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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 186/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 149/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Massimo Petracci, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Porto Sant'Elpidio (FM), P.zza Giovanni XXIII, n. 5;
APPELLANTE contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Micaela Senzanonno, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montecosaro (MC), via Verdi n. 106;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 570/2024 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 9.8.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del tribunale di Fermo -
Presidente dott.ssa Sara Marzialetti, Giudice Relatore dottoressa Mariannunziata
Taverna, Giudice dott.ssa Lucia Rocchi - n. 570, datata 11/07/2024 e pubblicata il
09/08/2024 e quindi dichiarare che i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, non saranno reciprocamente gravati da assegni di mantenimento
e/o degli alimenti.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare quanto statuito in ordine all'onere del mantenimento del Sig. in favore della Sig.ra Parte_1
con Sentenza n. 570 del 11/07/2024 del Tribunale di Fermo”. CP_1
Conclusioni del P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 570/2024, pubblicata in data 9.8.2024 nel procedimento n.
2367/2019 R.G., il Tribunale di Fermo - dato atto della sentenza parziale di separazione emessa nel corso del procedimento promosso da Parte_1 nei confronti di - respingeva le domande di addebito CP_1 reciprocamente proposte dalle parti e, in parziale accoglimento della domanda presentata da , poneva a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1 versare - a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge - l'importo di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal luglio 2024, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
infine, compensava integralmente le spese di lite.
pagina 2 di 9 Avverso detto provvedimento ha proposto appello chiedendo Parte_1 che - in considerazione della sostanziale equivalenza delle rispettive condizioni economiche - nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in giudizio
, contestando il fondamento del gravame ex adverso interposto e CP_1 chiedendone la reiezione e riportandosi, in sostanza, alle argomentazioni svolte dai primi giudici e nei propri scritti difensivi della pregressa fase processuale.
Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In data 9.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il
Tribunale ha riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento determinandone il quantum, nonostante la non abbia dimostrato i presupposti per la CP_1 concessione e quantificazione del contributo economico.
Secondo la tesi, l'appellata non avrebbe dimostrato il suo stato di bisogno e l'inidoneità ad espletare attività lavorativa, non avendo prodotto alcun certificato medico attestante il suo grado di invalidità e/o inabilità totale a svolgere attività lavorativa, nonché la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro c.d. DID e il Patto di servizio presso il Competente Ufficio Provinciale del lavoro.
Secondo l'assunto, il fatto che non sia contestata la sussistenza di una sua invalidità civile non dimostrerebbe che la stessa sia inabile al lavoro.
Secondo l'appellante, inoltre, la non ha dimostrato di vivere in stato di CP_1 indigenza e/o aver fatto ricorso a prestiti personali per vivere da quando ha lasciato il tetto coniugale nel 2015 fino alla pronuncia di separazione.
pagina 3 di 9 A suo avviso, non corrisponde a verità processuale l'assunto del primo Giudice secondo cui la avrebbe messo a disposizione del nucleo familiare il CP_1 proprio T.F.R. e gli aiuti economici ottenuti dalla propria famiglia di origine.
La , inoltre, non avrebbe adeguatamente provato l'effettivo tenore di vita CP_1 della famiglia in costanza di matrimonio.
Secondo la difesa, il primo giudice avrebbe valutato erroneamente le risultanze istruttorie in ordine alle rispettive capacità economiche dei coniugi e ai pesi che gravano sul _1
La percepisce un assegno di invalidità di circa €.500,00 netti mensili, CP_1 oltre a regolari introiti mensili - di provenienza sconosciuta - di €.200,00 verificabili dalla lista movimenti del c/c bancoposta n. 1014739088 depositati da controparte nel fascicolo telematico in data 25/11/2022; non sostiene alcun esborso per l'immobile in cui vive - di proprietà del - e non sostiene _1 spese per automezzi o per recarsi al lavoro.
L'appellante, invece, percepisce redditi da attività lavorativa dipendente pari a circa €.1.400,00 netti mensili;
sostiene la rata del mutuo pari a €.682,62 per la casa familiare sita in Sant'Elpidio a mare (in luogo della moglie, intestataria dell'immobile); sostiene, in quanto obbligato in solido, gli oneri condominiali delle abitazioni intestate a sé e alla , nonché le spese dell'autovettura a lui CP_1 intestata.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha travisato l'entità dei redditi del _1 valutandoli al lordo e non al netto;
di conseguenza, detratte tutte le poste negative, il dispone - per le proprie esigenze di vita - di un importo _1 inferiore rispetto a quello della e, comunque, il reddito percepito nella CP_1 porzione residua non è sufficiente ad assicurargli un tenore di vita accettabile.
Dalle risultanze istruttorie, a suo avviso, emergerebbe l'assenza di uno squilibrio economico tra le parti;
anzi, secondo l'assunto, la disporrebbe di entrate CP_1 superiori rispetto a quelle del . _1
L'appellata contesta le suddette affermazioni osservando che:
- il suo stato di salute e il suo handicap visivo non sono stati oggetto di alcuna contestazione - ad opera del - in sede di giudizio di primo grado;
_1
pagina 4 di 9 - con riferimento alla sua capacità lavorativa, inoltre, l'handicap visivo di cui è affetta e l'età avanzata costituiscano elementi che - in maniera oggettiva - comportano una grande (e grave) compromissione del suo collocamento sul mercato del lavoro;
- in ordine al rilievo operato dell'appellante relativo allo “...incasso mensile della somma di € 200,00...” l'appellata ribadisce quanto già precisato in prime cure, che - cioè - si tratta di elargizioni liberali provenienti dai propri familiari (anziani genitori), stante l'oggettiva difficoltà economica, dovuta al suo reddito esiguo;
- con riferimento, poi, all'assunto in merito al quale l'appellata avrebbe contribuito solo in minima parte al sostentamento del nucleo familiare, la stessa sostiene che, in costanza di matrimonio, ha dato il proprio apporto economico sulla base della propria capacità reddituale finché ha potuto lavorare, mettendo - poi - a disposizione della famiglia l'intero T.F.R. percepito, nonché gli aiuti economici elargiti dalla propria famiglia, circostanze non adeguatamente contestate nel giudizio di primo grado;
- nel porre a carico del l'esiguo contributo economico in favore della _1
, il Giudice di prime cure ne ha determinato la decorrenza a partire dal CP_1 mese di luglio 2024, considerando che “...precedentemente, il ricorrente si era fatto carico del mantenimento delle figlie, prima, con lo stesso conviventi”, evidenziando così che il minimo contributo non avrebbe inciso gravemente sulla situazione reddituale del marito.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, nella costante interpretazione della S.C., per una corretta applicazione dell'art. 156, primo comma, c.c. - il quale dispone che "il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri" - si è precisato che i presupposti per il sorgere di un tale diritto, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono costituiti dalla non titolarità di redditi che consentano al richiedente di mantenere una condizione esistenziale analoga a quella goduta in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità
pagina 5 di 9 economica tra le parti (v., e plurimis: Cass. n. 5605/2020; Cass. n. 16809/2019 e
Cass. n. 12196/2017).
Com'è noto, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'assegno grava, ex art. 2697 c.c., sul coniuge richiedente.
In proposito, va ricordato che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale - di fedeltà, convivenza e collaborazione - sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. e plurimis, Cass. n 24050/2021).
Detto tenore di vita, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle aspettative della richiedente, è desumibile dalle potenzialità economiche dei coniugi nel corso della vita matrimoniale, dovendosi considerare il livello di vita
“normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, con la precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini del giudizio di adeguatezza non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle singole complessive situazioni patrimoniali e reddituali (cfr. Cass. n. 975/2021).
E' stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita, in mancanza di ulteriori prove, può essere l'attuale divario reddituale tra i coniugi (Cass. civ. n.
21979/2012).
In altri termini, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge separato richiede al giudice un giudizio ponderato e bilanciato che tenga conto sia delle esigenze economiche del richiedente - relativamente all'inadeguatezza dei mezzi di cui lo stesso disponga o possa disporre al fine di mantenere un livello tendenzialmente riconducibile a quello goduto durante il rapporto matrimoniale - sia delle condizioni e delle pagina 6 di 9 capacità economiche dell'altro coniuge che possano rilevare come fattori aggiuntivi per la determinazione in concreto della misura dell'assegno in questione.
Ciò detto, durante la convivenza coniugale, il nucleo familiare risulta aver vissuto dei proventi dello svolgimento dell'attività di operaio da parte del sig. e _1 dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della sig.ra fino a CP_1 quando la stessa - a causa di una malattia invalidante la capacità visiva - fu costretta ad abbandonare l'attività lavorativa, pur mettendo a disposizione della famiglia il proprio T.F.R.
Tali circostanze non risultano adeguatamente contestate dalla difesa del _1 nella prima memoria autorizzata ex art. 186 comma 6 c.p.c.; inoltre, nessuna prova contraria - ammessa - è stata allegata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Dall'istruttoria compiuta emerge un'effettiva disparità economica tra le parti.
Il risiede nell'immobile intestato alla moglie in Sant'Elpidio a Mare;
è _1 titolare del reddito da lavoro dipendente e dalla documentazione prodotta risulta che nel 2024 - periodo d'imposta 2023 - ha dichiarato un reddito lordo pari a Euro
29.249,00 (imposta lorda 7.137,00); nel 2023 - periodo d'imposta 2022 - ha dichiarato un reddito lordo pari a euro 28.496,00 (imposta lorda 6.874,00); nel
2022 - periodo di imposta 2021 - ha dichiarato un reddito lordo pari a euro
26.550 (imposta lorda 6.569,00).
Egli è, inoltre, titolare di un'autovettura di cui sopporta gli oneri per la circolazione;
infine, sostiene interamente il peso del mutuo acceso sulla casa in cui abita e non è più tenuto a corrispondere il contributo al mantenimento delle due figlie maggiorenni, entrambe autosufficienti.
La sig.ra risiede nella casa intestata al marito in Fermo, in forza di un CP_1 accordo di locazione ultra-novennale; non ha redditi da lavoro dipendente/autonomo, a causa di un handicap visivo e della mancanza di titoli professionali;
è titolare di una pensione di invalidità - rivalutabile annualmente - pari a circa euro 500,00 mensili;
riceve in modo saltuario contributi da parte dei propri familiari.
pagina 7 di 9 Ella, quindi, non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e mantenere il tenore di vita - modesto - proprio della convivenza matrimoniale, senza un contributo, sia pure minimo, del marito.
L'importo stabilito dal Giudice di prime cure a titolo di mantenimento della moglie appare equo, congruo e proporzionato in relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti, all'età e alle condizioni di salute della , alla durata CP_1 del matrimonio.
Se è vero che - in sede di separazione dei coniugi - grava sul/la richiedente l'assegno di mantenimento l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato/a e proposto/a sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini lavorative, occorre rilevare che nella fattispecie in esame la sig.ra per età, mancanza di titoli professionali e problemi alla CP_1 vista si trova in una situazione che, in concreto, riduce pressoché totalmente la sua possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Il Tribunale, pertanto, ha contemperato in maniera adeguata le diverse esigenze delle parti, stabilendo la decorrenza del minimo assegno di mantenimento dal luglio 2024, momento in cui sono venuti meno - per il - gli obblighi di _1 contribuzione per le figlie maggiorenni, circostanza che era stata posta a fondamento dell'esclusione dell'assegno in favore della , al tempo CP_1 dell'emissione dei provvedimenti presidenziali temporanei.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi (e on esclusione della voce relativa all'attività istruttoria), in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza N. 570/2024 del Tribunale di Fermo pubblicata in data
9.8.2024, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma - in ogni sua parte - la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellata nel presente grado di giudizio, liquidandole, in favore dell'Erario, in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 149/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Massimo Petracci, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Porto Sant'Elpidio (FM), P.zza Giovanni XXIII, n. 5;
APPELLANTE contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Micaela Senzanonno, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Montecosaro (MC), via Verdi n. 106;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 570/2024 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 9.8.2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Che l'eccellentissima Corte di appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del tribunale di Fermo -
Presidente dott.ssa Sara Marzialetti, Giudice Relatore dottoressa Mariannunziata
Taverna, Giudice dott.ssa Lucia Rocchi - n. 570, datata 11/07/2024 e pubblicata il
09/08/2024 e quindi dichiarare che i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, non saranno reciprocamente gravati da assegni di mantenimento
e/o degli alimenti.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare quanto statuito in ordine all'onere del mantenimento del Sig. in favore della Sig.ra Parte_1
con Sentenza n. 570 del 11/07/2024 del Tribunale di Fermo”. CP_1
Conclusioni del P.G.: “Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 570/2024, pubblicata in data 9.8.2024 nel procedimento n.
2367/2019 R.G., il Tribunale di Fermo - dato atto della sentenza parziale di separazione emessa nel corso del procedimento promosso da Parte_1 nei confronti di - respingeva le domande di addebito CP_1 reciprocamente proposte dalle parti e, in parziale accoglimento della domanda presentata da , poneva a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1 versare - a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge - l'importo di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal luglio 2024, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
infine, compensava integralmente le spese di lite.
pagina 2 di 9 Avverso detto provvedimento ha proposto appello chiedendo Parte_1 che - in considerazione della sostanziale equivalenza delle rispettive condizioni economiche - nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in giudizio
, contestando il fondamento del gravame ex adverso interposto e CP_1 chiedendone la reiezione e riportandosi, in sostanza, alle argomentazioni svolte dai primi giudici e nei propri scritti difensivi della pregressa fase processuale.
Il Procuratore Generale è intervenuto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In data 9.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio, assegnando all'appellante termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il
Tribunale ha riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento determinandone il quantum, nonostante la non abbia dimostrato i presupposti per la CP_1 concessione e quantificazione del contributo economico.
Secondo la tesi, l'appellata non avrebbe dimostrato il suo stato di bisogno e l'inidoneità ad espletare attività lavorativa, non avendo prodotto alcun certificato medico attestante il suo grado di invalidità e/o inabilità totale a svolgere attività lavorativa, nonché la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro c.d. DID e il Patto di servizio presso il Competente Ufficio Provinciale del lavoro.
Secondo l'assunto, il fatto che non sia contestata la sussistenza di una sua invalidità civile non dimostrerebbe che la stessa sia inabile al lavoro.
Secondo l'appellante, inoltre, la non ha dimostrato di vivere in stato di CP_1 indigenza e/o aver fatto ricorso a prestiti personali per vivere da quando ha lasciato il tetto coniugale nel 2015 fino alla pronuncia di separazione.
pagina 3 di 9 A suo avviso, non corrisponde a verità processuale l'assunto del primo Giudice secondo cui la avrebbe messo a disposizione del nucleo familiare il CP_1 proprio T.F.R. e gli aiuti economici ottenuti dalla propria famiglia di origine.
La , inoltre, non avrebbe adeguatamente provato l'effettivo tenore di vita CP_1 della famiglia in costanza di matrimonio.
Secondo la difesa, il primo giudice avrebbe valutato erroneamente le risultanze istruttorie in ordine alle rispettive capacità economiche dei coniugi e ai pesi che gravano sul _1
La percepisce un assegno di invalidità di circa €.500,00 netti mensili, CP_1 oltre a regolari introiti mensili - di provenienza sconosciuta - di €.200,00 verificabili dalla lista movimenti del c/c bancoposta n. 1014739088 depositati da controparte nel fascicolo telematico in data 25/11/2022; non sostiene alcun esborso per l'immobile in cui vive - di proprietà del - e non sostiene _1 spese per automezzi o per recarsi al lavoro.
L'appellante, invece, percepisce redditi da attività lavorativa dipendente pari a circa €.1.400,00 netti mensili;
sostiene la rata del mutuo pari a €.682,62 per la casa familiare sita in Sant'Elpidio a mare (in luogo della moglie, intestataria dell'immobile); sostiene, in quanto obbligato in solido, gli oneri condominiali delle abitazioni intestate a sé e alla , nonché le spese dell'autovettura a lui CP_1 intestata.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha travisato l'entità dei redditi del _1 valutandoli al lordo e non al netto;
di conseguenza, detratte tutte le poste negative, il dispone - per le proprie esigenze di vita - di un importo _1 inferiore rispetto a quello della e, comunque, il reddito percepito nella CP_1 porzione residua non è sufficiente ad assicurargli un tenore di vita accettabile.
Dalle risultanze istruttorie, a suo avviso, emergerebbe l'assenza di uno squilibrio economico tra le parti;
anzi, secondo l'assunto, la disporrebbe di entrate CP_1 superiori rispetto a quelle del . _1
L'appellata contesta le suddette affermazioni osservando che:
- il suo stato di salute e il suo handicap visivo non sono stati oggetto di alcuna contestazione - ad opera del - in sede di giudizio di primo grado;
_1
pagina 4 di 9 - con riferimento alla sua capacità lavorativa, inoltre, l'handicap visivo di cui è affetta e l'età avanzata costituiscano elementi che - in maniera oggettiva - comportano una grande (e grave) compromissione del suo collocamento sul mercato del lavoro;
- in ordine al rilievo operato dell'appellante relativo allo “...incasso mensile della somma di € 200,00...” l'appellata ribadisce quanto già precisato in prime cure, che - cioè - si tratta di elargizioni liberali provenienti dai propri familiari (anziani genitori), stante l'oggettiva difficoltà economica, dovuta al suo reddito esiguo;
- con riferimento, poi, all'assunto in merito al quale l'appellata avrebbe contribuito solo in minima parte al sostentamento del nucleo familiare, la stessa sostiene che, in costanza di matrimonio, ha dato il proprio apporto economico sulla base della propria capacità reddituale finché ha potuto lavorare, mettendo - poi - a disposizione della famiglia l'intero T.F.R. percepito, nonché gli aiuti economici elargiti dalla propria famiglia, circostanze non adeguatamente contestate nel giudizio di primo grado;
- nel porre a carico del l'esiguo contributo economico in favore della _1
, il Giudice di prime cure ne ha determinato la decorrenza a partire dal CP_1 mese di luglio 2024, considerando che “...precedentemente, il ricorrente si era fatto carico del mantenimento delle figlie, prima, con lo stesso conviventi”, evidenziando così che il minimo contributo non avrebbe inciso gravemente sulla situazione reddituale del marito.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, nella costante interpretazione della S.C., per una corretta applicazione dell'art. 156, primo comma, c.c. - il quale dispone che "il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri" - si è precisato che i presupposti per il sorgere di un tale diritto, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono costituiti dalla non titolarità di redditi che consentano al richiedente di mantenere una condizione esistenziale analoga a quella goduta in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità
pagina 5 di 9 economica tra le parti (v., e plurimis: Cass. n. 5605/2020; Cass. n. 16809/2019 e
Cass. n. 12196/2017).
Com'è noto, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'assegno grava, ex art. 2697 c.c., sul coniuge richiedente.
In proposito, va ricordato che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale - di fedeltà, convivenza e collaborazione - sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. e plurimis, Cass. n 24050/2021).
Detto tenore di vita, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle aspettative della richiedente, è desumibile dalle potenzialità economiche dei coniugi nel corso della vita matrimoniale, dovendosi considerare il livello di vita
“normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, con la precisazione che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini del giudizio di adeguatezza non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle singole complessive situazioni patrimoniali e reddituali (cfr. Cass. n. 975/2021).
E' stato, altresì, precisato che indice del tenore di vita, in mancanza di ulteriori prove, può essere l'attuale divario reddituale tra i coniugi (Cass. civ. n.
21979/2012).
In altri termini, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge separato richiede al giudice un giudizio ponderato e bilanciato che tenga conto sia delle esigenze economiche del richiedente - relativamente all'inadeguatezza dei mezzi di cui lo stesso disponga o possa disporre al fine di mantenere un livello tendenzialmente riconducibile a quello goduto durante il rapporto matrimoniale - sia delle condizioni e delle pagina 6 di 9 capacità economiche dell'altro coniuge che possano rilevare come fattori aggiuntivi per la determinazione in concreto della misura dell'assegno in questione.
Ciò detto, durante la convivenza coniugale, il nucleo familiare risulta aver vissuto dei proventi dello svolgimento dell'attività di operaio da parte del sig. e _1 dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della sig.ra fino a CP_1 quando la stessa - a causa di una malattia invalidante la capacità visiva - fu costretta ad abbandonare l'attività lavorativa, pur mettendo a disposizione della famiglia il proprio T.F.R.
Tali circostanze non risultano adeguatamente contestate dalla difesa del _1 nella prima memoria autorizzata ex art. 186 comma 6 c.p.c.; inoltre, nessuna prova contraria - ammessa - è stata allegata nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Dall'istruttoria compiuta emerge un'effettiva disparità economica tra le parti.
Il risiede nell'immobile intestato alla moglie in Sant'Elpidio a Mare;
è _1 titolare del reddito da lavoro dipendente e dalla documentazione prodotta risulta che nel 2024 - periodo d'imposta 2023 - ha dichiarato un reddito lordo pari a Euro
29.249,00 (imposta lorda 7.137,00); nel 2023 - periodo d'imposta 2022 - ha dichiarato un reddito lordo pari a euro 28.496,00 (imposta lorda 6.874,00); nel
2022 - periodo di imposta 2021 - ha dichiarato un reddito lordo pari a euro
26.550 (imposta lorda 6.569,00).
Egli è, inoltre, titolare di un'autovettura di cui sopporta gli oneri per la circolazione;
infine, sostiene interamente il peso del mutuo acceso sulla casa in cui abita e non è più tenuto a corrispondere il contributo al mantenimento delle due figlie maggiorenni, entrambe autosufficienti.
La sig.ra risiede nella casa intestata al marito in Fermo, in forza di un CP_1 accordo di locazione ultra-novennale; non ha redditi da lavoro dipendente/autonomo, a causa di un handicap visivo e della mancanza di titoli professionali;
è titolare di una pensione di invalidità - rivalutabile annualmente - pari a circa euro 500,00 mensili;
riceve in modo saltuario contributi da parte dei propri familiari.
pagina 7 di 9 Ella, quindi, non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e mantenere il tenore di vita - modesto - proprio della convivenza matrimoniale, senza un contributo, sia pure minimo, del marito.
L'importo stabilito dal Giudice di prime cure a titolo di mantenimento della moglie appare equo, congruo e proporzionato in relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti, all'età e alle condizioni di salute della , alla durata CP_1 del matrimonio.
Se è vero che - in sede di separazione dei coniugi - grava sul/la richiedente l'assegno di mantenimento l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato/a e proposto/a sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini lavorative, occorre rilevare che nella fattispecie in esame la sig.ra per età, mancanza di titoli professionali e problemi alla CP_1 vista si trova in una situazione che, in concreto, riduce pressoché totalmente la sua possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Il Tribunale, pertanto, ha contemperato in maniera adeguata le diverse esigenze delle parti, stabilendo la decorrenza del minimo assegno di mantenimento dal luglio 2024, momento in cui sono venuti meno - per il - gli obblighi di _1 contribuzione per le figlie maggiorenni, circostanza che era stata posta a fondamento dell'esclusione dell'assegno in favore della , al tempo CP_1 dell'emissione dei provvedimenti presidenziali temporanei.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi (e on esclusione della voce relativa all'attività istruttoria), in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza N. 570/2024 del Tribunale di Fermo pubblicata in data
9.8.2024, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma - in ogni sua parte - la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellata nel presente grado di giudizio, liquidandole, in favore dell'Erario, in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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