Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 46
TRIB
Sentenza 20 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società FARMALANDA S.R.L. "IN LIQUIDAZIONE". L'istanza è stata promossa da tre soggetti, i quali vantano crediti per complessivi Euro 39.018,85, oltre accessori, in forza di tre decreti ingiuntivi divenuti esecutivi. La società resistente, in persona del suo liquidatore, si è costituita nel procedimento senza contestare il presupposto dell'insolvenza né quello della sussistenza dei limiti dimensionali richiesti dalla normativa. Ha anzi aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, delineando nella propria memoria lo stato di crisi irreversibile e le relative cause. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di legge per l'apertura della procedura, inclusi quelli dimensionali di cui all'art. 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), per i quali incombeva sull'impresa debitrice l'onere della prova di non aver superato le soglie di fallibilità, onere che non è stato assolto. È stata altresì accertata l'insolvenza, intesa come incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, confermata dalla documentazione acquisita e prodotta, inclusa una significativa esposizione debitoria erariale.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della FARMALANDA S.R.L. "IN LIQUIDAZIONE", nominando quale Giudice Delegato la Dott.ssa Alessia Giampietro e quale Curatore l'Avv. Vincenzo Musso, invitando quest'ultimo ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione. Sono state autorizzate specifiche attività per l'accesso a banche dati e l'acquisizione di documentazione contabile e fiscale. È stato ordinato al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali e le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Il Curatore è stato altresì invitato a depositare una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e a procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e alla redazione dell'inventario. È stata fissata l'udienza per l'esame dello stato passivo per l'11 luglio 2025, con termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione da parte dei creditori e dei terzi, da effettuarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Sono state altresì disposte le comunicazioni di rito e l'iscrizione della sentenza presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 46
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 46
    Data del deposito : 20 marzo 2025

    Testo completo