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Decreto 6 aprile 2025
Decreto 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Decreto ex art.
7 - quinquies del Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50
Il Giudice dott.ssa Emmanuela Raciti,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 13970/2020; rilevato che con ricorso, depositato in data 27.11.2020, ai sensi degli art. 35 e 35-bis del d.lgs. 25/2008, l'istante , nato il [...] in [...], Parte_1
ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa emesso in data 23.10.2020, e notificato il
05.11.2020, con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale e con essa ogni altra forma di protezione;
vista la successiva istanza avanzata dal nuovo difensore di parte ricorrente (munito di procura speciale) ai sensi dell'art. 7 - quinquies del decreto legge 10.03.2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; osservato che l'art. 7-quinquies ha previsto una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31.12.2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25; che, in particolare, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, è stato depositato entro il 31.12.2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale, e in via subordinata della domanda di protezione internazionale (art. 7- bis, co. 1); che, per la presentazione dell'istanza, il difensore deve essere, dunque, munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e, in via subordinata, l'esame della domanda di protezione internazionale (art. 7- bis, co. 2); che l'istanza, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed è immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni (art. 7-bis, co. 3);
che l'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile (art. 7- bis, co. 4);
che il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale e - quando ne ricorrono i presupposti - la accoglie, allo stato degli atti, con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese (art. 7- bis, co.5);
che il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio (art. 7- bis, co.6); che, quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (art. 7- bis, co.7); che contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (art. 7- bis, co.8);
2
ritenuto che
, nella specie, l'istanza è ammissibile in quanto presentata dal difensore munito di procura speciale, motivata e corredata dalla documentazione di cui al comma
3 dell'art. 7 – quinquies d. l. 20/2023, conv. dalla l. n. 50/2023; preso atto che non sono state presentate controdeduzioni nel termine di legge previsto, da parte della Commissione Territoriale (la quale si è limitata alla trasmissione degli atti del procedimento amministrativo ex art. 35-bis comma 8 del d.lgs. 25/2008) e che il
Pubblico Ministero non ha segnalato alcun motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza;
ritenuto che
ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza depositata in data 06.03.2025, il ricorrente ha conseguito, in data 02.03.2021, il livello A2 di conoscenza della lingua italiana (doc. 2) e, in data 25.06.2022, il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (doc. 3) ed ha svolto attività lavorativa sul territorio italiano in modo regolare e pressoché continuativo – salvo brevi periodi - sin da luglio 2021 (cfr. lettera di assunzione a tempo parziale e determinato, dal 22.07.2021 al 31.08.2021, presso la società Valle di Era s.r.l., come addetto alle pulizie;
lettera di proroga sino al 30.09.2021 del predetto rapporto di lavoro;
Certificazione Unica 2022, relativa al rapporto di lavoro presso la società Valle di Era s.r.l., dal 22.07.2021 al 31.12.2021; Certificazione Unica
2023, relativa al rapporto di lavoro presso la società Valle di Era s.r.l., dal 19.05.2022 al
08.11.2022; contratto relativo al rapporto di apprendistato professionalizzante, avente durata dal 17.11.2022 al 14.11.2025, presso KM Preziosi s.r.l., finalizzato al conseguimento della qualifica di “spazzolatore-smaltatore 3° liv”, e successiva comunicazione relativa alle dimissioni volontarie con decorrenza dal 27.07.2023;
Certificazione Unica 2023 e Certificazione Unica 2024, relative al rapporto di apprendistato professionalizzante presso KM Preziosi s.r.l., svoltosi dal 17.11.2022 al
27.07.2023; buste paga riferite ai mesi di maggio 2022, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023); ritenuto che, pertanto, atteso il radicamento del ricorrente nel tessuto sociale ed economico italiano, dal punto di vista lavorativo, abitativo e sociale, maturato già anteriormente all'entrata in vigore della legge 50/2023, e proseguito peraltro successivamente a tale periodo (cfr. dichiarazione del rappresentante legale della società
[..
[...] in cui si dà atto che il richiedente ha lavorato per detta impresa dal CP_1
09.02.2024 al 03.03.2025 con la mansione di aiuto cuoco, in modo proficuo e collaborativo – doc. 6 allegato all'istanza), il rimpatrio forzoso del medesimo comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, vietata dall'art. 8
CEDU e dall'art. 19, co.
1.1 T.U.I. nella formulazione applicabile ratione temporis; che deve, quindi, disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 del T.U.I., permesso rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non ricorrendo nella specie cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale a norma dell'art. 10, comma 2, dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 16 del d.lgs. 251/2007, e restando applicabile la disciplina previgente (art. 7, co. 2 del decreto legge 20/23, conv. con mod. dalla legge 50/2023); ritenuto altresì che va, al contempo, dichiarata l'estinzione delle domande di protezione internazionale;
ritenuto che
, per quanto sopra, vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'istanza avanzata e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
, nato il [...] in [...]: ) al Parte_1 P.IVA_1
riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1. del d. lgs.
286/1998, come riformulato dall'art. 1 d. l. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, disponendo la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del titolo;
- dichiara estinte le domande di riconoscimento della protezione internazionale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 06.04.2025
IL Giudice
Dott.ssa Emmanuela Raciti
4
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Decreto ex art.
7 - quinquies del Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50
Il Giudice dott.ssa Emmanuela Raciti,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente
DECRETO letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 13970/2020; rilevato che con ricorso, depositato in data 27.11.2020, ai sensi degli art. 35 e 35-bis del d.lgs. 25/2008, l'istante , nato il [...] in [...], Parte_1
ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa emesso in data 23.10.2020, e notificato il
05.11.2020, con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale e con essa ogni altra forma di protezione;
vista la successiva istanza avanzata dal nuovo difensore di parte ricorrente (munito di procura speciale) ai sensi dell'art. 7 - quinquies del decreto legge 10.03.2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; osservato che l'art. 7-quinquies ha previsto una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31.12.2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25; che, in particolare, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, è stato depositato entro il 31.12.2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, può, fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale, e in via subordinata della domanda di protezione internazionale (art. 7- bis, co. 1); che, per la presentazione dell'istanza, il difensore deve essere, dunque, munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e, in via subordinata, l'esame della domanda di protezione internazionale (art. 7- bis, co. 2); che l'istanza, a pena di inammissibilità, è motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed è immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni (art. 7-bis, co. 3);
che l'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 è dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile (art. 7- bis, co. 4);
che il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale e - quando ne ricorrono i presupposti - la accoglie, allo stato degli atti, con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese (art. 7- bis, co.5);
che il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio (art. 7- bis, co.6); che, quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (art. 7- bis, co.7); che contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (art. 7- bis, co.8);
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ritenuto che
, nella specie, l'istanza è ammissibile in quanto presentata dal difensore munito di procura speciale, motivata e corredata dalla documentazione di cui al comma
3 dell'art. 7 – quinquies d. l. 20/2023, conv. dalla l. n. 50/2023; preso atto che non sono state presentate controdeduzioni nel termine di legge previsto, da parte della Commissione Territoriale (la quale si è limitata alla trasmissione degli atti del procedimento amministrativo ex art. 35-bis comma 8 del d.lgs. 25/2008) e che il
Pubblico Ministero non ha segnalato alcun motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza;
ritenuto che
ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza depositata in data 06.03.2025, il ricorrente ha conseguito, in data 02.03.2021, il livello A2 di conoscenza della lingua italiana (doc. 2) e, in data 25.06.2022, il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (doc. 3) ed ha svolto attività lavorativa sul territorio italiano in modo regolare e pressoché continuativo – salvo brevi periodi - sin da luglio 2021 (cfr. lettera di assunzione a tempo parziale e determinato, dal 22.07.2021 al 31.08.2021, presso la società Valle di Era s.r.l., come addetto alle pulizie;
lettera di proroga sino al 30.09.2021 del predetto rapporto di lavoro;
Certificazione Unica 2022, relativa al rapporto di lavoro presso la società Valle di Era s.r.l., dal 22.07.2021 al 31.12.2021; Certificazione Unica
2023, relativa al rapporto di lavoro presso la società Valle di Era s.r.l., dal 19.05.2022 al
08.11.2022; contratto relativo al rapporto di apprendistato professionalizzante, avente durata dal 17.11.2022 al 14.11.2025, presso KM Preziosi s.r.l., finalizzato al conseguimento della qualifica di “spazzolatore-smaltatore 3° liv”, e successiva comunicazione relativa alle dimissioni volontarie con decorrenza dal 27.07.2023;
Certificazione Unica 2023 e Certificazione Unica 2024, relative al rapporto di apprendistato professionalizzante presso KM Preziosi s.r.l., svoltosi dal 17.11.2022 al
27.07.2023; buste paga riferite ai mesi di maggio 2022, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023); ritenuto che, pertanto, atteso il radicamento del ricorrente nel tessuto sociale ed economico italiano, dal punto di vista lavorativo, abitativo e sociale, maturato già anteriormente all'entrata in vigore della legge 50/2023, e proseguito peraltro successivamente a tale periodo (cfr. dichiarazione del rappresentante legale della società
[..
[...] in cui si dà atto che il richiedente ha lavorato per detta impresa dal CP_1
09.02.2024 al 03.03.2025 con la mansione di aiuto cuoco, in modo proficuo e collaborativo – doc. 6 allegato all'istanza), il rimpatrio forzoso del medesimo comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, vietata dall'art. 8
CEDU e dall'art. 19, co.
1.1 T.U.I. nella formulazione applicabile ratione temporis; che deve, quindi, disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 del T.U.I., permesso rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non ricorrendo nella specie cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale a norma dell'art. 10, comma 2, dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 16 del d.lgs. 251/2007, e restando applicabile la disciplina previgente (art. 7, co. 2 del decreto legge 20/23, conv. con mod. dalla legge 50/2023); ritenuto altresì che va, al contempo, dichiarata l'estinzione delle domande di protezione internazionale;
ritenuto che
, per quanto sopra, vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'istanza avanzata e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
, nato il [...] in [...]: ) al Parte_1 P.IVA_1
riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1. del d. lgs.
286/1998, come riformulato dall'art. 1 d. l. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, disponendo la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del titolo;
- dichiara estinte le domande di riconoscimento della protezione internazionale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 06.04.2025
IL Giudice
Dott.ssa Emmanuela Raciti
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