Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/06/2025, n. 12304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12304 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2019, proposto da Ferriere Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Francesca Carlesi e Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. prot. n. GSE/P20180096845 - 19/10/2018, avente ad oggetto “ Chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A del provvedimento GSE/P20180063988, presentate da Ferriere Nord S.p.A. - Richiesta restituzione incentivi ”;
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20180063988 - 13/07/2018, avente ad oggetto “ Chiusura del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell' “Allegato A - Elenco complessivo RVC”, presentate da IE RD S.P.A. ”;
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20180055462 - 21/06/2018, avente ad oggetto “ Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate nell' “Allegato A - Elenco complessivo RVC”, presentate da IE RD S.P.A. ”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte ricorrente, notificata alle parti resistenti e depositata in giudizio controinteressati in data 14 maggio 2025, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
Visto che il predetto atto di rinuncia è firmato, per presa visione ed adesione alla richiesta di compensazione delle spese, anche dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare estinto il giudizio per rinuncia;
Ritenute sussistenti, sulla scorta di una valutazione globale della controversia e della novità delle questioni trattate al tempo della proposizione delle domande, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO