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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 836/2023 r.g. vertente fra:
(c.f. ), titolare della omonima ditta edile Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO FIORI;
PARTE APPELLANTE e
Controparte_1
P.IVA_1 CP_2
LL ET.
PARTE APPELLATA
*
Oggi 09/07/2025, alle ore 12:48, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Marco Cecchi Presidente
Antonio Picardi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Francesco Lencioni in sostituzione dell'Avv. Claudio Fiori. Per parte appellata, l'Avv. Luisella Simonetti.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 11 N. R.G. 836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 836/2023 promossa da:
(c.f. ), titolare della omonima ditta edile Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO FIORI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
P.IVA_1 CP_2
LL ET;
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 560/2023 del Tribunale di Grosseto depositata il
13/04/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in accoglimento dell'appello proposto da riformare integralmente Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 560/2023 i Grosseto emessa in data 13/4/2023 a definizione del procedimento n. 2686/2023 r.g. e mai notificata e per l'effetto: in via istruttoria: accertata la ammissibilità e rilevanza, ammettere i due capitoli di prova per testi formulati dall'appellante nella comparsa di costituzione nel giudizio di prima grado
pagina 2 di 11 che di seguito si riportano:1) DCV che in data 22/7/2020 avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del documento che vi si mostra;
2) DCV che Parte_2 avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del Parte_2 documento che vi si mostra in data 19/02/2021; teste il geom. dio Testimone_1 in Località Baccinello Podere San Marco 27 58054 Scansano. nel merito: rigettare le domande proposte dalla curatela del fallimento n. 27/2021 - CP_1 in liquidazione perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) e conseguente condanna di parte appellata alla integrale restituzione delle somme eventualmente medio tempore ricevute”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria:
- preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della decisione impugnata, stante il difetto dei presupposti in relazione alla disciplina codificata agli articoli 283 e 351 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare totalmente l'appello proposto da
[...] con atto di citazione notificato il 17.04.2023, in quanto infondato in fatt Pt_1 diritto e non provato, confermando nella sua integralità l'ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico dr. Mario Venditti - pubblicata in data 13.04.2023 (repertorio n. 560/2023 del 13.04.2023), non notificata, che ha deciso inter partes il giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. n. 2686/2022 R.G.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di rappresentanza e difesa processuale della
per entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. titolare di omonima ditta edile individuale, ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 560/2023 del Tribunale di Grosseto depositata il
13/04/2023, a definizione del procedimento n. 2686/2023 r.g. introdotto dalla
[...]
(dichiarato dal Tribunale di Grosseto con Controparte_1 CP_1 Controparte_1 sentenza n. 27/2021 emessa il 16.12.2021 e pubblicata il 24.12.2021), che così ha disposto:
“1) accerta l'avvenuto scioglimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 10.12.2019 tra e ai sensi dell'art. 72 L.F. CP_1 Parte_1
[ossia per la scelta in tal senso operata dal Curatore su autorizzazione del G.D.] e, per l'effetto, condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'importo di € 30.000,00 [richiesta a titolo di restituzione della somma versata dalla società in bonis in occasione della stipula del pagina 3 di 11 compromesso], oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'ulteriore somma di € 54.003,92
[richiesta a titolo di saldo di alcuni lavori eseguiti dalla per conto del , oltre CP_1 Pt_1 interessi di cui al D.Lgs 231/2002 dalle scadenze dei pagamenti al saldo;
3) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
406,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge”.
2. La decisione è stata impugnata per i seguenti motivi:
I) “Nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 244 e 702 ter c.p.c.”, perché il
Tribunale aveva ritenuto inopponibili al fallimento ex art. 2074, comma 1, c.c., per mancanza di data certa, due scritture private prodotte in giudizio dal resistente al fine di contrastare le domande avanzate (la prima, contenente una dichiarazione di rinuncia all'acquisto del terreno oggetto del preliminare asseritamente intervenuta da parte della già in data CP_1
22.7.2020, prima del fallimento, con conseguente diritto del di trattenere la “caparra” Pt_1 versata;
la seconda, datata 19.2.2021, contenente una serie di accordi tra le parti in ordine al pagamento dei lavori, con riduzioni e compensazioni dei crediti, per cui nessun'ulteriore somma sarebbe stata dovuta alla società, all'epoca ancora in bonis) senza ammettere, previo mutamento del rito, le prove per testi richieste dal resistente proprio al fine di conferire certezza alle date degli scritti, erroneamente giudicando dette prove inammissibili ed irrilevanti.
II) “Falsa applicazione dell'art. 1386 c.c.” perché il Tribunale aveva qualificato la somma versata all'atto della stipula del preliminare come caparra confirmatoria anziché come caparra penitenziale, sulla scorta del rilievo della mancata pattuizione nel compromesso di un diritto di recesso, omettendo di considerare che il recesso era stato comunque accettato dal promittente venditore con la scrittura privata del 22.7.2020, “sicché la lacuna che inficiava il preliminare è stata superata dal comportamento concludente delle parti”.
III) “Erroneità e manifesta infondatezza delle ragioni addotte per l'irrilevanza della scrittura privata del 22/7/2020” perché, ferma la prova richiesta sulla data certa, il Tribunale aveva errato anche nel ritenere il documento, addirittura, espressivo di un impegno del a restituire la caparra, laddove l'accordo recitava: “ si impegna a restituire la Pt_1 Pt_1 caparra qualora riuscisse a vendere entro un anno da oggi. in alternativa perdita caparra”,
pagina 4 di 11 non avvedendosi, perciò, il primo giudice che l'impegno era sottoposto ad una condizione, la quale non si era verificata.
IV) “Falsa applicazione dell'art. 1385 c.c.”, perché, anche a ritenere la caparra versata come confirmatoria, l'appellante avrebbe avuto pieno diritto a trattenere la stessa, posto che la promissaria acquirente, dichiarando nella scrittura del 22.7.2020 di rinunciare all'acquisto, aveva così espresso la volontà di non adempiere all'obbligo di cui al preliminare.
V) “Erroneità e manifesta infondatezza delle ragioni addotte per l'irrilevanza della scrittura privata del 19/2/21” e IV) “Manifesta insufficienza della motivazione con cui il
Giudice ha disatteso i contenuti della scrittura privata del 19/2/21”, motivi con i quali si censura, da un lato e nuovamente, la ritenuta mancanza di data certa della scrittura del
19.2.2021, a dispetto delle prove sul punto richieste dal resistente, dall'altro il giudizio dato dal Tribunale ai contenuti della scrittura (indicata come “dichiarazione estremamente vaga”) siccome ingiustificato.
3. La Curatela del Fallimento n. – si è costituita in CP_1 Controparte_1 giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello, per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., ovvero rigettarsi lo stesso per infondatezza.
4. Con ordinanza collegiale del 26.5.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ed è stata fissata udienza dinanzi al Collegio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
***
5. Preliminarmente va detto che l'appello è ammissibile, in quanto rispetta, nella sostanza, i canoni imposti dall'art. 342 c.p.c., essendo dato comprendere sia i capi della decisione impugnati, sia le critiche rivolte al ragionamento del giudice, sia, infine, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza sull'esito della lite.
6. L'appello è però infondato nel merito.
6.1. Invero, prendendo le mosse dal primo motivo di gravame, va osservato che, in assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento;
la pagina 5 di 11 giurisprudenza di legittimità, al riguardo, con indirizzo consolidato, esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data (cfr. Cass. 3742/1986,
13813/2001, 19656/2015), ammettendo invece tali prove rispetto ai (diversi) fatti che, appunto, secondo quanto previsto dalla norma, possono valere a stabilire l'anteriorità della formazione del documento.
I capitoli di prova per testi articolati in primo grado dall'appellante e su cui si insiste anche nell'atto di appello hanno il seguente tenore: “1) DCV che in data 22/7/2020 avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del documento che Parte_2 vi si mostra;
2) DCV che avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del documento che vi si mostra in data 19/02/2021”. Essi, dunque, vertono Parte_2 direttamente sulle date di formazione delle scritture e sono perciò inammissibili, dal punto di vista della prova necessaria a dare certezza della data di una scrittura privata nei confronti dei terzi.
Semmai, l'errore del giudice di prime cure è stato nel non considerare il principio di diritto per cui “Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi;
ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c.” (Cass. 30446/2019; cfr., in precedenza, Cass. 18059/2004, per cui “Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale;
nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi.
Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le
pagina 6 di 11 prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. giusta disposto degli artt. 2729, 2722 e 2724 cod. civ.”).
Nel caso di specie, se rispetto all'azione volta a far valere lo scioglimento del contratto ex art. 72 L.F. (con le connesse conseguenze restitutorie) il curatore ha assunto una iniziativa che trova specifica regolamentazione nella legge fallimentare, ben potendo perciò invocare la mancanza di data certa sulla scrittura prodotta in contrario dal resistente (dichiarazione del
22.7.2020), riguardo invece alla domanda di pagamento della somma di € 54.003,92, quale corrispettivo residuo di lavori svolti dalla per conto del egli ha esercitato CP_1 Pt_1 una azione già esistente nel patrimonio della fallita, ponendosi così nella stessa posizione sostanziale e processuale di questa, il che gli impedisce (in questo caso) di sollevare l'eccezione di cui all'art. 2704 c.c..
E tuttavia, non può mancarsi di osservare che la curatela ricorrente, in primo grado, non si è limitata a contestare l'opponibilità delle scritture al fallimento per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., ma ha altresì dichiarato “agli effetti dell'articolo 214 c.p.c., di non conoscere la firma apposta” sui predetti documenti (cfr. le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 12.4.2023 in primo grado, costituenti la prima risposta successiva alla produzione delle scritture). E ciò ha fatto anche rispetto al terzo documento prodotto dal resistente, ossia la “procura institoria” datata 19.12.2019 asseritamente rilasciata da CP_3
quale legale rappresentante della a tale ossia alla persona
[...] CP_1 Parte_2 che, poi, per conto della suddetta società, avrebbe firmato la dichiarazione datata 22.7.2020
(relativa alla rinuncia all'acquisto del terreno oggetto del preliminare) e l'accordo datato
19.2.2021 (relativo alla riduzione e compensazione del saldo residuo dei lavori).
Questa circostanza è rilevante in quanto il disconoscimento operato dalla curatela imponeva al l'onere di chiedere la verificazione delle scritture disconosciute, ben Pt_1 potendo il curatore, come “avente causa” dell'autore delle scritture, limitarsi a dichiarare di non conoscere la firma di questi (arg. ex Cass. 96/1999: “Il commissario liquidatore che rivendichi in giudizio diritti già esistenti nel patrimonio dell'impresa successivamente posta in liquidazione al fine di acquisire a tale patrimonio attività spettanti indipendentemente dal dissesto, non assume (al pari del curatore fallimentare) la qualità di terzo, bensì quella di
"avente causa", che si trova, pertanto, nella medesima posizione dell'impresa, con la conseguenza che le disposizioni di cui agli artt. 2702 cod. civ., 214, 215 cod. proc. civ., dettate
pagina 7 di 11 in tema di efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta (o che debba considerarsi tale) trovano applicazione anche nei suoi confronti”).
Nel proporre appello, il ha reiterato la richiesta di prova per testi volta a Pt_1 confermare che le scritture del 22.7.2020 e del 19.2.2021 furono sottoscritte da
[...]
ma non ha articolato alcuna prova specifica tendente a dimostrare, a monte, Parte_2
l'autografia della sottoscrizione di sulla procura rilasciata al CP_3 Parte_2
Come noto, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (art. 216 c.p.c.). Tale onere, rispetto al documento suindicato, non è stato soddisfatto dal (nemmeno per quanto possibile Pt_1 nella presente sede d'appello), con la conseguenza che: 1) la procura de qua viene espunta dal materiale probatorio utilizzabile in giudizio;
2) non potendosi ritenere il LI soggetto legittimato ad impegnare la , nessun valore può essere attribuito alle successive scritture CP_1 del 22.7.2020 e del 19.2.2021 (ferma restando, come detto, la mancanza di data certa della prima scrittura).
Per le ragioni di cui sopra, in definitiva, che necessariamente ampliano la motivazione adottata dal primo giudice, la censura svolta con il primo motivo di appello non può portare ad una riforma della decisione.
6.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello restano irrimediabilmente travolti dal rigetto del primo, non potendo in alcun modo valorizzarsi il contenuto della scrittura privata del 22.7.2020.
Peraltro, anche in via di mera ipotesi, l'argomento sviluppato dall'appellante con il secondo motivo non è convincente, in quanto la qualificazione della caparra va compiuta necessariamente alla luce di quanto convenuto al momento della stipula del contratto. In particolare, la caparra è “penitenziale”, ossia ha la sola funzione di corrispettivo del recesso,
“se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti” (art. 1386
c.c.) e tale diritto, nel contratto inter partes, non era previsto. La natura della caparra non può mutare sol perché il avrebbe preso atto del recesso comunque avvenuto da parte della CP_4 promissaria acquirente.
Rispetto poi al terzo motivo è il caso di aggiungere che in primo grado il non Pt_1 allegò (a giustificazione del suo diritto a trattenere la caparra) il fatto relativo al mancato avveramento della condizione indicata nella scrittura datata 22.7.2020 (“ si impegna a Pt_1 pagina 8 di 11 restituire la caparra qualora riuscisse a vendere entro un anno da oggi. in alternativa perdita caparra”), perciò non può dolersi che di tale fatto il giudice di primo grado non abbia tenuto conto.
6.3 Rispetto al quinto e sesto motivo, va osservato che, anche prescindendo dalla questione dalla data della scrittura di “accordo extragiudiziale” riguardante i lavori, il documento resta inutilizzabile in virtù dei disconoscimenti effettuati dalla curatela (in particolare del disconoscimento della procura institoria che avrebbe legittimato
[...]
a sottoscrivere l'accordo, non superabile con le prove articolate dall'appellante). Parte_2
Detto ciò, va osservato come il resistente, in primo grado, non abbia sollevato contestazioni specifiche in merito ai lavori svolti dalla limitandosi a richiamare i CP_1 contenuti della scrittura che, però, come già ritenuto dal giudice di primo grado, sono in effetti oltremodo vaghi.
Rispetto al primo punto (ove si legge: “nella fattura dei lavori sull'appartamento 5/6 erano stati contabilizzati lavori come da preventivo ma in realtà svolti da altre ditte per totali 18.000,00 (diciottomila) €”) non è stato chiarito quali lavori sarebbero stati eseguiti da altre ditte né quali sarebbero queste ultime. Inoltre, come giustamente osservato dal
Tribunale, non è possibile comprendere a quale fattura venga fatto richiamo. In appello viene indicata la fattura n. 10 del 9.10.2019 ma la stessa non presenta alcun riferimento ad un
“appartamento 5/6” (in essa compare solo il numero 6, riferito piuttosto ad un “capitolato”).
Il secondo punto della scrittura si limita a riportare: “nell'ultima fattura del 12-12-19 già contestata per lavori non svolti in toto viene rivista per un totale di € 12.000,00 (dodicimila) ma fatturata per 22.660,00 (ventidueseicentosessanta) generando un surplus di €
10.660,00 (diecimilaseicentosessanta)”. Anche in questo caso non è dato in alcun modo comprendere quali lavorazioni oggetto della fattura citata (relativa a “scavo ml. 100 perforazione terreno dei pali, stesura cavi di accaio e rete metalliche per divisore giardino”) non sarebbero state svolte “in toto” ed i criteri della quantificazione dell'importo da detrarre.
Riguardo, infine, all'ultimo punto del documento, in cui sarebbe stata convenuta una
“compensazione” del residuo credito della con le ipotetiche ragioni di rivalsa che il CP_1 avrebbe maturato verso la stessa in conseguenza di contestazioni sollevate da terzi in Pt_1 ordine ai lavori, in giudizio non è stata fornita prova alcuna dell'esistenza di crediti certi,
pagina 9 di 11 venuti effettivamente a maturazione a favore dell'appellante, da poter opporre in compensazione al credito per il quale si è agito in giudizio.
Anche gli ultimi due motivi di gravame, quindi, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, con riduzione ai parametri minimi, che si giustifica in considerazione della non particolare complessità della lite e del valore della causa, € 84.003,92, più vicino al limite minimo dello scaglione applicabile. Pertanto:
€ 1.489,00 fase 1, € 956,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase 4, in tutto €
7.160,00 oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Marco Cecchi
Nota
pagina 10 di 11 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 836/2023 r.g. vertente fra:
(c.f. ), titolare della omonima ditta edile Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO FIORI;
PARTE APPELLANTE e
Controparte_1
P.IVA_1 CP_2
LL ET.
PARTE APPELLATA
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Oggi 09/07/2025, alle ore 12:48, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Marco Cecchi Presidente
Antonio Picardi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Francesco Lencioni in sostituzione dell'Avv. Claudio Fiori. Per parte appellata, l'Avv. Luisella Simonetti.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 11 N. R.G. 836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 836/2023 promossa da:
(c.f. ), titolare della omonima ditta edile Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO FIORI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
P.IVA_1 CP_2
LL ET;
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 560/2023 del Tribunale di Grosseto depositata il
13/04/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in accoglimento dell'appello proposto da riformare integralmente Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 560/2023 i Grosseto emessa in data 13/4/2023 a definizione del procedimento n. 2686/2023 r.g. e mai notificata e per l'effetto: in via istruttoria: accertata la ammissibilità e rilevanza, ammettere i due capitoli di prova per testi formulati dall'appellante nella comparsa di costituzione nel giudizio di prima grado
pagina 2 di 11 che di seguito si riportano:1) DCV che in data 22/7/2020 avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del documento che vi si mostra;
2) DCV che Parte_2 avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del Parte_2 documento che vi si mostra in data 19/02/2021; teste il geom. dio Testimone_1 in Località Baccinello Podere San Marco 27 58054 Scansano. nel merito: rigettare le domande proposte dalla curatela del fallimento n. 27/2021 - CP_1 in liquidazione perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) e conseguente condanna di parte appellata alla integrale restituzione delle somme eventualmente medio tempore ricevute”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e negli scritti depositati nel giudizio di primo grado, qui tutti richiamati e riproposti, respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza di merito e istruttoria:
- preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della decisione impugnata, stante il difetto dei presupposti in relazione alla disciplina codificata agli articoli 283 e 351 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare totalmente l'appello proposto da
[...] con atto di citazione notificato il 17.04.2023, in quanto infondato in fatt Pt_1 diritto e non provato, confermando nella sua integralità l'ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto - Giudice monocratico dr. Mario Venditti - pubblicata in data 13.04.2023 (repertorio n. 560/2023 del 13.04.2023), non notificata, che ha deciso inter partes il giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. n. 2686/2022 R.G.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di rappresentanza e difesa processuale della
per entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. titolare di omonima ditta edile individuale, ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 560/2023 del Tribunale di Grosseto depositata il
13/04/2023, a definizione del procedimento n. 2686/2023 r.g. introdotto dalla
[...]
(dichiarato dal Tribunale di Grosseto con Controparte_1 CP_1 Controparte_1 sentenza n. 27/2021 emessa il 16.12.2021 e pubblicata il 24.12.2021), che così ha disposto:
“1) accerta l'avvenuto scioglimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 10.12.2019 tra e ai sensi dell'art. 72 L.F. CP_1 Parte_1
[ossia per la scelta in tal senso operata dal Curatore su autorizzazione del G.D.] e, per l'effetto, condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'importo di € 30.000,00 [richiesta a titolo di restituzione della somma versata dalla società in bonis in occasione della stipula del pagina 3 di 11 compromesso], oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il resistente a pagare alla ricorrente l'ulteriore somma di € 54.003,92
[richiesta a titolo di saldo di alcuni lavori eseguiti dalla per conto del , oltre CP_1 Pt_1 interessi di cui al D.Lgs 231/2002 dalle scadenze dei pagamenti al saldo;
3) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
406,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge”.
2. La decisione è stata impugnata per i seguenti motivi:
I) “Nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 244 e 702 ter c.p.c.”, perché il
Tribunale aveva ritenuto inopponibili al fallimento ex art. 2074, comma 1, c.c., per mancanza di data certa, due scritture private prodotte in giudizio dal resistente al fine di contrastare le domande avanzate (la prima, contenente una dichiarazione di rinuncia all'acquisto del terreno oggetto del preliminare asseritamente intervenuta da parte della già in data CP_1
22.7.2020, prima del fallimento, con conseguente diritto del di trattenere la “caparra” Pt_1 versata;
la seconda, datata 19.2.2021, contenente una serie di accordi tra le parti in ordine al pagamento dei lavori, con riduzioni e compensazioni dei crediti, per cui nessun'ulteriore somma sarebbe stata dovuta alla società, all'epoca ancora in bonis) senza ammettere, previo mutamento del rito, le prove per testi richieste dal resistente proprio al fine di conferire certezza alle date degli scritti, erroneamente giudicando dette prove inammissibili ed irrilevanti.
II) “Falsa applicazione dell'art. 1386 c.c.” perché il Tribunale aveva qualificato la somma versata all'atto della stipula del preliminare come caparra confirmatoria anziché come caparra penitenziale, sulla scorta del rilievo della mancata pattuizione nel compromesso di un diritto di recesso, omettendo di considerare che il recesso era stato comunque accettato dal promittente venditore con la scrittura privata del 22.7.2020, “sicché la lacuna che inficiava il preliminare è stata superata dal comportamento concludente delle parti”.
III) “Erroneità e manifesta infondatezza delle ragioni addotte per l'irrilevanza della scrittura privata del 22/7/2020” perché, ferma la prova richiesta sulla data certa, il Tribunale aveva errato anche nel ritenere il documento, addirittura, espressivo di un impegno del a restituire la caparra, laddove l'accordo recitava: “ si impegna a restituire la Pt_1 Pt_1 caparra qualora riuscisse a vendere entro un anno da oggi. in alternativa perdita caparra”,
pagina 4 di 11 non avvedendosi, perciò, il primo giudice che l'impegno era sottoposto ad una condizione, la quale non si era verificata.
IV) “Falsa applicazione dell'art. 1385 c.c.”, perché, anche a ritenere la caparra versata come confirmatoria, l'appellante avrebbe avuto pieno diritto a trattenere la stessa, posto che la promissaria acquirente, dichiarando nella scrittura del 22.7.2020 di rinunciare all'acquisto, aveva così espresso la volontà di non adempiere all'obbligo di cui al preliminare.
V) “Erroneità e manifesta infondatezza delle ragioni addotte per l'irrilevanza della scrittura privata del 19/2/21” e IV) “Manifesta insufficienza della motivazione con cui il
Giudice ha disatteso i contenuti della scrittura privata del 19/2/21”, motivi con i quali si censura, da un lato e nuovamente, la ritenuta mancanza di data certa della scrittura del
19.2.2021, a dispetto delle prove sul punto richieste dal resistente, dall'altro il giudizio dato dal Tribunale ai contenuti della scrittura (indicata come “dichiarazione estremamente vaga”) siccome ingiustificato.
3. La Curatela del Fallimento n. – si è costituita in CP_1 Controparte_1 giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello, per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., ovvero rigettarsi lo stesso per infondatezza.
4. Con ordinanza collegiale del 26.5.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ed è stata fissata udienza dinanzi al Collegio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
***
5. Preliminarmente va detto che l'appello è ammissibile, in quanto rispetta, nella sostanza, i canoni imposti dall'art. 342 c.p.c., essendo dato comprendere sia i capi della decisione impugnati, sia le critiche rivolte al ragionamento del giudice, sia, infine, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza sull'esito della lite.
6. L'appello è però infondato nel merito.
6.1. Invero, prendendo le mosse dal primo motivo di gravame, va osservato che, in assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento;
la pagina 5 di 11 giurisprudenza di legittimità, al riguardo, con indirizzo consolidato, esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data (cfr. Cass. 3742/1986,
13813/2001, 19656/2015), ammettendo invece tali prove rispetto ai (diversi) fatti che, appunto, secondo quanto previsto dalla norma, possono valere a stabilire l'anteriorità della formazione del documento.
I capitoli di prova per testi articolati in primo grado dall'appellante e su cui si insiste anche nell'atto di appello hanno il seguente tenore: “1) DCV che in data 22/7/2020 avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del documento che Parte_2 vi si mostra;
2) DCV che avete assistito alla redazione e sottoscrizione da parte del sig. del documento che vi si mostra in data 19/02/2021”. Essi, dunque, vertono Parte_2 direttamente sulle date di formazione delle scritture e sono perciò inammissibili, dal punto di vista della prova necessaria a dare certezza della data di una scrittura privata nei confronti dei terzi.
Semmai, l'errore del giudice di prime cure è stato nel non considerare il principio di diritto per cui “Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi;
ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c.” (Cass. 30446/2019; cfr., in precedenza, Cass. 18059/2004, per cui “Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale;
nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi.
Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le
pagina 6 di 11 prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. giusta disposto degli artt. 2729, 2722 e 2724 cod. civ.”).
Nel caso di specie, se rispetto all'azione volta a far valere lo scioglimento del contratto ex art. 72 L.F. (con le connesse conseguenze restitutorie) il curatore ha assunto una iniziativa che trova specifica regolamentazione nella legge fallimentare, ben potendo perciò invocare la mancanza di data certa sulla scrittura prodotta in contrario dal resistente (dichiarazione del
22.7.2020), riguardo invece alla domanda di pagamento della somma di € 54.003,92, quale corrispettivo residuo di lavori svolti dalla per conto del egli ha esercitato CP_1 Pt_1 una azione già esistente nel patrimonio della fallita, ponendosi così nella stessa posizione sostanziale e processuale di questa, il che gli impedisce (in questo caso) di sollevare l'eccezione di cui all'art. 2704 c.c..
E tuttavia, non può mancarsi di osservare che la curatela ricorrente, in primo grado, non si è limitata a contestare l'opponibilità delle scritture al fallimento per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., ma ha altresì dichiarato “agli effetti dell'articolo 214 c.p.c., di non conoscere la firma apposta” sui predetti documenti (cfr. le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 12.4.2023 in primo grado, costituenti la prima risposta successiva alla produzione delle scritture). E ciò ha fatto anche rispetto al terzo documento prodotto dal resistente, ossia la “procura institoria” datata 19.12.2019 asseritamente rilasciata da CP_3
quale legale rappresentante della a tale ossia alla persona
[...] CP_1 Parte_2 che, poi, per conto della suddetta società, avrebbe firmato la dichiarazione datata 22.7.2020
(relativa alla rinuncia all'acquisto del terreno oggetto del preliminare) e l'accordo datato
19.2.2021 (relativo alla riduzione e compensazione del saldo residuo dei lavori).
Questa circostanza è rilevante in quanto il disconoscimento operato dalla curatela imponeva al l'onere di chiedere la verificazione delle scritture disconosciute, ben Pt_1 potendo il curatore, come “avente causa” dell'autore delle scritture, limitarsi a dichiarare di non conoscere la firma di questi (arg. ex Cass. 96/1999: “Il commissario liquidatore che rivendichi in giudizio diritti già esistenti nel patrimonio dell'impresa successivamente posta in liquidazione al fine di acquisire a tale patrimonio attività spettanti indipendentemente dal dissesto, non assume (al pari del curatore fallimentare) la qualità di terzo, bensì quella di
"avente causa", che si trova, pertanto, nella medesima posizione dell'impresa, con la conseguenza che le disposizioni di cui agli artt. 2702 cod. civ., 214, 215 cod. proc. civ., dettate
pagina 7 di 11 in tema di efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta (o che debba considerarsi tale) trovano applicazione anche nei suoi confronti”).
Nel proporre appello, il ha reiterato la richiesta di prova per testi volta a Pt_1 confermare che le scritture del 22.7.2020 e del 19.2.2021 furono sottoscritte da
[...]
ma non ha articolato alcuna prova specifica tendente a dimostrare, a monte, Parte_2
l'autografia della sottoscrizione di sulla procura rilasciata al CP_3 Parte_2
Come noto, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (art. 216 c.p.c.). Tale onere, rispetto al documento suindicato, non è stato soddisfatto dal (nemmeno per quanto possibile Pt_1 nella presente sede d'appello), con la conseguenza che: 1) la procura de qua viene espunta dal materiale probatorio utilizzabile in giudizio;
2) non potendosi ritenere il LI soggetto legittimato ad impegnare la , nessun valore può essere attribuito alle successive scritture CP_1 del 22.7.2020 e del 19.2.2021 (ferma restando, come detto, la mancanza di data certa della prima scrittura).
Per le ragioni di cui sopra, in definitiva, che necessariamente ampliano la motivazione adottata dal primo giudice, la censura svolta con il primo motivo di appello non può portare ad una riforma della decisione.
6.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello restano irrimediabilmente travolti dal rigetto del primo, non potendo in alcun modo valorizzarsi il contenuto della scrittura privata del 22.7.2020.
Peraltro, anche in via di mera ipotesi, l'argomento sviluppato dall'appellante con il secondo motivo non è convincente, in quanto la qualificazione della caparra va compiuta necessariamente alla luce di quanto convenuto al momento della stipula del contratto. In particolare, la caparra è “penitenziale”, ossia ha la sola funzione di corrispettivo del recesso,
“se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti” (art. 1386
c.c.) e tale diritto, nel contratto inter partes, non era previsto. La natura della caparra non può mutare sol perché il avrebbe preso atto del recesso comunque avvenuto da parte della CP_4 promissaria acquirente.
Rispetto poi al terzo motivo è il caso di aggiungere che in primo grado il non Pt_1 allegò (a giustificazione del suo diritto a trattenere la caparra) il fatto relativo al mancato avveramento della condizione indicata nella scrittura datata 22.7.2020 (“ si impegna a Pt_1 pagina 8 di 11 restituire la caparra qualora riuscisse a vendere entro un anno da oggi. in alternativa perdita caparra”), perciò non può dolersi che di tale fatto il giudice di primo grado non abbia tenuto conto.
6.3 Rispetto al quinto e sesto motivo, va osservato che, anche prescindendo dalla questione dalla data della scrittura di “accordo extragiudiziale” riguardante i lavori, il documento resta inutilizzabile in virtù dei disconoscimenti effettuati dalla curatela (in particolare del disconoscimento della procura institoria che avrebbe legittimato
[...]
a sottoscrivere l'accordo, non superabile con le prove articolate dall'appellante). Parte_2
Detto ciò, va osservato come il resistente, in primo grado, non abbia sollevato contestazioni specifiche in merito ai lavori svolti dalla limitandosi a richiamare i CP_1 contenuti della scrittura che, però, come già ritenuto dal giudice di primo grado, sono in effetti oltremodo vaghi.
Rispetto al primo punto (ove si legge: “nella fattura dei lavori sull'appartamento 5/6 erano stati contabilizzati lavori come da preventivo ma in realtà svolti da altre ditte per totali 18.000,00 (diciottomila) €”) non è stato chiarito quali lavori sarebbero stati eseguiti da altre ditte né quali sarebbero queste ultime. Inoltre, come giustamente osservato dal
Tribunale, non è possibile comprendere a quale fattura venga fatto richiamo. In appello viene indicata la fattura n. 10 del 9.10.2019 ma la stessa non presenta alcun riferimento ad un
“appartamento 5/6” (in essa compare solo il numero 6, riferito piuttosto ad un “capitolato”).
Il secondo punto della scrittura si limita a riportare: “nell'ultima fattura del 12-12-19 già contestata per lavori non svolti in toto viene rivista per un totale di € 12.000,00 (dodicimila) ma fatturata per 22.660,00 (ventidueseicentosessanta) generando un surplus di €
10.660,00 (diecimilaseicentosessanta)”. Anche in questo caso non è dato in alcun modo comprendere quali lavorazioni oggetto della fattura citata (relativa a “scavo ml. 100 perforazione terreno dei pali, stesura cavi di accaio e rete metalliche per divisore giardino”) non sarebbero state svolte “in toto” ed i criteri della quantificazione dell'importo da detrarre.
Riguardo, infine, all'ultimo punto del documento, in cui sarebbe stata convenuta una
“compensazione” del residuo credito della con le ipotetiche ragioni di rivalsa che il CP_1 avrebbe maturato verso la stessa in conseguenza di contestazioni sollevate da terzi in Pt_1 ordine ai lavori, in giudizio non è stata fornita prova alcuna dell'esistenza di crediti certi,
pagina 9 di 11 venuti effettivamente a maturazione a favore dell'appellante, da poter opporre in compensazione al credito per il quale si è agito in giudizio.
Anche gli ultimi due motivi di gravame, quindi, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, con riduzione ai parametri minimi, che si giustifica in considerazione della non particolare complessità della lite e del valore della causa, € 84.003,92, più vicino al limite minimo dello scaglione applicabile. Pertanto:
€ 1.489,00 fase 1, € 956,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase 4, in tutto €
7.160,00 oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Marco Cecchi
Nota
pagina 10 di 11 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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