoria;
ovvero, in ulteriore subordine, erronea ripartizione nel rapporto interno tra i più soggetti danneggianti, dell'obbligazione risarcitoria. Ad avviso dell'impugnante, “ la condotta della RC – come acclarata dal primo giudice – aveva determinato l' interruzione del nesso
17 causale”, pertanto la concludente avrebbe dovuto rispondere dei soli danni maturati fino al dicembre 2010, pari ad Euro 20.761,72 senza alcuna solidarietà per il residuo, oppure doveva essere operata una diversa ripartizione interna sulla base delle distinte responsabilità tra le due società;
andava rivista la condanna al pagamento delle spese di primo grado, in dipendenza dall'accoglimento del gravame ed andavano restituite in favore della concludente le somme nelle more versate in esecuzione della sentenza di primo grado, comprensive degli interessi.
Si è costituita in giudizio proponendo appello CP_2 Pt_1
incidentale per i seguenti motivi:
contrariamente a quanto indicato dal primo Giudice, essa non era obbligata ad informare il sig. sulle offerte pubbliche di CP_4
scambio eseguite dall'emittente, mentre fuorvianti sarebbero stati i richiamati provvedimenti CONSOB;
il danno doveva essere contenuto al danno “prevedibile”, ai sensi dell'art. 1225 c.c. essendo il default dell'emittente intervenuto solo dopo un anno dal deposito delle obbligazioni;
dovevano esserle restituite le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
18 Si sono costituite in giudizio le eredi dell'originario attore,
concludendo a propria volta come in epigrafe ritrascritto e contestando diffusamente l'appello.
E' stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale è stata in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali.
Le appellate sig.re eredi con l'istanza depositata il CP_4
16.4.2025 hanno chiesto l'autorizzazione al deposito della sentenza di questa Corte n. 2398/2025, depositata il 15.4.2025, resa in una analoga fattispecie.
La causa è stata pertanto riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Pregiudizialmente, è ammissibile la produzione della sentenza richiamata dalle appellate, sig.re eredi in quanto si CP_4
tratta di giurisprudenza, peraltro formatasi a ridosso dell'istanza di autorizzazione alla sua produzione e che, quindi, non poteva essere prodotta nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
19 2.L'appello principale è infondato e va respinto.
L'appellante non ha censurato la sentenza impugnata, laddove ha ravvisato l'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi, ma ha inteso corroborare la presenza, nella vicenda, di elementi concordanti nel senso di ritenere che l'informazione vi fosse stata.
L'informazione sarebbe stata invero fornita, come si sarebbe desunto dall'ordine ( documento 1 allegato alle note ex art. 183
c.p.c. del 16.4.2018).
Osserva questa Corte che, indipendentemente dalla valutazione se fosse stato o meno sottoscritta la facciata posteriore del documento, non vi è alcun elemento utile per affermare che l'ordinante abbia preso esatta visione delle informazioni contenute sul retro, sul quale compariva soltanto la dizione: “subordinato”.
Non si vede in qual modo un termine così poco significativo, di per sé solo avrebbe potuto far comprendere ad un investitore con l'ordinaria diligenza quale fosse la reale natura dell'obbligazione ed il suo elevato livello di rischio.
Tali obbligazioni, come meglio messo in risalto dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n.25635/2023, di cui in seguito nuovamente si dirà, sono obbligazioni bancarie e non titoli di Stato
20 e, soprattutto, la loro natura subordinata implica che, nel caso di insolvenza dell'emittente, “ capitale ed interessi saranno corrisposti solo dopo il rimborso degli altri debiti non subordinati dell'emittente”; circostanze tutte che l'intermediario avrebbe dovuto rappresentare, in quanto si trattava di titoli privi del prospetto informativo pubblicato in Italia e che di per sé deponevano per la natura intrinsecamente rischiosa dell'investimento.
La sentenza impugnata si rivela pertanto del tutto condivisibile laddove, dopo aver esposto il quadro normativo degli obblighi informativi spettanti all'intermediario, ha concluso per la mancata prova del loro assolvimento da parte della banca.
Ritiene invero questa Corte di adeguarsi all'orientamento di legittimità ( cfr. ancora Cass. n. 25635/2023) che molto di recente ha nuovamente indicato in plurime norme, codicistiche e di settore, la previsione degli obblighi e delle condotte dell'intermediario: artt.
23 VI comma T.U.F.; artt. 1176 II comma a 2236 c.c.
Gli obblighi dell'intermediario finanziario, più stringenti di quelli del comune debitore, si spiegano perché si tratta di un operatore qualificato, che ha i mezzi e le possibilità di acquisire le debite informazioni sui titoli oggetto di negoziazione e che è perciò tenuto a “ riversarle” in favore dell'investitore: la sua diligenza non può
21 che essere la diligenza profusa nell'esercizio di un' attività professionale.
Il secondo motivo è infondato.
La banca ha sostenuto che la “profilazione” del cliente era già avvenuta in occasione del contratto quadro che, però, risaliva a circa un anno prima.
Per poter valutare l'adeguatezza dell'operazione, ad avviso della
Corte, la banca avrebbe dovuto acquisire informazioni sul profilo del cliente al tempo dell'ordine, circostanza non provata.
Ciò assorbe la questione della normale redditività e presumibile “ sicurezza” dei titoli perché non a rischio ad agosto 2009, nonché la questione della composizione del portafoglio del cliente, profilo quest'ultimo che, come in seguito si dirà, per la giurisprudenza di legittimità è irrilevante.
Il terzo motivo è infondato.
Poiché è stata accertata l'assenza di informazione e la conseguente non adeguatezza dell'operazione di acquisto, la condotta della odierna appellante principale ha dato origine a tutta la catena causale, come messo in risalto dal Tribunale.
La successiva condotta di si è inserita nella medesima CP_5
catena causale e non ne ha determinato una nuova, né è possibile
22 operare una diversa ripartizione nei rapporti interni tra le due banche, in quanto ciascuna, per i diversi periodi temporali, ha contribuito alla determinazione del danno.
Sono in tal modo assorbiti gli ultimi due motivi.
2.Anche l'appello incidentale va respinto.
La giurisprudenza di legittimità, con la già citata sentenza n.
25635/2023 ha chiarito le responsabilità degli intermediari e depositari dei titoli oggetto di giudizio, con motivazioni che sono assorbenti rispetto alle deduzioni dell'appello incidentale.
In particolare, nel cassare la sentenza impugnata, la Corte di legittimità ha così affermato: “ …come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento Consob, n. 1152 del 1998, attuative dell'art. 21 del
T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento
dell'inadeguatezza delle operazioni in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione 23 contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi
informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi
(Cass., 03/08/2017, n. 19417; v. anche Cass., 06/06/2016, n. 11578:
“ ove il cliente alleghi l'inadempimento rispetto agli obblighi informativi da rendere oralmente, … allora la banca resta onerata dal dimostrare di essere stata adempiente”.
A ciò deve aggiungersi che l'appello non censura in alcun modo l'applicazione, da parte del Tribunale, della disciplina , derivata dal
T.U.F., con la quale CONSOB, con Comunicazione DIN/10063701 del 19.07.2010, aveva precisato come dovesse eseguirsi la gestione di titoli non “ aperti” ai risparmiatori italiani.
In ordine all'invocata applicazione dell'art. 1225 c.c., l'appellante incidentale avrebbe dovuto allegare e provare se e quale danno fosse imprevedibile al tempo in cui l'obbligazione era sorta.
Il danno doveva invece ritenersi assolutamente prevedibile e prevenibile, se solo si tiene conto che, come già rilevato, non si trattava di titoli di Stato e che essi avevano natura di titoli “ subordinati”, nei sensi prima esposti, occorrendo pertanto adempiere compiutamente agli obblighi informativi.
24 Va, di conseguenza, dichiarata assorbita la richiesta di restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata.
3.Entrambe le appellanti, soccombenti, devono condannarsi in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore solidale delle eredi CP_4
Esse si liquidano come in dispositivo.
Tra le appellanti, invece, le spese possono essere integralmente compensate, attesa l'affinità delle reciproche difese.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese rispetto a CP_5
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con
DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il versamento di un importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, se dovuto ( Cass. del 2020 n. 4315) da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposti avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate:
25 respinge l'appello principale e l'appello incidentale;
condanna in solido le parti appellanti principale ed incidentale al pagamento, in favore solidale delle appellate costituite, delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.000, oltre al rimborso per spese generali;
compensa le spese del grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese relativamente a
Controparte_5
dà atto dell'obbligo delle appellanti principale ed incidentale al pagamento dell'ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 13.5.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Gianna Maria Zannella
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3426 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra
Partita Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rapp.te 1 rappresentata e difesa, per procura in allegata all'appello, dal Prof.
Avv. Claudio Colombo ed elett.te dom.ta presso il di lui studio in
Roma, via Decimo Laberio n. 21
APPELLANTE
E
( già - C.F. Controparte_1 CP_2 Pt_1
, in persona del suo legale rapp.te P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Marco Rizzo, PEC:
e Francesca Andrea Cantone Email_1
PEC: , nonché dall'Avv. Email_2
Stefano Baldi PEC: ed Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via G. G. Belli n. 36
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Scala n. 17, C.F. CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], residente in Controparte_4
Milano, Piazzale Libia n. 2, C.F. , in CodiceFiscale_2
2 qualità di uniche eredi legittime del sig. già Persona_1
attore in primo grado rappresentate e difese dall'Avv. Stefano Agamennone per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Roma, Via della
Balduina, n. 187, il quale ha indiato il proprio indirizzo p.e.c. per le comunicazioni e notificazioni:
) Email_4
APPELLATE
Nonché
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5615/2022 depositata il 13.4.2022.
Conclusioni:
l'appellante come da note depositate il giorno 8.5.2025“1) In via principale, ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal Sig. (al Persona_1
quale sono succedute mortis causa le eredi Sigg.re e CP_3
nei confronti dell'odierna appellante, Controparte_4
siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
3 per l'effetto, dichiarare tenute e condannare le Sigg.re CP_3
e quali eredi del Sig.
[...] Controparte_4 [...]
alla restituzione in favore di di tutte Persona_1 Parte_1
le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi. 2) In via subordinata, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che, con riferimento ai danni riconducibili al periodo successivo al trasferimento dei titoli obbligazionari per cui è causa presso
quest'ultima è tenuta, in solido con Controparte_5
al relativo risarcimento in favore dell'attore in Controparte_6
via esclusiva, e non già in via solidale con Parte_1
ovvero – in ulteriore subordine – che nella ripartizione interna dei suddetti danni (quantificati dal Tribunale nell'importo di €
34.882,23, oltre interessi e rivalutazione) tra gli istituti convenuti,
è tenuta, in solido con a Controparte_5 Controparte_6
manlevare e/o a tenere indenne in relazione Parte_1
all'intera suddetta somma;
per l'effetto, avendo e Controparte_5
provveduto a dare esecuzione alla sentenza di Controparte_6
primo grado corrispondendo a il solo 50% della Parte_1
medesima, dichiararle tenute e condannare, in solido tra loro, al
pagamento del restante 50%, maggiorato degli interessi. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, maggiorati di forfait
15%, Iva e Cpa. Si chiede, inoltre, che venga rigettato l'appello 4 incidentale proposto da ora CP_6 Pt_1 CP_1
con ogni conseguenza in ordine alle spese, e che Parte_2
venga dichiarato il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza nei confronti di;
CP_5
le appellate eredi del sig. come da note depositate CP_4
l'8.5.2025, per il rigetto di entrambi gli appelli;
Per già in via Controparte_1 CP_6 Pt_1
principale: - statuire secondo Giustizia con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello formulati da;
rigettare il terzo Parte_1
motivo di appello formulato da , in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
In via incidentale: - in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare la
SENTENZA impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità di / per Controparte_1 CP_5
non aver notiziato il SIG. MARCHITELLI dell'ODS di dicembre
2010, escludendo la sussistenza di qualsivoglia responsabilità; conseguentemente, condannare le Sig.re e CP_3 [...]
nella loro qualità di eredi del Sig. Controparte_4 [...]
alla restituzione in favore di Persona_1 CP_1
delle somme corrisposte in esecuzione della SENTENZA
[...]
di primo grado, pari complessivamente ad Euro 32.910,13, ovvero
alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre
5 interessi dal pagamento al saldo;
- in subordine, in accoglimento
del secondo motivo di appello incidentale, riformare la SENTENZA impugnata riducendo l'importo di cui alla condanna di
/ alla misura ritenuta di Controparte_1 CP_5
giustizia, tenendo conto del criterio di cui all'art. 1225 c.c. e della circostanza che non svolgeva in favore del CP_5 [...]
il servizio di consulenza;
conseguentemente, Parte_3
condannare le Sig.re e CP_3 Controparte_4
nella loro qualità di eredi del Sig. alla Persona_1
restituzione in favore di delle somme in Controparte_1
eccedenza corrisposte in esecuzione della SENTENZA di primo grado, pari complessivamente ad Euro 32.910,13, oltre interessi dal pagamento al saldo;
- in ogni caso, rigettare le domande già proposte dal in primo grado;
In ogni caso: - Parte_3
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”; nonché come da note depositate il 12 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. convenne validamente in giudizio Persona_1
dinanzi al Tribunale di Roma la Controparte_7
(ora d'ora in poi,
[...] Controparte_8
6 anche e la ( d'ora in poi, anche: Pt_1 Controparte_5
, premettendo che: CP_5
in data 15.07.2008 aveva stipulato il contratto per la prestazione di servizi di investimento ed il contratto di deposito titoli e custodia in amministrazione con la convenuta;
CP_7
in data 29.07.2009, aveva acquistato, tramite per la somma Pt_1
di euro 81.328,69, il titolo obbligazionario Bank of Ireland, per un valore nominale di euro 80.000,00; obbligazione che, in data
16.09.2010, aveva trasferito da alla con la quale Pt_1 CP_5
aveva stipulato il contratto di consulenza, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini ed il contratto di deposito titoli e custodia;
in relazione all'acquisto, nel 2011 gli era stata accreditata la somma di euro 0,80, dopo che le obbligazioni erano state riacquistate dall'emittente, a seguito di una opzione “call”, in tal modo perdendo il proprio investimento, sebbene la situazione di crisi finanziaria della Bank of Ireland fosse già esistente al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto, oltreché del suo trasferimento, circostanze di cui egli non era stato informato;
le convenute avevano omesso di comunicargli la predisposizione di tre offerte pubbliche di scambio ( d'ora in poi, anche OPS), con conversione in nuove obbligazioni, da parte della Bank of Ireland, in tal modo violando gli obblighi informativi imposti a ogni 7 intermediario finanziario dagli artt. 21 T.U.F., 27, 28, 31 e 34
Regolamento Consob n. 16190/2007, 1337, 1338, 1175, 1375 c.c. e dall'art. 1838 c.c.
pertanto la condanna solidale delle convenute, o ciascuna Pt_4
per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno cagionato, pari alla somma di € 68.396,54 o comunque al pagamento in proprio favore della diversa somma che fosse emersa in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e lucro cessante.
ontestò la domanda, allegando che: Pt_1
l'attore aveva disposto l'ordine di acquisto delle obbligazioni per nominali euro 100.000,00, indicando quale limite unitario di controvalore la soglia “ 79”;
all'epoca della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, queste non erano titoli a rischio;
l'attore aveva acquistato le predette obbligazioni per il complessivo valore nominale di euro 80.000,00 al controvalore di euro
71.630,04, incassando in data 02.03.2010 la prima cedola per euro
3.233,50; l'effettiva perdita subita dall'attore ammontava a una somma pari a euro 68.396,54;
8 le obbligazioni erano del tutto in linea con il “paniere” dell'attore,
oltre che prive di rischio, poiché emesse da uno degli stati dell'UE dall'economia più in crescita e poiché aventi il rating dell'emissione in questione di S&P'S pari ad A;
l'attore aveva trasferito i titoli dal deposito acceso presso la Pt_1
a quello presso nel mese di settembre 2010, pertanto, nulla CP_5
poteva pretendere dalla sulla omissione di informazioni circa Parte_1
le OPS predisposte dall'emittente, non risultando alcuna offerta pubblica di scambio anteriore al trasferimento dei titoli;
essa non poteva che essere chiamata a rispondere che della differenza negativa tra le due prime OPS.
Chiese quindi il rigetto della domanda o, in subordine, che fosse quantificata la propria percentuale di responsabilità, attesa la corresponsabilità anche dell'altra convenuta.
Si è costituita in giudizio altresì eccependo Controparte_9
la propria carenza di legittimazione passiva perché aveva ceduto il ramo di azienda comprensivo della posizione fatta valere in giudizio, sin dal 26.8.2016.
Intervenne in giudizio la società esponendo: CP_6 Pt_1
9 di essere cessionaria, da , del ramo di azienda Controparte_5
per l'esercizio dell'attività bancaria, in data 26.08.2016, cosicché era la sola legittimata;
in data 16.09.2010, l'attore aveva sottoscritto il deposito titoli, chiedendo di attivare il servizio di custodia e amministrazione presso compilando il c.d. questionario MiFid, nel quale CP_5
si era descritto molto informato circa la corrente situazione economico-finanziaria internazionale e in materia di investimenti ed aggiungendo di avere una propensione al rischio elevato, stipulando in seguito il Deposito Titoli, n. 41/120426/6, collegato al suo conto corrente, n. 41/20830657/1, sul quale aveva trasferito le obbligazioni emesse da Bank of Ireland, già acquistate dall'odierno attore presso Pt_1
in data 27.07.2011 l'emittente aveva riacquistato i titoli, accreditando sul conto corrente dell'attore il prezzo pari a euro
0,80;
nessun servizio di consulenza era mai stato prestato da CP_5
all'attore, con riferimento alle obbligazioni, rispetto alle quali aveva prestato esclusivamente il servizio di custodia.
Ha contestato la propria responsabilità in ordine alla mancata informativa in sede di collocamento delle obbligazioni, aggiungendo che l'OPS eseguita nel dicembre 2010 non era rivolta 10 agli investitori italiani e che quella del giugno 2011 non era stata preceduta da un'offerta al pubblico nei termini previsti dal D.Lgs.
58/1998 e che, quindi, avendo aderito al disposto in tema CP_5
di divieto di attività promozionali e/o informative in relazione a offerte non destinate a investitori italiani, non aveva informato i propri clienti.
Chiese, quindi, il rigetto della domanda.
Il primo Giudice, con la sentenza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni già esposte in altra sentenza di primo grado relativa ad un contenzioso del tutto affine, ha osservato quanto di seguito riassunto.
Il Tribunale ha dapprima ritenuto che, pur essendo incontestata la cessione di ramo d'azienda tra e la società CP_5
intervenuta, trattandosi di debiti che sarebbero sorti prima della cessione, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante non era CP_5
liberata dall'obbligazione, non avendovi il creditore espressamente consentito.
Di seguito, ha interpretato le tesi difensive dell'intervenuta quale un accollo del debito della cedente, anch'esso privo di efficacia liberatoria nei confronti dell'originaria debitrice, in mancanza di accettazione da parte del creditore.
11 Pertanto, “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla sotto il profilo dell'intervenuta cessione del ramo CP_5
d'azienda non può trovare accoglimento e che, dall'altro, del debito eventualmente accertato a carico della dovrà CP_5
rispondere, solidalmente, anche la che ha riconosciuto CP_6
di esserselo volontariamente accollato”.
Ha pertanto ritenuto la legittimazione passiva di entrambe le convenute e dell'intervenuta, che si era accollata il debito della propria cedente.
Quanto a ha osservato che essa non aveva provato di aver Pt_1
assolto ai propri obblighi informativi, di cui all'art. 27 regolamento
Intermediari, non emergendo la dichiarazione del CP_4
inerente alle informazioni ricevute con riguardo alle caratteristiche del prodotto finanziario descritto nell'ordine di acquisto e nella copia del modulo prodotta dalla banca.
Esso, peraltro, risultava sottoscritto dall'investitore solo in una facciata, risultando indicati esclusivamente la denominazione e il codice ISIN del titolo, senza alcuna specificazione della natura di obbligazione subordinata dello stesso e delle conseguenze che tale proprietà avrebbe potuto comportare.
non aveva neppure dimostrato di aver acquisito dal cliente Pt_1
le informazioni necessarie al fine di valutare il suo profilo di 12 investitore al momento dell'ordine, né che da altri specifici elementi in suo possesso potesse giustificarsi una sua classificazione diversa da quella di investitore al dettaglio.
Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità concorrente di CP_5
presso la quale il aveva trasferito il deposito dei titoli CP_4
nel settembre del 2010.
Ad avviso del primo Giudice, poiché nel dicembre del 2010,
l'istituto emittente aveva predisposto l'offerta pubblica di scambio, che prevedeva un rapporto di scambio pari al 51% del valore delle obbligazioni, ma tale circostanza non era stata comunicata al cliente dalla banca presso la quale i titoli erano depositati, all'attore era stato impedito di poter recuperare almeno in parte il proprio investimento.
Ha pertanto ritenuto responsabile di tale mancato CP_5
recupero, nella percentuale del 51% del valore dell'obbligazione, richiamando l'art. 1838 c.c. e la clausola generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti.
Secondo il Tribunale era irrilevante, al fine di escludere la responsabilità di quest'ultima banca, la circostanza che le OPS lanciate dalla Bank of Ireland non fossero accompagnate dal prospetto informativo prescritto ed approvato dalla CONSOB, e non fossero “aperte” ai risparmiatori italiani, in quanto “la 13 CONSOB, già con Comunicazione DIN/10063701 del 19.07.2010, aveva avuto modo di precisare che “l'eventuale mancata predisposizione della documentazione relativa ad un'offerta pubblica di cui agli artt. 101 bis e ss. del TUF comporta esclusivamente, in base alla disciplina nazionale, l'impossibilità per il soggetto offerente di svolgere attività promozionale e/o di carattere informativo in Italia;
di contro, le disposizioni normative
o regolamentari vigenti in materia non precludono espressamente la possibilità per gli investitori residenti in Italia di aderire, anche per il tramite di intermediari autorizzati, alle offerte pubbliche prive della prescritta comunicazione”.
Anche in seguito, la CONSOB con la Comunicazione n.
DIN/DCG/DSR/11085708 del 20.10.2011, con riferimento alle
OPS di Emittenti estere non assistite da prospetto informativo cd. passaportato in Italia, aveva osservato: “…tutto ciò considerato, al fine di evitare che la scelta dell'emittente di non predisporre un prospetto/documento di offerta per l'operazione di scambio finisca per tradursi in limitazioni fattuali dei diritti dei portatori dei titoli oggetto dello scambio, risulta opportuno, alla luce delle caratteristiche delle fattispecie sopra riportate, richiamare l'attenzione del pubblico e degli operatori su alcuni principi. In particolare, tenuto conto che la relazione tra l'emittente/offerente e
14 l'investitore al dettaglio non è di tipo diretto ma transita di norma per un intermediario che – seppure con diverse modalità (e correlate responsabilità), svolge una funzione di filtro nell'interesse del risparmiatore - va considerato che, pur in presenza di un'operazione di scambio per la quale non sia stato pubblicato un prospetto/documento d'offerta o comunque non rivolta a investitori italiani, sussiste, in ogni caso, il dovere dell'intermediario, che svolge per il proprio cliente, specie al dettaglio, il servizio accessorio di custodia ed amministrazione titoli, di "operare in modo che [i clienti] siano sempre adeguatamente informati". Deve, infatti, ritenersi che informare il portatore di un titolo oggetto di un'operazione di scambio dell'esistenza dell'iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può comportare per l'investimento interessato, rientri fra i doveri dell'intermediario di protezione dell'interesse del cliente e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico. E, d'altra parte, trattandosi di necessaria informativa al cliente su un'operazione che riguarda i titoli da esso già detenuti (e non di promozione dell'adesione ad un'offerta) i relativi esiti potranno anche essere diversi dalla raccolta (o meno) di ordini di procedere allo scambio, potendo, ad esempio, il cliente - anche con l'assistenza dell'intermediario che nel suo interesse svolge un servizio accessorio e di investimento -
15 decidere di vendere il titolo sul mercato prima della scadenza dell'operazione di scambio”.
Il Tribunale, in dispositivo, ha pertanto così provveduto:
… respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti…: 1) condanna Parte_1 CP_5
e in solido, al pagamento in favore di
[...] Controparte_10
della somma di € 34.882,23 oltre interessi e Persona_1
rivalutazione come in motivazione;
2) condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € Persona_1
33.514,31, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) condanna le convenute e l'intervenuta, in solido, a rimborsare all'attore le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in
€ 10.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito…
Avverso questa sentenza ha proposto appello nel valido Pt_1
contraddittorio di tutte le controparti in epigrafe indicate, concludendo da ultimo come in epigrafe trascritto ed affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
“erronea affermazione dell'inadempimento” di con Pt_1
riferimento all'assolvimento degli obblighi di informazione, in
16 occasione della negoziazione dei titoli obbligazionari per cui è contenzioso”.
Ha dedotto che l'acquisto era avvenuto in data 5.8.09, ad impulso dell'investitore; ed inoltre che sul “retro” dell'ordine era leggibile la stessa data e lo stesso codice dell'ordine, cosicché si doveva presumere l'avvenuta valutazione circa l'adeguatezza della operazione;
“erronea affermazione del fatto che, qualora il cliente fosse stato debitamente profilato ed informato, del tutto verosimilmente si sarebbe astenuto dal disporre l'ordine”. Invece, un anno prima, con la stipula del contratto quadro in data 25.7.08, tale profilazione era stata eseguita. Inoltre, le obbligazioni appartenevano al rating A e ad agosto 2009 non erano titoli a rischio. Ancora, la configurazione del portafoglio del cliente, costituito da titoli obbligazionari ed altri titoli tutti simili, deponeva nel senso dell'adeguatezza dell'operazione;
in via subordinata, “erronea declaratoria del regime della solidarietà passiva sull'intera somma risarcitoria;
ovvero, in ulteriore subordine, erronea ripartizione nel rapporto interno tra i più soggetti danneggianti, dell'obbligazione risarcitoria. Ad avviso dell'impugnante, “ la condotta della RC – come acclarata dal primo giudice – aveva determinato l' interruzione del nesso
17 causale”, pertanto la concludente avrebbe dovuto rispondere dei soli danni maturati fino al dicembre 2010, pari ad Euro 20.761,72 senza alcuna solidarietà per il residuo, oppure doveva essere operata una diversa ripartizione interna sulla base delle distinte responsabilità tra le due società;
andava rivista la condanna al pagamento delle spese di primo grado, in dipendenza dall'accoglimento del gravame ed andavano restituite in favore della concludente le somme nelle more versate in esecuzione della sentenza di primo grado, comprensive degli interessi.
Si è costituita in giudizio proponendo appello CP_2 Pt_1
incidentale per i seguenti motivi:
contrariamente a quanto indicato dal primo Giudice, essa non era obbligata ad informare il sig. sulle offerte pubbliche di CP_4
scambio eseguite dall'emittente, mentre fuorvianti sarebbero stati i richiamati provvedimenti CONSOB;
il danno doveva essere contenuto al danno “prevedibile”, ai sensi dell'art. 1225 c.c. essendo il default dell'emittente intervenuto solo dopo un anno dal deposito delle obbligazioni;
dovevano esserle restituite le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
18 Si sono costituite in giudizio le eredi dell'originario attore,
concludendo a propria volta come in epigrafe ritrascritto e contestando diffusamente l'appello.
E' stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale è stata in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali.
Le appellate sig.re eredi con l'istanza depositata il CP_4
16.4.2025 hanno chiesto l'autorizzazione al deposito della sentenza di questa Corte n. 2398/2025, depositata il 15.4.2025, resa in una analoga fattispecie.
La causa è stata pertanto riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Pregiudizialmente, è ammissibile la produzione della sentenza richiamata dalle appellate, sig.re eredi in quanto si CP_4
tratta di giurisprudenza, peraltro formatasi a ridosso dell'istanza di autorizzazione alla sua produzione e che, quindi, non poteva essere prodotta nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
19 2.L'appello principale è infondato e va respinto.
L'appellante non ha censurato la sentenza impugnata, laddove ha ravvisato l'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi, ma ha inteso corroborare la presenza, nella vicenda, di elementi concordanti nel senso di ritenere che l'informazione vi fosse stata.
L'informazione sarebbe stata invero fornita, come si sarebbe desunto dall'ordine ( documento 1 allegato alle note ex art. 183
c.p.c. del 16.4.2018).
Osserva questa Corte che, indipendentemente dalla valutazione se fosse stato o meno sottoscritta la facciata posteriore del documento, non vi è alcun elemento utile per affermare che l'ordinante abbia preso esatta visione delle informazioni contenute sul retro, sul quale compariva soltanto la dizione: “subordinato”.
Non si vede in qual modo un termine così poco significativo, di per sé solo avrebbe potuto far comprendere ad un investitore con l'ordinaria diligenza quale fosse la reale natura dell'obbligazione ed il suo elevato livello di rischio.
Tali obbligazioni, come meglio messo in risalto dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n.25635/2023, di cui in seguito nuovamente si dirà, sono obbligazioni bancarie e non titoli di Stato
20 e, soprattutto, la loro natura subordinata implica che, nel caso di insolvenza dell'emittente, “ capitale ed interessi saranno corrisposti solo dopo il rimborso degli altri debiti non subordinati dell'emittente”; circostanze tutte che l'intermediario avrebbe dovuto rappresentare, in quanto si trattava di titoli privi del prospetto informativo pubblicato in Italia e che di per sé deponevano per la natura intrinsecamente rischiosa dell'investimento.
La sentenza impugnata si rivela pertanto del tutto condivisibile laddove, dopo aver esposto il quadro normativo degli obblighi informativi spettanti all'intermediario, ha concluso per la mancata prova del loro assolvimento da parte della banca.
Ritiene invero questa Corte di adeguarsi all'orientamento di legittimità ( cfr. ancora Cass. n. 25635/2023) che molto di recente ha nuovamente indicato in plurime norme, codicistiche e di settore, la previsione degli obblighi e delle condotte dell'intermediario: artt.
23 VI comma T.U.F.; artt. 1176 II comma a 2236 c.c.
Gli obblighi dell'intermediario finanziario, più stringenti di quelli del comune debitore, si spiegano perché si tratta di un operatore qualificato, che ha i mezzi e le possibilità di acquisire le debite informazioni sui titoli oggetto di negoziazione e che è perciò tenuto a “ riversarle” in favore dell'investitore: la sua diligenza non può
21 che essere la diligenza profusa nell'esercizio di un' attività professionale.
Il secondo motivo è infondato.
La banca ha sostenuto che la “profilazione” del cliente era già avvenuta in occasione del contratto quadro che, però, risaliva a circa un anno prima.
Per poter valutare l'adeguatezza dell'operazione, ad avviso della
Corte, la banca avrebbe dovuto acquisire informazioni sul profilo del cliente al tempo dell'ordine, circostanza non provata.
Ciò assorbe la questione della normale redditività e presumibile “ sicurezza” dei titoli perché non a rischio ad agosto 2009, nonché la questione della composizione del portafoglio del cliente, profilo quest'ultimo che, come in seguito si dirà, per la giurisprudenza di legittimità è irrilevante.
Il terzo motivo è infondato.
Poiché è stata accertata l'assenza di informazione e la conseguente non adeguatezza dell'operazione di acquisto, la condotta della odierna appellante principale ha dato origine a tutta la catena causale, come messo in risalto dal Tribunale.
La successiva condotta di si è inserita nella medesima CP_5
catena causale e non ne ha determinato una nuova, né è possibile
22 operare una diversa ripartizione nei rapporti interni tra le due banche, in quanto ciascuna, per i diversi periodi temporali, ha contribuito alla determinazione del danno.
Sono in tal modo assorbiti gli ultimi due motivi.
2.Anche l'appello incidentale va respinto.
La giurisprudenza di legittimità, con la già citata sentenza n.
25635/2023 ha chiarito le responsabilità degli intermediari e depositari dei titoli oggetto di giudizio, con motivazioni che sono assorbenti rispetto alle deduzioni dell'appello incidentale.
In particolare, nel cassare la sentenza impugnata, la Corte di legittimità ha così affermato: “ …come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento Consob, n. 1152 del 1998, attuative dell'art. 21 del
T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento
dell'inadeguatezza delle operazioni in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione 23 contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi
informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi
(Cass., 03/08/2017, n. 19417; v. anche Cass., 06/06/2016, n. 11578:
“ ove il cliente alleghi l'inadempimento rispetto agli obblighi informativi da rendere oralmente, … allora la banca resta onerata dal dimostrare di essere stata adempiente”.
A ciò deve aggiungersi che l'appello non censura in alcun modo l'applicazione, da parte del Tribunale, della disciplina , derivata dal
T.U.F., con la quale CONSOB, con Comunicazione DIN/10063701 del 19.07.2010, aveva precisato come dovesse eseguirsi la gestione di titoli non “ aperti” ai risparmiatori italiani.
In ordine all'invocata applicazione dell'art. 1225 c.c., l'appellante incidentale avrebbe dovuto allegare e provare se e quale danno fosse imprevedibile al tempo in cui l'obbligazione era sorta.
Il danno doveva invece ritenersi assolutamente prevedibile e prevenibile, se solo si tiene conto che, come già rilevato, non si trattava di titoli di Stato e che essi avevano natura di titoli “ subordinati”, nei sensi prima esposti, occorrendo pertanto adempiere compiutamente agli obblighi informativi.
24 Va, di conseguenza, dichiarata assorbita la richiesta di restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata.
3.Entrambe le appellanti, soccombenti, devono condannarsi in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore solidale delle eredi CP_4
Esse si liquidano come in dispositivo.
Tra le appellanti, invece, le spese possono essere integralmente compensate, attesa l'affinità delle reciproche difese.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese rispetto a CP_5
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con
DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il versamento di un importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, se dovuto ( Cass. del 2020 n. 4315) da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposti avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto tra le parti anch'esse in epigrafe indicate:
25 respinge l'appello principale e l'appello incidentale;
condanna in solido le parti appellanti principale ed incidentale al pagamento, in favore solidale delle appellate costituite, delle spese del grado che si liquidano in Euro 9.000, oltre al rimborso per spese generali;
compensa le spese del grado tra l'appellante principale e l'appellante incidentale;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese relativamente a
Controparte_5
dà atto dell'obbligo delle appellanti principale ed incidentale al pagamento dell'ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 13.5.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Gianna Maria Zannella
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