Articolo 9 della Legge 25 gennaio 1934, n. 285
Articolo 8Articolo 10
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20 marzo 1934
Art. 9.

Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Entrata in vigore il 20 marzo 1934