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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7783/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7783/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 11:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. PAGLIARI DOMENICO DANILO pres. AVV. SABINO FRANCESCA Appellato/i
CP_1 Avv. CECCHI MASSIMILIANO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'avv. Pagliari discute riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17/9/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7783 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in piazzale Roberto Ardigò n. 30/a, presso lo studio dell'avv. CP_1
Domenico Danilo Pagliari (C.F. - C.F._2
), che lo rappresenta e difende, unitamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Francesca Sabino (C.F. , giusta procura in atti C.F._3
- APPELLANTE - E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in via Leone IV n. 54, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cecchi CP_1 che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Angela Raimondo
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 § 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 9754/2019, emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 7/05/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 35232/2017 promosso dallo stesso nei confronti di Parte_1 CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in CP_1 data 7.02.2014, alle ore 12.00 circa, in allorché, mentre si trovava a percorrere Corso Francia CP_1 alla guida del proprio motociclo Honda SH tg. DC27083, giunto sulla rampa di raccordo di via
Honduras, perdeva il controllo del mezzo scivolando sul brecciolino presente sul manto stradale. Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di essere CP_1 autorizzata alla chiamata in causa della impresa ATI Limaco S.r.l. con ed Controparte_2
Euroscavi 2003 S.r.l., con sede in Avezzano, con la quale avrebbe stipulato apposito contratto di appalto per la sorveglianza e la manutenzione della strada teatro del sinistro, nei confronti della quale proponeva domanda di manleva.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta la domanda proposta da
[...]
;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.”. Parte_1
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, ogni istanza contraria disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - in via principale, accogliere, per i motivi tutti infra illustrati, la domanda formulata dal sig. Parte_1
al fine di vedere accertata la responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella causazione
[...] dell'evento occorso e, per l'effetto, condannare la stessa i) al pagamento dell'ammontare complessivamente quantificato nella somma di € 8.135,89, dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea (così come valutati nella relazione medica allegata sub 5 all'atto di citazione), ovvero per la diversa somma (minore o maggiore) che sarà ritenuta di giustizia, ii) al pagamento delle spese di lite riferite ad entrambi i gradi di giudizio. - in via istruttoria, qualora la Corte di Appello adita ritenga di non aderire alla valutazione di danno espressa nella relazione medica allegata sub 5 all'atto di citazione, ammettere CTU medico legale sulla persona del sig. per la valutazione dei postumi temporanei e Parte_1 permanenti del danno fisico e di ogni altro postumo presente o futuro correlato al sinistro, ivi comprese le spese sostenute e da sostenere”. pagina 3 di 9 § 5. – Con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'articolo 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
Sentenza n° 9754/2019 del 7/5/2019 a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 35232/2017 del Tribunale di Roma - Sezione XII Si chiede, altresì, in via gradata, la conferma del capo della sentenza riguardante il rigetto della domanda nei confronti di
In ogni caso, condannare la parte appellante alle spese e competenze difensive del CP_1 doppio grado di giudizio”.
§ 6. — All'udienza del 6/4/2021, svolta a mezzo trattazione scritta, è stata assunta la riserva di decisione in relazione all'istanza di ammissione della ctu medico legale formulata dall'appellante. A scioglimento di tale riserva, la Corte ha respinto la richiesta.
All'odierna udienza il difensore della parte presente ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da in quanto la trattazione nel merito dell'appello esclude la fondatezza CP_1 dell'eccezione in questione.
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che ha sostanzialmente proposto CP_1 appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese, dal momento che,
a fronte della compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, l'appellata ha chiesto la condanna di alla refusione delle spese anche del primo grado di Parte_1 giudizio.
Ebbene, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile poiché difetta l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie).
§ 8. — L'appello è articolato in un unico motivo diretto a censurare il rigetto della domanda.
§ 8.1 — La sentenza è motivata come segue: “...nel merito la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento. Invero, sebbene l'istruttoria espletata abbia consentito di accertare che l'attore
è caduto in corrispondenza del brecciolino presente nel manto stradale, tuttavia non ha consentito di accertare la non visibilità e l'insidiosità del brecciolino, né di escludere la negligenza ed imprudenza dell'attore stesso...con specifico riferimento al caso in esame deve rilevarsi che l'unico teste indicato da parte attrice si limita a riferire la circostanza relativa alla caduta in prossimità del brecciolino presente sul manto stradale, che tuttavia non presentava i caratteri della insidiosità. In particolare, il pagina 4 di 9 teste ha riferito: “ho assistito all'incidente in quanto mi ero fermato sotto il cavalcavia, Tes_1 poiché ero in motorino e stava piovendo;
ho quindi visto che il ragazzo alla guida dello scooter, nello scendere la rampa di Corso Francia, scivolava a terra, facendosi male. Mi sono avvicinato per aiutarlo ad alzarsi, e poiché era una maschera di sangue, ho immediatamente chiamato il 118...preciso che nel punto dove era caduto lo scooter c'era sparso del brecciolino e che il ragazzo andava piano”.
Deve inoltre rilevarsi che dalla relazione di incidente stradale in atti emerge che il sinistro è avvenuto alle ore 12.00 e che il fondo stradale si presentava asciutto;
inoltre, si legge: “Condizioni metereologiche: sereno”, “Condizioni di traffico: normale”, “Visibilità: buona”. Pertanto, gli elementi emergenti dall'istruttoria espletata non consentono di riscontrare alcun aspetto del brecciolino presente sul manto stradale avente i caratteri della insidia non visibile e non prevedibile.
Pertanto, le risultanze istruttorie, valutate come sopra, inducono a ritenere che la condotta del
[...]
sia stata imprevedibilmente inosservante della soglia di diligenza richiesta Parte_1
e tale da incidere in modo autonomo sul dinamismo causale dell'evento. Pertanto, attesa l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la sussistenza degli indicati presupposti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'ente convenuto..”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Si è già detto come, avuto riguardo alla natura della responsabilità invocata dall'istante ex art. 2051 c.c., il Giudicante abbia provveduto, preliminarmente,
a richiamare il meccanismo probatorio ad esso sotteso (che vede a carico del danneggiato l'onere di fornire prova del rapporto di custodia come anche del nesso causale tra res custodita ed evento lesivo, gravando, invece, sul custode la prova del fortuito quale esimente interruttiva del predetto nesso). Vero
è, poi, che ritenuto, evidentemente, assolto dall'istante il proprio onere, il Tribunale sia passato alla verifica d'ufficio della possibile sussistenza di elementi idonei ad integrare la prova liberatoria del fortuito (non essendosene curata l'Amministrazione capitolina), ritenendo di averli rinvenuti nelle risultanze dell'istruttoria espletata, da cui dovrebbe dedursi “...che la condotta del Parte_1 sia stata imprevedibilmente inosservante della soglia di diligenza richiesta e tale da incidere
[...] in modo autonomo e determinante nel dinamismo causale dell'evento”. A tali conclusioni il Giudicante arriva affermando che il testimone intimato dall'attore si sia “...limitato a riferire la circostanza relativa alla caduta in prossimità del brecciolino presente sul manto stradale, che tuttavia non presentavano i caratteri dell'insidiosità...” (cfr. pag. 4 provvedimento appellato). Questo afferma il
Tribunale, riferendo, a sostegno, quanto desumibile dalla relazione di incidente stradale sulle condizioni metereologiche ivi registrate nell'immediatezza dell'incidente ed indicanti un “cielo sereno” ed una “buona visibilità” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Ritenendo, pertanto, che dai tali elementi non possa desumersi “...alcun aspetto del brecciolino presente sul manto stradale avente i pagina 5 di 9 caratteri della insidia non visibile e non prevedibile...” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) e constatata, con ciò, l'insussistenza dei requisiti dell'insidia o trabocchetto (posti a fondamento dell'actio aquiliana ex art. 2043 c.c.), il Giudice a quo ha escluso, su tale presupposto, anche la responsabilità da cosa in custodia di (sic !), adducendo, con assoluta vaghezza e sulla base di una CP_1 mera presunzione, che la condotta del sig. “...sia stata imprevedibilmente inosservante della Pt_1 soglia di diligenza richiesta...” tanto da aver avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”.
Aggiunge il : “Numerose sono, quindi, le criticità atte a viziare irrimediabilmente il Pt_1 ragionamento decisorio del Tribunale, il quale: 1) ha analizzato la prova testimoniale nella sola ottica di un'ipotetica sua rilevanza ai fini dell'azione ex art. 2043 c.c., ritenendo esclusa, dal dato emerso, la sussistenza dell'insidia (che, ritenuta un quid pluris non richiesto anche dalla generale disciplina in tema di responsabilità aquiliana, di certo non figura quale elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., non valendo, dunque, ad escluderla la ritenuta assenza di un pericolo occulto); 2) ha creduto, per ciò solo (e per il tramite di un mero processo deduttivo), che all'istante potesse essere addebitata una condotta “imprevedibilmente inosservante della soglia di diligenza richiesta” con effetto esimente ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 3) ha omesso ogni accertamento sul comportamento che sarebbe valso a concretizzare il tale agere, disattendendo ogni verifica sulla sussistenza dei criteri atti
a renderlo idoneo ad integrare il fortuito ex art. 2051 c.c. 4) ha omesso di valutare l'incompatibilità della condotta così qualificata in capo al con le risultanze istruttorie acquisite (attestanti la Pt_1 prudente andatura da egli tenuta nell'imminenza dell'incidente) e con le prove documentali in atti.”.
Il motivo è infondato.
Va premesso in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il caso fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri pagina 6 di 9 dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass.
6/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, qualificando la condotta imprudente del danneggiato come idonea a interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal sinistro verificatosi in data 7 febbraio 2014, alle ore 12:00 circa, in mentre l'appellante percorreva la rampa di raccordo tra Corso Francia e via CP_1
Honduras alla guida del motociclo Honda SH.
Da quanto si evince dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di
[...]
, intervenuta alle ore 12.05 e, dunque, quando l'incidente si era appena verificato, si evince che CP_1 le condizioni meteorologiche al momento del fatto erano serene, la visibilità buona, la strada asciutta e il traffico normale, che il era caduto a causa del “brecciolino presente sulla sede stradale”, Pt_1 non era stato ancora portato via dall'ambulanza e, infine, che “Fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto” (cfr. relazione allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice).
pagina 7 di 9 Si osserva, al riguardo, che la relazione redatta dagli organi di Polizia, comprensiva della descrizione del veicolo incidentato, dei danni riportati e dello stato dei luoghi va considerata pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019).
A fronte di tali risultanze, il teste escusso in primo grado si appalesa del tutto Tes_1 inattendibile, avendo dichiarato: “ho assistito all'incidente in quanto mi ero fermato sotto il cavalcavia, poiché ero in motorino e stava piovendo;
ho quindi visto che il ragazzo alla guida dello scooter, nello scendere la rampa di Corso Francia, scivolava a terra, facendosi male. Mi sono avvicinato per aiutarlo ad alzarsi, e poiché era una maschera di sangue, ho immediatamente chiamato il 118 … preciso che nel punto dove era caduto lo scooter, c'era sparso del brecciolino e che il ragazzo andava piano”.
Invero dalla suddetta relazione stilata - come si è detto - praticamente nell'immediatezza del sinistro, emerge che il fondo stradale era asciutto e il cielo era sereno e, dunque, circostanze incompatibili con quanto riferito dal suddetto teste in merito al fatto che stava piovendo o aveva appena piovuto;
inoltre appare ben strano che l' nonostante avesse chiamato il 118, non si fosse palesato Tes_1 agli operanti, i quali erano arrivati in loco quando l'infortunato non era ancora stato portato via dall'ambulanza e non avevano reperito persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto.
Dalla citata relazione risulta, inoltre, che il ciclomotore aveva riportato danni notevoli a causa del sinistro - ovvero la rottura del parabrezza, del parafango anteriore e dello scudo anteriore lato sinistro, la piegatura della leva freno anteriore sinistra e le abrasioni della fiancata sinistra, dello specchio sinistro, della leva freno sinistro, della manopola sinistra, del cerchio posteriore lato sinistro e dello pneumatico -, il che lascia presumere che il conducente di tale veicolo viaggiasse a velocità elevata.
Deve dunque concludersi che le condizioni in cui è avvenuto il sinistro e i danni riportati inducano a ritenere che l'evento sia dipeso da una condotta di guida che è stata evidentemente imprudente rispetto alle condizioni del fondo stradale, ben visibile e asciutto.
Invero, la presenza di brecciolino, per i suddetti motivi non può dirsi elemento insidioso, né tale da superare la soglia della normale prevedibilità per un conducente diligente. CP_
Ne consegue che la responsabilità dell' non può essere affermata, risultando assente la prova del nesso eziologico tra cosa e danno in termini sufficienti a escludere la rilevanza autonoma della condotta dell'appellante, la quale, nella fattispecie concreta, assume valore di caso fortuito.
Pertanto, deve essere confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c..
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, pagina 8 di 9 caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — In considerazione della soccombenza reciproca e per ragioni analoghe a quelle valutate dal Tribunale in merito alla decisione di compensare le spese (ovvero la natura della causa, le lesioni effettivamente subite dall'attore e la complessità dell'accertamento istruttorio), possono compensarsi anche le spese del presente grado giudizio.
§ 10. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. n.13525/2919 emessa dal Tribunale ordinario di CP_1
Roma, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da;
Parte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1
3. Compensa le spese del presente grado di giudizio;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/200 a carico di e di Parte_1 CP_1
Così deciso in Roma il 17/9/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 9 di 9
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7783/2019 All'udienza collegiale del giorno 17/09/2025 ore 11:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. PAGLIARI DOMENICO DANILO pres. AVV. SABINO FRANCESCA Appellato/i
CP_1 Avv. CECCHI MASSIMILIANO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'avv. Pagliari discute riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17/9/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7783 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in piazzale Roberto Ardigò n. 30/a, presso lo studio dell'avv. CP_1
Domenico Danilo Pagliari (C.F. - C.F._2
), che lo rappresenta e difende, unitamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Francesca Sabino (C.F. , giusta procura in atti C.F._3
- APPELLANTE - E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in via Leone IV n. 54, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cecchi CP_1 che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Angela Raimondo
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 § 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 9754/2019, emessa dal Tribunale di Roma - pubblicata il 7/05/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 35232/2017 promosso dallo stesso nei confronti di Parte_1 CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in CP_1 data 7.02.2014, alle ore 12.00 circa, in allorché, mentre si trovava a percorrere Corso Francia CP_1 alla guida del proprio motociclo Honda SH tg. DC27083, giunto sulla rampa di raccordo di via
Honduras, perdeva il controllo del mezzo scivolando sul brecciolino presente sul manto stradale. Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di essere CP_1 autorizzata alla chiamata in causa della impresa ATI Limaco S.r.l. con ed Controparte_2
Euroscavi 2003 S.r.l., con sede in Avezzano, con la quale avrebbe stipulato apposito contratto di appalto per la sorveglianza e la manutenzione della strada teatro del sinistro, nei confronti della quale proponeva domanda di manleva.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta la domanda proposta da
[...]
;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.”. Parte_1
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, ogni istanza contraria disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - in via principale, accogliere, per i motivi tutti infra illustrati, la domanda formulata dal sig. Parte_1
al fine di vedere accertata la responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella causazione
[...] dell'evento occorso e, per l'effetto, condannare la stessa i) al pagamento dell'ammontare complessivamente quantificato nella somma di € 8.135,89, dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea (così come valutati nella relazione medica allegata sub 5 all'atto di citazione), ovvero per la diversa somma (minore o maggiore) che sarà ritenuta di giustizia, ii) al pagamento delle spese di lite riferite ad entrambi i gradi di giudizio. - in via istruttoria, qualora la Corte di Appello adita ritenga di non aderire alla valutazione di danno espressa nella relazione medica allegata sub 5 all'atto di citazione, ammettere CTU medico legale sulla persona del sig. per la valutazione dei postumi temporanei e Parte_1 permanenti del danno fisico e di ogni altro postumo presente o futuro correlato al sinistro, ivi comprese le spese sostenute e da sostenere”. pagina 3 di 9 § 5. – Con comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'articolo 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
Sentenza n° 9754/2019 del 7/5/2019 a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 35232/2017 del Tribunale di Roma - Sezione XII Si chiede, altresì, in via gradata, la conferma del capo della sentenza riguardante il rigetto della domanda nei confronti di
In ogni caso, condannare la parte appellante alle spese e competenze difensive del CP_1 doppio grado di giudizio”.
§ 6. — All'udienza del 6/4/2021, svolta a mezzo trattazione scritta, è stata assunta la riserva di decisione in relazione all'istanza di ammissione della ctu medico legale formulata dall'appellante. A scioglimento di tale riserva, la Corte ha respinto la richiesta.
All'odierna udienza il difensore della parte presente ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da in quanto la trattazione nel merito dell'appello esclude la fondatezza CP_1 dell'eccezione in questione.
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che ha sostanzialmente proposto CP_1 appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese, dal momento che,
a fronte della compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, l'appellata ha chiesto la condanna di alla refusione delle spese anche del primo grado di Parte_1 giudizio.
Ebbene, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile poiché difetta l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie).
§ 8. — L'appello è articolato in un unico motivo diretto a censurare il rigetto della domanda.
§ 8.1 — La sentenza è motivata come segue: “...nel merito la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento. Invero, sebbene l'istruttoria espletata abbia consentito di accertare che l'attore
è caduto in corrispondenza del brecciolino presente nel manto stradale, tuttavia non ha consentito di accertare la non visibilità e l'insidiosità del brecciolino, né di escludere la negligenza ed imprudenza dell'attore stesso...con specifico riferimento al caso in esame deve rilevarsi che l'unico teste indicato da parte attrice si limita a riferire la circostanza relativa alla caduta in prossimità del brecciolino presente sul manto stradale, che tuttavia non presentava i caratteri della insidiosità. In particolare, il pagina 4 di 9 teste ha riferito: “ho assistito all'incidente in quanto mi ero fermato sotto il cavalcavia, Tes_1 poiché ero in motorino e stava piovendo;
ho quindi visto che il ragazzo alla guida dello scooter, nello scendere la rampa di Corso Francia, scivolava a terra, facendosi male. Mi sono avvicinato per aiutarlo ad alzarsi, e poiché era una maschera di sangue, ho immediatamente chiamato il 118...preciso che nel punto dove era caduto lo scooter c'era sparso del brecciolino e che il ragazzo andava piano”.
Deve inoltre rilevarsi che dalla relazione di incidente stradale in atti emerge che il sinistro è avvenuto alle ore 12.00 e che il fondo stradale si presentava asciutto;
inoltre, si legge: “Condizioni metereologiche: sereno”, “Condizioni di traffico: normale”, “Visibilità: buona”. Pertanto, gli elementi emergenti dall'istruttoria espletata non consentono di riscontrare alcun aspetto del brecciolino presente sul manto stradale avente i caratteri della insidia non visibile e non prevedibile.
Pertanto, le risultanze istruttorie, valutate come sopra, inducono a ritenere che la condotta del
[...]
sia stata imprevedibilmente inosservante della soglia di diligenza richiesta Parte_1
e tale da incidere in modo autonomo sul dinamismo causale dell'evento. Pertanto, attesa l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la sussistenza degli indicati presupposti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'ente convenuto..”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Si è già detto come, avuto riguardo alla natura della responsabilità invocata dall'istante ex art. 2051 c.c., il Giudicante abbia provveduto, preliminarmente,
a richiamare il meccanismo probatorio ad esso sotteso (che vede a carico del danneggiato l'onere di fornire prova del rapporto di custodia come anche del nesso causale tra res custodita ed evento lesivo, gravando, invece, sul custode la prova del fortuito quale esimente interruttiva del predetto nesso). Vero
è, poi, che ritenuto, evidentemente, assolto dall'istante il proprio onere, il Tribunale sia passato alla verifica d'ufficio della possibile sussistenza di elementi idonei ad integrare la prova liberatoria del fortuito (non essendosene curata l'Amministrazione capitolina), ritenendo di averli rinvenuti nelle risultanze dell'istruttoria espletata, da cui dovrebbe dedursi “...che la condotta del Parte_1 sia stata imprevedibilmente inosservante della soglia di diligenza richiesta e tale da incidere
[...] in modo autonomo e determinante nel dinamismo causale dell'evento”. A tali conclusioni il Giudicante arriva affermando che il testimone intimato dall'attore si sia “...limitato a riferire la circostanza relativa alla caduta in prossimità del brecciolino presente sul manto stradale, che tuttavia non presentavano i caratteri dell'insidiosità...” (cfr. pag. 4 provvedimento appellato). Questo afferma il
Tribunale, riferendo, a sostegno, quanto desumibile dalla relazione di incidente stradale sulle condizioni metereologiche ivi registrate nell'immediatezza dell'incidente ed indicanti un “cielo sereno” ed una “buona visibilità” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Ritenendo, pertanto, che dai tali elementi non possa desumersi “...alcun aspetto del brecciolino presente sul manto stradale avente i pagina 5 di 9 caratteri della insidia non visibile e non prevedibile...” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) e constatata, con ciò, l'insussistenza dei requisiti dell'insidia o trabocchetto (posti a fondamento dell'actio aquiliana ex art. 2043 c.c.), il Giudice a quo ha escluso, su tale presupposto, anche la responsabilità da cosa in custodia di (sic !), adducendo, con assoluta vaghezza e sulla base di una CP_1 mera presunzione, che la condotta del sig. “...sia stata imprevedibilmente inosservante della Pt_1 soglia di diligenza richiesta...” tanto da aver avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”.
Aggiunge il : “Numerose sono, quindi, le criticità atte a viziare irrimediabilmente il Pt_1 ragionamento decisorio del Tribunale, il quale: 1) ha analizzato la prova testimoniale nella sola ottica di un'ipotetica sua rilevanza ai fini dell'azione ex art. 2043 c.c., ritenendo esclusa, dal dato emerso, la sussistenza dell'insidia (che, ritenuta un quid pluris non richiesto anche dalla generale disciplina in tema di responsabilità aquiliana, di certo non figura quale elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., non valendo, dunque, ad escluderla la ritenuta assenza di un pericolo occulto); 2) ha creduto, per ciò solo (e per il tramite di un mero processo deduttivo), che all'istante potesse essere addebitata una condotta “imprevedibilmente inosservante della soglia di diligenza richiesta” con effetto esimente ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 3) ha omesso ogni accertamento sul comportamento che sarebbe valso a concretizzare il tale agere, disattendendo ogni verifica sulla sussistenza dei criteri atti
a renderlo idoneo ad integrare il fortuito ex art. 2051 c.c. 4) ha omesso di valutare l'incompatibilità della condotta così qualificata in capo al con le risultanze istruttorie acquisite (attestanti la Pt_1 prudente andatura da egli tenuta nell'imminenza dell'incidente) e con le prove documentali in atti.”.
Il motivo è infondato.
Va premesso in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il caso fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri pagina 6 di 9 dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass.
6/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, qualificando la condotta imprudente del danneggiato come idonea a interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal sinistro verificatosi in data 7 febbraio 2014, alle ore 12:00 circa, in mentre l'appellante percorreva la rampa di raccordo tra Corso Francia e via CP_1
Honduras alla guida del motociclo Honda SH.
Da quanto si evince dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di
[...]
, intervenuta alle ore 12.05 e, dunque, quando l'incidente si era appena verificato, si evince che CP_1 le condizioni meteorologiche al momento del fatto erano serene, la visibilità buona, la strada asciutta e il traffico normale, che il era caduto a causa del “brecciolino presente sulla sede stradale”, Pt_1 non era stato ancora portato via dall'ambulanza e, infine, che “Fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto” (cfr. relazione allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice).
pagina 7 di 9 Si osserva, al riguardo, che la relazione redatta dagli organi di Polizia, comprensiva della descrizione del veicolo incidentato, dei danni riportati e dello stato dei luoghi va considerata pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n. 9037/2019).
A fronte di tali risultanze, il teste escusso in primo grado si appalesa del tutto Tes_1 inattendibile, avendo dichiarato: “ho assistito all'incidente in quanto mi ero fermato sotto il cavalcavia, poiché ero in motorino e stava piovendo;
ho quindi visto che il ragazzo alla guida dello scooter, nello scendere la rampa di Corso Francia, scivolava a terra, facendosi male. Mi sono avvicinato per aiutarlo ad alzarsi, e poiché era una maschera di sangue, ho immediatamente chiamato il 118 … preciso che nel punto dove era caduto lo scooter, c'era sparso del brecciolino e che il ragazzo andava piano”.
Invero dalla suddetta relazione stilata - come si è detto - praticamente nell'immediatezza del sinistro, emerge che il fondo stradale era asciutto e il cielo era sereno e, dunque, circostanze incompatibili con quanto riferito dal suddetto teste in merito al fatto che stava piovendo o aveva appena piovuto;
inoltre appare ben strano che l' nonostante avesse chiamato il 118, non si fosse palesato Tes_1 agli operanti, i quali erano arrivati in loco quando l'infortunato non era ancora stato portato via dall'ambulanza e non avevano reperito persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto.
Dalla citata relazione risulta, inoltre, che il ciclomotore aveva riportato danni notevoli a causa del sinistro - ovvero la rottura del parabrezza, del parafango anteriore e dello scudo anteriore lato sinistro, la piegatura della leva freno anteriore sinistra e le abrasioni della fiancata sinistra, dello specchio sinistro, della leva freno sinistro, della manopola sinistra, del cerchio posteriore lato sinistro e dello pneumatico -, il che lascia presumere che il conducente di tale veicolo viaggiasse a velocità elevata.
Deve dunque concludersi che le condizioni in cui è avvenuto il sinistro e i danni riportati inducano a ritenere che l'evento sia dipeso da una condotta di guida che è stata evidentemente imprudente rispetto alle condizioni del fondo stradale, ben visibile e asciutto.
Invero, la presenza di brecciolino, per i suddetti motivi non può dirsi elemento insidioso, né tale da superare la soglia della normale prevedibilità per un conducente diligente. CP_
Ne consegue che la responsabilità dell' non può essere affermata, risultando assente la prova del nesso eziologico tra cosa e danno in termini sufficienti a escludere la rilevanza autonoma della condotta dell'appellante, la quale, nella fattispecie concreta, assume valore di caso fortuito.
Pertanto, deve essere confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c..
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, pagina 8 di 9 caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — In considerazione della soccombenza reciproca e per ragioni analoghe a quelle valutate dal Tribunale in merito alla decisione di compensare le spese (ovvero la natura della causa, le lesioni effettivamente subite dall'attore e la complessità dell'accertamento istruttorio), possono compensarsi anche le spese del presente grado giudizio.
§ 10. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. n.13525/2919 emessa dal Tribunale ordinario di CP_1
Roma, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da;
Parte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1
3. Compensa le spese del presente grado di giudizio;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/200 a carico di e di Parte_1 CP_1
Così deciso in Roma il 17/9/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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