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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 162/2023
Udienza del 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 162/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Irene Rotella
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maria Larussa e dall'Avv. Martia Larussa
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto (TFR).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa di pulizie di
[...]
dal 09/07/2001 al 09/05/2022 con contratti di lavoro sia a tempo CP_1 pieno che a tempo parziale, con inquadramento nel 5° livello retributivo
(operaio) del CCNL “Servizi di Pulizia - Terziario Servizi”;
- che al momento della cessazione del rapporto, la resistente non aveva inteso corrispondergli il trattamento di fine rapporto (TFR) da lui maturato e rimasto in azienda;
- che aveva ricevuto acconti sul TFR (assegno del 10/02/2010 di importo pari ad € 350,00 e due bonifici, rispettivamente, del 12/11/2015 dell'importo di € 400,00 e del 06/04/2016 dell'importo di € 300,00);
- che nella Certificazione Unica 2022 la datrice aveva dichiarato che il
TFR rimasto in azienda (certificando evidentemente un importo inferiore al dovuto) era pari ad € 2.907,86;
- che, in realtà, nei 21 anni di lavoro prestato alle dipendenze di
, egli aveva maturato a titolo di TFR l'importo complessivo Controparte_1 di € 8.246,02 (come da conteggi analitici redatti dall'Ufficio Vertenze e
Legale della CZ-KR-VV); Controparte_2
- che, pertanto, sottraendo la somma di € 1.050,00 (già ricevuta a titolo di acconto), egli è sicuramente creditore di un importo pari ad €
7.196,02.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di €
7.196,02, pari all'importo corrispondente ai conteggi allegati e detratte le anticipazioni ricevute e documentate;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui la convenuta dovesse provare in giudizio di aver corrisposto, a titolo di acconti, importi superiori a quelli documentati, condannare , titolare dell'omonima Controparte_1 ditta, al pagamento dell'importo indicato nella Certificazione Unica 2022
(€ 2.907,86).
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 ricorso.
2.1. In particolare, la resistente ha dedotto che nel corso del rapporto di lavoro aveva corrisposto al ricorrente diversi acconti sul TFR per un importo complessivo pari ad € 2.367,55, così suddiviso:
- € 350,00 con assegno bancario non trasferibile n. 4200017753 09 emesso in data 10/02/2010;
- € 800,00 con altro assegno bancario non trasferibile n. 4200022378
06 emesso in data 08/07/2010;
- € 400,00 con bonifico bancario del 12/11/2015;
- € 300,00 con bonifico bancario del 06/04/2016;
- € 265,00 con bonifico bancario del 09/12/2021;
- € 252,55 con bonifico bancario del 10/06/2022.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
4. In primo luogo, occorre stabilire quale sia l'esatto ed effettivo ammontare del TFR dovuto al ricorrente, il quale ha contestato l'importo di € 2.907,86 risultante dalla CU 2022, in atti.
In effetti, tale importo appare esiguo se raffrontato alle retribuzioni effettivamente percepite dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro durato per oltre un ventennio.
Sotto tale profilo si deve rilevare che parte resistente non ha specificamente contestato che l'importo complessivo delle retribuzioni erogate e percepite dal ricorrente, nel corso di tutto il rapporto di lavoro, sia stato pari ad € 74.870,55 a titolo di retribuzione ordinaria e ad €
6.784,01 a titolo di 13a mensilità, per un importo complessivo pari ad €
81.654,56 (si veda pag. 3 del conteggio di parte allegato al ricorso).
Da ciò discende che applicando il criterio di calcolo previsto 2120 cod. civ. (ovvero dividendo detto ammontare per 13,5) il TFR ammonterebbe ad € 6.048,48.
Occorre tuttavia tenere conto che il TFR viene accantonato annualmente e poi «con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente»
(art. 2120, comma 4, cod. civ.).
Ciò porta a concludere che l'importo di € 8.246,02 risultante dai conteggi di parte, alla cessazione del rapporto di lavoro, sia assolutamente corretto, tenuto conto, appunto, della rivalutazione annuale cui il TFR è sottoposto.
5. Per quanto concerne gli acconti da dedurre, si osserva che essi sono costituiti, oltre a quelli riconosciuti dal lavoratore (risultanti dall'assegno bancario emesso in data 10/02/2010 e dai bonifici del 12/11/2015 e del
06/04/2016, per un importo complessivo di € 1.050,00), anche dal bonifico del 10/06/2022 di € 252,55, che reca, nella descrizione della causale, la dicitura “Saldo TFR” (doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione della resistente).
Gli acconti sul TFR ammontano, pertanto, complessivamente, ad €
1.302,55.
6. Non sono invece riconoscibili gli ulteriori importi allegati da parte resistente.
6.1. Con riferimento all'importo di € 800,00, risultante dall'assegno bancario emesso in data 08/07/2010 (doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione), non si può ritenere che esso sia imputabile a titolo di acconto sul TFR.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (Cass. ord. n. 27247/2023).
La resistente non ha, però, provato in alcun modo il “collegamento” dell'assegno con il credito azionato (ad esempio, avrebbe potuto far sottoscrivere al ricorrente una ricevuta, all'atto della consegna dell'assegno, nella quale si specificava che esso veniva emesso a titolo di acconto sul TFR).
6.2. Anche il bonifico di € 265,00 del 09/12/2021 (doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione) non può essere imputato al TFR poiché nella descrizione della causale del bonifico si legge “stipendio 11/2021”.
7. Con riferimento al capitolo formulato ai fini dell'interrogatorio formale volto a provare la consegna di “denaro in contante”, si rileva che esso nulla avrebbe dimostrato sull'ammontare delle somme effettivamente corrisposte e, quindi, sul quantum.
7.1. Ma la prova è, invero, in radice, inammissibile, poiché la corresponsione della retribuzione in contanti è oramai vietata, dal 1° luglio
2018, in forza della legge n. 205/2017 (art. 1, commi 910-914), che ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro (la cui violazione è sanzionata in via amministrativa) di corrispondere le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori con modalità di pagamento tracciabili, stabilendo espressamente che essi «non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato» (comma 911).
Non può, quindi, essere ammessa la prova di un atto illecito (pagamento in contanti, vietato dalla legge attraverso una norma imperativa) per dimostrare il fatto lecito dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento
(salvo che tale adempimento venga, in tutto o in parte, espressamente riconosciuto dal lavoratore).
L'unica prova ammissibile era, pertanto, quella documentale.
8. In conclusione, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 6.943,47 (€ 8.246,02 - € 1.302,55) a titolo di TFR dovuto
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della Controparte_1 somma di € 6.943,47 in favore di , oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Maria Irene Rotella.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 162/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Irene Rotella
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maria Larussa e dall'Avv. Martia Larussa
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto (TFR).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa di pulizie di
[...]
dal 09/07/2001 al 09/05/2022 con contratti di lavoro sia a tempo CP_1 pieno che a tempo parziale, con inquadramento nel 5° livello retributivo
(operaio) del CCNL “Servizi di Pulizia - Terziario Servizi”;
- che al momento della cessazione del rapporto, la resistente non aveva inteso corrispondergli il trattamento di fine rapporto (TFR) da lui maturato e rimasto in azienda;
- che aveva ricevuto acconti sul TFR (assegno del 10/02/2010 di importo pari ad € 350,00 e due bonifici, rispettivamente, del 12/11/2015 dell'importo di € 400,00 e del 06/04/2016 dell'importo di € 300,00);
- che nella Certificazione Unica 2022 la datrice aveva dichiarato che il
TFR rimasto in azienda (certificando evidentemente un importo inferiore al dovuto) era pari ad € 2.907,86;
- che, in realtà, nei 21 anni di lavoro prestato alle dipendenze di
, egli aveva maturato a titolo di TFR l'importo complessivo Controparte_1 di € 8.246,02 (come da conteggi analitici redatti dall'Ufficio Vertenze e
Legale della CZ-KR-VV); Controparte_2
- che, pertanto, sottraendo la somma di € 1.050,00 (già ricevuta a titolo di acconto), egli è sicuramente creditore di un importo pari ad €
7.196,02.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di €
7.196,02, pari all'importo corrispondente ai conteggi allegati e detratte le anticipazioni ricevute e documentate;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui la convenuta dovesse provare in giudizio di aver corrisposto, a titolo di acconti, importi superiori a quelli documentati, condannare , titolare dell'omonima Controparte_1 ditta, al pagamento dell'importo indicato nella Certificazione Unica 2022
(€ 2.907,86).
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 ricorso.
2.1. In particolare, la resistente ha dedotto che nel corso del rapporto di lavoro aveva corrisposto al ricorrente diversi acconti sul TFR per un importo complessivo pari ad € 2.367,55, così suddiviso:
- € 350,00 con assegno bancario non trasferibile n. 4200017753 09 emesso in data 10/02/2010;
- € 800,00 con altro assegno bancario non trasferibile n. 4200022378
06 emesso in data 08/07/2010;
- € 400,00 con bonifico bancario del 12/11/2015;
- € 300,00 con bonifico bancario del 06/04/2016;
- € 265,00 con bonifico bancario del 09/12/2021;
- € 252,55 con bonifico bancario del 10/06/2022.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
4. In primo luogo, occorre stabilire quale sia l'esatto ed effettivo ammontare del TFR dovuto al ricorrente, il quale ha contestato l'importo di € 2.907,86 risultante dalla CU 2022, in atti.
In effetti, tale importo appare esiguo se raffrontato alle retribuzioni effettivamente percepite dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro durato per oltre un ventennio.
Sotto tale profilo si deve rilevare che parte resistente non ha specificamente contestato che l'importo complessivo delle retribuzioni erogate e percepite dal ricorrente, nel corso di tutto il rapporto di lavoro, sia stato pari ad € 74.870,55 a titolo di retribuzione ordinaria e ad €
6.784,01 a titolo di 13a mensilità, per un importo complessivo pari ad €
81.654,56 (si veda pag. 3 del conteggio di parte allegato al ricorso).
Da ciò discende che applicando il criterio di calcolo previsto 2120 cod. civ. (ovvero dividendo detto ammontare per 13,5) il TFR ammonterebbe ad € 6.048,48.
Occorre tuttavia tenere conto che il TFR viene accantonato annualmente e poi «con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente»
(art. 2120, comma 4, cod. civ.).
Ciò porta a concludere che l'importo di € 8.246,02 risultante dai conteggi di parte, alla cessazione del rapporto di lavoro, sia assolutamente corretto, tenuto conto, appunto, della rivalutazione annuale cui il TFR è sottoposto.
5. Per quanto concerne gli acconti da dedurre, si osserva che essi sono costituiti, oltre a quelli riconosciuti dal lavoratore (risultanti dall'assegno bancario emesso in data 10/02/2010 e dai bonifici del 12/11/2015 e del
06/04/2016, per un importo complessivo di € 1.050,00), anche dal bonifico del 10/06/2022 di € 252,55, che reca, nella descrizione della causale, la dicitura “Saldo TFR” (doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione della resistente).
Gli acconti sul TFR ammontano, pertanto, complessivamente, ad €
1.302,55.
6. Non sono invece riconoscibili gli ulteriori importi allegati da parte resistente.
6.1. Con riferimento all'importo di € 800,00, risultante dall'assegno bancario emesso in data 08/07/2010 (doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione), non si può ritenere che esso sia imputabile a titolo di acconto sul TFR.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (Cass. ord. n. 27247/2023).
La resistente non ha, però, provato in alcun modo il “collegamento” dell'assegno con il credito azionato (ad esempio, avrebbe potuto far sottoscrivere al ricorrente una ricevuta, all'atto della consegna dell'assegno, nella quale si specificava che esso veniva emesso a titolo di acconto sul TFR).
6.2. Anche il bonifico di € 265,00 del 09/12/2021 (doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione) non può essere imputato al TFR poiché nella descrizione della causale del bonifico si legge “stipendio 11/2021”.
7. Con riferimento al capitolo formulato ai fini dell'interrogatorio formale volto a provare la consegna di “denaro in contante”, si rileva che esso nulla avrebbe dimostrato sull'ammontare delle somme effettivamente corrisposte e, quindi, sul quantum.
7.1. Ma la prova è, invero, in radice, inammissibile, poiché la corresponsione della retribuzione in contanti è oramai vietata, dal 1° luglio
2018, in forza della legge n. 205/2017 (art. 1, commi 910-914), che ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro (la cui violazione è sanzionata in via amministrativa) di corrispondere le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori con modalità di pagamento tracciabili, stabilendo espressamente che essi «non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato» (comma 911).
Non può, quindi, essere ammessa la prova di un atto illecito (pagamento in contanti, vietato dalla legge attraverso una norma imperativa) per dimostrare il fatto lecito dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento
(salvo che tale adempimento venga, in tutto o in parte, espressamente riconosciuto dal lavoratore).
L'unica prova ammissibile era, pertanto, quella documentale.
8. In conclusione, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 6.943,47 (€ 8.246,02 - € 1.302,55) a titolo di TFR dovuto
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 162/2023
al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della Controparte_1 somma di € 6.943,47 in favore di , oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Maria Irene Rotella.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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