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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11735/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN NE Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 05.03.1967 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ROMOLO MONTANARO presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
2) Parte_3 nato/a Milano (MI) il 19.04.1965 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. SIMONA RUGIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 11/10/1997 (anno 1997 atto n. 129 reg.06 parte 2 serie A)
pagina 1 di 4 X□ separati consensualmente con sentenza n. n. 210/2024 (RG 33890/2023) resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 9 gennaio 2024 (passata in giudicato)
con i seguenti figli: CF nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 residente in [...];
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Milano
(MI) in data 11/10/1997, registrato n. 129 Reg. 06 Parte 2 Serie A, e per l'effetto ordinare al
Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. La figlia maggiorenne continuerà a vivere presso l'abitazione paterna con il sig. Pt_3
e quest'ultimo si farà carico esclusivo del mantenimento della figlia, tanto per il mantenimento ordinario quanto per le spese straordinarie;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente nulla l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale.
4. I coniugi dichiarano altresì che fermo restando le condizioni di cui al presente accordo, con il presente atto hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo.
5. Dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) in data
11/10/1997 tra e;
Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NN NE
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN NE Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 05.03.1967 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ROMOLO MONTANARO presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
2) Parte_3 nato/a Milano (MI) il 19.04.1965 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. SIMONA RUGIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 11/10/1997 (anno 1997 atto n. 129 reg.06 parte 2 serie A)
pagina 1 di 4 X□ separati consensualmente con sentenza n. n. 210/2024 (RG 33890/2023) resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 9 gennaio 2024 (passata in giudicato)
con i seguenti figli: CF nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 residente in [...];
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Milano
(MI) in data 11/10/1997, registrato n. 129 Reg. 06 Parte 2 Serie A, e per l'effetto ordinare al
Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. La figlia maggiorenne continuerà a vivere presso l'abitazione paterna con il sig. Pt_3
e quest'ultimo si farà carico esclusivo del mantenimento della figlia, tanto per il mantenimento ordinario quanto per le spese straordinarie;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente nulla l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale.
4. I coniugi dichiarano altresì che fermo restando le condizioni di cui al presente accordo, con il presente atto hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo.
5. Dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) in data
11/10/1997 tra e;
Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NN NE
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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