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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3833/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sassari
Seconda Sottosezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3833/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
, ora , P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Area Affari Legali in Sassari, via Catalocchino 11, con il patrocinio dell'avv. Caterina Cossellu,
attrice opponente
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Francesco Maria Lino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Caserta, piazza Pitesti 9 convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.03.2024:
''ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.''
pagina 1 di 5 Per parte opposta, come da comparsa di costituzione: ''affinché il Tribunale adito, nella persona del Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta voglia così provvedere:
1) In via preliminare, previa allegazione del fascicolo inerente la fase monitoria e recante numero di R.G.3136/2021 D.i. n. 852/21, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti ex art. 648 c.p.c.;
2) Nel merito rigettare l'opposizione, siccome infondata, pretestuosa e priva di fondamento giuridico e per l'effetto:
3) Confermare il decreto ingiuntivo n. 852/2021 emesso dal Tribunale di Sassari il 22.10.2021
4) Con vittoria di spese, compenso professionale, Iva, cpa e rimborso spese generali 15%.''
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. 1.1. , ora Parte_3 [...]
, ha proposto opposizione contro il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 852/2021 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a la somma di € 14.469,13 – relativa ad Controparte_1 interessi per il ritardo nel pagamento di forniture ed al mancato pagamento di alcune prestazioni – oltre interessi e spese per il procedimento monitorio. Parte
, in particolare, allega che:
1) quanto all'asserito credito per interessi moratori, alcune note di debito non risultano pervenute all' e che, pertanto, nulla è dovuto, non Pt_1 avendo potuto svolgere le verifiche funzionali alla liquidazione ed al pagamento;
2) le restanti note di debito sono relative a somme quantificate erroneamente, poiché la società opposta ha calcolato gli interessi di mora sul totale delle fatture e non, invece, sul solo imponibile;
3) il fatturato pertinente la ex di Sassari, per il periodo dal Pt_4
14.01.2014 al 14.01.2016, è stato oggetto di una cessione del credito nei confronti di , con conseguente carenza di legittimazione CP_2 dell'opposta in relazione a tale credito;
pagina 2 di 5 4) quanto alle due fatture per capitale, non risulta essere stata eseguita alcuna prestazione, con conseguente inesistenza del credito;
5) i crediti anteriori al quinquennio sono prescritti ex art. 2948 c.c. Per tali motivi, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. regolarmente costituitasi in giudizio, a Controparte_1 fondamento della propria pretesa creditoria, ha allegato:
1) che non ha contestato né il ritardo nei pagamenti, né la Parte_1 regolare fornitura della merce, né l'omesso pagamento delle fatture per capitale n. 3698/2020 e 4621/2020;
2) che gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 sono stati correttamente calcolati sul solo imponibile e non anche sugli accessori;
3) la non applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
4) l'inesistenza della cessione del credito relativo alla per il Parte_5 periodo 2014-2016 (comunque non provata), precisando che la pretesa creditoria attiene ai soli interessi moratori e non al capitale, rispetto al quale era invece intervenuto il pagamento, seppur tardivamente;
5) che, quanto alle due fatture per capitale, le merci sono state consegnate e le relative fatture non sono mai state contestate dall'opponente, la quale ha poi provveduto al pagamento della fattura n. 3698/2020 in data 24.01.2022. Per tali ragioni, l'opposta chiede, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e, dopo essere stata trattenuta in decisione il 14/03/2024, è stata rimessa in trattazione a seguito del rilievo d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, comma II cpc, della questione della necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni. Depositate dalle parti le memorie ex art. 101 cpc, la causa è stata infine trattenuta a sentenza all'udienza del 14.11.2024.
pagina 3 di 5 2 . L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, non essendo stata fornita dall'opposta – sulla quale gravava il relativo onere - la prova di un valido titolo contrattuale a fondamento della pretesa creditoria. Deve, infatti, ricordarsi che i contratti stipulati con la Pubblica Parte Amministrazione (nel caso di specie, poi , ora Pt_1 Controparte_3
Gestione Liquidatoria ) devono necessariamente rivestire, ad Parte_2 substantiam, la forma scritta. Condividendo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria” (ex multis, Cass. 13/10/2016 n. 20690), con la precisazione che “tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi” (Cass. 22/3/2019 n. 8244). Da ciò deriva allora l'irrilevanza delle eccezioni in ordine alla corretta esecuzione delle forniture e alla mancata contestazione della consegna della merce da parte dell'opponente. Quanto poi alla documentazione prodotta da parte opposta con la memoria depositata ex art. 101 cpc – anche a prescindere dall'ammissibilità della stessa – deve rilevarsi che tra tali documenti non si rinviene alcun contratto in forma scritta che dimostri la sussistenza dei crediti azionati in monitorio. In particolare, osservato che i due contratti in data 31.12.2013 e in data 27.11.2013 (doc.ti 1 e 14) risultano essere stati conclusi con la
[...]
occorre rilevare che le uniche due fatture, per soli interessi Pt_6 Parte moratori, emesse dall'opposta nei confronti della detta sono quelle in data 30/6/2014 e in data 31/12/2015 (doc. 1 monitorio), che, tuttavia, non riportano l'indicazione delle prestazioni per cui sono state emesse le originarie fatture per capitale, così che non è possibile ricondurle ai contratti in questione. Parte Le altre produzioni documentali, riferite a rapporti con la di Sassari, non sono invece idonee ad integrare il requisito della forma scritta previsto, a pena di nullità, per i contratti con le PP.AA., trattandosi di mere comunicazioni di delibere di aggiudicazioni e di richieste di proroga delle pagina 4 di 5 forniture. Peraltro, nella stessa comunicazione della delibera di aggiudicazione del 30.1.2012 (doc. 8), si fa espresso riferimento alla necessaria, successiva stipula del contratto ai sensi del d.lgs. 163/2006, di cui però non vi è prova. Inoltre, ad avviso del Tribunale, infondata è anche l'eccezione di parte opposta, secondo la quale l'esistenza di contratti in forma scritta non sarebbe rilevante con riferimento al credito per interessi moratori, stante l'intervenuto pagamento del corrispettivo. In proposito, si osserva infatti che dalla nullità, a monte, del titolo contrattuale, per difetto di forma, deriva necessariamente la non debenza anche degli interessi sul corrispettivo.
In conclusione, in assenza di prova di un valido titolo contrattuale, deve allora ritenersi infondata la pretesa creditoria dell'opposta – che, peraltro, non ha proposto domanda di indebito arricchimento - con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria e facendo riferimento ai parametri minimi, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 852/2021 del Tribunale di Sassari;
2. condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre ad € 145.50 per esborsi ed oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 13/03/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sassari
Seconda Sottosezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3833/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
, ora , P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Area Affari Legali in Sassari, via Catalocchino 11, con il patrocinio dell'avv. Caterina Cossellu,
attrice opponente
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Francesco Maria Lino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Caserta, piazza Pitesti 9 convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.03.2024:
''ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.''
pagina 1 di 5 Per parte opposta, come da comparsa di costituzione: ''affinché il Tribunale adito, nella persona del Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta voglia così provvedere:
1) In via preliminare, previa allegazione del fascicolo inerente la fase monitoria e recante numero di R.G.3136/2021 D.i. n. 852/21, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti ex art. 648 c.p.c.;
2) Nel merito rigettare l'opposizione, siccome infondata, pretestuosa e priva di fondamento giuridico e per l'effetto:
3) Confermare il decreto ingiuntivo n. 852/2021 emesso dal Tribunale di Sassari il 22.10.2021
4) Con vittoria di spese, compenso professionale, Iva, cpa e rimborso spese generali 15%.''
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. 1.1. , ora Parte_3 [...]
, ha proposto opposizione contro il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 852/2021 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a la somma di € 14.469,13 – relativa ad Controparte_1 interessi per il ritardo nel pagamento di forniture ed al mancato pagamento di alcune prestazioni – oltre interessi e spese per il procedimento monitorio. Parte
, in particolare, allega che:
1) quanto all'asserito credito per interessi moratori, alcune note di debito non risultano pervenute all' e che, pertanto, nulla è dovuto, non Pt_1 avendo potuto svolgere le verifiche funzionali alla liquidazione ed al pagamento;
2) le restanti note di debito sono relative a somme quantificate erroneamente, poiché la società opposta ha calcolato gli interessi di mora sul totale delle fatture e non, invece, sul solo imponibile;
3) il fatturato pertinente la ex di Sassari, per il periodo dal Pt_4
14.01.2014 al 14.01.2016, è stato oggetto di una cessione del credito nei confronti di , con conseguente carenza di legittimazione CP_2 dell'opposta in relazione a tale credito;
pagina 2 di 5 4) quanto alle due fatture per capitale, non risulta essere stata eseguita alcuna prestazione, con conseguente inesistenza del credito;
5) i crediti anteriori al quinquennio sono prescritti ex art. 2948 c.c. Per tali motivi, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. regolarmente costituitasi in giudizio, a Controparte_1 fondamento della propria pretesa creditoria, ha allegato:
1) che non ha contestato né il ritardo nei pagamenti, né la Parte_1 regolare fornitura della merce, né l'omesso pagamento delle fatture per capitale n. 3698/2020 e 4621/2020;
2) che gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 sono stati correttamente calcolati sul solo imponibile e non anche sugli accessori;
3) la non applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
4) l'inesistenza della cessione del credito relativo alla per il Parte_5 periodo 2014-2016 (comunque non provata), precisando che la pretesa creditoria attiene ai soli interessi moratori e non al capitale, rispetto al quale era invece intervenuto il pagamento, seppur tardivamente;
5) che, quanto alle due fatture per capitale, le merci sono state consegnate e le relative fatture non sono mai state contestate dall'opponente, la quale ha poi provveduto al pagamento della fattura n. 3698/2020 in data 24.01.2022. Per tali ragioni, l'opposta chiede, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e, dopo essere stata trattenuta in decisione il 14/03/2024, è stata rimessa in trattazione a seguito del rilievo d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, comma II cpc, della questione della necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni. Depositate dalle parti le memorie ex art. 101 cpc, la causa è stata infine trattenuta a sentenza all'udienza del 14.11.2024.
pagina 3 di 5 2 . L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, non essendo stata fornita dall'opposta – sulla quale gravava il relativo onere - la prova di un valido titolo contrattuale a fondamento della pretesa creditoria. Deve, infatti, ricordarsi che i contratti stipulati con la Pubblica Parte Amministrazione (nel caso di specie, poi , ora Pt_1 Controparte_3
Gestione Liquidatoria ) devono necessariamente rivestire, ad Parte_2 substantiam, la forma scritta. Condividendo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria” (ex multis, Cass. 13/10/2016 n. 20690), con la precisazione che “tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi” (Cass. 22/3/2019 n. 8244). Da ciò deriva allora l'irrilevanza delle eccezioni in ordine alla corretta esecuzione delle forniture e alla mancata contestazione della consegna della merce da parte dell'opponente. Quanto poi alla documentazione prodotta da parte opposta con la memoria depositata ex art. 101 cpc – anche a prescindere dall'ammissibilità della stessa – deve rilevarsi che tra tali documenti non si rinviene alcun contratto in forma scritta che dimostri la sussistenza dei crediti azionati in monitorio. In particolare, osservato che i due contratti in data 31.12.2013 e in data 27.11.2013 (doc.ti 1 e 14) risultano essere stati conclusi con la
[...]
occorre rilevare che le uniche due fatture, per soli interessi Pt_6 Parte moratori, emesse dall'opposta nei confronti della detta sono quelle in data 30/6/2014 e in data 31/12/2015 (doc. 1 monitorio), che, tuttavia, non riportano l'indicazione delle prestazioni per cui sono state emesse le originarie fatture per capitale, così che non è possibile ricondurle ai contratti in questione. Parte Le altre produzioni documentali, riferite a rapporti con la di Sassari, non sono invece idonee ad integrare il requisito della forma scritta previsto, a pena di nullità, per i contratti con le PP.AA., trattandosi di mere comunicazioni di delibere di aggiudicazioni e di richieste di proroga delle pagina 4 di 5 forniture. Peraltro, nella stessa comunicazione della delibera di aggiudicazione del 30.1.2012 (doc. 8), si fa espresso riferimento alla necessaria, successiva stipula del contratto ai sensi del d.lgs. 163/2006, di cui però non vi è prova. Inoltre, ad avviso del Tribunale, infondata è anche l'eccezione di parte opposta, secondo la quale l'esistenza di contratti in forma scritta non sarebbe rilevante con riferimento al credito per interessi moratori, stante l'intervenuto pagamento del corrispettivo. In proposito, si osserva infatti che dalla nullità, a monte, del titolo contrattuale, per difetto di forma, deriva necessariamente la non debenza anche degli interessi sul corrispettivo.
In conclusione, in assenza di prova di un valido titolo contrattuale, deve allora ritenersi infondata la pretesa creditoria dell'opposta – che, peraltro, non ha proposto domanda di indebito arricchimento - con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria e facendo riferimento ai parametri minimi, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 852/2021 del Tribunale di Sassari;
2. condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre ad € 145.50 per esborsi ed oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 13/03/2025
Il Giudice
Francesca Fiorentini
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