Art. 11.
Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonche' delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari.
I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'art. 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.
Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonche' delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari.
I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'art. 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.