Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 29/2025 promosso da
MA UF, C.F. [...], nato a [...] il [...],
IU PATTI, C.F. [...], nato a [...] il [...],
IN RD, C.F. [...], nato a [...] il
21.05.1997,tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via Siracusa n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caruso, nei confronti di
FARMALANDA S.R.L. " IN LIQUIDAZIONE ", P. iva 06732100828, PA. REA
411622, con sede in Palermo, via Cluverio n. 14, in persona del liquidatore,
LE NO, C.F. [...], avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche online, nonché l'intermediazione, la dispensazione e la distribuzione di specialità medicinali veterinarie, di preparati galenici officinali di prodotti omeopatici, di erboristeria, di prodotti di cosmesi, il commercio online di medicinali e prodotti veterinari etc. (cfr. visura camerale in atti).
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esaminati gli atti e i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
tenuto conto che con memoria depositata in data 26 febbraio 2025, la società resistente si è costituita nel presente procedimento non contestando il presupposto della insolvenza e quello della sussistenza dei limiti dimensionali;
considerato che
la società è stata posta in liquidazione in data 1/8/2024 e il Sig. LE NO ha assunto la carica di liquidatore;
rilevato altresì che la parte resistente ha delineato nella propria memoria la parabola dello stato di crisi irreversibile e le cause della stessa, aderendo quindi alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che i creditori istanti vantano un credito di complessivi euro
39.018,85 , oltre accessori e spese per compensi professionali, in forza dei seguenti titoli:
1) decreto ingiuntivo n. 1270/2024 del Tribunale di Palermo provvisoriamente esecutivo, notificato in data 18/11/2024 non opposto, e dichiarato (definitivamente) esecutivo con decreto del 22/1/2025, in favore del sig. TE della somma pari a Euro 19.765,19 ;
2) decreto ingiuntivo n. 1272/2024 del Tribunale di Palermo, provvisoriamente esecutivo, notificato il 18/11/2024, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 22/1/2025 in favore del Sig. PA della somma pari a Euro 10.807,71;
3)decreto ingiuntivo 1271/2024 del Tribunale di Palermo provvisoriamente esecutivo, notificato il 18/11/2024, non opposto e dichiarato definitivamente pag. 2 di 10 esecutivo con decreto del 22/1/2025 in favore del Sig. IA della somma pari a euro 8.445,95della somma pari a euro 10.807,71;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge: i) lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ii) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 del
CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che
, quanto ai requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 CCII lettera d), come noto, l'onere della prova incombe, ex art. 121 CCII, sul debitore nei confronti del quale sia stata presentata istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
in particolare, costui deve fornire la prova di non avere superato nel periodo di riferimento del triennio antecedente il deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale nessuna delle soglie di fallibilità (ex multis, in materia fallimentare - dal cui principio non v'è motivo di discostarsi - Cass.
24548/2016); rilevato che il presupposto di cui all'art. 2 lett. d) non è stato contestato dalla parte resistente ed è stato dalla stessa evidenziato con il deposito della documentazione contabile relativa all'ultimo triennio (bilanci di esercizio e situazione patrimoniale aggiornata); rilevato che è noto , sul punto, il pacifico orientamento della giurisprudenza formatisi nel corso della vigenza della legge fallimentare - dal cui principio non v'è motivo di discostarsi essendo stata riprodotta nel CCII analoga disposizione prevista in seno alla previgente disciplina - secondo cui “l'imprenditore commerciale fallisce se supera almeno una delle tre soglie dimensionali indicate dall'art.
1 L.F., anche se il detto superamento è relativo ad uno soltanto degli esercizi di riferimento
(cfr. Tribunale di Imperia 29.11.2010, Tribunale di Roma 18.6.2008) già conclusi alla
pag. 3 di 10 data della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. App. Milano 30.8.2007). Il debitore che vuole sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha quindi l'onere di provare di non avere superato nel periodo di riferimento nessuna delle soglie di cui all'art. 1 l.f.”; rilevato che l'impresa resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
rilevato che, come detto, neppure tale presupposto è stato oggetto di contestazione da parte della resistente che ha evidenziato nei propri scritti le cause e gli indici sintomatici che hanno condotto alla decisione di aprire la liquidazione volontaria;
rilevato, in particolare, che la valutazione della situazione di insolvenza nelle società in liquidazione è diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività , di crediti e risorse e, quindi, di liquidità necessarie per soddisfare le obbligazioni correnti (così l'orientamento sviluppatosi in materia fallimentare dal quale non vi sono ragioni di discostarsi Cass. 16752/2013, Cass. 13644/2013, Cass.
21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. L'Aquila, 24 settembre 2014, in Il fallimento, 2015, 110); considerato che la documentazione acquisita e prodotta dalla medesima resistente conferma la sussistenza del requisito dell'insolvenza giacché: i)
l'esposizione debitoria nei confronti del creditore istante riguarda crediti da lavoro dipendente accertati da titoli divenuti definitivamente esecutivi;
ii)
l'ingente esposizione debitoria è stata riconosciuta dalla medesima resistente nei propri atti difensivi ed è riferibile a plurimi soggetti e, conseguentemente a pag. 4 di 10 diverse tipologie di debiti, denotando una incapacità trasversale di soddisfare i propri impegni;
trattasi, infatti, di debiti da lavoro dipendente, relativi a rapporti di fornitura, a rapporti con le banche;
iii) l'esposizione erariale di debiti già iscritti a ruolo è pari ad euro 115.548,97. (cfr. annotazione dell'ADER acquisita d'ufficio); ritenuto, pertanto, che il quadro finanziario sopra rappresentato sulla base della documentazione in questa sede disponibile dimostra e conferma che l'impresa non è più in grado di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con regolarità, denotando quindi una impossibilità ed una irreversibilità della situazione di crisi qualificabile come insolvenza;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di
FARMALANDA S.R.L. " IN LIQUIDAZIONE ", P. iva 06732100828, PA. REA
411622, con sede in Palermo, via Cluverio n. 14, in persona del liquidatore, suo legale rappresentante, LE NO, C.F. [...], avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche online, nonché
l'intermediazione, la dispensazione e la distribuzione di specialità medicinali veterinarie, di preparati galenici officinali di prodotti omeopatici, di erboristeria, di prodotti di cosmesi, il commercio online di medicinali e prodotti veterinari etc.
(cfr. visura camerale in atti). nomina la dott.ssa Alessia Giampietro, Giudice Delegato per la procedura nomina
pag. 5 di 10 l'Avv. Vincenzo Musso, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui pag. 6 di 10 all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi pag. 7 di 10 acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
pag. 8 di 10 e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. stabilisce
l'udienza del giorno 11 luglio 2025 ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pag. 9 di 10 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del tribunale di Palermo e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota di polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Alessia Giampietro Maria Letizia barone
pag. 10 di 10