CA
Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1364 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto pagamento somma di denaro - vendita di cose mobili e vertente tra
(C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
23.10.1966 a Lucerna e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio
Tomaino ed elettivamente domiciliato in Via Tommaso
Fusco n.59 di Lamezia Terme (CZ), presso lo studio legale;
appellante
e
P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino P.IVA_1
Tillieci presso il cui studio in Lamezia Terme è elettivamente domiciliata;
appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.383/2019 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Giudice Dott.
Marino Reda, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1451/2015, depositata in cancelleria in data 26.4.2019 e notificata in data 22.5.2019, accogliendo le conclusioni avanzate in prime cure e in particolare:
<<in via preliminare dichiarare la carenza di>
LEGITTIMAZIONE PASSIVA del sig. Parte_1 disponendo la sua estromissione dal giudizio;
nel merito RIGETTARE la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria dell'attrice tenendo conto delle somme versate dalla Fast Service
AN srl e non contabilizzate;
in ogni caso e comunque, CONDANNARE la Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese
[...]
pag. 2/11 e competenze di entrambi gradi di giudizio e della somma che sarà ritenuta equa ex artt. 96 e 91 c.p.c. in favore del sig. ”. Parte_1
Per l'appellata: “Chiede che l'On.le Corte d'Appello adita voglia:
- rigettare l'appello e, conseguentemente, confermare
l'impugnata sentenza;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello”.
FATTI DI CAUSA
1. presentava Controparte_1 al Tribunale di Lamezia Terme citazione in giudizio nei confronti di e della ditta Fast Service Parte_1
AN srl, datata 28.9.2015, deducendo che nel corso del 2012 la società Fast Service AN, tramite il proprio amministratore e legale rappresentante chiedeva la fornitura di materiale Parte_1 elettrico con la possibilità di effettuare il pagamento dopo un certo lasso di tempo, anche con versamenti non predeterminati.
Avveniva così che Fast Service AN acquistasse nel corso del 2012, in diversi periodi dell'anno, vario materiale per un totale complessivo di pag. 3/11 28.100,08 euro, eseguendo una serie di pagamenti parziali, tali da ridurre il debito a circa 18.000,00 euro.
In data 29.4.2013 veniva concordato un piano di rientro, con pagamenti mensili di 3.000,00 euro da maggio ad ottobre dello stesso anno, e si Parte_1 faceva garante personalmente del pagamento, rilasciando un assegno dell'importo di 18.000,00 euro.
Sennonché, il piano di rientro stabilito tra le parti aveva un decorso irregolare, per cui a novembre 2013 risultava pagata la somma di 8.300,00 euro, variamente frammentata, restando da pagare l'importo residuo di
9.700,00 euro.
A seguito di solleciti, faceva pervenire Pt_1 alla ditta attrice quattro effetti cambiari di 600,00 euro ciascuno, di cui solo l'ultimo non veniva pagato alla scadenza, comportando un esborso di 82,62 euro per spese di protesto;
veniva eseguito un ultimo pagamento di 2.000,00 euro ad ottobre 2014, portando la somma ancora dovuta in adempimento della transazione commerciale ad euro 5.960,00.
Esaminata la documentazione contabile prodotta,
e sentito quale teste , impiegato della Testimone_1 ditta la sentenza ha ritenuto ineccepibili le CP_1 ragioni del credito azionato, condannando i due convenuti al pagamento della somma di euro 5.960,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al momento del pagamento, liquidando l'importo di euro 1.800,00 per le spese del giudizio.
2.
pag. 4/11 Con l'atto di citazione in appello - oggi pervenuto all'attenzione del collegio - espone un Parte_1 unico motivo di impugnazione, lamentando omessa valutazione della documentazione probatoria e omessa motivazione da parte della pronuncia in esame.
Il debito della Fast Service AN sarebbe inferiore a quello vantato dalla creditrice e Parte_1 non avrebbe prestato alcuna garanzia a titolo personale, per cui non andava riconosciuta la sua responsabilità e non andava quindi condannato. Il primo giudice avrebbe omesso ogni accertamento in ordine all'assegno emesso da Fast Service AN e non personalmente da trattandosi di un assegno tratto sul conto Pt_1 corrente n. 200776, acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di San Calogero e Maierato, intestato proprio a Fast Service AN srl e non alla persona fisica
Solo per un errore meramente formale Parte_1
l'assegno sarebbe stato emesso privo del timbro della società, per cui è visibile solo la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore. Non vi sarebbe pertanto in atti alcuna espressione di garanzia personale.
Il primo giudice avrebbe anche omesso di affrontare il tema del quantum, non tenendo conto che la società debitrice avrebbe effettuato versamenti per la somma di euro 600,00 mediante cambiale incassata in data 11.7.2014 e di euro 2.000,00 mediante bonifico bancario effettuato in data 17.10.2014. Tali versamenti sarebbero stati preceduti da una lettera inviata dalla ditta con cui si evidenziava un insoluto di euro CP_1
pag. 5/11 7.260,00. Il primo giudice avrebbe omesso di detrarre dal residuo credito i due pagamenti evidenziati.
Si è costituita Controparte_1 resistendo all'impugnazione, richiamando l'esito della
[...] testimonianza e l'infondatezza della tesi avversaria circa i dedotti pagamenti di cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è infondato.
Non è contestato il fatto storico della fornitura di materiale elettrico della ditta Controparte_1
per come riportato nelle fatture allegate al
[...] fascicolo di parte.
Dalla testimonianza assunta in primo grado si ricava conferma della consegna della merce e, in particolare, dell'esito dell'incontro con per Parte_1 sottoscrivere un piano di rientro;
nell'occasione, veniva consegnato un assegno di 18.000,00 euro, “soltanto a garanzia del pagamento mentre il pagamento doveva avvenire mediante bonifico bancario mensilmente come da accordo”.
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'assegno sarebbe stato emesso da quale rappresentante Pt_1 legale di Fast Service AN, e non in proprio, è destituito di ogni fondamento, come esattamente osservato da parte convenuta. La tesi secondo cui l'assegno sarebbe stato emesso a nome della società, anche se senza timbro in calce, confligge anche con la pag. 6/11 logica perché, se fosse stato emesso a nome di Fast
Service AN, non avrebbe costituito un'ulteriore garanzia, posto che la società debitrice era già vincolata con l'accordo sottoscritto;
tra l'altro, la società creditrice aveva già avuto un'esperienza negativa in fatto di titoli rilasciati dalla Fast Service AN, per il protesto di cambiali precedentemente rilasciate, sempre per il medesimo debito.
La tesi dell'appellante confligge anche con le statuizioni della Suprema Corte che, già da tempo, ha chiarito questo specifico aspetto relativo all'assunzione di obbligazioni (cambiarie) “in nome altrui”, cristallizzando, in una recentissima pronuncia, il principio generale secondo cui: “Sono requisiti per la valida assunzione di un'obbligazione cambiaria in nome altrui, ai sensi dell'art.
11 del r.d. n. 1669 del 1933, sia l'esistenza di una procura
o di un potere ex lege, sia l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo”, precisando ulteriormente che, in tali casi, “non v'è neppure l'interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non in lui, ma nel soggetto al quale riferire il titolo, è da individuare colui che si è
pag. 7/11 obbligato per la relativa somma” (Cass. n. 25910 del
2.10.2024).
Col firmare un assegno bancario tratto sul conto corrente intestato ad una società, senza dichiarare espressamente di agire in nome e per conto di quest'ultima, si diventa obbligati personalmente verso il beneficiario.
Tale principio appare ribadito dalla recentissima sentenza della Cassazione n. 8426 del 31.3.2025, che ha sottolineato come il beneficiario dell'assegno possa procedere esecutivamente contro il firmatario dell'assegno, salvo che questi abbia espressamente indicato nel titolo di operare esclusivamente come rappresentante della società correntista: “il giudice di merito - investito dell'opposizione all'esecuzione fondata su un assegno bancario, tratto da conto corrente intestato a una società e risultato sprovvisto di fondi - non è tenuto a valutare l'eventuale riferibilità del debito alla società titolare del conto in virtù di un rapporto causale sottostante, in quanto l'obbligato cartolare va individuato, in base alle risultanze letterali dell'assegno, nel sottoscrittore del titolo, con la conseguenza che quest'ultimo, se non ha agito in nome e per conto del correntista spendendo espressamente il suo nome, non può liberarsi né allegando eventuali rapporti causali sottostanti, né prospettando di aver agito in forza di una delega che gli ha conferito il potere di emettere il titolo nell'interesse del terzo”.
Il giudice deve, quindi, limitarsi soltanto alle indicazioni letterali riportate sull'assegno stesso e non è
pag. 8/11 possibile per il firmatario difendersi sostenendo di aver agito sulla base di una delega interna o nell'interesse della società ove questo non risulti inequivocabilmente dal documento firmato, adducendo eventuali
“dimenticanze”, occorrendo sempre indicare con chiarezza, già sul titolo, la veste in cui si opera.
Ne deriva che, senza alcun dubbio,
[...]
apponendo sull'assegno la propria firma priva Pt_1 di qualsiasi riferimento alla sua qualità di legale rappresentante della società, abbia assunto l'obbligazione oggetto di causa personalmente, e non , per cui deve ritenersi obbligato in solido con Fast Service
AN srl, così come correttamente statuito dal primo giudice.
Relativamente al quantum va confermato quanto statuito in sentenza.
L'ultima contestazione inviata a Parte_1 del 25.6.2015, fa riferimento alla somma residua di
5.960, e supera pertanto quella precedente dell'8.7.2014, che faceva riferimento ad un importo di 7.260 euro.
Evidente, che nelle more si sia tenuto conto dei versamenti intercorsi. I conteggi sono riportati in dettaglio a pagina 3 del primo atto introduttivo, in cui la ditta spiega che dal debito di euro18.000 venivano CP_1 scalati i versamenti avvenuti nel 2013 (3.000 a giugno,
2.300 a luglio, 2.000 a settembre, 1.000 a novembre), portando il debito a 9.700; seguivano tre cambiali da euro 600 l'una e un bonifico da 2.000. Dunque, la richiesta di pagamento tiene conto sia della cambiale del
2.6.2014 da euro 600, sia del bonifico da euro 2.000 del pag. 9/11 17.10.2014, prove documentali che parte appellante - errando - ritiene non prese in considerazione dal primo giudice.
La sentenza va pertanto confermata.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificati dal DM. n. 147 del
2022, applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento per la non particolare complessità del giudizio, fasi: studio/introduttiva/trattazione/decisionale, scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00.
Infine, atteso il tenore della decisione, deve affermarsi che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr.
Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
383/2019 emessa il 26.4.2019 dal Tribunale di Lamezia
pag. 10/11 Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna al pagamento delle Parte_1 spese sostenute da Controparte_1 nel presente grado di giudizio,
[...] liquidate in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11