Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00792/2025REG.PROV.COLL.
N. 06746/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2022, proposto da
FR DE, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA TO in Roma, via Plauto 12;
contro
Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Denise Chiogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi del Comune di Trento, non costituito in giudizio;
nei confronti
NT RI, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Trento n. 91/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora FR DE è proprietaria del fondo contraddistinto dalla particella fondiaria 1826/4 C.C. AR e fruisce della c.d. “Strada romana” , composta da un asse viario principale, contraddistinto dalle particelle fondiarie 1807/1 e 1807/2, nonché da una diramazione contraddistinta dalla particella fondiaria 1826/3, che dall’asse viario principale si estende per circa 80 mt, terminando a confine con la p.f. 1826/4, all’interno della quale si trova un ulteriore tratto viario, sdemanializzato, che continua verso valle, in direzione della strada provinciale n. 85.
1.1. Nell’anno 2004 il Comune di Trento, al fine di migliorare la sicurezza dei fruitori della “ Strada romana” e della relativa diramazione, ha adottato l’ordinanza n. 392/2004, con cui ha limitato il transito veicolare, in relazione alla massa e alle dimensioni dei veicoli, sia sull’asse viario contraddistinto dalla p.f. 1807 (oggi p.f. 1807/2 e p.f. 1807/1), sia sulla relativa diramazione contraddistinta dalla p.f. 1826/3. In particolare è stato istituito un divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore ad 1 tonn. sulla diramazione contraddistinta dalla p.f. 1826/3, nella parte compresa tra l’accesso a valle della p.f. 779/1 e la p.f. 1807; detta limitazione non riguardava la parte finale della diramazione stessa, che conduce alla proprietà della sig.ra DE.
1.2. Nel 2011, a seguito di lavori di consolidamento eseguiti sull’asse viario principale e tenuto conto delle esigenze dei proprietari dei terreni circostanti, con l’ordinanza comunale n. 116/2011 veniva modificata la disciplina della circolazione stradale riguardante la “ Strada romana” , mantenendo però invariata quella prevista per la relativa diramazione.
Successivamente, a seguito delle richieste della sig.ra FR DE, volta ad estendere la limitazione al transito per i veicoli superiori ad 1 tonn. anche sulla parte finale della diramazione, il Comune di Trento si determinava adottando in tal senso l’ordinanza n. 3/2013.
1.3. Tuttavia lo stesso Comune, a seguito di un’ulteriore valutazione dello stato dei luoghi, adottava poi l’ordinanza n. 111/2014, che per la parte finale della diramazione eliminava la limitazione al transito per i veicoli superiori ad 1 tonn., così ripristinando la precedente disciplina della circolazione stradale.
1.4. Detta ordinanza veniva impugnata dalla sig.ra DE con un ricorso gerarchico improprio, ai sensi dell’allora vigente art. 37, comma 3, del codice della strada, accolto con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 402 del 2 ottobre 2014, non impugnato dal Comune di Trento. Pertanto veniva ripristinata la regolamentazione omogenea della circolazione stradale sulla diramazione contrassegnata dalla p.f. 1826/3, come prevista dall’ordinanza n. 3/2013.
1.5. Nel corso del 2019 perveniva peraltro al Comune di Trento una richiesta della signora NT RI - proprietaria del fondo contraddistinto dalla p.f. 779/1, prospiciente la diramazione contrassegnata dalla p.f. 1826/3 - volta alla revisione della limitazione al transito per i veicoli superiori ad 1 tonn. sulla parte finale di tale diramazione, motivata in ragione del venir meno della preesistente situazione di pericolo.
Segnatamente la signora RI, rappresentava di essere titolare di una servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici di qualsiasi specie sulle pp.ff. private 724/2, 725, 734/1, 733, 732, 1826/4, 779/3, 780 e 802 C.C. AR (la parte della vecchia strada sdemanializzata divenuta di proprietà privata) a valle della strada comunale individuata dalla p.f. 1826/3, che consente di accedere dal basso del vigneto direttamente dalla S.P. 85, agevolandone notevolmente la coltivazione, soprattutto nel periodo della vendemmia
1.6. Il Comune di Trento dapprima riscontrava negativamente tale richiesta, osservando che a seguito del Decreto ministeriale del 2014 anche sulla parte finale della diramazione (ultimi 30 mt) vigeva la limitazione al transito per i veicoli superiori ad 1 tonn. e medio tempore non risultavano essere stati realizzati, da parte del Comune, interventi manutentivi tali da giustificare una modifica della disciplina della circolazione stradale.
1.6.1. Tuttavia la signora RI nel luglio 2019 reiterava la propria richiesta, corredandola con una perizia di parte sulla portata della diramazione contrassegnata dalla p.f. 1826/3 e rimarcando in tal senso il buon esito dei lavori di consolidamento eseguiti durante la bonifica dei fondi privati prospicienti la parte del tratto di strada in questione.
1.6.2. Alla luce di questi nuovi elementi e della perizia presentata dalla controinteressata, il Comune di Trento affidava ad un professionista esterno l’incarico di verificare la stabilità e i carichi stradali ammissibili sulla parte finale della diramazione, il quale perveniva alla conclusione che sul tratto di strada de quo potessero “ essere ammessi mezzi di qualsiasi tipo di peso complessivo a pieno carico di 3,5 tonnellate e mezzi agricoli con traino di peso complessivo a pieno carico di 7,5 tonnellate. La viabilità dovrà essere dotata di segnaletica per la limitazione del carico come sopra specificato e limitazione della velocità ”.
1.7. Sulla scorta di tali conclusioni il Comune di Trento adottava l’ordinanza n. 1286/2021/27 in data 5 ottobre 2021, con cui, richiamando le esigenze dell’utenza e le risultanze dell’istruttoria sopra menzionate, prevedeva:
A) al punto 2 del dispositivo, « l’istituzione di “transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 1.80 metri” a AR sul tratto di strada comunemente denominato “Strada romana” e costituito dalla p.f. 1807.1(C.C. AR) come rappresentato nello schema di cui in allegato (riferimento cartelli nr. 2) »; al punto 4 del dispositivo, « l’istituzione di “transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate”, eccetto le macchine agricole con massa a pieno carico fino a 7,50 tonnellate, a AR sulla diramazione costituita dalla p.f. 1826/3 (C.C. AR) del tratto di strada comunemente denominato “Strada Romana” costituito dalle pp.ff. 1807/2 e 1807/1 (C.C. AR) come rappresentato nello schema di cui in allegato (riferimento cartelli nr. 4) »;
B) al punto 5 del dispositivo, « l’istituzione di “limite massimo di velocità 10 km/h” a AR sulla diramazione costituita dalla p.f. 1826/3 (C.C. AR) del tratto di strada comunemente denominato "Strada Romana" costituito dalle pp.ff. 1807/2 e 1807/1 (C.C. AR) come rappresentato nello schema di cui in allegato (riferimento cartelli nr. 5) ».
2. Detta ordinanza veniva impugnata dalla sig.ra DE innanzai al T.r.g.a Trento, articolando, in due motivi di ricorso, le seguenti censure:
I) Violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli articoli 2, comma 1, 5 comma 3, 6 e 7 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), del DM 5 novembre 2001, tabella 3.4.a), nonché dell’art. 140 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992); eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria generica, insufficiente ed inadeguata, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, iniquità, ingiustizia manifesta, travisamento della realtà di fatto e delle risultanze documentali, errori di valutazione, valutazioni inficiate da errori di fatto e da elementi di arbitrio, travisamento di fatti, macroscopica illogicità od irragionevolezza, nonché sviamento di potere.
Nella sostanza la ricorrente lamentava la violazione delle indicate norme del codice della strada, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e la contraddittorietà con i precedenti atti adottati dalla stessa amministrazione comunale nonché con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 402 del 2 ottobre 2014 ed infine l’eccesso di potere, essendo stata l’ordinanza adottata su richiesta della sola sig.ra RI.
II) Violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli articoli 24 e 25 della legge provinciale n. 23/1992 per omissione della comunicazione di avvio del procedimento; violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della pubblica amministrazione; eccesso di potere per istruttoria insufficiente, incompleta ed inadeguata e difetto di motivazione.
3. Si costituiva in resistenza il solo Comune di Trento, instando per la reiezione del gravame.
4. Il T.r.g.a. Trento, con la sentenza 6 maggio 2022, n. 91 ha gravato i primi i primi cinque capi della motivazione della sentenza di prime cure , articolando le seguenti censure:
I) Error in iudicando in relazione ai punti 1, 2, 3, 4, 5 in diritto della sentenza: illegittimità/ingiustizia della sentenza del T.r.g.a. di Trento n. 91/2022, violazione in ogni caso errata interpretazione dell’art. 5 comma 3 del Codice della Strada, difetto in ogni caso carenza di motivazione, erronea valutazione delle prove, erroneità dei presupposti, travisamento della realtà di fatto e delle risultanze documentali, valutazioni contraddittorie ed illogiche.
II) Vizi censurati in primo grado.
Con il secondo motivo l’appellante ha quindi riproposto i motivi di ricorso formulati in primo grado con il ricorso avverso il provvedimento impugnato, eccezion fatta per le censure oggetto dei punti 6, 7, 8 in diritto della sentenza.
5. Si è costituito il Comune di Trento, producendo articolata memoria difensiva, cui ha replicato in vista dell’udienza di discussione parte appellante.
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 4 luglio 2025.
DIRITTO
7. Viene in decisione l’appello proposto dalla sig.ra DE avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso da Ella presentato.
7.1. La controversia inerisce la nuova disciplina della circolazione veicolare relativa alla parte finale della diramazione della Strada romana di AR del comune di Trento, diramazione contraddistinta dalla p.f. 1826/3 e costituente un asse viario caratterizzato da una sede stradale di ridotte dimensioni e utilizzato prevalentemente dai proprietari dei fondi limitrofi per accedere ai propri terreni.
In particolare il Comune di Trento con l’impugnata ordinanza, in accoglimento della seconda richiesta presentata dalla controinteressata nel 2019, ha modificato la disciplina della circolazione veicolare sulla parte finale della predetta diramazione, abolendo il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore ad 1 tonn. e istituendo un divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn. (cfr. il punto 4 del dispositivo). Inoltre il Comune di Trento con l’impugnata ordinanza, in luogo del preesistente divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore a 1.50 mt, ha istituito un divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore a 1.80 mt (cfr. il punto 2 del dispositivo), riguardante anche la parte finale della predetta diramazione.
8. Con il primo motivo di appello la sig.ra DE assume che il giudice di prime cure avrebbe fondato le motivazioni su una valutazione errata delle prove documentali.
8.1. Infatti, a fronte di una prima richiesta di modificare la cartellonistica stradale da parte della controinteressata RI (nota di data 18 aprile 2019), il Dirigente del Comune di Trento, ing. Delaiti, non aveva accolto la richiesta, in particolare perché “ non sono stati effettuati da parte dell’Amministrazione interventi manutentivi tali che consentano di modificare la disciplina della circolazione stradale: la realizzazione del massetto cementizio che secondo lo scrivente è antecedente l’anno 2014, e la sistemazione della pp.ff. 776 e 775 (C.C. AR) eseguita da soggetto privato non apportano significativi cambiamenti alle condizioni della strada ne consegue che i limiti attualmente in vigore non verranno modificati).
La nuova richiesta, a distanza di pochissimo tempo, di data 3 luglio 2019 della controinteressata, ex dipendente del Comune di Trento, con allegata perizia del marito, ammetteva che “ l’Amministrazione non ha effettuato alcun intervento di consolidamento ”; ciò nonostante sosteneva che vi fossero state sostanziali modifiche nella stabilità del precedente muretto di sostegno della strada a seguito della sistemazione agraria delle particelle di sua proprietà.
Ma ciò, non solo, non in tesi di parte appellante, non sarebbe esatto, ma non scalfirebbe in alcun modo la motivazione che aveva portato al diniego poco tempo prima da parte del Comune.
La situazione dei luoghi da aprile 2019 - come dimostrerebbero le foto allegate alla prima istanza (respinta dal Comune), era uguale, se non addirittura migliore a quella del 3 luglio 2019 (seconda istanza dopo il diniego) (come dimostrato dalle le foto nella perizia tecnica di parte che evidenziavano un accumulo indifferenziato di materiali lungo il lato della strada pubblica).
8. 2. Pertanto secondo parte appellante:
a) la stradina pubblica p.f. 1826/3, dopo essere stata sottoposta a dei lavori di manutenzione cofinanziati dall'Amministratore (riferimento Verbale di deliberazione giunta comunale nr. 1110 del 18 luglio 2000 e relativa a perizia di spesa) venne identificata, come evincibile dalla lettera a firma del Dirigente del servizio gestioni riferimento, prot. nr. 45581/2000/GB/27 del 26 ottobre 2000, come piccola viabilità agricola praticabile con piccoli mezzi;
b) il Comune non aveva effettuato alcun successivo intervento di consolidamento della strada, circostanza pacifica, ammessa anche dalla controinteressata, né prima né dopo le due istanze della controinteressata (anno 2019);
c) come precisato dal Comune la realizzazione del massetto cementizio che era antecedente l’anno 2014 e la sistemazione della pp.ff. 776 e 775 (C.C. AR) eseguita da soggetto privato non apportavano significativi cambiamenti alle condizioni della strada tali da comportare modifiche di portata ai limiti in vigore;
d) non vi erano stati nuovi interventi programmati ed eseguiti dal Comune e collaudati (come per le altre opere fatte dal Comune anche su altra parte della strada comunale in questione doc. 6,7,8,9,10 della ricorrente), ma solo una pretesa “sistemazione, comunque realizzata interamente sulla p.f. 776 e 775 private, senza interessare la p.f. 1826/3 (strada comunale);
e) anzi il Comune aveva già dovuto ripristinare la disciplina viabilistica di tale tratto di strada prevista nell’ordinanza 3/2013/27 a seguito di ricorso gerarchico del privato.
8.3. Il giudice di prime cure dunque, tenendo proprio conto dello stato dei luoghi, anche come risultante dal documento n. 16 della produzione documentale dell’Amministrazione resistente, avrebbe dovuto, in tesi attorea, ritenere immotivata l’impugnata ordinanza poiché il riferimento alle ragioni addotte dalla controinteressata nell’istanza presentata nel luglio 2019 non avevano portato alcun elemento nuovo, atto a modificare il diniego poco tempo prima opposto dallo stesso Comune.
8.4. Le stesse due perizie (quella di parte, prodotta dal marito della controinteressata con la seconda istanza, e quella a firma del professionista esterno nominato dal Comune) sarebbero totalmente irrilevanti poiché appunto non era mutata in alcun modo la situazione dei luoghi e, come sottolineato (in precedenza) dal Comune, non erano stati apportati “ significativi cambiamenti alle condizioni della strada ne consegue che i limiti attualmente in vigore non verranno modificati” , trattandosi di piccola viabilità agricola praticabile con piccoli mezzi.
Irrilevante era comunque l’incarico per la perizia all’ing. RA (incarico del Comune n. 13/2021) che riguardava solo il tratto finale della p.f. 1286/3 C.C. AR e non valutava, né considerava il tratto iniziale con differente limite di portata.
Dunque era anche irrilevante smentire la presunta fondatezza delle conclusioni fornite dai periti di parte, visto che lo stato dei luoghi non era mutato rispetto a quanto stabilito e deciso nel decreto ministeriale di accoglimento del ricorso gerarchico.
8.5. Inoltre, così come aveva evidenziato anche il Ministero, accogliendo il ricorso gerarchico nel 2014, anche l’ordinanza impugnata in primo grado era contraddittoria laddove, a fronte di un segnale di strada senza uscita con limitazione per massa ai veicoli in entrata (punto 3 del dispositivo), nel tratto finale nel lato opposto non imponeva la stessa delimitazione (successivo punto 4 del medesimo dispositivo).
Si trattava, come indicato nel ricorso al Ministero nel 2014, di una diramazione unitaria, che aveva una sua continuità funzionale e così era stata considerata nell’ordinanza comunale del 2013 in precedenza in vigore.
8.6. Pertanto le motivazioni contenute nei punti 1,2,3,4,5, di diritto della sentenza di primo grado sarebbero, secondo la prospettazione attorea, in palese contrasto con l’art. 5 co. 3 del Codice della Strada il quale prescrive che “ I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate ”, ed erronee in quanto frutto di una erronea valutazione delle prove ed erroneità dei presupposti, di travisamento della realtà di fatto e delle risultanze documentali, di valutazioni contraddittorie ed illogiche.
8.7. Né, in tesi di parte appellante, potrebbe affermarsi che l’amministrazione avesse effettuato nell’ordinanza impugnata una ponderazione comparativa degli interessi.
Le ordinanze viabilistiche che videro dal 2000 in poi l’introduzione di obblighi, divieti limitazioni per masse e sagoma lungo la pf.1826/3, come da ultimo l’ordinanza dirigenziale n.3/2013/27 (prot. nr. 2635/2013 del 10/01/2013) non sacrificavano alcun interesse ne pubblico, nè tantomeno privato in quanto il potere amministrativo non aveva limitato la preesistente transitabilità dei fruitori di detto ramale cieco; tali provvedimenti mettevano in evidenza solo e soltanto le intrinseche caratteristiche dei luoghi che connotavano un tratto della rete rurale del Comune di Trento e pertanto non erano riscontrabili neppure limitazioni dell’attività lavorativa agricola nella predetta zona.
8.8. Secondo parte appellante neppure l’esistenza di un diritto di passaggio sulla sua proprietà da parte della controinteressata (questione privatistica irrilevante per la causa), avrebbe potuto giustificare l’esercizio legittimo del “potere d’ordinanza”, bene avendo consentito il Comune, fino all’ordinanza impugnata, il passaggio rapportato ed adeguato alle caratteristiche della strada (decreto ministeriale a seguito di ricorso gerarchico e diniego alle richieste).
Diversamente con l’ordinanza impugnata si autorizzerebbe il transito a nuove categorie di veicoli, trattando un “tratto di arco stradale” di questa stradina pubblica extraurbana (cieca e senza incroci), localizzata lungo le pendici del versante della montagna, in una zona agricola di alta collina, al pari di una strada pubblica urbana.
8.9. Né infine si poteva certamente affermare (punto 5 in diritto della sentenza) che l’ordinanza impugnata non fosse viziata, oltre che da violazione di legge e da contraddittorietà, anche da sviamento di potere, poiché ad una corretta valutazione dei documenti di causa, in particolare, a seguito di ricorso gerarchico, il decreto ministeriale di ripristino della viabilità come esistente ed il diniego comunale alla richiesta della controinteressata, “le richieste dell’utenza ” (leggasi controinteressata) apparivano (ed erano effettivamente apparse ictu oculi ) infondate.
8.10. Del tutto sfornita di fondamento sarebbe poi, secondo parte appellante, l’ultima parte del punto 5 in diritto della sentenza di prime cure (interesse della ricorrente ad impedire il passaggio della controinteressata sulle sue proprietà), in quanto non supportata documentalmente ed in quanto anche con la precedente ordinanza i mezzi agricoli non erano interdetti al passaggio: ma tutto ciò, in tesi sarebbe totalmente irrilevante, poiché eventuali controversie privatistiche non potevano entrare nel merito del giudizio amministrativo.
8.11. Infine secondo parte appellante la servitù di passo di cui godrebbe la controinteressata sui fondi di proprietà della ricorrente, grazie alla quale ella può accedere «dal basso» al vigneto di sua proprietà (ossia il fondo contraddistinto dalla p.f. 779/1), provenendo direttamente dalla sottostante strada provinciale n. 85, corrisponderebbe ad una modesta percentuale di circa ¼ dell’intero sviluppo del tratto viario, oggi sdemanializzato, che continua verso valle.
9. Ciò posto le censure, in disparte dal profilo di inammissibilità in quanto non calibrate sul ragionamento logico giuridico seguito dal primo giudice (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3099), ma pervicace reiterazione dei motivi del ricorso di prime cure, cui il T.r.g.a. ha dato puntuale riscontro, senza omettere la disamina di alcuna censura, sono comunque infondate, dovendosi del tutto condividere il ragionamento seguito dal primo giudice.
10. Ed invero parte appellante a fondamento delle doglianze articolate richiama le ragioni del primo diniego comunale all’istanza della sig.ra RI, a sua volta motivata con riferimento al decreto ministeriale di accoglimento del ricorso gerarchico, laddove l’ordinanza impugnata è scaturita da una sopravvenuta valutazione dello stato dei luoghi, alla luce della perizia di parte prodotta dalla controinteressata e della perizia affidata ad un tecnico esterno designato dal Comune, laddove del tutto genericamente parte appellante, senza criticare tali risultanze tecniche, assume come dette perizie fossero del tutto irrilevanti.
10.1. Come correttamente evidenziato dal primo giudice la controinteressata sig. ra RI, nel reiterare la propria richiesta, aveva affermato, a fronte del primo diniego, “ che la sistemazione dei predetti fondi, pur non avendo interessato direttamente la parte finale della diramazione, costituiva però «un significativo cambiamento nelle condizioni di stabilità del preesistente muretto di sostegno, con conseguente aumento della portata transitabile sul suddetto tratto di strada comunale». Inoltre la controinteressata, a conforto di tale affermazione, ha allegato una perizia di parte «che certifica il possibile transito in sicurezza sul tratto di strada comunale a confine con la p.f. 776 e i primi 5 m della p.f. 775, ove è situato il cancello d’accesso alla p.f. 779/1».
A sua volta il Comune di Trento, alla luce dei nuovi elementi di valutazione addotti dalla controinteressata, ha doverosamente affidato ad un professionista esterno l’incarico di verificare la stabilità e i carichi stradali ammissibili sulla parte finale della diramazione”
10.2. La prospettazione di parte appellante pertanto non può essere in alcun modo condivisa in quanto, secondo quanto premesso nella relazione peritale, redatta dal consulente incaricato dal Comune di Trento, per la verifica di stabilità e carichi stradali ammessi sul tratto di strada p.f. 1826/3 in c.c. AR, bene pubblico, nel tratto di raccordo con la p.f. 1826/ 4 c.c. AR di proprietà privata “ trattasi di un tratto di strada pubblica costituente viabilità locale ad una sola corsia di marcia. La strada non rientra nella casistica di cui al DM 5 novembre 2001 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade essendo una viabilità esistente.
Non rientrando la strada per quanto riguarda i sovraccarichi stradali nella casistica prevista dalla NTC 2018 si è considerato un veicolo a due assi con impronta 22x32 cm e interasse 200 cm come indicato nelle norme tecniche 2018 sulle costruzioni, l’intensità dei due sovraccarichi è di 2,87 dN/cmq corrispondenti ciascuno ad un carico di 2000 dN su ogni impronta corrispondenti ad un veicolo a quattro ruote di peso complessivo a pieno carico di 4x2000= 8000 dN. Ad ulteriore garanzia del grado di sicurezza della stabilità del pendio di valle si sono considerate nelle verifiche due strisce continue di carico con intensità 2,87 dN/cmq larghe 22 cm ad interasse di 200 cm . Anche i parametri geotecnici considerati sono fortemente cautelativi angolo di attrito 28 gradi peso di volume 1800 dN/mc” .
Il consulente, all’esito delle verifiche, non oggetto di alcuna contestazione ad opera della parte appellante, neanche con perizia di parte, ha concluso “ Sul tratto di viabilità possono quindi essere ammessi mezzi di qualsiasi tipo di peso complessivo a pieno carico di 3,5 tonnellate e mezzi agricoli con traino di peso complessivo a pieno carico di 7,5 tonnellate.
La viabilità dovrà essere dotata di segnaletica per la limitazione del carico come sopra specificato e limitazione della velocità ”.
10.3. Pertanto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non è fondata la tesi dell’appellante, già ricorrente in prime cure , secondo la quale l’impugnata ordinanza sarebbe stata adottata in assenza di elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli considerati in occasione dell’adozione della precedente ordinanza n. 111 del 2014. Difatti i nuovi elementi di valutazione che avevano indotto l’Amministrazione a rimeditare l’assetto d’interessi conseguente all’annullamento dell’ordinanza n. 111 del 2014 sono costituiti dagli interventi di sistemazione dei due fondi prospicienti la parte finale della diramazione e dalle due perizie (quella prodotta dalla controinteressata e quella a firma del professionista esterno) che comprovano la possibilità, dal punto di vista tecnico, di innalzare la soglia del divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico da 1 a 3.5 tonnellate e per mezzi agricoli con traino di peso complessivo a pieno carico di 7,5 tonnellate, laddove per contro, l’imposizione del preesistente vincolo di una tonnellata nel raccordo tra strada privata e strada pubblica evidentemente impediva alla sig.ra RI il transito con mezzi agricoli sul tratto nord della strada comunale p.f. 1826/3 per accedere al fondo di proprietà utilizzando il diritto di passaggio.
Alla stregua di tali rilievi, come già evidenziato dal primo giudice, non sussiste alcuna violazione dell’art. 5 co. 3 del Codice della Strada, essendo l’ordinanza gravata in prime cure congruamente motivata con rinvio alle risultanze istruttorie.
11. La decisione del Comune, effettuata dopo gli approfondimenti istruttori di carattere tecnico è inoltre espressione di una valutazione tecnica dell'amministrazione, che oltre a non essere contraddetta da alcuna perizia di parte, come innanzi precisato, non è sindacabile dal giudice amministrativo laddove, come nell’ipotesi di specie, non si palesi manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su una non corretta applicazione delle regole tecniche ( ex multis Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2024).
12. Né si può dire che la servitù di passaggio fatto valere dalla sig.ra RI fosse irrilevante ai fini del decidere, essendo lo stessa la fonte di legittimazione della controinteressata alla presentazione dell’istanza al Comune ed uno degli elementi che l’ente locale ha dovuto prendere in considerazione nel contemperamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nel decisum amministrativo.
13. Inoltre, come già evidenziato dal primo giudice, non vi era alcuna contraddittorietà né incompletezza nell’ agere amministrativo, in quanto tanto l’incarico al professionista da parte del Comune, quanto il nuovo limite di transito hanno riguardato solamente l’ultimo tratto della diramazione, perché « è proprio (e soltanto) su questa porzione della strada che è stata evidenziata l’incoerenza della limitazione di una tonnellata, in ragione delle lavorazioni eseguite, che ne consentono un innalzamento, atto a migliorarne la fruizione per la coltivazione dei fondi confinanti ».
Non sussiste pertanto la censurata contraddizione, reiterata in sede di appello, nonostante la chiara motivazione del decisum di prime cure , tra le diverse prescrizioni dell’impugnata ordinanza, ove si prevede per la diramazione in questione un segnale di strada senza uscita, con divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore ad 1 tonn. (punto 3 del dispositivo), ma nel contempo per la parte finale del medesimo tratto di strada (ultimi 30 mt) si prevede un divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3.5 tonn. (punto 4 del dispositivo).
Difatti, come ben evidenziato dal Comune e precisato dal primo giudice, tale diversificata regolamentazione della circolazione stradale è giustificata dallo stato dei luoghi e, dal punto di vista tecnico, dalle conclusioni alle quali è pervenuto il professionista esterno incaricato di verificare la portata della parte finale della diramazione.
L’Amministrazione ha infatti ritenuto possibile, dal punto di vista tecnico, innanzare il limite di portata per i veicoli in uscita dalla parte finale della diramazione avuto riguardo a quanto affermato nella perizia di parte prodotta dalla controinteressata, confermata dalle riportate conclusioni alle quali è pervenuto il professionista incaricato dal Comune nella propria relazione.
13.1. Inoltre, la diversificata regolamentazione della circolazione stradale è del tutto coerente con lo stato dei luoghi, quale risultante dagli atti di causa e già delibato dal primo giudice, che ha correttamente affermato che “ difatti - sebbene la diramazione in questione sia cieca, in quanto termina a confine della proprietà dell’odierna ricorrente - tuttavia lungo la parte finale del medesimo tratto di strada (ultimi 30 mt) vi sono i passi carrai di accesso ai fondi agricoli prospicienti, dai quali le macchine agricole utilizzate per le coltivazioni possono entrare ed uscire senza dover necessariamente provenire dalla parte iniziale del medesimo tratto di strada, soggetto a più stringenti limiti di portata e di larghezza. Emblematico a tal riguardo è proprio il caso della controinteressata, la quale nelle proprie istanze ha rappresentato di essere titolare di una servitù di passo sui fondi di proprietà della ricorrente (ossia i fondi che corrispondono al tratto viario, oggi sdemanializzato, che continua verso valle), grazie alla quale ella può accedere «dal basso» al vigneto di sua proprietà (ossia il fondo contraddistinto dalla p.f. 779/1), provenendo direttamente dalla sottostante strada provinciale n. 85.
13.2. La contestazione di parte appellante pertanto non tiene conto del reale stato dei luoghi in quanto se è vero che la diramazione della strada pubblica è cieca, in quanto termina nella proprietà della ricorrente, è altrettanto vero che lungo l’ultimo tratto di 30 metri interessato dalla modifica di portata vi sono i passi carrai di fondi agricoli, dai quali si possono immettere direttamente macchine agricole utilizzate per le coltivazioni, senza dover necessariamente provenire dal precedente tratto di strada pubblica, soggetto a più stringenti limiti di portata e di larghezza per le diverse caratteristiche
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto di condividere quanto affermato dal Comune in ordine alla circostanza che, sebbene la diramazione in questione costituisca un tratto di strada cieco, tuttavia non era ravvisabile “ incoerenza nell’istituire due differenti limiti di portata ... posto che gli stessi sono fissati in ragione delle specifiche caratteristiche della strada: il tratto con i nuovi limiti comunque non comporta pericolo per la stabilità statica del tratto rimasto disciplinato con “transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 1,00 tonnellate”, considerato che sulla parte soggetta a nuova regolamentazione possono accedere sostanzialmente solo utenti provenienti da aree private, che potranno manovrare con maggiori possibilità di transito per passare ad esempio da un fondo agricolo ad un altro” .
14. Alla luce dei superiori rilievi non è ravvisabile alcuno sviamento di potere nell’ agere amministrativo atteso che all’esito degli approfondimenti istruttori di carattere tecnico - non oggetto, giova ripeterlo di alcuna contraria perizia di parte – idonei a superare il primo diniego, fondato su una mera valutazione cartolare con rinvio al D.M. di decisione del ricorso gerarchico, era emerso come la regolamentazione della viabilità potesse essere diversificata nei due tratti di strada, onde contemperare l’interesse pubblico e gli interessi di tutte le parti coinvolte dal decisum amministrativo.
14.1. Ed invero come di recente ribadito da questa sezione (Cons. Stato, sez, V, 08 agosto 2023, n.7665) “ deve ricordarsi, in proposito (cfr., ex multis, Cons. Stato, questa sez. V, sentenza n. 1776 del 2013; Id., sez. IV, sentenza n. 3062 del 2017; T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, sentenza n. 167 del 2020), che il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso; ciò si verifica, in particolare, allorquando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. Tuttavia - come ha anche precisato la giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cons. Stato, questa sez. V, sentenza n. 1776 del 2013, cit.; Tar Umbria, n. 459 del 2013; Tar Piemonte, sez. II, sent. n. 642 del 2014; Tar Piemonte, sez. I, sentt. n. 364 e n. 1102 del 2016) - la censura di eccesso di potere per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo; né il vizio in questione è ravvisabile allorquando - come nella specie - gli atti o i comportamenti asseritamente viziati risultano comunque posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e risultano, altresì, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati”.
14.2. Nell’ipotesi di specie, come già ritenuto dal primo giudice, l’Amministrazione, nell’operare la ponderazione comparativa degli opposti interessi, aveva ritenuto che la scelta meglio orientata al perseguimento dell’interesse pubblico (inerente alla sicurezza della circolazione stradale), con il minor sacrificio possibile degli interessi privati coinvolti (ossia degli interessi dei proprietari dei fondi prospicienti la diramazione), fosse quella di innalzare - in quanto tecnicamente possibile - il limite di portata della parte finale della diramazione, sì da migliorare la fruizione della strada e di rendere meno gravosa la coltivazione dei fondi, ivi compreso quello di proprietà della controinteressata.
Infatti, posto che sulla parte finale della diramazione affacciano anche altri fondi, oltre a quello di proprietà della controinteressata, sebbene il Comune si fosse attivato a seguito di una sola richiesta pervenuta da un privato, ossia quella della controinteressata, peraltro ex dipendente del Comune di Trento (sul punto non vi era contestazione) - ciò non era sufficiente per ritenere che l’impugnata ordinanza fosse stata adottata ad esclusivo beneficio della controinteressata stessa, ossia per perseguire un interesse diverso da quello pubblico.
Ciò senza contare di rilevare il Comune, anche nell’adottare l’ordinanza n. 3/2013 si era attivato su istanza dell’odierna appellante, adottando un limite non previsto nella previgente regolamentazione per il tratto di strada in questione, limite che l’appellante vorrebbe ripristinare nonostante le risultanze istruttorie condotte dal Comune abbiano portato a ritenere superate le pregresse valutazioni.
14.3. Al riguardo va pertanto richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali dell'amministrazione, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti sui valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere però contemperati, secondo i criteri di ragionevolezza cui è improntata dell'attività amministrativa” (Consiglio di Stato, sez. V, 03 febbraio 2009, n. 596; T.A.R. Campania, sez. III, 30 agosto 2018, n. 5307).
14.3.1. Le stesse considerazioni ben possono valere anche per i limiti alla circolazione riferiti a strade situate al di fuori dei centri abitati e, come nella specie, interessate anche dalla produzione agricola, dovendo essere contemperate gli interessi dei fruitori della strada con l’interesse pubblico alla sicurezza stradale che, nell’ipotesi di specie, sulle basi delle risultanze istruttorie che hanno preceduto l’adozione dell’ordinanza gravata in prime cure, non appaiono compromesse con riferimento al tratto di strada de quo.
Ed invero, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla regolamentazione del traffico al di fuori dei centri abitati “ La regolamentazione del traffico è una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormità (Cons . Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2599; con richiamo a Cons. Stato, sez. V, 04 maggio 2017, n. 2031).
15. L’appello va dunque respinto, posto che con il secondo motivo si reiterano sic e simpliciter le censure di prime cure - cui il primo giudice ha dato congrua risposta - senza peraltro lamentare il vizio di omessa pronuncia; censure peraltro già esaminate nel delibare le critiche mosse alla sentenza appellata.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Trento, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO