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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2458/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Nicola Serra n. 62, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che la rappresenta e difende, unitamente agli
Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale: accertarsi e dichiararsi in forza in
applicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire
della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, o per
i diversi anni risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Cont docente assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in
1 favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di
cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a
complessivi € 3.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In
via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del
diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il
Cont
al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella
somma di € 3.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. 3) Condannarsi l'Amministrazione
convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e
interessi legali… Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre
il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 …” Note scritte depositate il 13.1.2025: “… Reitera, pertanto, le conclusioni già rassegnate (limitando la
domanda agli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024)
nell'accoglimento delle quali insiste, e chiede il rigetto di ogni avversa eccezione e domanda …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019
per i motivi sopra indicati;
- Si aderisce alla domanda di carta elettronica per le altre annualità con
compensazione alle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere assunta in qualità di personale educativo con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2019; che aveva lavorato per il resistente anche per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con contratti CP_1
2 a tempo determinato;
che non aveva usufruito della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che tale prestazione spettava anche al personale educativo in virtù dell'equiparazione della categoria e per garantire la parità di trattamento tra personale educativo e personale docente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente, chiedendo il rigetto per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per i quali ha eccepito la prescrizione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi margine di incertezza nel ricorso, atteso che la parte ricorrente al punto 2
del ricorso indica gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sicché pare limitare la domanda a tali anni (come potrebbe evincersi anche dal punto 3 del ricorso), anche se chiede il riconoscimento della prestazione fino all'anno scolastico 2023/2024.
Pur in assenza dei chiarimenti chiesti con ordinanza del 6.2.2025, dal contesto complessivo la domanda deve interpretarsi come riferibile ai sette anni scolastici indicati nelle conclusioni sopra trascritte.
La parte ricorrente ha poi modificato le conclusioni rassegnate originariamente
[validamente, atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità
tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in
3 relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale ritenuta più
rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr. Cass. 1439/2002; Cass.
28146/2013; Cass. 13636/2024)], con cui chiedeva il riconoscimento e la condanna al pagamento della prestazione anche per l'anno scolastico 2017/2018.
Ciò posto in relazione alla qualificazione della domanda, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda medesima per alcuni anni scolastici, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del (che non CP_1
contestato le circostanze di fatto indicate da parte ricorrente) e devono trovare applicazione i principi secondo cui: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del
docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
4 competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico
utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento
professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una
funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale
docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi
oneri formativi” (Cass. Sez. Lav. 32104/2022, cfr. Cass. Sez. Lav. 9895/2024), sicché la domanda deve accogliersi.
Per l'annualità 2018/2019 deve richiamarsi il principio affermato da Cass. Sez. Lav.
29961/2023, secondo cui: “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta
del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124
del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema
telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione
risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di
uscita dell'insegnante dal sistema scolastico … Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se,
nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora
esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per
l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare
anche la perdita del diritto al risarcimento …” sicché, considerato che la parte ricorrente è
attualmente in servizio e trattandosi di incarico conferito il 1.9.2018, deve dirsi avverata la prescrizione, non sussistendo prova della ricezione della diffida indicata da parte ricorrente.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei limiti indicati.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 in ragione dei margini di incertezza nella domanda come indicati. Per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara la prescrizione del diritto e, per l'effetto, rigetta la domanda per l'anno scolastico
2018/2019;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente al CP_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 750,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 26.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2458/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Nicola Serra n. 62, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che la rappresenta e difende, unitamente agli
Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale: accertarsi e dichiararsi in forza in
applicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire
della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, o per
i diversi anni risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Cont docente assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in
1 favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di
cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a
complessivi € 3.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) In
via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del
diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il
Cont
al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella
somma di € 3.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. 3) Condannarsi l'Amministrazione
convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e
interessi legali… Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre
il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 …” Note scritte depositate il 13.1.2025: “… Reitera, pertanto, le conclusioni già rassegnate (limitando la
domanda agli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024)
nell'accoglimento delle quali insiste, e chiede il rigetto di ogni avversa eccezione e domanda …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019
per i motivi sopra indicati;
- Si aderisce alla domanda di carta elettronica per le altre annualità con
compensazione alle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere assunta in qualità di personale educativo con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2019; che aveva lavorato per il resistente anche per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con contratti CP_1
2 a tempo determinato;
che non aveva usufruito della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che tale prestazione spettava anche al personale educativo in virtù dell'equiparazione della categoria e per garantire la parità di trattamento tra personale educativo e personale docente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente, chiedendo il rigetto per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per i quali ha eccepito la prescrizione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi margine di incertezza nel ricorso, atteso che la parte ricorrente al punto 2
del ricorso indica gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sicché pare limitare la domanda a tali anni (come potrebbe evincersi anche dal punto 3 del ricorso), anche se chiede il riconoscimento della prestazione fino all'anno scolastico 2023/2024.
Pur in assenza dei chiarimenti chiesti con ordinanza del 6.2.2025, dal contesto complessivo la domanda deve interpretarsi come riferibile ai sette anni scolastici indicati nelle conclusioni sopra trascritte.
La parte ricorrente ha poi modificato le conclusioni rassegnate originariamente
[validamente, atteso che il difensore in tal modo hanno esercitato la discrezionalità
tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in
3 relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale ritenuta più
rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così tale rinuncia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr. Cass. 1439/2002; Cass.
28146/2013; Cass. 13636/2024)], con cui chiedeva il riconoscimento e la condanna al pagamento della prestazione anche per l'anno scolastico 2017/2018.
Ciò posto in relazione alla qualificazione della domanda, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda medesima per alcuni anni scolastici, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del (che non CP_1
contestato le circostanze di fatto indicate da parte ricorrente) e devono trovare applicazione i principi secondo cui: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del
docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
4 competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico
utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento
professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una
funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale
docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi
oneri formativi” (Cass. Sez. Lav. 32104/2022, cfr. Cass. Sez. Lav. 9895/2024), sicché la domanda deve accogliersi.
Per l'annualità 2018/2019 deve richiamarsi il principio affermato da Cass. Sez. Lav.
29961/2023, secondo cui: “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta
del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124
del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema
telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione
risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di
uscita dell'insegnante dal sistema scolastico … Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se,
nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora
esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per
l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare
anche la perdita del diritto al risarcimento …” sicché, considerato che la parte ricorrente è
attualmente in servizio e trattandosi di incarico conferito il 1.9.2018, deve dirsi avverata la prescrizione, non sussistendo prova della ricezione della diffida indicata da parte ricorrente.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei limiti indicati.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 in ragione dei margini di incertezza nella domanda come indicati. Per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara la prescrizione del diritto e, per l'effetto, rigetta la domanda per l'anno scolastico
2018/2019;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente al CP_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 750,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 26.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6