Decreto decisorio 4 ottobre 2012
Decreto decisorio 8 marzo 2013
Ordinanza presidenziale 28 settembre 2016
Sentenza 24 febbraio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/02/2021, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2021
N. 00255/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2004, proposto da
Consorzio Emiliano Romagnolo delle Cooperative di Produzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Colaci e Marcello Maria Fracanzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monselice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Lorigiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.L.L.E.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
per l'annullamento
della delibera n. 264 datata 6.11.2003, comunicata con lettera del Settore tecnico del Comune di Monselice in data 18.11.2003 n. 33742; della nota dell'Ufficio tecnico comunale in data 30.10.2003 prot. n. 31046; in parte qua del verbale n. 4 della Commissione di gara in data 3.11.2003; della delibera della G.C. n. 259 in data 3.11.2003; nonché di ogni altro atto connesso presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monselice e di A.L.L.E.S. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati gli atti della gara, bandita dal Comune di Monselice in data 7 maggio 2003, relativamente all’appalto concorso per i “ lavori di bonifica e ripristino ambientale dell’area dell’ex Forno Inceneritore in località Schiavonia ”.
La ricorrente censura, in particolare, il verbale dei lavori della commissione di concorso, nella parte in cui tale organo ha rettificato l’esito della procedura, anteponendo in graduatoria l’ATI contointeressata, che sulla base di una diversa e più articolata valutazione dell’offerta avrebbe proposto un maggior ribasso, alla stessa ricorrente (collocatasi, in base all’iniziale formulazione della graduatoria, in prima posizione), nonché la deliberazione della giunta con la quale è stata adottata l’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata.
Contesta che l’offerta della controinteressata risulterebbe contraddittoria perché non vi sarebbe coincidenza tra la stima dei lavori (€ 1.763.024,71) e l’importo (€ 1.639.612,98) complessivamente proposto al netto degli oneri di sicurezza (1° motivo); censura la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, perché i prescelti non sarebbero stati in possesso di competenze e titoli curriculari adeguati rispetto all’attività valutativa espletata nel corso della procedura (2° motivo); contesta, quanto al provvedimento di aggiudicazione, la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di atto pertinente alla gestione amministrativa (3° motivo).
Viene inoltre richiesto il risarcimento del danno.
Con successiva determinazione n. 1129 del 15 dicembre 2003, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha reiterato l’aggiudicazione inizialmente disposta dalla Giunta.
Tale atto è stato prontamente impugnato con motivi aggiunti, per illegittimità derivata.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la controinteressata, che hanno entrambe dedotto nel merito.
Chiamata all’udienza pubblica, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, del 24 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in capo a parte ricorrente, in ordine all’accoglimento della domanda impugnatorio – caducatoria, non potendo rivestire alcuna residua utilità l’eventuale annullamento degli atti di gara non potendo rivestire alcuna utilità, vertendosi di un appalto di lavori concluso, mediante collaudo delle opere, nel 2011.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa, in quanto formulata in termini generici, quale mera conseguenza dell’azione di annullamento, va dichiarata inammissibile.
Ne discende, anche sotto tale profilo, l’inconfigurabilità di qualsivoglia interesse all’accertamento di illegittimità degli atti impugnati.
In proposito, deve essere richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6539 del 2011) secondo cui il richiamato art. 34, comma 3 " ha introdotto una ipotesi tipizzata di azione di accertamento; tutte le azioni, comprese quelle di accertamento, devono essere sostenute da uno specifico interesse ad agire e sono sottoposte, salvo diverse disposizione di legge (ad es. art. 122 cod. proc. amm.), al principio della domanda; conseguentemente, se la parte non domanda l'accertamento di cui al comma 3 cit. (direttamente anche in grado di appello), il giudice non può procedere d'ufficio alla declaratoria di mera illegittimità del provvedimento amministrativo, strumentale alla proposizione di una successiva domanda di risarcimento del danno; né la parte subisce pregiudizio alcuno, perché nel successivo giudizio potrà dimostrare la illegittimità del provvedimento quale presupposto del risarcimento del danno". Detta chiave di lettura, peraltro, per un verso, valorizza il principio di economia del giudizio, per un altro, considera che la parte interessata, ove voglia comunque accedere a una successiva domanda di risarcimento del danno, non resta pregiudicata da una mancata pronuncia caducatoria (di annullamento), in quanto il giudizio si chiude con la semplice declaratoria della insussistente persistenza dell'interesse nel merito al ricorso (T.A.R. Basilicata, 25 ottobre 2014, n. 752) ” (così T.A.R. Basilicata, n. 363 del 2018).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla domanda di annullamento, e inammissibile relativamente alla domanda risarcitoria.
Le spese vanno compensate tenuto conto della complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara improcedibile l’azione di annullamento;
b) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO