Articolo 11 della Legge 9 gennaio 1951, n. 10
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 febbraio 1951
Art. 11.
Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonche' delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari.
I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'art. 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1951