Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: vendita di cose mobili.
Fra:
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Nasuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Savona, Via Paleocapa, n.
9/8, come da mandato in atti;
- Appellante –
[...]
in persona del presidente del consiglio di OP
amministrazione e dell'amministratore Controparte_2
delegato entrambi anche in proprio, tutti CP_3
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Roberto Ponzio e Pilade Lanero ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Genova, Viale Sauli, n. 5/18, come da mandato in atti;
- Appellati e appellanti incidentali -
1
contro
-
in persona degli amministratori delegati P_ [...]
e entrambi anche in proprio, tutti Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Matteo Ponzio e Pilade Lanero ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Genova, Viale Sauli, n. 5/18, come da mandato in atti;
- Appellati –
-e
contro
-
in Controparte_4
persona del liquidatore e rappresentante legale pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ordine ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Nomentana, n.
861/R, come da mandato in atti;
- Appellata –
-e
contro
-
in persona del rappresentante legale pro Controparte_5
tempore, rappresentante e difesa dall'Avv. Barbara Capocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Bernardi
sito in Savona, Via Luigi Corsi, n. 6/1, come da mandato in atti;
-nonché
contro
-
in proprio e quale ex socio accomandatario Controparte_6
di rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_7
disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Ponzio e Pilade Lanero ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Genova, Viale Sauli, n. 5/18, come da mandato in atti;
- Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale : Parte_1
2 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, reiectis contrariis,
in accoglimento del presente gra-vame, in riforma dell'impugnata
sentenza e, comunque, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio
relativo alla procedura di accertamento tecnico preventivo ante
causam n. 348/2019 RG Tribunale di Savona, se non ancora acquisito,
nonché previa revoca dell'ordinanza del 06.02.2023 con ammissione
delle istanze istruttorie dedotte e non accolte, respingere le ecce-
zioni delle controparti e, in particolare, le eccezioni di
prescrizione e/o decadenza, in quanto infondate in fatto ed in
diritto per i motivi sopra esposti, così giudicare: 1) accertare e
dichiarare che la e la , oggetto del Parte_2 Parte_3
contratto per cui si procede, fornite dai convenuti, sono costituite
da materiale completamente diverso da quello pattuito perché
appartenente ad un genere differente da quello posto a base della
decisione di di acquistare, sia la che la Parte_1 Parte_2
e, in ogni caso, con difetti che gli impediscono Parte_3
di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta
come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie
del tutto dissimile da quella dedotta in contratto;
2) in via di
mero subordine, accertare e dichiarare i gravi vizi dei materiali
di cui al punto 1) che rendono inservibile all'uso anche ai sensi
degli artt. 1490 e seguenti c.c. e 1667 e seguenti c.c.; 3)
conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del
contratto relativo alla fornitura della e della Parte_2 [...]
, oggetto del presente giudizio, per grave inadempimento Parte_3
di tutti i convenuti;
4) in via alternativa e subordinata, accertare
e dichiarare l'annullamento del contratto relativo alla fornitura
della e della , oggetto del presente Parte_2 Parte_3
giudizio, per vizio del consenso, conseguente al dolo, anche per
3 artifizi e raggiri, sia omissivo che commissivo, posto in essere dai
convenuti; 5) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità
extracontrattuale dei convenuti per i motivi esposti nella
narrativa; 6) dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i
convenuti al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi nella
somma emergenda in corso di causa e, comunque non inferiore a €
500.000,00, ivi comprese le spese sostenute in virtù dell'ATP ante
causam, depositato il 01.02.2020, spese legali, nonché relative ai
consulenti tecnici d'ufficio e ai consulenti tecnici di parte, oltre
interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme;
7) protestate
spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per gli appellati ed appellanti incidentali e OP
e : Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova,
per le causali tutte di cui in narrativa,
in via principale nel merito:
- rigettare l'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data
13.02.2024 avverso la sentenza n. 7/2024 pubblicata il 10.01.2024
dal Tribunale di Savona, notificata in data 16.01.2024, siccome
infondato tanto in fatto quanto in diritto, confermando in toto la
pronuncia impugnata;
in via subordinata nel merito:
- graduare responsabilità e danno secondo le risultanze di causa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda della accertare le singole responsabilità e Parte_1
nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della P_
(già e dei signori e
[...] Controparte_8 CP_3 [...]
quantificare l'entità del risarcimento dai Controparte_2
4 medesimi dovuti limitatamente al rapporto causale tra le violazioni
agli stessi imputate e l'ammontare del danno relativo accertato in
corso di causa,
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda formulata da parte attrice nei confronti dei convenuti,
dichiarare tenuta e condannare (c.f.: Controparte_5
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1
sede in Fiorenzuola (FI), via Imolese n. 104 e la
[...]
(c.f.: , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del liquidatore-legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma,
piazzale Caduti della Montagnola n. 72 a garantire, manlevare e/o
comunque tenere indenne, ciascuna per quanto di rispettiva
competenza in relazione al materiale dalle stesse venduto, la
[...]
(già ) ed i signori e P_ Controparte_8 CP_3 [...]
da ogni e qualsivoglia pretesa della Controparte_2 Parte_1
e, più in generale, dal pagamento di qualsiasi somma i convenuti dovessero vedersi condannati a versare alla a Parte_1
qualsivoglia titolo, condannando pertanto e la Controparte_5
(ciascuno secondo la Controparte_4
misura di responsabilità che sarà accertata) al pagamento in favore
della della medesima somma che questa sarà OP
eventualmente tenuta a corrispondere alla in forza Parte_1
dell'emananda sentenza.
in via riconvenzionale e di appello incidentale:
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 7/2024 pubblicata
il 10.01.2024 dal Tribunale di Savona:
- dichiarare la , con sede legale in Torino (TO), via Maria Parte_1
Vittoria n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore,
tenuta e conseguentemente condannarla al pagamento in favore della
5 , per le causali di cui in narrativa, della somma OP
di euro 22.100,37 o veriore altra ritenuta di giustizia, oltre ad
interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 231/02 dalla scadenza
dei singoli crediti al saldo;
- dichiarare la compensazione giudiziale tra gli opposti crediti
solo in caso di accoglimento dell'appello principale.
- condannare la al pagamento delle spese legali di Parte_1
primo grado in favore della tenendo distinta la OP
sua posizione rispetto alla P_
In via di appello incidentale condizionato all'accoglimento
dell'appello principale:
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 7/2024 pubblicata
il 10.01.2024 dal Tribunale di Savona:
- ordinare l'esibizione del progetto del cantiere di Alassio “
[...]
con riferimento in particolare ai sottofondi Parte_4
strutturali sotto il massetto di posa ed al massetto di posa per consentire di accertare se vi sono stati errori di progettazione.
- disporre per i motivi esposti in narrativa una rinnovazione e/o
integrazione di CTU volta ad accertare:
a) se, quanto alle forniture di esse siano conformi Parte_2
o meno per qualità a quanto previsto nel preventivo intervenuto in
data 18.3.2013 (doc. 2 ) e in caso di problematiche OP
riscontrate quali siano i difetti del materiale fornito,
specificandoli e precisandoli in dettaglio;
b) se, quanto alle forniture di pietra Santa Fiora, in caso di
problematiche accertare quali siano i difetti del materiale fornito,
specificandoli e precisandoli in dettaglio;
c) se il fenomeno della risalita di umidità per capillarità può
essere causa e/o concausa delle problematiche riscontrate sulle
6 pietre naturali posate nel cantiere di Alassio della Parte_1
ed in particolare della macchiatura delle pietre;
d) se il massetto è stato progettato a regola d'arte, quale sia il
grado umidità del massetto e le resistenze meccaniche di quest'ultimo
e se il massetto così come realizzato secondo il progetto fornito
dalla committente può essere causa e/o concausa della risalita di
umidità;
e) se vi sono stati errori di progettazione e/o di direzione dei
lavori per aver omesso di progettare una protezione del massetto di
posa con specifica guaina impermeabilizzante e per non aver previsto
e realizzato l'interposizione di uno stato drenante tra guaina e
massetto;
f) quali sono gli interventi da effettuare per ovviare alle
problematiche riscontrate.
In via istruttoria:
- dichiarare tardiva e quindi inammissibile la produzione dei doc. da 105 a 116 depositati in primo grado dalla con la Parte_1
memoria 183 c. 6 n. 3 c.p.c. poiché non qualificabili come documenti
in controprova, essendo semmai in prova diretta e come tali da
produrre con la memoria 183 c. 6 n. 2 c.p.c..
Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.”;
Per gli appellati e e P_ Controparte_2 CP_3
:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova,
per le causali tutte di cui in narrativa,
in via principale nel merito:
- rigettare l'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data
13.02.2024 avverso la sentenza n. 7/2024 pubblicata il 10.01.2024
7 dal Tribunale di Savona, notificata in data 16.01.2024, siccome
infondato tanto in fatto quanto in diritto, confermando in toto la
pronuncia impugnata;
in via subordinata nel merito:
- graduare responsabilità e danno secondo le risultanze di causa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda della accertare le singole responsabilità e Parte_1
nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della P_
(già “ ,
[...] Controparte_9 CP_2
, ) nonché di e
[...] OP0 Controparte_2
personalmente quali ex soci accomandatari de CP_3 CP_7
, quantificare l'entità del risarcimento dai medesimi dovuti
[...]
limitatamente al rapporto causale tra le violazioni agli stessi
imputate e l'ammontare del danno relativo accertato in corso di
causa.
In via istruttoria:
- dichiarare tardiva e quindi inammissibile la produzione dei doc.
da 105 a 116 depositati in primo grado dalla con la Parte_1
memoria 183 c. 6 n. 3 c.p.c. poiché non qualificabili come documenti
in controprova, essendo semmai in prova diretta e come tali da
produrre con la memoria 183 c. 6 n. 2 c.p.c..
Con il favore delle spese di causa.”;
Per l'appellata Controparte_4
:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte adita,
In via preliminare, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: dichiarare
e i sig.ri e OP Controparte_2 CP_3
decaduti dal diritto alla garanzia dai vizi, difetti e/o mancanza
di qualità promesse delle forniture per cui è processo per mancanza
8 e/o tardività della denuncia ex art. 1495, 1 comma c.c. e, comunque,
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di
garanzia ex adverso svolta ex art. 1495, 3 comma c.c, essendo decorso
l'anno dalla consegna della merce, e in ogni caso la decadenza dalla
garanzia e la prescrizione dall'azione in relazione a qualsivoglia
domanda svolta e dei sig.ri OP Controparte_2
e nei confronti della CP_3 OP1
e conseguentemente dichiarare inammissibile e
[...]
respingere ogni avversaria domanda e pretesa;
- in ogni caso, rigettare il gravame e qualsiasi domanda da chiunque
spiegata nei confronti della Controparte_4
in quanto inammissibile, prescritta e comunque non
[...]
fondata e non provata per i motivi meglio dedotti nella narrativa
degli scritti difensivi;
solo in via meramente subordinata, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c.:
- graduare le eventuali responsabilità e i danni secondo le
risultanze di causa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda di manleva di e dei sig.ri OP CP_2
e accertare la singola ed effettiva
[...] CP_3
responsabilità di e Controparte_4
quantificare l'entità della somma dovuta dalla medesima
limitatamente e proporzionalmente all'effettivo e provato rapporto
causale tra le violazioni alla stessa imputate e l'ammontare del
danno relativo accertato in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali e compensi del
giudizio di merito e di quello di inibitoria, anche ai sensi
dell'art. 96 c.p.c., per i motivi meglio dedotti nella narrativa
9 degli atti difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario.”;
Per l'appellata : Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Giudice della Corte di Appello di Genova, contrariis
reiectis, dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello
proposto da respingere l'appello proposto dalla Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.7/2024, resa inter partes dal Tribunale Pt_1
di Savona in data 10.01.2024 in quanto infondato in fatto e diritto
e, comunque, non adeguatamente supportato da elementi di prova;
in
ipotesi di accoglimento del proposto appello, Voglia accogliere le
domande tutte svolte dalla in sede di primo grado, Controparte_5
ovvero:
- in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte
di cui in premessa, la decadenza della garanzia e la prescrizione
dell'azione in relazione alle domande tutte svolte dalla P_
e dai Sigg.ri e nei
[...] Controparte_2 CP_3
confronti della Controparte_5
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della
chiamata in causa e quindi della domanda di manleva svolta dalla
e dai Sigg.ri e OP Controparte_2 CP_3
nei confronti della società per inadeguata Controparte_5
formulazione della c.d. edictio actionis, per assoluta incertezza
del petitum e della causa petendi;
- in ulteriore via preliminare: accertare e dichiarare, per le
ragioni tutte di cui in premessa, la decadenza della garanzia e la
prescrizione dell'azione in relazione alle domande tutte svolte
dalla ; Parte_1
- nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda
di manleva e delle domande tutte svolte nei confronti della società
10 e, per l'effetto, respingere le stesse, mandando Controparte_5
assolta la società da qualsiasi domanda e/o Controparte_5
pretesa avanzata nei suoi confronti;
- in via subordinata: graduare responsabilità e obblighi risarcitori
secondo le risultanze di causa, e, comunque, secondo quanto ritenuto
equo e/o di giustizia e, per l'effetto, qualora venisse accertata,
in ipotesi, la responsabilità della CP_4 Controparte_5
quantificare e/o limitare il risarcimento dalla stessa dovuto
limitatamente e proporzionalmente al rapporto causale tra le
violazioni alla stessa imputate ed accertate e il relativo danno
accertato in corso di causa, considerate l'incidenze causali dei
comportamenti e condotte delle altri parti in causa e/o di terzi
soggetti;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa,
per entrambi i gradi di giudizio, nonché per la fase cautelare;
- in via istruttoria: si insiste per le prove tutte richieste e non ammesse, ovvero disporsi la rinnovazione e/o integrazione di CTU,
attesa la nullità della CTU, la contraddittorietà della medesima,
la violazione del principio del contraddittorio, nonché l'assenza di
un'adeguata risposta dei CCTTUU sia ai quesiti del Giudice che alle
osservazioni di parte, con sostituzione dei/l consulenti nominati,
affinchè venga accertata la sussistenza di errori di progettazione
e/o direzione dei lavori e se sussistono ulteriori cause e/o concause
che hanno provocato, determinato e/o aggravato la situazione
lamentata da in ipotesi, disporsi l'integrazione e/o Parte_1
supplemento di CTU, affinché, previa sostituzione del periti
nominati, venga data risposta ai quesiti e alle osservazioni del CTP
Co nominato dalla società , rimasti senza risposta.”; Controparte_5
Per l'appellato : Controparte_6
11 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova,
per le causali tutte di cui in narrativa,
in via principale nel merito:
- rigettare l'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data
13.02.2024 avverso la sentenza n. 7/2024 pubblicata il 10.01.2024
dal Tribunale di Savona, notificata in data 16.01.2024, siccome
infondato tanto in fatto quanto in diritto, confermando in toto la
pronuncia impugnata;
in via subordinata nel merito:
- graduare responsabilità e danno secondo le risultanze di causa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda della accertare le singole responsabilità e Parte_1
nel caso in cui venisse accertata la responsabilità del sig.
[...]
personale e/o quale ex socio accomandatario de Controparte_6 [...]
quantificare l'entità del risarcimento dal medesimo CP_7
dovuto limitatamente al rapporto causale tra le violazioni allo
stesso imputate e l'ammontare del danno relativo accertato in corso
di causa.
In via istruttoria:
- dichiarare tardiva e quindi inammissibile la produzione dei doc.
da 105 a 116 depositati in primo grado dalla con la Parte_1
memoria 183 c. 6 n. 3 c.p.c. poiché non qualificabili come documenti
in controprova, essendo semmai in prova diretta e come tali da
produrre con la memoria 183 c. 6 n. 2 c.p.c..
Con il favore delle spese di causa.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 8/10/2020, Parte_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Savona,la
[...]
[...]
[...] (odierna OP2 P_
),
[...] Controparte_9 [...]
(odierna , OP3 P_ [...]
e deducendo Controparte_2 CP_3 Controparte_6
che:
- dal 2013, l'attrice aveva realizzato in Alassio, Via Luigi Borri,
un complesso residenziale di lusso denominato “ ; Parte_4
- l'allora legale rappresentante della società attrice si era rivolto a ,con cui era in ottimi rapporti, Controparte_6
per la scelta, la fornitura e la posa di materiale lapideo di pregio;
- aveva scelto personalmente materiali per Controparte_6
le finiture interne ed esterne dell'interno complesso, avvalendosi della società Controparte_9 [...]
nonché della società Controparte_2 OP0 [...]
OP2 CP_3
- la società aveva effettuato la fornitura e posa Controparte_7
di alcuni materiali e, per lo più, del massetto mentre la CP_8
aveva fornito la e la
[...] Parte_2 Parte_3
- successivamente la società era stata trasformata Controparte_8
in e la società era stata OP Controparte_7
trasformata in P_
- unico interlocutore con l'attrice era sempre stato
[...]
che si era occupato di tutto;
CP_6
-la fornitura delle pietre era stata effettuata in tre consegne e la posa della pavimentazione esterna era stata fatta dal 2013 al
2015 ad opera di posatori incaricati dalla Ditta Bemer.
Dopo la posa del materiale fornito da con Controparte_6
particolare riferimento alle pavimentazioni esterne dell'intero complesso, aveva iniziato a riscontrare Parte_1
13 progressivamente gravi difetti al materiale fornito, in particolare la presentava delle macchiature disomogenee in Parte_2
superficie, delle colorazioni di tonalità differente tra una lastra e l'altra, delle sfaldature sul piano superficiale, alcuni vacuoli e disgregazioni.
Nel preventivo di vendita del 17/09/2014, le parti avevano pattuito la fornitura di “pietra serena extradura prima scelta” e di “TR
Santa Fiora Venatina Sabbiata” e e gli altri Controparte_6
rappresentanti legali delle società convenute avevano consigliato e garantito che le pietre della fornitura erano quelle oggetto di contratto e di particolare pregio.
In realtà la pietra fornita era difforme e di qualità molto inferiore rispetto a quanto pattuito.
Nessun collaudo era stato effettuato e in data 18/12/2018, il consulente tecnico di parte di Ing. , Parte_1 Parte_5
redigeva una perizia in cui rilevato che i gravi vizi esistenti imponevano la rimozione di quanto installato e la sua sostituzione con materiale idoneo, quantificava i danni in Euro 311.980,118.
In data 1/02/2019, depositava presso il Tribunale di Parte_1
Savona ricorso per accertamento tecnico preventivo.
I convenuti si costituivano nel giudizio di A.T.P., chiedendo la chiamata in causa dei terzi (fornitrice della Controparte_5
e (fornitrice della Parte_2 Controparte_4 [...]
, nonché di e Parte_3 P_4 OP5
dell'Ing. . OP6
L consulenza tecnica di ufficio resa in sede di A.T.P. accoglieva le osservazioni compiute da e rilevava un danno in Parte_1
termini di deprezzamento per la fornitura difforme di lastre TR
14 di Euro 15.337,05 ed un danno in termini di costi per Parte_3
la sostituzione di lastre di TR ER di Euro 323.834,88.
339.171,93.
Inoltre, deduceva che l'emersione progressiva dei Parte_1
citati difetti, con gli appartamenti venduti a terzi, aveva danneggiato la sua immagine commerciale.
Pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto Parte_1
relativo alla fornitura della e della Parte_2 Parte_3
per grave inadempimento dei convenuti o, in subordine,
[...]
l'annullamento dello stesso per dolo, con accertamento, altresì,
della loro responsabilità extracontrattuale;
in ogni caso, con loro condanna al risarcimento dei danni in misura non inferiore a Euro
500,000,00 nonché il rimborso dei costi della C.T.U. resa nel procedimento di A.T.P., le cc.tt.pp. prestate dall'Ing. Parte_5
Cont e dallo oltre alle Parte_6
spese legali.
2. Si costituiva in giudizio , formulando, in via OP
preliminare, istanza di chiamata in causa, a manleva e garanzia, di e Controparte_5 Controparte_4
quali fornitori dei materiali.
Inoltre, la convenuta eccepiva la decadenza dalla garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione in relazione alle domande svolta nei propri confronti e nei confronti di e Controparte_2
quali ex soci accomandatari della CP_3 Controparte_8
rilevando comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attore.
In via subordinata, chiedeva di accertare le singole responsabilità
dei convenuti e, in via riconvenzionale, la condanna di Parte_1
15 al pagamento della somma di Euro 22.100,30, oltre interessi di mora,
a fronte del mancato pagamento di alcune fatture.
3. Si costituivano, altresì, nel giudizio di primo grado
[...]
, , e , CP_6 P_ Controparte_2 CP_3
eccependo preliminarmente la decadenza dalla garanzia per i vizi e la prescrizione della domanda attorea e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande, perché infondate in fatto e in diritto.
4. Autorizzate le chiamate di terzo, si costituivano nel giudizio di primo grado e Controparte_5 Controparte_4
unipersonale in liquidazione.
[...]
La prima eccepiva l'intervenuta decadenza della garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione, sia in relazione alle domande svolte,
nei propri confronti, dalla , sia con riferimento OP
alle domande di , eccependo, altresì, la nullità della Parte_1
propria chiamata in causa e della domanda di manleva per inadeguata formulazione dell'edictio actionis e per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, Controparte_5
contestava la fondatezza delle domande svolte nei propri confronti,
chiedendone il rigetto e, in via di mero subordine, chiedeva la graduazione delle responsabilità.
Anche eccepiva la decadenza Controparte_4
e prescrizione di tutte le azioni promosse, rilevandone, comunque,
l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
5. Il Tribunale istruiva la causa acquisendo il fascicolo dell'A.T.P.
e mediante l'escussione di prova orale.
6. Con sentenza n. 7 del 10/01/2024, il Tribunale di Savona:
- rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
OP P_ Controparte_2 CP_3
e e, per l'effetto, rigettava la
[...] Controparte_6
16 domanda di manleva proposta da nei confronti di OP
e Controparte_4 Controparte_5
- rigettava la domanda riconvenzionale proposta da OP
nei confronti di;
Parte_1
- condannava al pagamento delle spese di lite, Parte_1
compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di
A.T.P. .
Il Tribunale:
- riteneva insussistente nel caso di specie l'aliud pro alio sulla base della C.T.U., dal momento che il materiale venduto apparteneva al genus del bene oggetto del contratto e non era privo della sua funzione;
- accertava l'intervenuta decadenza e prescrizione a carico di Pt_1
rispetto alla domanda di garanzia per i vizi,
[...]
indipendentemente dalla qualificazione del rapporto contrattuale oggetto del giudizio alla stregua di vendita o di appalto, non essendoci prova in causa di una tempestiva denuncia dei difetti del materiale lapideo venduto ed essendo decorsi più di due anni dalla consegna dei lotti viziati;
- riteneva insussistente il dolo in capo alle parti convenute nella stipula dei contratti relativi alla fornitura del materiale lapideo,
non essendovi prova di inganni o di omissioni di informazioni;
- riteneva non risarcibile il danno da lesione dell'immagine commerciale di , non essendo un diritto risarcibile in Parte_1
caso di concorso tra azione contrattuale e azione aquiliana;
- non riconosceva il diritto di al pagamento delle OP
fatture inevase, in ragione dei vizi riscontrati dalla C.T.U. e dei costi necessari al ripristino dei luoghi.
17
7. In data 13/02/2024, proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, formulando cinque motivi di impugnazione .
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a ritenere non sussistente, nel caso di specie,l' aliud pro alio.
Secondo l'appellante, il presente caso integrava un'ipotesi di aliud
pro alio, in quanto la C.T.U. aveva accertato che il materiale lapideo venduto non era qualificabile come “pietra ER extradura”
e come “pietra Santa Fiora Venatina Sabbiata” e, secondo la giurisprudenza, si aveva aliud pro alio anche quando il bene venduto risulta privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, come avvenuto nel caso di specie.
Secondo motivo di appello.
La sentenza di primo grado aveva errato ad accertare la decadenza e la prescrizione delle domande di Parte_1
Secondo l'appellante, posta l'applicazione della disciplina in materia di appalto, non erano mai decorsi i termini di decadenza e prescrizione, siccome gli stessi non decorrono prima dell'accettazione dell'opera ex art. 1667 c.c., mai avvenuta.
Inoltre, l'appellante afferma che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorrono dal momento in cui il committente aveva assunto un'apprezzabile grado di conoscenza del vizio, nel caso di specie avvenuto solo con la C.T.U. resa nel procedimento di A.T.P.
Inoltre, i testi avevano confermato l'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi, intervenuta prima del maggio 2016.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a rigettare la domanda di annullamento del contratto per insussistenza del dolo.
18 Secondo l'appellante, le controparti erano consapevoli delle difformità del materiale poi venduto rispetto a quello richiesto e,
ciononostante, avevano concluso la compravendita inducendo in errore la quale, diversamente non avrebbe concluso il Parte_1
contratto. Inoltre, tali circostanze erano state confermate dai testi escussi in giudizio.
Quarto motivo di appello.
La sentenza di primo grado aveva errato a rigettare la domanda di responsabilità contrattuale dei convenuti.
Secondo l'appellante, sussistevano nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana a carico dei convenuti per i danni patiti consistenti:
- nell'attuale impossibilità di alienare a terzi gli immobili oggetto di causa;
- nel danno d'immagine commerciale dell'appellante, derivante dall'aver costruito un complesso immobiliare non rispondente allo standard di qualità da sempre offerto da Parte_1
Secondo l'appellante, la giurisprudenza di legittimità ammette il concorso della responsabilità aquiliana con quella contrattuale in caso di danno all'immagine dell'impresa.
Quinto motivo di appello.
L'appellante chiedeva la riforma del regolamento delle spese di lite del primo grado, quale conseguenza dell'accoglimento del proprio appello.
8. Si costituivano in giudizio unitamente a OP
e chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_3
dell'appello principale e proponendo due motivi di appello incidentale e appello incidentale condizionato.
19 , e ostenevano OP Controparte_2 CP_3
l'infondatezza dell'appello principale per le seguenti ragioni:
- non sussisteva aliud pro alio, perché la C.T.U. (pur avendo esaminato secondo loro i materiali in modo superficiale e non adeguato) aveva accertato che la fornitura era comunque di materiale appartenente allo stesso genere di quello pattuito e perché le problematiche riscontrate da riguardavano una sola Parte_1
parte di tutta la fornitura, problematiche dovute alla predisposizione della stratigrafia da parte della Direzione Lavori;
- posto che il contratto intercorso tra le parti doveva qualificarsi come compravendita, mancava la prova della tempestiva denuncia dei vizi nel termine di 8 giorni dalla loro conoscenza ex art. 1495 c.c.,
in particolare non era provato che alcuna denuncia fosse intervenuta prima del sopralluogo occorso il 17/05/2016, successivo alla perizia di parte del 18/04/2016. Inoltre, il termine annuale di prescrizione
ex art. 1495 c.c. era decorso essendo stato introdotto il presente giudizio nell'ottobre 2020, senza che il sopralluogo del 17/05/2016
(prima) e la lettera del 19/09/2018 (poi) avessero fruttuosamente interrotto la prescrizione;
- l'azione di annullamento proposta da era infondata, Parte_1
mancando l'elemento del dolo, in quanto si era OP
occupata solo di vendere le pietre acquistate da Controparte_5
e da , senza compiere alcuna condotta
[...] OP1
volta all'alterazione della volontà negoziale della controparte;
- nemmeno era fondata la domanda di risarcimento del danno, non potendosi ammettere concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale in ipotesi di danno all'immagine commerciale;
20 - in ogni caso, il quantum risarcitorio calcolato dal C.T.U. era da considerarsi eccessivo, in parte perché esistono lavorazione più
economiche per il ripristino, in parte perché diverse voci non possono essere poste a carico di in quanto OP
quest'ultima si era occupata solo della vendita del materiale lapideo.
Primo motivo di appello incidentale.
Il Tribunale aveva errato nel rigettare la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 22.100,37 inerente a fatture non pagate da Parte_1
Secondo gli appellanti incidentali, tali fatture non erano mai state contestate da e il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere Parte_1
l'importo complessivo delle stesse considerato che dette fatture non riguardavano il materiale per cui era causa (relativo alla sola pavimentazione esterna) e che le azioni avversarie erano prescritte.
In subordine, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a compensazione con il credito vantato dall'odierna appellante.
Secondo motivo di appello incidentale.
La sentenza di primo grado aveva errato a compiere un'unica liquidazione delle spese legali con l'aumento del 40%, ritenendo che tutti i convenuti fossero assistiti dai medesimi difensori.
Secondo l'appellante incidentale, la liquidazione delle spese doveva essere fatta separatamente, perché e OP P_
avevano sostenuto, in primo grado, due posizioni differenti ed erano assistite da due diversi difensori.
Appello incidentale condizionato.
Nel caso in cui si fosse ritenutafondata la domanda risarcitoria formulata da l'appellante incidentale censurava la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto di
21 condividere le conclusioni della C.T.U. svolta in sede di A.T.P.,
per aver la C.T.U. utilizzato riferimenti tecnici errati per qualificare il materiale lapideo e per non aver svolto determinati accertamenti tecnici necessari per stabilire effettivamente le cause dei vizi lamentati.
In ogni caso, insisteva nella domanda di manleva OP
e garanzia nei confronti di e Controparte_5 [...]
quali società fornitrici rispettivamente Controparte_4
della pietra ER e della TR FI oggetto di causa.
9. Si costituivano, altresì, in giudizio unitamente a P_
e chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_3
dell'appello proposto da per le medesime ragioni Parte_1
esposte da , o, in subordine, la graduazione delle P_ P_
responsabilità tra le parti in causa, oltre alla condanna dell'appellante ex art. 96, c. 3 c.p.c. per lite temeraria.
10. Si costituiva in giudizio anche Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello
[...]
principale e la conferma della sentenza di primo grado per ragioni analoghe a quelle dedotte dagli altri appellati.
In particolare, Controparte_4
- assumeva la propria estraneità dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 OP
- contesta vala perizia svoltasi in sede di A.T.P., affermando che la pietra prodotta e venduta da non era la Controparte_4
“TR Santa Fiora Venatina sabbiata”, bensì “ Parte_7
con breccine”, conforme al materiale effettivamente venduto,
[...]
e che le cause dei vizi lamentati erano da ricondurre a lavorazioni ed agenti esterni, non al materiale venduto;
22 - eccepiva la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c. delle domande proposte in manleva e garanzia nei suoi confronti da
[...]
, non avendo quest'ultima mai denunciato eventuali vizi P_
del materiale lapideo acquistato.
11. Si costituiva, altresì, in giudizio Controparte_5
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, per ragioni analoghe a quelle dedotte dagli altri appellati.
Nello specifico, deduce: Controparte_5
- l'inammissibilità dell'appello principale per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.;
- quanto all'accertamento delle cause dei vizi, l'inattendibilità
della C.T.U. per essere stata svolta circa 6/7 anni di distanza dalla fornitura del materiale, dopo l'intervento di diversi agenti esterni;
- la nullità della C.T.U. per aver esaminato fatture e d.d.t. non previamente sottoposti al contraddittorio delle parti, nonché per non aver risposto adeguatamente a determinate osservazioni del proprio c.t. di parte e al quesito relativo agli interventi di ripristino necessari;
- la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c. delle domande proposte in manleva e garanzia nei suoi confronti da P_
, non avendo quest'ultima mai denunciato eventuali vizi del
[...]
materiale lapideo acquistato;
- l'assenza di prova del fatto che la pietra ER fornita dall'appellata a sia stata utilizzata nel cantiere OP
di Parte_1
23 12. Si costituiva in giudizio anche , chiedendo Controparte_6
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado,
per ragioni analoghe a quelle dedotte dagli altri appellati.
In particolare, deduceva: Controparte_6
- di non aver mai speso il nome di , essendo egli OP
stato socio accomandatario dell'allora (odierna Controparte_7
); P_
- di non essere responsabile di eventuali danni, per non essersi occupato della fornitura del materiale lapideo e perché la posa in opera era esente da vizi.
13. All'udienza del 13/02/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
14.Appare opportuno iniziare con l'analisi della consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo.
La consulenza tecnica di ufficio è stata svolta da un collegio peritale composto da un ingegnere e da una geologa.
Per svolgere il loro compito i consulenti tecnici di ufficio hanno effettuato numerosi prelievi e carotaggi prelevando oltre una ventina di campioni di pietre in più punti nonché campioni di stucco,
malta nonché di colla e massetto aderenti alle piastre.
I campioni prelevati sono stati sottoposti ad analisi fisiche (prove di assorbimento d'acqua sui rivestimenti) e analisi petrografiche in microscopia ottica ed elettronica, per individuare la caratterizzazione del litotipo ed indagare sulle cause del degrado.
Il degrado rilevato consiste nelle seguenti tipologie:
24 i) La a pavimento presentava macchiatura, esfoliazione Parte_2
e splitting di scaglie sul ballatoio dell'ascensore della zona 4
II piano , il pavimento presentava una zona circolare di corrosione.
ii) a pavimento presentava una diffusa chiazzatura Parte_8
grigio scuro su fondo chiaro .
iii) Su alcune copertine in corrispondenza dei corridoi del I piano le lastre mostravano inoltre chiazzatura e macchiatura rossastra .
iv) Alcune copertine non soggette a calpestio mostravano una patina scura accrezionale;
v) Lastre a parete presentavano esfoliazione e splitting di scaglie.
Per quanto riguardava la Parte_2
Le analisi di laboratorio sui campioni hanno dimostrato che nel giro di pochi anni le proprietà tecniche delle pietre si erano dimezzate dall'inizio della posa.
L'analisi petrografica ha dimostrato che le lastre degradate appartengono a quattro tipi di roccia e quindi:
1)la fornitura era disomogenea ed era stata disattesa la richiesta di TR extra dura Pt_2
2)ammesso che almeno uno dei tipi identificati fosse Parte_2
extra dura, gli altri non lo erano
3)siccome tutti i tipi identificati presentano alterazione, anche l'eventuale pietra extra dura era di qualità insufficiente.
Infine le modalità di taglio delle lastre e l'applicazione di prodotti post posa acidificanti avevano aumentato l'assorbimento di fluidi ed il danneggiamento delle lastre.
Per questa pietra secondo la consulenza tecnica di ufficio è
necessaria la sostituzione integrale.
Per quanto riguarda la pietra . Parte_3
25 Le lastre si presentano ben tagliate e la qualità della posa è
accurata ma l'esame microscopico ha rilevato:
i)degrado accrezionale,
ii) degrado ablazionale,
iii)modesti fenomeni di variazioni cromatiche iv) una fratturazione passante attraverso le lastre.
La composizione e la tessitura della roccia posta in opera differiscono per circa il 90% dalla varietà attesa.
Parte della roccia posata era di tessitura conglomeratica la cui composizione includvae clasti di rocce alterabili e suscettibili di essere espulse dalla roccia ospite per rigonfiamento della componente argillosa.
Concludendo, secondo la consulenza tecnica per la pietra Parte_3
:
-il 5% della fornitura era conforme e coerente;
-il 15% non era conforme con un deprezzamento del 10% del valore di acquisto;
-il restante 80% del materiale è destinato ad un deterioramento più
o meno rapido e dovrà essere sostituito.
I danni in termini di minor valore per le parti da non sostituire e nei costi di demolizione, acquisto di materiale in sostituzione e sua nuova installazione erano stati quantificati in:
-Euro 15.377,05 per la pietra Parte_3
-Euro 323.834,88 per la Parte_2
In totale Euro 339.211,93 oltre IVA.
Questa consulenza risulta molto dettagliata, supportata da analisi tecniche e di laboratorio e la Corte concorda con essa.
Infondate sono poi le critiche mosse dagli appellati alla consulenza:
26 -le osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte alla prima bozza sono esaurientemente trattate nel corpo della consulenza ed a esse si rinvia;
-le analisi svolte sono estremamente approfondite e non superficiali come sostengono gli appellati;
-un concorso di colpa nelle scelte della committente è da escludersi;
-i costi di demolizione, acquisto di nuovo materiale s installazione dello stesso sono correttamente calcolati né sono possibili scorciatoie “al risparmio” trattandosi di un complesso immobiliare di pregio.
15.Circa la natura del rapporto contrattuale esistente fra la Pt_1
e ,
[...] Controparte_9 CP_2
, e la
[...] OP0 OP2
e tenendo conto che si trattava di
[...] CP_3
un importante intervento nell'ambito dell'edificazione di una decina di case con selezione, fornitura e posa dei materiali non si può avere dubbi che si sia in presenza di un contratto di appalto.
I testi parlano di un pacchetto unico organizzato dal con P_
imprese a lui riconducibili e furono le sue società a scegliere il materiale, ad acquistarlo ed avvalersi degli artigiani per installarlo.
Si veda ad esempio l'email del 28 gennaio 2015 in cui Persona_1
indica un montatore, il suo prezzo e poi vi aggiunge in alternativa il prezzo di quella che viene definita come “altra ns. squadra ligure”.
Oppure il cronoprogramma dei lavori inviato dalla con CP_7
email del 1° luglio 2015.
Per quanto riguarda i rapporti Controparte_9
, e la
[...] Controparte_2 OP0 [...]
[...]
[...] e con le terze OP8 CP_3
chiamate e società Controparte_5 Controparte_4
unipersonale in liquidazione si tratta invece di un contratto di compravendita essendosi queste ultime due società limitate a vendere il materiale poi utilizzato nell'appalto.
16.Circa i tempi di scoperta e di segnalazione dei vizi emerge dall'istruttoria quanto segue.
La natura dei vizi delle pietre fornite era tale che le stesse furono sottoposte ad un degrado progressivo manifestatosi in forme sempre più gravi con il passare degli anni.
Nella consulenza si legge che nel corso delle operazioni peritali i consulenti avevano dovuto constatare un peggioramento della situazione fra l'inizio e la fine delle operazioni.
Così se i primi segni di degrado , apparentemente minori e che cominciarono ad apparire pochi mesi dopo la posa solo dopo anni la gravità della situazione si manifestò pienamente.
Tanto è vero che inizialmente venne risposto che quelli che erroneamente erano indicati come difetti erano le caratteristiche della pietra.
ex amministratore della sentito come Testimone_1 Parte_1
testimone ha dichiarato:
“non è vero;
confermo quanto ho già dichiarato sopra;
tra la fine
del 2013 e la fine del 2014 si erano già manifestati nel lotto 1 i
problemi di stonalizzazione e la presenza di piccoli buchi nelle
pietre; questi difetti erano stati denunciati al sig. CP_6
al sig. e ciò mediante telefonate;
sopralluoghi in CP_3
cantiere e comunicazioni di posta elettronica
a.d.r.: lo stesso incarico al fù condiviso con il sig. Tes_2 CP_6
e venne conferito circa ai primi del 2016 io stesso, visto
[...]
28 il rapporto che c'era con , avevo anticipato a lui ben un CP_6
mese prima del maggio 2016 l'esito della perizia
sul capo 15 preciso che all'incontro del maggio 2016 io stesso fui
presente;
a.d.r. all'esito dell'incontro non fù redatto alcun verbale né
tantomeno sottoscritto da tutti
a.d.r.: viene rammostrato il doc. 25 prodotto nel fascicolo di
[...]
ed il teste dichiara di non ricordare se questo P_
documento gli fosse stato trasmesso in visione;
a.d.r.: in sede di incontro si è parlato di “idoneità” delle pietre
ed è stato detto da parte e che quella posata non era Pt_1 Tes_2
la pietra che era stata ordinata e pagata;
ma presentava
caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste con gli ordini”
Dal punto di vista documentale risulta la seguente sequenza
-21 maggio 2014 lettera della alla Parte_1 Controparte_8
in cui si legge:
“
-18 dicembre 2015 lettera alla Controparte_4 Controparte_8
che dice in risposta alle segnalazione dei difetti che stavano emergendo che venature e variazioni cromatiche sono connaturali alla pietra
-Perizia Borsero del 18 aprile 2016, richiesta da Parte_1
in essa non vi è una descrizione particolareggiata dei danni, viene descritta una porosità superiore alla media della e che si trattava di e non , valore inferiore del Parte_2 Parte_9
20% rispetto al prezzo pagato, la ad avviso del Parte_3
consulente presentava difetti inaccettabili.
29 -Verbale di sopralluogo in accordo fra le parti in data 17 maggio
2016 in cui nella parte iniziale si legge:
-Lettera 19 settembre 2018 di richiesta danni da parte dell'avvocato dell' Parte_1
-Perizia di parte, redatta dal tecnico , completata il 28 Parte_5
gennaio 2019
-Ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato il 17
gennaio 2019.
-Deposito della consulenza tecnica di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo il 18 giugno 2020
-Notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in data 15 ottobre 2020.
E' possibile a questo punto passare ad esaminare i singoli motivi di appello.
17.Il primo motivo di appello è infondato.
Com'è noto, “Sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.,
qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a
quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e
30 destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli
funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-
sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.”
(ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 14/05/2024, n. 13214; v. altresì
Cass. Civ., Sez. III, 24/08/2023, n. 25230).
In altri termini, la fattispecie che integra aliud pro alio sussiste quando il bene consegnato risulta totalmente difforme, sotto ogni profilo, rispetto a quello oggetto del contratto, tale da risultare del tutto inidoneo a soddisfare lo scopo economico-sociale della cosa pattuita.
Nel presente caso il materiale lapideo consegnato all'odierna appellante corrispondeva ai genera della “ e della Parte_2
“ e, pur se affetto da vizi e da carenza delle Parte_3
qualità promesse che lo hanno reso inidoneo all'uso desiderato, non era totalmente privo di quelle caratteristiche naturali necessarie per assolvere astrattamente alla funzione costruttiva.
Mentre qui almeno inizialmente queste caratteristiche inizialmente c'erano solo che erano sottoposte ad un rapido degrado per i vizi presenti nel materiale e le difformità rispetto a quanto ordinato.
18.Il terzo motivo di appello è infondato.
Né nelle testimonianze né dai documenti come sopra esposti emergono degli elementi per ritenere sussistente un dolo ai danni della Pt_1
o un tentativo di ingannare l'appellante.
[...]
19.Il secondo, quarto e quinto motivo sono parzialmente fondati nei seguenti termini.
Parte appellante domanda il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale.
31 Trattandosi di appalto avente ad oggetto parti di beni immobili risulta applicabile non solo l'art. 1667 c.c. ma anche l'articolo
1669 c.c.
Non vi sono dubbi in giurisprudenza sul fatto che i gravi vizi possono riguarda non solo l'intero immobile ma anche parti dello stesso (cfr. Cassazione civile , sez. II , 01/08/2003 , n. 11740;
Corte appello , Venezia , sez. IV , 02/05/2023 , n. 956; Tribunale
, Pordenone , 22/05/2018 , n. 424) come nel presente caso.
L'articolo 1669 c.c. prevede che
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per
la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei
confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta
la denunzia entro un anno dalla scoperta .
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.“
Nel presente caso, in cui i difetti emergevano progressivamente nel corso degli anni e la loro evoluzione era ancora in corso durante lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio si può ritenere che solo la consulenza tecnica di ufficio ha permesso di accertare i vizi nella loro completezza.
In tal senso:
Cassazione civile , sez. II , 06/12/2022 , n. 35781
“Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di
gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall' art.
1669 c.c. , a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre, anche per il progettista, dal giorno in cui
il committente consegua un apprezzabile grado
32 di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro
derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non
essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza
e semplici sospetti.”
Cassazione civile , sez. II , 16/01/2020 , n. 777
“Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di
gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall' art.
1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un
apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione
dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione
del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico
preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di
scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel
quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione
congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.”
Corte appello , Lecce , sez. II , 30/05/2023 , n. 483:
“In tema di vizi nella realizzazione del c.d. cappotto termico, i
termini di decadenza e prescrizione decorrono dal momento della
scoperta, che, nei casi di vizio occulto, come nel caso di specie,
si presenta per gradi, in tempi diversi e successivi, e si identifica
con la conoscenza obiettiva e completa dei difetti, che ben può
intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede
giudiziale.”
Corte appello , Venezia , sez. I , 14/07/2022 , n. 1617:
33 “In tema opere appaltate il termine per la denuncia dei vizi di
costruzione ex art. 1669 c.c. decorre dalla data in cui il
committente abbia acquisito una conoscenza effettiva e reale
dell'esistenza e della consistenza dei vizi e delle loro cause,
ossia nel momento in cui gli stessi sono oggetto di accertamento da
parte di un tecnico.”
Cassazione civile , sez. II , 29/03/2002 , n. 4622;
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di
gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art.
1669 c.c. a pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un
apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione
dell'opera (nella specie dalla data di deposito della relazione del
consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo),
non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale
detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di
fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede
di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente
da vizi logici o da errori di diritto.”
Tenendo conto che il deposito della consulenza tecnica di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo è del 18 giugno 2020 e che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la data 15 ottobre 2020.
Spetta pertanto sicuramente il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c. .
20.Possono sussistere invece dei fondati dubbi sulla possibilità di esperire l'azione ex art. 1667 c.c..
34 L'articolo 1667 c.c. prevede:
“L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera [1668]. La garanzia non è dovuta se il committente ha
accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti
o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in
mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore
le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La
denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le
difformità o i vizi o se li ha occultati.
. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno
della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento
può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi
siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima
che siano decorsi i due anni dalla consegna “ .
La consegna è avvenuta nel 2015.
E' vero che non vi è mai stato un collaudo ma è anche vero che la disciplina del collaudo è specifica degli appalti pubblici e non è
prevista negli appalti privati (cfr. Corte appello , Roma , sez. II
, 16/03/2006 , n. 1342 ) né risulta prevista nei documenti contrattuali in atti.
Inoltre negli appalti privati la prescrizione ex art. 1667 c.c.
decorre dalla consegna e differisce dall'accettazione dell'opera che ha una valenza ai sensi del 1° comma dell'articolo (in termini cfr. Cass. Sez. II 13 dicembre 2021 n. 39599)
Infine ai fini della decadenza ex art. 1667 c.c. fra la data della scoperta dei vizi 18 giugno 2020 e la data della notifica della citazione il 15 ottobre 2020 decorrono più di 60 giorni.
35 E' vero che esiste una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. II 31
maggio 2011 n. 12030) che ha ritenuto che non solo la conoscenza del vizio possa decorrere solo dal deposito della consulenza nell'accertamento tecnico di ufficio, ma che il deposito del ricorso per accertamento tecnico di ufficio integra gli estremi della denuncia del vizio;
però si deve osservare che sulla base di questo ragionamento si denuncia un vizio di cui non si è ancora acquisita piena conoscenza.
21.Passando ad esaminare i responsabili dei danni, si osserva che anche se le società del hanno agito in modo coordinato P_
nell'ambito di un contratto di appalto unitario la responsabilità
deve essere attribuita tenendo conto dei rispettivi ruoli svolti nel contratto di appalto.
La società aveva effettuato la fornitura e posa Controparte_7
di alcuni materiali e, per lo più, del massetto mentre la CP_8
aveva portato ed installato la e la .
[...] Parte_2 Parte_3
La consulenza tecnica ha escluso una erronea posatura del materiale,
ne segue che La ceramica S.s.s., oggi deve essere P_
dichiarata esente da responsabilità.
Responsabile dei danni è invece la all'epoca OP
. Controparte_8
Oltre alla società rispondono anche i soci accomandatari dell'epoca
, ossia e Controparte_2 CP_3
Circa il ruolo di socio della Controparte_6 CP_7
ma non della , la Corte ritiene che il suo
[...] Controparte_8
ruolo di coordinamento e di mantenimento dei rapporti con la Pt_1
non sia sufficiente a farne assumere la natura di
[...]
“capogruppo” responsabile in via solidale di quello che facevano le due società.
36 Il danno può essere quantificato sulla base della consulenza tecnica di ufficio in Euro 339.211,93 oltre IVA.
22.Circa l'appello incidentale proposto da si OP
osserva che esaminando le fatture di cui alle somme richieste (doc.
30 del fascicolo di primo grado di parte OP
riguardano sempre la posa di lastre di e TR Fiora Parte_2
difettose.
Non si tratta pertanto di attività avulse dalla presente controversia.
Per quanto riguarda le domande proposte contro la Controparte_5
(fornitrice della e
[...] Parte_2 Controparte_4
(fornitrice della ) dalla Parte_3 OP
si tratta indubbiamente di un rapporto contrattuale
[...]
qualificabile come compravendita.
Ne segue che è applicabile il 3° comma dell'art. 1495 c.c. per cui l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna.
Deve anche respingersi l'appello incidentale in punto spese dato l'esito della causa.
23.Circa il regime delle spese tenendo conto della complessità della causa e della difficolta ad individuare i rispettivi ruoli si compensano le spese legali dei due gradi di giudizio di tutte le parti sia nei confronti della e Controparte_5 [...]
sia nei confronti della e di Controparte_4 P_
. Controparte_6
Seguono invece la soccombenza le spese legali dei due gradi di giudizio fra e Parte_1 OP9
e e sono liquidate in:
[...] CP_3
in Euro 1.214,00 per compensi Euro 26.800,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (Euro. 5000, per l'ATP; Euro 3.500,00
37 per la fase di studio, Euro 2.300,00 per la fase introduttiva, Euro
10.000,00 per la fase istruttoria, Euro 6.000,00 per la fase della decisione) per il primo grado.
in Euro 1.821,00 per spese ed Euro 16.800 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (Euro 4.300,00 per la fase di studio,
2.500,00 Euro per la fase introduttiva, 3000,00 Euro per fase istruttoria e di trattazione, 7000,00 Euro per la fase della decisione) per il grado di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello incidentale è stato interamente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da OP Controparte_2
e contro la sentenza n. 7 del 10/01/2024 del Tribunale CP_3
di Savona.
Respinge l'appello incidentale.
Accoglie parzialmente l'appello principale ed in riforma
dell'appellata sentenza condanna in solido
[...]
e a corrispondere ad OP9 CP_3 Pt_1
Euro 339.211,93, al netto dell'IVA, oltre rivalutazione ed
[...]
interessi legali dalla data del deposito della consulenza tecnica
nell'accertamento tecnico preventivo al saldo.
Spese dei due gradi di giudizio compensate fra tutte le parti e
[...]
, , e Controparte_5 Controparte_4 P_ [...]
CP_6
38 Condanna in solido e OP9
a rifondere a le spese legali in Euro CP_3 Parte_1
1.214,00 per compensi Euro 26.800,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A. per il primo grado.
in Euro 1.821,00 per spese ed Euro 16.800 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A. per il grado di appello.
Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 in relazione
all'appello incidentale.
Genova, lì 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
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