Decreto cautelare 18 maggio 2019
Ordinanza cautelare 6 giugno 2019
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 18/05/2019, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2019
N. 05839/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5839 del 2019, proposto da
OS ER, AU AI, VI AM, SA AN, ED LI, NA AL, GH AR, CE GI, EL RI RA, IU IO OR, NN RI, AR PI AL, RE EL, NN AZ, RI DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Università della Calabria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi della Basilicata, Università De L'Aquila, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum", Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Roma "Roma Tre", Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Università degli Studi Internazionali di Roma "Unint", Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Libera Università AR Ss. Assunta "Lumsa", Università Europea di Roma, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano "Cattolica del Sacro Cuore", Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano "Bicocca", Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Enna "Kore", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Messina, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Perugia, Università di Verona, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia "Unimore" non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
: A) degli elenchi pubblicati dagli Atenei resistenti recanti i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno (di seguito, in breve TFA Sostegno 2019), laddove escludono i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 21/30 al test preselettivo svolto nei giorni 15 e 16 aprile 2019; B) dei bandi adottati dagli Atenei resistenti, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, con i quali venivano indette le procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno 2019, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta; C) del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte «un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede» senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; D) dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n. 158, con i quali gli Atenei resistenti venivano autorizzati ad attivare i percorsi formativi de quibus, nella parte in cui confermano la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo; E) qualora occorra del DM 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno», e del DM 10 settembre 2010 n. 249, recante «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2019;
CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, siccome idonei a seguito del conseguimento della sufficienza nei testi preselettivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non sussiste il presupposto di estrema gravità ed urgenza per l’accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione della suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento;
P.Q.M.
Respinge l’istanza ex art. 56 c.p.a.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 giugno 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 18 maggio 2019.
| Il Consigliere delegato |
| AU Lattanzi |
IL SEGRETARIO