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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/09/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 342/2025
Oggi 4 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Caruso per parte ricorrente;
nessuno è presente per la resistente
[...]
CP_1
La giudice preliminarmente osserva che al punto 4 delle conclusioni si chiede la condanna di tale “ CP_2
, evidentemente estranea ai fatti di causa, e pertanto invita parte ricorrente a correggere quello che pare
[...] essere un errore materiale;
l'avv. Caruso riconosce l'esistenza dell'errore materiale e precisa che laddove è scritto “ , si deve invece intendere . Controparte_2 CP_1
Il procuratore del ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso, come integrate dai conteggi depositati e dunque con le seguenti precisazioni:
- alla luce dell'intervenuta conciliazione parziale s'intendono rinunciate le domande nei confronti di CP_3
e di;
[...] Controparte_4
- devono intendersi altresì rinunciate le domande sulla maggiore durata del rapporto e sul superiore inquadramento, fatto salvo il corretto inquadramento sulla base del rinnovo contrattuale già in vigore al momento dell'assunzione;
- la retribuzione globale di fatto deve intendersi ridotta a € 1.748,46;
- deve intendersi rinunciata la domanda risarcitoria;
- il ricorrente intende optare per l'indennità sostitutiva della reintegra e pertanto insiste anche per il pagamento di tutto quanto collegato alla chiusura del rapporto (TFR, ROL, Ferie non godute), come calcolato nei conteggi depositati. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura del dispositivo della sentenza. Il procuratore del ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 342/2025 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CARUSO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito
1. Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la sussistenza tra il ricorrente e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, intercorso nel periodo di CP_1 lavoro dal 23.07.2024 al 18.12.2024 o nel diverso periodo di giustizia accertato e dovuto, con inquadramento retributivo nel livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato e/o dovuto e, per l'effetto,
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive e di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per tutto il periodo lavorativo decorrente dal 23.07.2024 al 18.12.2024 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del CP_1 ricorrente, per i dedotti titoli, della somma lorda pari ad € 8.411,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 18.12.2024 o nella diversa data di giustizia accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società alla reintegrazione del CP_1 ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € € 1.748,46) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo. IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio e lo sviluppo processuale. ha citato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_5 Controparte_6 chiedendo:
- l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con per il CP_1 periodo dal 15 giugno al 18 dicembre 2024, con inquadramento al livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria;
- la condanna di delle altre due resistenti in solido ai sensi dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29, comma II, del CP_1
D. L. vo n. 276/2003, quali committenti dell'appalto, al pagamento di differenze retributive per l'importo di € 21.871,26;
- l'accertamento della nullità del licenziamento verbale intimatogli il 18 dicembre 2024 da la conseguente CP_1 condanna di quest'ultima a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagare il risarcimento pari alle mensilità dovute dal licenziamento alla reintegrazione, con versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
- l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale della società datrice di lavoro per i danni procurati a causa dell'eccessivo orario di lavoro imposto.
è rimasta contumace, mentre e si sono costituite CP_1 Controparte_5 Controparte_6 chiedendo il rigetto delle domande proposte con il ricorso;
tuttavia, tra il ricorrente e le resistenti costituite è stato trovato un accordo e pertanto all'udienza del 22 maggio 2025 è stato stilato il verbale di conciliazione, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra il ricorrente da una parte e e dall'altra parte. In particolare, le resistenti costituite si sono Controparte_5 Controparte_6 impegnate a pagare al ricorrente la somma di € 2.500,00 a titolo transattivo, oltre a un concorso alle spese di lite.
Alla medesima udienza del 22 maggio 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione relativamente al rapporto processuale tra implicitamente rinunciando alle Parte_1 CP_1 istanze istruttorie e, in data 21 maggio 2025, ha depositato nuovi conteggi sulle somme dovute, limitate all'importo di € 8.411,25.
All'udienza di discussione odierna, nella perdurante contumacia di la difesa del ricorrente ha ridefinito le CP_1 proprie domande, richiamando i conteggi del 21 maggio 2025, rinunciando alle domande nei confronti di CP_5
e di per l'Italia e alle domande sulla maggior durata del rapporto, sul superiore
[...] CP_5 inquadramento e sul risarcimento dei danni da super-lavoro.
2. La domanda sull'accertamento della durata del rapporto di lavoro.
Dai documenti depositati dal ricorrente risulta che quest'ultimo venne assunto da on contratto di lavoro a CP_1 tempo pieno e a tempo indeterminato a partire dal 23 luglio 2024, con inquadramento al primo livello del CCNL Metalmeccanici dell'Industria (v. modello Unilav depositato quale doc. 2 e buste-paga depositate sub 3). Come s'è accennato, ha domandato, con il ricorso introduttivo del giudizio, l'accertamento Parte_1 che il rapporto di lavoro avesse decorrenza dal 15 giugno 2024, sostenendo una regolarizzazione successiva all'inizio delle prestazioni lavorative. Tuttavia, a seguito della costituzione di e di Controparte_5 [...]
le quali hanno depositato documentazione attestante il fatto che il ricorrente era stato Controparte_6 dipendente a tempo pieno di dal 4 giugno 2024 al 15 luglio 2024 (docc. 5/12 delle citate Controparte_7 resistenti) lo stesso ricorrente, durante l'interrogatorio libero, ha ammesso di essere stato alle dipendenze di prima di essere assunto da (pur con una certa approssimazione nel riferire le date); inoltre CP_5 CP_1
e, soprattutto, la sua difesa ha rinunciato alla domanda di accertamento di cui si tratta. Ne deriva che nulla deve essere deciso in proposito, mentre la soccombenza virtuale del ricorrente con riguardo alla domanda in esame sarà valutata al momento della regolamentazione delle spese di lite.
3. Le domande sull'illegittimità del licenziamento e sulla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.
Il ricorrente sostiene, inoltre, di essere stato verbalmente licenziato, il 18 dicembre 2024, da che gli CP_1 avrebbe altresì, in seguito, impedito di rendere la prestazione lavorativa, pur offerta più volte. Evitando di costituirsi, la società datrice di lavoro non ha dimostrato di aver licenziato con comunicazione scritta il ricorrente, né ha addotto alcun legittimo motivo o alcuna giusta causa di licenziamento;
né ha dimostrato in alcun modo che il rapporto sia continuato dopo il 18 dicembre 2024. Dai documenti depositati sub 3 e 4 da e da per l'Italia risulta che nel novembre 2024 CP_5 CP_5 sorsero contrasti tra la committente, per l'Italia, e l'appaltatrice tanto che la prima comunicò CP_5 CP_1 la risoluzione del contratto nel cantiere nel quale era impiegato il ricorrente;
tuttavia, ciò non può certo ritenersi sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto;
in ogni caso, il licenziamento risulta nullo per difetto di forma. Invero l'art. 2 della L. n. 604/1966, come novellato dall'art. 2 della L. n. 108/1990, richiede la forma scritta (v., tra le altre, Cass. n. 10547/2016), che nel caso di specie risulta assente.
Deve, dunque, ordinarsi la reintegrazione del resistente nel posto del lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 2 del D. L.vo n. 23/2015, essendo al riguardo indifferente il numero dei dipendenti dalla società datrice di lavoro.
Sulla base delle predette norme, deve anche pronunciarsi la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni maturate dal 19 dicembre 2024 fino all'effettivo ripristino del rapporto, con regolarizzazione contributiva.
4. La domanda sulle differenze retributive.
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 21.871,26 non solo per retribuzioni non corrisposte, ma anche per differenze che ha affermato a lui dovute in relazione all'inquadramento contrattuale, superiore a quello concordato al momento dell'assunzione e ritenuto corretto rispetto alle attività effettivamente svolte, nonché in relazione al lavoro straordinario effettuato. Con i conteggi depositati il 21 maggio 2025 e con la precisazione delle conclusioni effettuata all'udienza di discussione, le domande relative al diverso inquadramento contrattuale e al lavoro straordinario sono state rinunciate e la domanda di condanna è stata ridotta all'importo di € 8.411,25. Deve in primo luogo osservarsi che le buste-paga depositate riportano sensibili riduzioni dell'orario concordato al momento dell'assunzione, imputando tali riduzioni a ore non lavorate a causa di asseriti permessi non retribuiti. Il ricorrente, durante l'interrogatorio libero, ha negato di aver usufruito di tali permessi e la resistente, rimanendo contumace, non ha dimostrato la correttezza delle detrazioni riportate nelle buste-paga. Ne deriva che, legittimamente, il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni anche per le ore annotate come permessi non retribuiti. Anche le rimanenti voci esposte nei conteggi, riferite al periodo dal 23 luglio 2024 al 18 dicembre 2024, risultano corrette, tenendo conto delle buste-paga emesse dalla datrice di lavoro e del contratto collettivo depositato (doc. 1). Infine, la condanna a favore del ricorrente deve tenere conto che, come s'è visto, a ottenuto Parte_1 in via conciliativa dalle resistenti costituite l'importo di € 2.500,00. Ancorché nel verbale di conciliazione non sia stata effettuata una precisa imputazione della somma, indicata solo “a titolo transattivo” e ancorché siano state fatte salve tutte le azioni del ricorrente nei confronti della propria datrice di lavoro (punto 5 del verbale), non può che ritenersi che l'importo si riferisca alle retribuzioni non corrisposte al lavoratore, tenendo conto delle domande proposte nei confronti delle citate resistenti. Ne deriva che dalla somma di € 8.411,25 deve detrarsi l'importo di € 2.500,00 già attribuito per il medesimo titolo e pertanto la condanna nei confronti della resistente contumace deve essere limitata a € 5.911,25.
5. La domanda risarcitoria.
Anche la domanda di condanna di l pagamento di una somma per il risarcimento da lavoro usurante, in CP_1 quanto per un ammontare di ore largamente superiore ai limiti contrattuali, è stata abbandonata dal ricorrente e pertanto nulla deve essere deciso sulla medesima. Può qui rilevarsi, al fine della decisione sulle spese di lite, che quanto esposto nel ricorso presenta alcuni aspetti di inverosimiglianza, se si considera che è stato addirittura indicato un periodo di preteso lavoro irregolare presso durante il quale, viceversa, il ricorrente era alle CP_1 regolari dipendenze di altra società.
6. Le spese di lite.
In considerazione del comportamento processuale di parte ricorrente, che ha rinunciato ad alcune domande in corso di causa e ha ridotto in modo molto considerevole le domande iniziali, appare corretto compensare per un quarto le spese di lite e condannare la resistente contumace a sostenere la restante quota di tre quarti, secondo il criterio di soccombenza. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale e tenendo altresì conto che il difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, ha già ricevuto l'importo di € 1.500,00 in occasione della conciliazione giudiziale con le parti costituite;
tenendo conto che una quota di tale somma è dovuta per l'opera prestata per la conciliazione, pare corretto detrarre dall'importo astrattamente liquidabile al difensore per le fasi di studio e introduttiva la somma di € 900,00 già percepita con la conciliazione.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 5 marzo 2025, disattesa o assorbita ogni altra conclusione:
1) accerta l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente;
2) ordina a la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, con inquadramento al livello CP_1 retributivo D1 del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni (pari a € 1.748,40 quale retribuzione mensile per il calcolo del TFR) maturate dal 19 dicembre 2024 all'effettivo ripristino del rapporto;
4) condanna parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni indicate al punto che precede;
5) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.911,25, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti sino al saldo, a titolo di differenze retributive dovute per il periodo dal 23 luglio 2024 al 18 dicembre 2024;
6) compensa per un quarto le spese di lite e condanna la resistente a pagare la restante quota di tre quarti;
liquida tale quota in € 2.571,75, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Caruso, che si è dichiarato antistatario. Deciso all'udienza del 4 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
VERBALE NELLA CAUSA N. 342/2025
Oggi 4 settembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Caruso per parte ricorrente;
nessuno è presente per la resistente
[...]
CP_1
La giudice preliminarmente osserva che al punto 4 delle conclusioni si chiede la condanna di tale “ CP_2
, evidentemente estranea ai fatti di causa, e pertanto invita parte ricorrente a correggere quello che pare
[...] essere un errore materiale;
l'avv. Caruso riconosce l'esistenza dell'errore materiale e precisa che laddove è scritto “ , si deve invece intendere . Controparte_2 CP_1
Il procuratore del ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso, come integrate dai conteggi depositati e dunque con le seguenti precisazioni:
- alla luce dell'intervenuta conciliazione parziale s'intendono rinunciate le domande nei confronti di CP_3
e di;
[...] Controparte_4
- devono intendersi altresì rinunciate le domande sulla maggiore durata del rapporto e sul superiore inquadramento, fatto salvo il corretto inquadramento sulla base del rinnovo contrattuale già in vigore al momento dell'assunzione;
- la retribuzione globale di fatto deve intendersi ridotta a € 1.748,46;
- deve intendersi rinunciata la domanda risarcitoria;
- il ricorrente intende optare per l'indennità sostitutiva della reintegra e pertanto insiste anche per il pagamento di tutto quanto collegato alla chiusura del rapporto (TFR, ROL, Ferie non godute), come calcolato nei conteggi depositati. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura del dispositivo della sentenza. Il procuratore del ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 342/2025 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CARUSO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito
1. Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la sussistenza tra il ricorrente e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, intercorso nel periodo di CP_1 lavoro dal 23.07.2024 al 18.12.2024 o nel diverso periodo di giustizia accertato e dovuto, con inquadramento retributivo nel livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato e/o dovuto e, per l'effetto,
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive e di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per tutto il periodo lavorativo decorrente dal 23.07.2024 al 18.12.2024 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del CP_1 ricorrente, per i dedotti titoli, della somma lorda pari ad € 8.411,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 18.12.2024 o nella diversa data di giustizia accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società alla reintegrazione del CP_1 ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € € 1.748,46) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo. IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio e lo sviluppo processuale. ha citato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_5 Controparte_6 chiedendo:
- l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con per il CP_1 periodo dal 15 giugno al 18 dicembre 2024, con inquadramento al livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria;
- la condanna di delle altre due resistenti in solido ai sensi dell'art. 1676 c.c. e dell'art. 29, comma II, del CP_1
D. L. vo n. 276/2003, quali committenti dell'appalto, al pagamento di differenze retributive per l'importo di € 21.871,26;
- l'accertamento della nullità del licenziamento verbale intimatogli il 18 dicembre 2024 da la conseguente CP_1 condanna di quest'ultima a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagare il risarcimento pari alle mensilità dovute dal licenziamento alla reintegrazione, con versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
- l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale della società datrice di lavoro per i danni procurati a causa dell'eccessivo orario di lavoro imposto.
è rimasta contumace, mentre e si sono costituite CP_1 Controparte_5 Controparte_6 chiedendo il rigetto delle domande proposte con il ricorso;
tuttavia, tra il ricorrente e le resistenti costituite è stato trovato un accordo e pertanto all'udienza del 22 maggio 2025 è stato stilato il verbale di conciliazione, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra il ricorrente da una parte e e dall'altra parte. In particolare, le resistenti costituite si sono Controparte_5 Controparte_6 impegnate a pagare al ricorrente la somma di € 2.500,00 a titolo transattivo, oltre a un concorso alle spese di lite.
Alla medesima udienza del 22 maggio 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione relativamente al rapporto processuale tra implicitamente rinunciando alle Parte_1 CP_1 istanze istruttorie e, in data 21 maggio 2025, ha depositato nuovi conteggi sulle somme dovute, limitate all'importo di € 8.411,25.
All'udienza di discussione odierna, nella perdurante contumacia di la difesa del ricorrente ha ridefinito le CP_1 proprie domande, richiamando i conteggi del 21 maggio 2025, rinunciando alle domande nei confronti di CP_5
e di per l'Italia e alle domande sulla maggior durata del rapporto, sul superiore
[...] CP_5 inquadramento e sul risarcimento dei danni da super-lavoro.
2. La domanda sull'accertamento della durata del rapporto di lavoro.
Dai documenti depositati dal ricorrente risulta che quest'ultimo venne assunto da on contratto di lavoro a CP_1 tempo pieno e a tempo indeterminato a partire dal 23 luglio 2024, con inquadramento al primo livello del CCNL Metalmeccanici dell'Industria (v. modello Unilav depositato quale doc. 2 e buste-paga depositate sub 3). Come s'è accennato, ha domandato, con il ricorso introduttivo del giudizio, l'accertamento Parte_1 che il rapporto di lavoro avesse decorrenza dal 15 giugno 2024, sostenendo una regolarizzazione successiva all'inizio delle prestazioni lavorative. Tuttavia, a seguito della costituzione di e di Controparte_5 [...]
le quali hanno depositato documentazione attestante il fatto che il ricorrente era stato Controparte_6 dipendente a tempo pieno di dal 4 giugno 2024 al 15 luglio 2024 (docc. 5/12 delle citate Controparte_7 resistenti) lo stesso ricorrente, durante l'interrogatorio libero, ha ammesso di essere stato alle dipendenze di prima di essere assunto da (pur con una certa approssimazione nel riferire le date); inoltre CP_5 CP_1
e, soprattutto, la sua difesa ha rinunciato alla domanda di accertamento di cui si tratta. Ne deriva che nulla deve essere deciso in proposito, mentre la soccombenza virtuale del ricorrente con riguardo alla domanda in esame sarà valutata al momento della regolamentazione delle spese di lite.
3. Le domande sull'illegittimità del licenziamento e sulla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.
Il ricorrente sostiene, inoltre, di essere stato verbalmente licenziato, il 18 dicembre 2024, da che gli CP_1 avrebbe altresì, in seguito, impedito di rendere la prestazione lavorativa, pur offerta più volte. Evitando di costituirsi, la società datrice di lavoro non ha dimostrato di aver licenziato con comunicazione scritta il ricorrente, né ha addotto alcun legittimo motivo o alcuna giusta causa di licenziamento;
né ha dimostrato in alcun modo che il rapporto sia continuato dopo il 18 dicembre 2024. Dai documenti depositati sub 3 e 4 da e da per l'Italia risulta che nel novembre 2024 CP_5 CP_5 sorsero contrasti tra la committente, per l'Italia, e l'appaltatrice tanto che la prima comunicò CP_5 CP_1 la risoluzione del contratto nel cantiere nel quale era impiegato il ricorrente;
tuttavia, ciò non può certo ritenersi sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto;
in ogni caso, il licenziamento risulta nullo per difetto di forma. Invero l'art. 2 della L. n. 604/1966, come novellato dall'art. 2 della L. n. 108/1990, richiede la forma scritta (v., tra le altre, Cass. n. 10547/2016), che nel caso di specie risulta assente.
Deve, dunque, ordinarsi la reintegrazione del resistente nel posto del lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 2 del D. L.vo n. 23/2015, essendo al riguardo indifferente il numero dei dipendenti dalla società datrice di lavoro.
Sulla base delle predette norme, deve anche pronunciarsi la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni maturate dal 19 dicembre 2024 fino all'effettivo ripristino del rapporto, con regolarizzazione contributiva.
4. La domanda sulle differenze retributive.
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 21.871,26 non solo per retribuzioni non corrisposte, ma anche per differenze che ha affermato a lui dovute in relazione all'inquadramento contrattuale, superiore a quello concordato al momento dell'assunzione e ritenuto corretto rispetto alle attività effettivamente svolte, nonché in relazione al lavoro straordinario effettuato. Con i conteggi depositati il 21 maggio 2025 e con la precisazione delle conclusioni effettuata all'udienza di discussione, le domande relative al diverso inquadramento contrattuale e al lavoro straordinario sono state rinunciate e la domanda di condanna è stata ridotta all'importo di € 8.411,25. Deve in primo luogo osservarsi che le buste-paga depositate riportano sensibili riduzioni dell'orario concordato al momento dell'assunzione, imputando tali riduzioni a ore non lavorate a causa di asseriti permessi non retribuiti. Il ricorrente, durante l'interrogatorio libero, ha negato di aver usufruito di tali permessi e la resistente, rimanendo contumace, non ha dimostrato la correttezza delle detrazioni riportate nelle buste-paga. Ne deriva che, legittimamente, il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni anche per le ore annotate come permessi non retribuiti. Anche le rimanenti voci esposte nei conteggi, riferite al periodo dal 23 luglio 2024 al 18 dicembre 2024, risultano corrette, tenendo conto delle buste-paga emesse dalla datrice di lavoro e del contratto collettivo depositato (doc. 1). Infine, la condanna a favore del ricorrente deve tenere conto che, come s'è visto, a ottenuto Parte_1 in via conciliativa dalle resistenti costituite l'importo di € 2.500,00. Ancorché nel verbale di conciliazione non sia stata effettuata una precisa imputazione della somma, indicata solo “a titolo transattivo” e ancorché siano state fatte salve tutte le azioni del ricorrente nei confronti della propria datrice di lavoro (punto 5 del verbale), non può che ritenersi che l'importo si riferisca alle retribuzioni non corrisposte al lavoratore, tenendo conto delle domande proposte nei confronti delle citate resistenti. Ne deriva che dalla somma di € 8.411,25 deve detrarsi l'importo di € 2.500,00 già attribuito per il medesimo titolo e pertanto la condanna nei confronti della resistente contumace deve essere limitata a € 5.911,25.
5. La domanda risarcitoria.
Anche la domanda di condanna di l pagamento di una somma per il risarcimento da lavoro usurante, in CP_1 quanto per un ammontare di ore largamente superiore ai limiti contrattuali, è stata abbandonata dal ricorrente e pertanto nulla deve essere deciso sulla medesima. Può qui rilevarsi, al fine della decisione sulle spese di lite, che quanto esposto nel ricorso presenta alcuni aspetti di inverosimiglianza, se si considera che è stato addirittura indicato un periodo di preteso lavoro irregolare presso durante il quale, viceversa, il ricorrente era alle CP_1 regolari dipendenze di altra società.
6. Le spese di lite.
In considerazione del comportamento processuale di parte ricorrente, che ha rinunciato ad alcune domande in corso di causa e ha ridotto in modo molto considerevole le domande iniziali, appare corretto compensare per un quarto le spese di lite e condannare la resistente contumace a sostenere la restante quota di tre quarti, secondo il criterio di soccombenza. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale e tenendo altresì conto che il difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, ha già ricevuto l'importo di € 1.500,00 in occasione della conciliazione giudiziale con le parti costituite;
tenendo conto che una quota di tale somma è dovuta per l'opera prestata per la conciliazione, pare corretto detrarre dall'importo astrattamente liquidabile al difensore per le fasi di studio e introduttiva la somma di € 900,00 già percepita con la conciliazione.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 5 marzo 2025, disattesa o assorbita ogni altra conclusione:
1) accerta l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente;
2) ordina a la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, con inquadramento al livello CP_1 retributivo D1 del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni (pari a € 1.748,40 quale retribuzione mensile per il calcolo del TFR) maturate dal 19 dicembre 2024 all'effettivo ripristino del rapporto;
4) condanna parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni indicate al punto che precede;
5) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.911,25, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei diritti sino al saldo, a titolo di differenze retributive dovute per il periodo dal 23 luglio 2024 al 18 dicembre 2024;
6) compensa per un quarto le spese di lite e condanna la resistente a pagare la restante quota di tre quarti;
liquida tale quota in € 2.571,75, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Caruso, che si è dichiarato antistatario. Deciso all'udienza del 4 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani