Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/04/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02807/2025REG.PROV.COLL.
N. 05769/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5769 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Sellitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CR, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 5405/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Luca Asproso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- e -OMISSIS-, proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, per l’annullamento della comunicazione di diniego del 05.06.2014 – prot. n. 0005739, emessa dal Comune di CR – Ufficio Tecnico – III Settore (Urbanistica – Attuazione zona P.I.P.), domandando il risarcimento dei danni, attuali e futuri, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo quantificato nel corso del giudizio.
-OMISSIS- riferiva di essere proprietario di un terreno sito in CR, alla Via Limitone della Misericordia di cui al fl.2 p.lla 875 in zona B1, per il quale, con concessione edilizia n.40 del 7/9/1983, il Comune aveva autorizzato ad effettuare una recinzione di altezza di 5 mt., mentre con successiva concessione edilizia n.5 del 26/1/1984 si consentiva la realizzazione di un capannone coperto della superficie di mq. 380 sul confine della suddetta p.lla.
Nel corso degli anni, -OMISSIS- aveva concesso in comodato il capannone a -OMISSIS-, che a sua volta lo aveva concesso in locazione alla società Oropan s.a.s., che lo utilizzava per la vendita di prodotti alimentari.
In data 18/12/2012, la società Oropan s.a.s. aveva presentato una SCIA per lavori di rifacimento dell’intonaco, del manto di impermeabilizzazione, della impiantistica elettrica e idraulica, della tramezzatura interna e di cambio di destinazione d’uso, in ordine ai quali comunicava all’Ente municipale la sostituzione della ditta esecutrice e, quindi, l’avvenuta ultimazione delle opere in data 6/5/2013.
Successivamente -OMISSIS-, in data 13/3/2014, presentava una SCIA ex art.6, co.2, lett.e bis) del DPR n.380/2001 per interventi realizzati in difformità rispetto al grafico precedentemente allegato, ma il Comune, con il provvedimento impugnato in primo grado, dopo il decorso del termine di 30 giorni (il 5.6.2014), comunicava il diniego di SCIA in sanatoria, atteso che, dalla lettura dei grafici e dei documenti ad essa allegati, gli interventi realizzati avevano trasformato l’originario manufatto da “… parcheggio coperto aperto su tutti i suoi lati e non costituente, quindi, volumetria utile ai fini urbanistici, in locale commerciale, completamente chiuso su tutti i lati e dotato di tramezzature e servizi interni, comportante un evidente maggiore peso urbanistico in ragione dell’avvenuto incremento di volumetria utile ai fini urbanistici.... detta tipologia di abuso non risulta sanabile mediante l’utilizzo dello strumento normativo della SCIA stante, appunto l’incremento volumetrico accertato ….” .
In ragione del suddetto diniego, la Oropan s.a.s. di -OMISSIS-, con lettera del 23-28/7/2014, domandava ai signori -OMISSIS- la risoluzione del contratto di locazione, nonché la restituzione del deposito cauzionale e dei canoni già versati, oltre ad una congrua liquidazione di tutti i danni patrimoniali subiti, precisando: “ … stante la comunicazione dell’Ufficio tecnico del Comune di CR di diniego della S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 2378 del 13.3.2014… il contratto di locazione dell’unità immobiliare censita in Catasto al foglio 2, p.lla 875, sub. 1, stipulato il 10.7.2012 e registrato a Casoria il 2.8.2012, deve ritenersi nullo per illiceità della causa e dell’oggetto e, comunque, annullabile per vizio del consenso della parte conduttrice … in mancanza di un sollecito riscontro decorsi 7 (sette) giorni dalla ricezione della presente … dovrò di necessità dare seguito alle vie giudiziarie … ”.
2. Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti lamentavano l’illegittimità del provvedimento impugnato, assumendo la violazione degli artt. 3, 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché difetto di istruttoria e di ragionevolezza.
A parere degli esponenti, l’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune resistente doveva considerarsi illegittimo, posto che il provvedimento impugnato era stato emesso oltre il termine di 18 mesi previsto dalla legge e non era neppure stato adeguatamente motivato.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 5405 del 2020, respingeva il ricorso, ritenendo corretto l’operato del Comune di CR.
Il Collegio di prima istanza deduceva che, secondo l’indirizzo sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, andava riconosciuto in capo all’Amministrazione il potere di repressione degli abusi edilizi anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il Giudice di prime cure respingeva anche le censure relative alla illegittimità dell’esercizio in autotutela, posto che l’Amministrazione poteva adottare tutti gli atti rispondenti ai fini da conseguire e, quindi, anche provvedimenti di riesame, ove resi opportuni da circostanze sopravvenute, ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
Inoltre, secondo la tesi condivisa dalla giurisprudenza prevalente, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumava il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio, così come statuito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 2017, secondo cui il termine ‘ragionevole’ per l’adozione del provvedimento in autotutela decorreva soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’Amministrazione, dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell’atto di ritiro.
Nella fattispecie, il Comune di CR aveva correttamente esercitato le proprie prerogative in presenza di asseverazioni e di affermazioni non veritiere del tecnico progettista, né la comunicazione di avvio del procedimento poteva essere considerata un atto doveroso, stante la natura del provvedimento adottato.
4. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di eredi di -OMISSIS-, hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Violazione dell’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241 del 1990, sotto il profilo della ritenuta tempestività e legittimità del potere inibitorio esercitato dalla P.A.; II. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 sotto il profilo della ritenuta sufficienza e congruità della motivazione, e della ritenuta insussistenza dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria”.
5. Il Comune di CR, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, gli appellanti deducono l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività o di una SCIA per la realizzazione di un intervento edilizio, ha adottato provvedimenti inibitori o sanzionatori dopo che è decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza rispettare i limiti e le condizioni in base alle quali è possibile esercitare i poteri di autotutela ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21 -nonies l. n. 241 del 1990. I ricorrenti deducono che la SCIA in sanatoria è stata depositata in data 13.3.2014, mentre la comunicazione di diniego è stata emessa in data 5.6.2014 e notificata in data 16.6.2014, ben oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001.
Il T.A.R. avrebbe malamente interpretato l’art. 23, comma 6, citato, secondo cui l’Amministrazione competente, in caso di DIA (o SCIA) presentata in assenza delle condizioni, modalità o fatti legittimanti, può esercitare il potere inibitorio nel termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione. Decorso senza esito il termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione dispone del generale potere di autotutela che deve essere esercitato nei termini di legge.
A avviso degli appellanti, il Comune di CR avrebbe esercitato il potere di autotutela in violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, omettendo di notificare la comunicazione dell’avvio del procedimento, pur trattandosi di un adempimento doveroso. Nel caso in esame, la comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241 cit. sarebbe stata necessaria posto che le opere realizzate, che appaiono peraltro di consistenza inferiore rispetto a quelle segnalate nella comunicazione di diniego, non consentirebbero di considerare i precedenti titoli autorizzativi ‘ tanquam non esset ’, con conseguente esigenza di un confronto con il privato.
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, illegittima in quanto il Collegio di primo grado non ha ritenuto di accogliere il motivo di ricorso fondato sulla illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela per mancata specificazione dell’interesse pubblico da tutelare, per la lesione del legittimo affidamento e per l’assenza di valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e quello privato.
Gli interventi di cui alla SCIA in sanatoria consisterebbero in limitati interventi di manutenzione straordinaria su di un locale chiuso preesistente, privi di impianto urbanistico rilevante (non essendo previsto alcun aumento volumetrico, ma una diversa allocazione del bagno e la realizzazione di un vano di dimensioni minori rispetto a quanto dichiarato in sede progettuale con la precedente SCIA del 18.12.012), pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto salvaguardare il legittimo affidamento dei ricorrenti maturato in ordine alla regolarità del manufatto costruito nel 1984.
8. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la denuncia di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 del provvedimento impugnato sotto il profilo della insufficienza, incongruità e contraddittorietà della motivazione, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per il travisamento dei fatti e per l’irragionevolezza del provvedimento. Ciò in quanto l’Amministrazione avrebbe ritenuto erroneamente realizzato un ampliamento volumetrico, basandosi sui grafici e sulla documentazione tecnica allegata alla SCIA in sanatoria del 13.3.2014, senza effettuare alcun sopralluogo. Tanto si rileverebbe dalla relazione tecnica del consulente tecnico di parte che ha evidenziato un errore nella interpretazione dei grafici, tenuto conto che, dai grafici allegati alla concessione edilizia n. 5 del 1984, nonché dalla stessa domanda depositata da -OMISSIS- per il conseguimento del titolo in concessione, sin dal 1984, il capannone si è presentato come un locale chiuso con pareti perimetrali di muratura, e non aperto su tutti i lati, con una propria volumetria, con la conseguenza che il Comune di CR avrebbe errato nel descrivere tale manufatto come ‘parcheggio aperto su tutti i suoi lati’.
9. I suddetti mezzi, in quanto inerenti alla medesima questione, vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
9.1. L’appello è infondato.
Va premesso che secondo la tesi sostenuta dagli appellanti, dalla SCIA in sanatoria del 13.3.2014 prot. n. 2378, nonché dai grafici ad essa allegati, emergerebbe che le opere riguardano non la realizzazione di pareti esterne, ma solo opere di manutenzione straordinaria interna che non comporterebbero un aumento di volumetria, in quanto sono state eseguite in un locale già chiuso, realizzato con la concessione edilizia n. 5 del 1984 rilasciata dal Comune di CR.
Gli interventi riguarderebbero una diversa distribuzione degli spazi interni al capannone rispetto a quanto previsto dalla SCIA del 18.12.2012 con prot. n. 12896, depositata dalla società Oropan s.a.s. e per la quale il Comune di CR non ha espresso alcun diniego.
La tesi difensiva non può trovare accoglimento.
Va in primo luogo precisato che è infondata la denuncia di violazione degli artt. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001 e 21- quinquies e 21 -nonies l. n. 241 del 1990, da parte dell’Amministrazione appellata, la quale, ad avviso degli appellanti, avrebbe esercitato il potere inibitorio oltre i termini di legge.
Come chiarito dal Collegio di prima istanza nella sentenza impugnata, l’esercizio dei poteri di vigilanza e di repressione degli illeciti rappresenta una delle imprescindibili modalità di cura dell’interesse pubblico affidato all’una o all’altra branca dell’Amministrazione ed è espressione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., pertanto per l’inibizione dei lavori o dell’intervento edilizio preannunciati con una DIA, o una SCIA, permane in capo ad essa il potere di controllo urbanistico – edilizio e l’eventuale potere sanzionatorio in ordine ad interventi realizzati in violazione della pertinente normativa.
Dinanzi ad una inefficacia, come quella di specie, è inapplicabile il termine decadenziale del potere inibitorio dei trenta giorni, la cui scadenza esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia solamente nelle ipotesi in cui gli interventi rientrino effettivamente fra quelli realizzabili mediante SCIA; di conseguenza l’inibitoria deve essere adottata senza alcun limite di tempo, visto che la vigilanza edilizia non incontra limiti temporali (Cons. Stato, n. 5589 del 2019; id. n. 5811 del 2008).
La natura giuridica della SCIA, che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, induce ad escludere che l’autorità procedente, dinanzi ad una SCIA inefficace, debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia.
Tale affermazione è coerente con il principio generale che esclude l’applicazione dell’istituto della comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 69; id. sez. III, 3 dicembre 2021, n. 7787).
Ne consegue che vanno respinte le denunce prospettate con il primo mezzo, secondo cui il potere di autotutela esercitabile sulla DIA o sulla SCIA presupporrebbe la comunicazione agli interessati dell’avviso di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 2017, con riferimento alla questione dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria (le cui conclusioni valgono, in linea di principio, anche per l’esercizio dei poteri di autotutela a seguito di DIA o SCIA) ha chiarito che: “ ai fini dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e, in ogni caso, il termine ragionevole per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro”.
Nel caso in esame, la SCIA in sanatoria prot. n. 2378 è stata depositata in data 13.3.2014, mentre la comunicazione di diniego è stata emessa in data 5.6.2014 e notificata in data 16.6.2014.
Quanto all’asserito difetto motivazionale del provvedimento impugnato, con riferimento allo specifico interesse pubblico che si è inteso tutelare, l’Adunanza plenaria nella sentenza citata ha chiarito che: “ l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulta attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati’, dovendosi dare rilievo nella fattispecie al fatto che ‘ la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione può dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte’.
Ne consegue l’infondatezza delle censure, atteso che il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, normalmente possono integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del potere di autotutela.
Dei suddetti principi si è fatto carico il Collegio di prima istanza, il quale ha correttamente dato rilievo al fatto che ‘ in ogni caso la non veritiere prospettazione da parte del privato delle circostanze di fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte’.
Le emergenze processuali hanno consentito di verificare che il Comune di CR ha esercitato correttamente le proprie prerogative, atteso che erano state rese dichiarazioni non veritiere da parte del tecnico progettista, allorché si è considerato l’intervento riguardante l’immobile come assoggettabile agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, e si è attestata la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici vigenti.
Diversamente da quanto pervicacemente sostenuto dagli appellanti, il progetto presentato si differenzia dallo stato dei luoghi riportato nei grafici per la chiusura perimetrale dell’intero locale, e per i conseguenti differenti prospetti e l’altezza lorda risultante di circa mt. 3,30 in progetto rispetto ai mt. 5,00 di cui allo stato di rilievo, nonché per le tramezzature interne come richieste in SCIA.
Da quanto sopra si evince l’avvenuta esecuzione di interventi non legittimati da precedente titolo abilitativo, quali l’esecuzione delle tompagnature, oltre a difformità rispetto a quanto precedentemente asserito relativamente al prospetto ed alla diversa sagoma in ragione della minore altezza realizzata.
Va osservato, infatti, che in data 17/2/2014, prot. n. 1472, l’ing. -OMISSIS- produceva una comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori in conformità al progetto afferente la SCIA, quando già precedentemente, in data 8/5/2013, prot. n. 4349, era stata comunicata l’avvenuta ultimazione dei lavori e prodotto collaudo. In data 17/2/2014, con nota prot. n. 1472 il progettista aveva comunicato l’avvenuta ultimazione dei lavori conformemente al progetto che prevedeva l’altezza dell’intero locale terraneo di circa un metro in meno rispetto a quella dichiarata attualmente esistente, sicché quanto comunicato relativamente all’ultimazione dei lavori ed alla conformità di essi al progetto di cui alla SCIA prot. n. 12896 del 18/12/2012 non risultava veritiero, atteso che detto progetto indicava l’altezza dell’intero locale in mt. 3,00.
Il T.A.R. ha rilevato, condivisibilmente, l’infondatezza della asserita carenza di istruttoria, in quanto proprio a seguito di attività di verifica da parte dell’Amministrazione è emerso che gli interventi indicati nella SCIA del 13.3.2014, prot. 2378, hanno in concreto trasformato il capannone come abilitato dalla concessione edilizia n. 5 del 26.1.1984 da parcheggio aperto su tutti i sui lati, in locale commerciale completamente chiuso.
Né si può ritenere, come sostengono gli appellanti, che nei grafici allegati alla concessione n. 5 del 1984 il capannone sia stato rappresentato come un locale chiuso, con una propria volumetria, dovendosi richiamare quanto precisato dal T.A.R., secondo cui: ‘ l’assenza di un calcolo planovolumetrico allegato al fascicolo della Concessione edilizia n. 5/1984, la mancanza di tompagnature e l’esenzione dal pagamento del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio del titolo concessorio sono circostanze che confermano come il parcheggio coperto contemplato dal citato titolo abilitativo non costituiva un manufatto avente volumetria utile ai fini urbanistici’.
La tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui l’errore in cui sarebbe incorso il Comune di CR nell’emissione del provvedimento impugnato deriverebbe dalla scorretta interpretazione dei grafici allegati alla concessione n. 40 del 1983 e alla concessione n. 5 del 1984, appare superata dagli esiti processuali, posto che lo stesso consulente di parte, ing. Michele Piscopo, precisa che il capannone è chiuso e, ponendosi per tre lati sul confine, ‘ non può essere aperto al confine con altre proprietà bensì fisicamente chiuso e pertanto delimitato’. Né si può predicare che la concessione n. 40 del 1983, con la quale il sig. -OMISSIS- è stato autorizzato alla realizzazione di un muro di cinta sull’intero lotto, possa aver legittimato la chiusura perimetrale del capannone, apparendo all’evidenza la diversità dell’opera assentita da quella in concreto realizzata.
Dalla lettura dei grafici di progetto, nonché dallo stesso titolo concessorio, è possibile stabilire che la concessione edilizia n. 5 del 1984 ha abilitato -OMISSIS- alla costruzione di un parcheggio coperto, rappresentato da pilastrature con sovrastante solaio di copertura posto a quota + mt 5,00 dal piano di campagna, pertanto, come sopra precisato, l’assenza di un calcolo planivolumetrico, l’assenza di tompagnature e l’esenzione dal pagamento del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria consentono di ritenere che non sia stata autorizzata la realizzazione di un manufatto utile ai fini urbanistici. Nel progetto afferente la concessione edilizia n. 5 del 1984 non vi è alcun riferimento alla chiusura su tre lati del parcheggio coperto, né viene operato alcun calcolo, in sede di rilascio della concessione, del volume da assoggettare al pagamento degli oneri di urbanizzazione che, come si è detto, non risultano essere stati pagati.
In definitiva, i ricorrenti impropriamente riconducono gli interventi in sanatoria all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 comma 2, lett. E bis, laddove detti interventi, come sopra descritti, non sono ascrivibili a quelli previsti dalla suddetta disposizione, che si riferisce esclusivamente alle ‘ modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa ’.
10. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
11. Nulla va disposto per le spese di lite del grado, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021 n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO