Versione
7 febbraio 1951
7 febbraio 1951
Art. 11.
Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonche' delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari.
I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'art. 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.
Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonche' delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari.
I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'art. 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.