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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12736 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRI BUNALE O RDINARIO DI RO MA
SECONDA SEZIO NE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, all'esito della discussone orale dei procuratori delle parti, come da verbale di udienza del 17.09.2025, previo ritiro in camera di consiglio, ha emesso mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
in qualità di rappresentante legale dell'omonimo Studio notarile con Parte_1
luogo di esercizio in IO IO (AR), al Corso Italia n. 64, P.IVA , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Emanuele Fisicaro ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio professionale sito in Milano, Viale Piave n. 6, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Catia Livio, dirigente, e dall'Avv. Sandro Nardellotto, funzionario, dell' , presso i cui uffici in Roma, Via XX Settembre n. Controparte_2
97, sono domiciliati
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto sanzionatorio n. 403308/A, emesso in Roma in data 04.06.2024
e notificato a mezzo PEC il 05.06.2024 emesso dal per Controparte_1
violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex artt. 17 e segg. del vigente D.Lgs. n.
231 del 2007 e dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. art. 41 del medesimo decreto, vigente in data anteriore al 04.07.2017 e dell'art. 35 del medesimo decreto, come novellato dal d.lgs. n. 90/2017
1 CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza del 17.09.2025 da intendersi interamente trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011, depositato in data 03.07.2024, si opponeva Parte_1
al decreto indicato in epigrafe, notificato in data 04.06.2024 con il quale era ingiunto di pagare la somma di euro 72.000 (oltre spese per 20,00), per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex artt. 17 e segg. del vigente D.Lgs. n. 231 del 2007 e dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. art. 41 e 35 del medesimo decreto, rispettivamente nella formulazione tempo per tempo vigente.
Gli illeciti per cui erano state irrogate le sanzioni riguardavano l'incarico professionale svolto dal ricorrente - quale Notaio, professionista titolare dell'omonimo Studio notarile con luogo di esercizio in IO IO (AR) al Corso Italia n.64 - in relazione a tre operazioni per le quali era stato ritenuto non adempiuto l'obbligo di adeguata verifica della clientela (come disciplinato dal d.lgs n.231/2017 post riforma) e in relazione a sette operazioni, per le quali era stato ritenuto violato l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui agli art. 41 e art. 35 dlvo n. 231/2007 come al tempo vigenti.
Parte opponente, deduceva quali motivi di opposizione, in sintesi: - l'omessa motivazione del decreto sanzionatorio, in violazione dell'art. 3 legge n.241/1990; - l'insussistenza delle violazioni e quindi degli illeciti contestati;
- l'erronea determinazione delle sanzioni irrogate.
Chiedeva pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto,
l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto e, in subordine, la sua modifica, con riduzione dell'entità della sanzione a quella base prevista per le violazioni semplici (ex art. 58 comma 1 d.lgs.
n. 231/2007).
Contr Si costituiva il (di seguito per brevità anche , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Contestava le argomentazioni della difesa dell'opponente e Contr affermava la sussistenza delle violazioni e la loro qualificazione che aveva portato il d irrogare correttamente le sanzioni indicate nel decreto opposto.
Con ordinanza del 18.11.2024 era respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio opposto. La causa, istruita mediante produzione, era decisa all'odierna udienza del
17.09.2025, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Quanto al motivo di opposizione relativo al dedotto difetto di motivazione del decreto opposto, è appeno il caso di osservare che il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem" (cfr. tra tante Cass. n. 4/2019; 18469/2014; 17104/2009).
2 Posto poi che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, giova osservare che, nella specie, nelle 21 pagine del provvedimento opposto sono stati analiticamente descritti i fatti che hanno portato all'applicazione delle sanzioni ed evidenziati i risultati dell'attività investigativa (e quindi i motivi per cui è stata applicata la sanzione).
Quanto ai motivi di opposizione inerenti al merito della sanzione, si procederà a valutare la fondatezza delle doglianze di parte opponente, dapprima in relazione ai contestati inadempimenti agli obblighi previsti in materia di adeguata verifica della clientela dalla normativa applicabile (post riforma trattandosi di operazioni successive al 04.07.2017) e poi riguardo alle violazioni degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nell'atto introduttivo del giudizio e nel decreto opposto.
Violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela
L'art. 17 d.lgs. n. 231/2007, al comma 3, nel testo ratione temporis applicabile (in vigore dal:
04.07.2017 al 09.11.2019) impone ai soggetti obbligati di adottare “misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato…”. L'art.18, comma
1, lett d) impone “il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso
l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività”. L'art. 19 comma 2 precisa che “l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato”. Infine,
l'art. 22 ratione temporis applicabile indica le modalità con cui devono essere attuati gli obblighi di adeguata verifica della clientela, da eseguirsi “attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e
3 altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.
Ciò detto in ordine alla disciplina applicabile, la prima delle tre violazioni contestate (contrassegnata dalla lettera A del decreto), attiene all'atto di costituzione della società Parte_2
redatto dal Notaio (atto rep.66985- racc. n. 18991) in data 28.03.2018. Dagli accertamenti svolti dalla guardia di finanza di Arezzo risulta che il notaio aveva proceduto alla redazione dell'atto di costituzione della società identificando i due soci ( e ), conservando CP_4 Persona_1
i documenti di identità e acquisendo una visura camerale del 09.04.2018. Al Notaio era contestata l'omessa valutazione del rischio, non risultando dal fascicolo il livello di rischio assegnato alla società, né tanto meno le valutazioni fatte dal notaio. La situazione era aggravata dalla circostanza che dalla consultazione della banca dati era emerso lo stesso notaio aveva redatto il verbale di assemblea del 24.09.2019 da cui emergeva che la società, dopo circa un anno e mezzo, aveva deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione.
La seconda violazione (contrassegnata dalla lett. C del decreto) riguarda la redazione dell'atto di compravendita di un immobile e di terreni siti in Cortona (rep. 68905-racc n.20325) del 24.10.2019, tra e del valore di euro 277.000,00. Anche in tal caso dal Controparte_5 Parte_3
rogito non risultavano alcuna informazione utile ai fini della adeguata verifica in relazione all'acquirente.
La terza violazione (lett. F del decreto) riguarda l'atto di compravendita rep. 68725 - racc. n. 20184 del 01.08.2019 tra . Anche in relazione a tale atto gli operanti Parte_4
4 rilevavano che il notaio non aveva proceduto all'attribuzione di un livello di rischio antiriciclaggio, come previsto dalla normativa sopra richiamata.
Giova precisare che l'art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, come riformulato dal d.lgs. n.90/2017 sanziona la violazione degli obblighi di adeguata quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare
i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. La normativa anteriore
(art. 55 comma 1 del previgente d.lgs. n. 231/2007), sanzionava solo la violazione delle disposizioni
“concernenti l'obbligo di identificazione”.
Gli operanti hanno contestato l'illecito riguardo ai fascicoli sopra riportati, in relazione ai rapporti professionali iniziati successivamente al 4/7/2017, dando atto che non risulta essere mai stato compilato il modulo per l'acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela. In particolare, gli operanti hanno evidenziato che non erano state acquisite le ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del livello di rischio nel cui contesto le prestazioni sono state svolte. Nessuna scheda al riguardo risulta compilata, nemmeno in relazione ad altri incarichi professionali inerenti agli stessi clienti, né comunque risulta che il professionista abbia esibito agli operanti documentazione da cui potesse evincersi l'adempimento agli obblighi di verifica imposti dalla legge.
E' vero che le Regole Tecniche in Materia di Antiriciclaggio, approvate dal Consiglio Nazionale del
Notariato nel 2017, prevedono che il notaio «potrà applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela nelle ipotesi in cui, alla stregua di un processo valutativo ricostruibile e dimostrabile, emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» (Regola
Tecnica n. 3). Tuttavia, nel caso di specie, non vi è in atti alcuna prova del processo valutativo e delle verifiche svolte.
La mancata compilazione del modulo antiriciclaggio di identificazione ed adeguata verifica non ha consentito una adeguata profilazione del cliente e ha impedito una valutazione del rischio specifico, impedendo allo stesso modo di adottare le misure adeguate per ciascun cliente. La violazione della normativa ratione temporis applicabile è quindi oggettiva e appare più che congrua la sanzione irrogata di euro 2.000,00, per la violazione non qualificata ai sensi dell'art. 56 comma 1 del d.lgs. n.
231/2007, tenuto conto, come indicato dagli stessi operanti, del numero ridotto delle violazioni.
Deve pertanto essere confermata la sanzione di euro 2.000,00 per la violazione dell'obbligo di verifica della clientela.
Violazioni dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
La violazione è stata contestata riguardo a sette operazioni (analiticamente indicate nel decreto opposto), aventi ad oggetto atti di compravendita (contrassegnati alle lett. B, D ed E del decreto),
5 cessione della intera quota societaria (della società Di Pietro Immobiliare srl, lettera G del decreto), due atti di costituzione di società (lett. H ed I del decreto) e due atti di donazione (lett L del decreto).
Parte opponente ha dedotto che nessuna anomalia nelle operazioni fosse riscontrabile, tuttavia l'analisi complessiva degli atti negoziali, come ricostruiti all'esito dell'indagine svolta (ricostruzione richiamata nel decreto opposto) consente di evidenziare una pluralità di anomalie.
In particolare, riguardo alle tre compravendite (lett. B, E, D del decreto), nell'atto era previsto il pagamento del corrispettivo in data successiva a quella del rogito, la proprietà era trasferita senza alcuna garanzia, il venditore rinunciava all'ipoteca legale e agli interessi, l'acquirente (identificato come imprenditore agricolo professionale) non risultava possedere una adeguata capacità imprenditoriale ed economica in relazione alla entità degli acquisti effettuati.
Riguardo ai restanti atti (cessioni di quote societarie, costituzione di società, donazioni), essi riguardavano la famiglia di . Nel decreto è scritto che gli operanti hanno rilevato che Persona_2
“considerate le ripetute prestazioni professionali per tutti gli 8 membri della citata famiglia a partire dal 2015 e i rapporti professionali risalienti con la stessa dal 2006, il rapporto tra l'incolpato e tale famiglia si poteva definire continuativo. Da ricerche effettuate sul web, erano emerse notizie pregiudizievoli nei confronti di e dei figli e , relative a un Persona_2 Pt_1 CP_6
sodalizio 'ndranghetista' radicato in Umbria, con diffuse infiltrazioni nel tessuto economico locale e saldi collegamenti con le cosche calabresi, nonché con documentate modalità tipicamente mafiose di acquisizione e condizionamento di attività imprenditoriali, in particolar modo nel settore edile, anche mediante incendi e intimidazioni con finalità estorsive. I verbalizzanti precisavano che molti degli articoli rinvenuti sul web portavano la data di pubblicazione antecedente ai negozi giuridici redatti”.
In sostanza gli operanti hanno evidenziato che le vicissitudini giudiziarie della famiglia e le Per_2
anomalie rilevabili dalle operazioni effettuate avrebbero dovuto indurre il notaio ad attribuire un rischio di riciclaggio alto.
Infatti, è emerso che: anche nell'atto di cessione quote (lett. G del decreto) il pagamento del corrispettivo era stato previsto con scadenza successiva al rogito e senza interessi;
nell'atto di costituzione delle società (lett.H ed I) era evidente la sproporzione tra le caratteristiche e l'oggetto sociale e il capitale versato, risultando la società priva “di finanziamenti da parte dei soci e/o di terzi
o di affidamenti bancari”;
Riguardo alle donazioni (lett. L del decreto), si trattava di immobili gravati da ipoteca e da mutui (che
“rimanevano comunque a carico di uno dei due donanti, ”). Persona_2
L'insieme di tali anomalie, ad avviso del Tribunale, è compatibile con un intento di dissimulare la provenienza di beni e/o i reali scopi delle operazioni, finalità tipica del riciclaggio che può avere ad oggetto qualsiasi delitto presupposto. Rispetto alle operazioni di cui sopra il notaio, nonostante il
6 compimento di atti con prassi di pagamento anomale e non ricorrenti, non ha verificato la compatibilità con il profilo economico patrimoniale del cliente, non ha acquisito alcuna informazione in ordine all'origine dei fondi utilizzati e alla capacità economica del cliente. Sono tutti elementi che Contr inducono il Tribunale a condividere le valutazioni del n ordine alla sussistenza dell'illecito, e al carattere sospetto delle operazioni che richiedevano adeguate verifiche e comunque la segnalazione imposta dalla legge.
Del resto, è noto che l'obbligo di segnalazione, anche nella normativa ante riforma ex art. 41 del d.lgs n. 231/07 non presuppone una valutazione della operazione tale da far ritenere possibile che i fondi che ne sono l'oggetto provengano da operazioni lato sensu di riciclaggio, essendo sufficiente la ragionevolmente ipotizzabilità che un'operazione di riciclaggio sia in corso. In sostanza è richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni, mentre non si richiede in capo al titolare dell'obbligo della segnalazione di acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell'operazione (cfr Cass. 30.10.2009, n. 23017; Cass.
10.04.2009; 9353/2007; n. 9309/2007; n. 9089/2007).
Anche di recente è stato chiarito che in tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio il soggetto obbligato è tenuto a segnalare “ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla banca d'Italia” (cfr. Cass.
11.09.2024, n. 24396).
Quanto alla congruità della sanzione l'opposizione va accolta.
La superficialità della condotta tenuta dal professionista e il contesto in cui sono state realizzate le operazioni in esame (in particolare in considerazione dell'omissione da parte del notaio di ogni approfondimento riguardo agli evidenti profili di anomalia, pure a fronte delle notizie di stampa riguardanti la famiglia ), non consentono di ritenere configurabile la fattispecie contestata Per_2
nella ipotesi base di cui all'art.58 comma 1 del vigente dlvo 231/2007.
Tuttavia, nell'irrogazione della sanzione l'amministrazione doveva considerare il disposto di cui comma 2 art. 2 d.lgs. n. 231/2007, ratione temporis applicabile, secondo cui l'applicazione delle misure sanzionatorie deve tenere conto “della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal
7 presente decreto”. Sotto tale aspetto si tratta un'attività resa da un singolo professionista e la sanzione applicata appare sproporzionata rispetto alla realtà professionale e alle dimensioni dello studio, verosimilmente non in grado di predisporre una procedura antiriciclaggio paragonabile a quella adottabile da altri soggetti maggiormente strutturati (quali le banche e gli istituti di credito).
In questo contestato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 del vigente dlvo 231/2007
e delle sanzioni ivi previste per le violazioni dell'obbligo di segnalazione (tra minimo di euro
30.000,00 ed un massimo di euro 300.000, nel caso di specie più favorevoli al sanzionato rispetto alla normativa previgente), appare equa una riduzione sino ad euro 30.000,00, tenuto conto: - che si tratta di violazione sicuramente grave e ripetuta, ma non sistematica;
- ai sensi dell'art. 11 legge 689/81, il dott. non risulta avere subito altri rilievi per violazioni del d. lgs. n. 231/2007; - del livello Parte_1
di collaborazione fornita dal professionista in sede di verifica.
In conclusione, l'opposizione proposta deve essere parzialmente accolta e rideterminata la sanzione irrogata nel complessivo importo di euro 32.000,00 (euro 30.000 ex art. 58, comma 2 d.lvo. n.
231/2007 ed euro 2.000 ex art. 56, comma 1 d.lvo. n. 213/2007).
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da annulla il decreto Parte_1
sanzionatorio opposto e ridetermina la sanzione irrogata nei suoi confronti in euro 32.000,00; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Roma il 17.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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