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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2015/2024 R.G.; lette le note depositate dalle parti;
rilevato che , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di , ha proposto Parte_2 opposizione nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002095907
e dell'ordinanza-ingiunzione n. 002095647; rilevato che le ordinanze-ingiunzione opposte sono state tutte emesse per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto -legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori;
rilevato che con decreto del 3 ottobre 2022 veniva fissata la prima udienza di comparizione per l'8 aprile 2025; letta la memoria di costituzione dell CP_1 ritenuta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall;
CP_2 rilevato che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 35144 pubb. il
31.12.2024), in accoglimento del regolamento di competenza proposto in un caso analogo dal Tribunale di Caltagirone a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, ha ritenuto che “in quanto la controversia riguarda un'opposizione a ordinanza-ingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, per i quali è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, “del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, ai sensi dell'art. 444, 3° comma c.p.c., richiamato, tramite il riferimento agli art. 442 e ss. c.p.c., dall'art. 35 della legge n. 89/81 (disciplina delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). Trattasi di competenza speciale inderogabile.
2. La sede giudiziaria competente è quindi il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto alla CP_1 contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento;
invece, la sede di Caltagirone è solo una sede operativa, non CP_1 investita del potere di gestione esterna, quindi, non è legittimata a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l'eccedenza.
3. L'affermazione del predetto principio, dal quale deriva la individuazione della competenza territoriale del tribunale di Catania a conoscere e decidere sulla controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è in linea con altri precedenti della Corte (ord. n.6178/19 in tema di avviso di addebito, ord. n.5850/2018 per una cartella di pagamento INAIL, ord. n.10702/15 per l'individuazione dell'ufficio investito del potere di gestione esterna legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, ed altre pronunce ivi richiamate)”
Ritenuto che, in senso conforme, la S.C. (cfr Cass. n. 31429/2024 pubbl. il 06.12.2024) ha ritenuto che “Va dichiarata la competenza del
Tribunale di Catania. Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicché vale la regola dell'art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie
; essendo l'obbligazione portable, la violazione si consuma nel CP_1 luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell'ente creditore.
Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento ed a restituirne l'eventuale eccedenza (ex multis, Cass. n.10055/2020, 30472/2019; n. 6178/2019; n.
10702/2015, n. 23893/2004).
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell di CP_1
Catania a procedere alla contestazione e ad emettere le ordinanze- ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell'ufficio di CP_1
Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di
Catania”; ritenuto che, nel caso in esame, è la sede di Messina ad aver CP_1 proceduto alla contestazione della violazione con gli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze-ingiunzione; ritenuto, pertanto, sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della
Suprema Corte, che la sede giudiziaria competente è il Tribunale di
Messina, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto CP_1 alla contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento;
ritenuto che
ogni altra questione dovrà essere esaminata dal giudice ritenuto competente;
ritenuto che
le spese di lite, anche in ragione dei recenti pronunciamenti della Suprema Corte richiamati, meritano di essere per intero compensate tra le parti;
p.q.m.
dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, essendo competente il Tribunale di Messina presso cui il giudizio andrà riassunto nel termine di giorni 30 (trenta); compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Barcellona Pozzo di Gotto, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino