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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/02/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, riunito nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Dott.ssa Eleonora Guido Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6149/2023 R.G.,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Petrelli, procuratore domiciliatario
- ricorrenti -
CONTRO
, nato a [...] il [...], CP_1
- interdicendo -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.9.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Lecce
l'interdizione del congiunto, ritenendo che, a causa della patologia da cui è affetto e della mancanza di consapevolezza della gravità di detta, egli si trovi in uno stato di incapacità di intendere e volere e, pertanto, di provvedere autonomamente ai propri interessi. Con decreto del 14.12.2023 il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore
e fissato l'udienza per l'esame dell'interdicendo, ordinando la notifica del ricorso e del decreto ai prossimi congiunti di cui all'art. 712 c.p.c..
Il 18.01.2024 il Tribunale ha proceduto all'esame dell'interdicendo presso il suo domicilio, e con coeva ordinanza ha nominato tutore provvisorio. Parte_1
Il 06.02.2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui le parti hanno rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento d'interdizione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto – nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione – abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Costituisce inoltre giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione, cui questo
Collegio aderisce, che la scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento: “Pur presentando l'amministrazione di sostegno una maggiore flessibilità ed agilità rispetto all'istituto della interdizione, e pur ritenendo la interdizione ormai del tutto residuale, da adottarsi esclusivamente alla stregua del criterio della sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, essa è preferibile alla a.d.s. qualora il beneficiario, in età assai avanzata (95 anni) ed in condizioni psicofisiche assai precarie ed in continuo, certo peggioramento, tanto da aver dato luogo ad episodi di ingiustificata, notevole prodigalità e da presentare una non lieve, chiara
2 riduzione della propria capacità ricognitiva ed un notevole ed evidente progressivo impoverimento del pensiero e delle relazioni affettive ed interpersonali, tanto da non rendere necessario, in sede di ctu, lo svolgimento di esami neurologici, sia, al tempo stesso, ancora titolare di un assai cospicuo e vario patrimonio immobiliare e mobiliare, richiedente per la sua migliore conservazione e per la sua utile gestione, l'opera di un tutore e non l'applicazione dell'art. 405 comma 5 nn. 3 e 4 c.c.”,
Cassazione civile sez. I, 26/07/2013 n. 18171.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame l'interdicendo, 79enne, non è apparso assolutamente in grado di orientarsi dal punto di vista spazio – temporale, né di rispondere alle domande sulle sue generalità o volte a determinare la sua capacità di discernimento del valore del denaro;
peraltro, dall'esame della documentazione in atti emerge che egli è affetto da “malattia di Alzheimer in fase avanzata con turbe comportamentali”.
Per tale ragione, attesa l'istanza di parte, ritiene il Collegio di dover senza dubbio pronunciare l'interdizione di , confermando la nomina del figlio quale CP_1
tutore in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'interdizione di CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Nomina tutore dello stesso in via definitiva;
Parte_1
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a cura del Cancelliere nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio Notarile e al Consiglio Notarile.
Lecce, 08/02/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Katia Pinto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, riunito nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Dott.ssa Eleonora Guido Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6149/2023 R.G.,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Petrelli, procuratore domiciliatario
- ricorrenti -
CONTRO
, nato a [...] il [...], CP_1
- interdicendo -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.9.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Lecce
l'interdizione del congiunto, ritenendo che, a causa della patologia da cui è affetto e della mancanza di consapevolezza della gravità di detta, egli si trovi in uno stato di incapacità di intendere e volere e, pertanto, di provvedere autonomamente ai propri interessi. Con decreto del 14.12.2023 il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore
e fissato l'udienza per l'esame dell'interdicendo, ordinando la notifica del ricorso e del decreto ai prossimi congiunti di cui all'art. 712 c.p.c..
Il 18.01.2024 il Tribunale ha proceduto all'esame dell'interdicendo presso il suo domicilio, e con coeva ordinanza ha nominato tutore provvisorio. Parte_1
Il 06.02.2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui le parti hanno rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento d'interdizione il Giudice deve valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (vale a dire di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il primo strumento che consente di accertare se il soggetto – nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione – abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Costituisce inoltre giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione, cui questo
Collegio aderisce, che la scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento: “Pur presentando l'amministrazione di sostegno una maggiore flessibilità ed agilità rispetto all'istituto della interdizione, e pur ritenendo la interdizione ormai del tutto residuale, da adottarsi esclusivamente alla stregua del criterio della sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, essa è preferibile alla a.d.s. qualora il beneficiario, in età assai avanzata (95 anni) ed in condizioni psicofisiche assai precarie ed in continuo, certo peggioramento, tanto da aver dato luogo ad episodi di ingiustificata, notevole prodigalità e da presentare una non lieve, chiara
2 riduzione della propria capacità ricognitiva ed un notevole ed evidente progressivo impoverimento del pensiero e delle relazioni affettive ed interpersonali, tanto da non rendere necessario, in sede di ctu, lo svolgimento di esami neurologici, sia, al tempo stesso, ancora titolare di un assai cospicuo e vario patrimonio immobiliare e mobiliare, richiedente per la sua migliore conservazione e per la sua utile gestione, l'opera di un tutore e non l'applicazione dell'art. 405 comma 5 nn. 3 e 4 c.c.”,
Cassazione civile sez. I, 26/07/2013 n. 18171.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame l'interdicendo, 79enne, non è apparso assolutamente in grado di orientarsi dal punto di vista spazio – temporale, né di rispondere alle domande sulle sue generalità o volte a determinare la sua capacità di discernimento del valore del denaro;
peraltro, dall'esame della documentazione in atti emerge che egli è affetto da “malattia di Alzheimer in fase avanzata con turbe comportamentali”.
Per tale ragione, attesa l'istanza di parte, ritiene il Collegio di dover senza dubbio pronunciare l'interdizione di , confermando la nomina del figlio quale CP_1
tutore in via definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'interdizione di CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Nomina tutore dello stesso in via definitiva;
Parte_1
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a cura del Cancelliere nell'apposito registro e la comunicazione entro 10 giorni al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, nonché all'Archivio Notarile e al Consiglio Notarile.
Lecce, 08/02/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Katia Pinto
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