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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR MO Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. RI ER NA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DAVERIO, 6 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI, 21 MILANO presso lo studio dell'avv. LAVIZZARI
CA FA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, a parziale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Mi-lano n. 168/2025 pubblicata il 9 Gennaio 2025, nel procedimento di cui al numero di
R.G. 9382/2024, contrariis rejectis,
NEL MERITO:
-accertato e dichiarato che non ha adempiuto gli obblighi di informativa cui era tenuta nei CP_1 confronti di , impedendole di esercitare il recesso gratuito cui aveva diritto in base all'art. 168 Pt_1
D.Lgs. 7 Settembre 2005, n. 209 e all'art. 6 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018, condannare
a rimborsare a l'importo di Euro 476.821,66 a titolo di rimborso di quanto CP_1 Pt_1 indebitamente ricevuto per il riscatto della polizza vita n. 9461481 sottoscritta da , ovvero a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, in ogni caso oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, dalla data del pagamento a quella del rimborso o del pagamento del danno;
IN OGNI CASO:
-con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase di mediazione obbligatoria, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% (con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali – cfr. inter alia, App. Mi., 17 Luglio 2023 in IlCaso.it), IVA e CPA e all'applicazione dell'art. 12-bis, comma 3, D.lgs. 4 Marzo 2010, n. 28”.
Per Vorrà l'Eccc.ma Corte d'Appello in via principale Controparte_1
- rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Pt_1
- assolvere da ogni domanda proposta nei suoi confronti anche per intervenuta decadenza in CP_1 via di appello incidentale
- riformare il capo della sentenza impugnata che ha accertato inadempimento di e, per CP_1
l'effetto ed in parziale riforma della sentenza di prime cure
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia inadempimento di CP_1 in ogni caso - con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio previa in via istruttoria e solo occorrendo
- ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) confermo come proveniente da Rotomail e riferibile a il doc. 16 (dichiarazione Pt_2 Pt_2
17.02.23 prot. 004/23) fascicolo che mi si rammostra CP_1
b) confermo il contenuto del doc. 16 fascicolo che mi si rammostra CP_1
pagina 2 di 13 c) confermo come proveniente da Rotomail e riferibile a il doc. 34 (Mail Rotomail Pt_2
21.06.2024 e allegati) fascicolo che mi si rammostra CP_1
d) confermo il contenuto del doc. 34 e relativo allegato fascicolo che mi si rammostra con i CP_1 testi: - (capitoli a, b) - (capitoli c, d) - Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(capitoli c, d) - (capitoli c, d) - (capitoli c, d)”. CP_2 Testimone_4
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(di qui in poi solo ”) conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni Parte_1 Pt_1 portoghese (d'ora in poi solo ) Controparte_3 CP_1 chiedendo al Tribunale di Milano:
- di accertare e dichiarare che non aveva adempiuto gli obblighi di informativa cui era tenuta CP_1 nei confronti di ai sensi dell'art.
6.3 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018, impedendole di Pt_1 esercitare il recesso gratuito cui aveva diritto in base all'art. 168 primo comma D.lgs. 7 Settembre
2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private d'ora in poi solo CAP) e di conseguenza,
-di condannare a restituire a l'importo di €476.821,66 a titolo di rimborso di quanto CP_1 Pt_1 indebitamente ricevuto per il riscatto della polizza vita n. 9461481 sottoscritta da , ovvero a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, in ogni caso oltre agli interessi dalla data del pagamento a quella del rimborso o del pagamento del danno.
Si costituiva che, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attrice CP_1 deduceva di avere correttamente fornito, anche nei confronti dell'assicurata , tutte le dovute Pt_1 informazioni relative al trasferimento a suo favore da parte di IC Investments Life spa di un portafoglio di polizze vita e fondi pensione per un totale di 7 miliardi di euro di riserve tecniche al
31.12.2021, che comprendeva, appunto, anche quella sottoscritta dalla;
concludeva, pertanto, Pt_1 per il rigetto di ogni domanda dell'attrice in quanto infondata ed anche per intervenuta decadenza che formalmente eccepiva.
Depositate dalle parti le tre memorie ex ar.t 171 ter c.p.c., all'udienza del 16.07.2024 il giudice, esperiva senza successo tentativo di conciliazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 17.10.2024 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'esito del deposito di comparse conclusionali e repliche, il Tribunale con la sentenza n. 168/2025 e pubblicata in data 09.01.2025, accertato l'inadempimento di con riferimento alla omessa CP_1
pagina 3 di 13 comunicazione dell'intervenuta cessione di portafoglio, rigettava le domande di parte attrice ritenendo non provato il nesso di causa tra il predetto inadempimento ed il danno lamentato, compensava le spese nella misura della metà e condannava a rifondere a la restante metà, liquidata in euro Pt_1 CP_1
5.614,50 per compensi, oltre 15%, iva e cpa.
In particolare, il primo giudice osservava quanto segue:
- l'art. 168 del CAP attribuisce al contraente italiano, nel caso di trasferimento di portafoglio autorizzato dall'IVASS a favore di una impresa di assicurazioni che ha la sede legale all'estero, la facoltà di recedere dal contratto senza penali entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione dell'IVASS, intervenuto, nel caso di specie, in data
20/10/2022 e pubblicato sul Bollettino del 30/11/2022;
- l'art.
6.3 del regolamento IVASS n. 41 del 2/8/2018 prevede che l'impresa che acquisisce il contratto trasmetta al contraente una specifica informativa in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti (l'attrice si doleva circa il mancato ricevimento di tale comunicazione);
- a fronte della contestazione del destinatario, era onere del mittente, cioè di fornire la CP_1 prova dell'invio e della ricezione della comunicazione informativa prevista dal regolamento
IVASS, ma tale prova non era stata fornita: invero, i documenti prodotti dalla convenuta non sono idonei ad attestare l'avvenuta comunicazione poiché si risolvono in “una irrituale prova dichiarativa in forma scritta, che non può trovare ingresso nel processo, attesa la possibilità sul punto di dedurre ritualmente la prova orale. Ciò però non è avvenuto, perché la parte ha dedotto in merito un capitolo, sub b), così formulato: “confermo il contenuto del doc. 16 fascicolo CP_1 che mi si rammostra”. Tale capitolo non è ammissibile, perché non si riferisce ad un fatto specifico
e contestualizzato, ma al contenuto di una lettera che contiene varie circostanze, nonché
l'inammissibile valutazione del “regolare” invio di ben 12.182 mail” (cfr. sentenza di primo grado,
p. 4);
- poiché la convenuta non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare l'invio e la ricezione della comunicazione prevista dall'art.
6.3 del citato regolamento IVASS era da ritenere inadempiente,
l'attrice, tuttavia, non aveva provato e neppure allegato che, ove fosse stata informata, avrebbe tempestivamente esercitato il recesso gratuito dalla polizza ai sensi dell'art. 168 CAP, anzi, deponeva in senso nettamente contrario il fatto che, come dalla stessa allegato nell'atto di citazione, aveva maturato tale decisione solo successivamente, a seguito della insoddisfazione per la gestione dei due reclami che aveva avanzato nei confronti di poi rigettati dalla convenuta CP_1
pagina 4 di 13 in data 2/3/2023. La circostanza era anche dimostrata dal fatto che non aveva esercitato il Pt_1 recesso non appena appreso, seppur tardivamente, della avvenuta pubblicazione dell'autorizzazione
IVASS al trasferimento, ma solo diversi mesi dopo, nel settembre 2023.
- mancava, quindi, la prova sul necessario nesso di causalità tra l'inadempimento della convenuta e l'esborso sostenuto dall'attrice.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello impugnava la predetta sentenza chiedendo, in integrale Pt_1 riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate;
si costituiva in giudizio CP_1 contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie proponendo, a sua volta, appello incidentale.
All'udienza di prima comparizione del 10.07.2025 il consigliere istruttore tentava la conciliazione della lite che dava esito negativo, pertanto, visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti e veniva disposta ex art. 350 bis c.p.c. la discussione orale della causa all'l'udienza collegiale del 16.10.2025, assegnando alle parti termine fino al 30.09.25 per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 16.10.2025 i difensori discutevano e all'esito la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 22.20.2025.
Motivi di gravame -appello principale-
Con il primo motivo di appello – intitolato “Impugnazione del capo della sentenza che rigetta la domanda di di rimborso delle penali applicate al riscatto della polizza in quanto non sarebbe
Pt_1 stata allegata e provata la sua volontà di recedere ai sensi dell'art. 168 C.A.P.” – censura la
Pt_1 statuizione del Tribunale secondo la quale sarebbe da escludere la volontà di di recedere ai
Pt_1 sensi dell'art. 168 C.A.P.; “la sentenza impugnata ha erroneamente concentrato la sua attenzione sui motivi del riscatto della polizza, deciso nel Marzo e poi perfezionato nel Settembre 2023, anziché, sui presupposti legali del recesso ad nutum e sulle allegazioni e le prove, fornite dall'attrice, che
Pt_1 avrebbe potuto (e voluto) esercitare tale diritto, come avevano potuto esercitarlo coloro che, a differenza di , avevano ricevuto la comunicazione” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11), per
Pt_1
i seguenti motivi:
- in primo luogo, non è vero che fosse a conoscenza sin dal 25.10.2022 (data di invio della Pt_1 missiva di IC) del trasferimento del contratto ad una compagnia avente sede legale all'estero: invero, si tratta di una mera lettera di “caring” la quale “ non solo non informava Pt_1 dell'esistenza del diritto di recesso (come è richiesto dall'art. 6 del Regolamento), ma, oltretutto, pagina 5 di 13 forniva informazioni fuorvianti, che non permettevano a di immaginare che di lì a poco Pt_1 sarebbe sorto, in capo ad essa, un diritto di recesso gratuito ai sensi dell'art. 168, comma 1,
C.A.P., norma che non avrebbe trovato applicazione se avesse davvero avuto sede legale CP_1
a Milano. In ogni caso, la comunicazione informale del 25 Ottobre non può sostituire quella ex art.
6 del Regolamento (non ricevuta da )” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12); Pt_1
- in secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nell'atto di citazione sono rinvenibili ampie allegazioni circa la volontà di recedere gratuitamente dalla polizza, laddove, nel par.
3.12. si legge espressamente che «Considerata l'importanza della persona dell'altro contraente nell'ambito assicurativo e l'estrema convenienza del recesso gratuito rispetto al riscatto con applicazione di penali, è evidente che avrebbe sicuramente esercitato il recesso Pt_1 gratuito se fosse stata al corrente del suo diritto. Ciò è anche confermato dal fatto che, in data 18
Gennaio 2023, ha contattato IC segnalando di non aver ricevuto la comunicazione ex Pt_1 art. 6 del Regolamento IVASS da parte di e chiedendo a IC di sollecitare CP_1 CP_1 all'invio della stessa (doc. 8 di parte attrice)».
- Ciò è ulteriormente dimostrato dal doc. n. 8, che è l'e-mail del 18.01.2023 con cui avvertì Pt_1
IC di non aver ricevuto le comunicazioni di preannunciate dalla stessa ICe con la CP_1
e-mail del 25 ottobre 2022 e chiese di sollecitare all'invio delle medesime;
CP_1
- dal doc. n. 9 – ossia lo scambio di e-mail tra BA (tal fine incaricata da ) e Pt_1
– dalle quali si evince chiaramente come non volesse mantenere in essere il CP_1 Pt_1 rapporto contrattuale;
- dal doc. n. 10 che consiste nel “primo reclamo inviato da a datato 15 Febbraio Pt_1 CP_1
2023. Da esso emerge in modo inequivocabile che voleva esercitare il recesso gratuito, di Pt_1 cui non era stata informata. È infatti scritto a chiare lettere che « richiede, qualora Parte_1 non riesca a dimostrare in maniera inequivocabile che l'invio di tale comunicazione (in CP_1 cui si faceva riferimento alla possibilità di recesso) sia avvenuto nei modi e nelle tempistiche corrette, di poter esercitare in conformità alle previsioni di legge il diritto di recesso dal contratto assicurativo della polizza in oggetto senza applicazione di costi». Insomma, solo 15 giorni dopo lo spirare del termine e appena una settimana dopo le prime risposte di in un momento in CP_1 cui vi era incertezza quanto al fatto che avesse o meno adempiuto ai propri obblighi CP_1 informativi, manifestava esplicitamente l'intenzione di esercitare il diritto di recesso Pt_1 concesso dall'art. 168 C.A.P.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15);
- in ogni caso, anche i successivi reclami dimostrano come volesse beneficiare del recesso Pt_1 gratuito. pagina 6 di 13 Con il secondo motivo di appello – intitolato “Impugnazione del capo della sentenza che rigetta la domanda di di risarcimento del danno” – si duole del mancato riconoscimento del Pt_1 Pt_1 risarcimento del danno.
Posto che il giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto il fatto che è stata CP_1 inadempiente in relazione all'obbligo di comunicazione, “non è per nulla rilevante che abbia Pt_1 voluto riscattare la polizza, nel Settembre 2023, sopportando le relative penali, perché tale decisione dell'appellante, lungi dal dimostrare che essa non avrebbe esercitato la facoltà di recedere gratis, dimostra che il rapporto assicurativo era gestito talmente male che il contraente ha preferito liberarsene a ogni costo” (cfr. atti di citazione in appello, p. 17): in altri termini, premesso, che voleva sciogliersi dal vincolo assicurativo fin da Gennaio 2023 e che poteva farlo Pt_1 gratuitamente, la condotta di ha sostanzialmente privato del diritto di recesso ai sensi CP_1 Pt_1 dell'art. 168 C.A.P., cioè di esercitarlo tempestivamente. Dunque, a è rimasta, come unica via Pt_1 di uscita, il riscatto oneroso della polizza. In punto di “nesso” di causalità, dunque, non sembra si possa negare che l'aver omesso di informare del suo diritto di recesso gratuito dalla polizza, abbia Pt_1 avuto, come conseguenza, che quest'ultima non potesse far altro che esercitare il riscatto oneroso.
Pertanto, per effetto immediato e diretto dell'inadempimento di ha subito un costo CP_1 Pt_1 pari a € 476.821,66 per il riscatto della polizza.
Con il terzo motivo di appello – intitolato “Errata condanna di alla rifusione di metà delle Pt_1 spese di lite nei confronti di ed errata compensazione della restante metà delle spese di lite” CP_1
– sottolinea come l'accoglimento dei motivi di appello, comporta necessariamente anche la Pt_1 riforma della regolamentazione delle spese di lite che dovranno essere integralmente poste a carico di
CP_1
Appello incidentale
Con il primo e unico motivo di appello incidentale, sostiene che del tutto erroneamente ed CP_1 ingiustamente il Tribunale ha accertato il suo inadempimento all'obbligo di informativa individuale previsto dall'art. 6 del Regolamento IVASS n. 41/2018, perché, tale informativa è stata correttamente resa mediante la lettera del 28.10.2022 che è stata inviata da all'indirizzo e-mail di CP_1 Pt_1 risultante dalla documentazione contrattuale, già utilizzato con successo per precedenti comunicazioni.
Questa e-mail è stata inoltrata, tramite operatore professionale e certificato ( , a un indirizzo Pt_2 non errato né inattivo, e non è mai ritornata al mittente per mancato recapito. Posto ciò, “si imponeva
l'applicazione del principio di cui all'art. 1335 cod. civ., in forza del quale una dichiarazione diretta a
pagina 7 di 13 un soggetto si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo (elettronico) comunicato” (cfr. comparsa, p. 17).
Risulta, altresì, erronea l'affermazione secondo cui la dichiarazione proveniente da che Pt_2 attesta l'invio della e-mail a costituisca una prova inammissibile, “Tale conclusione è Pt_1 giuridicamente scorretta atteso che la dichiarazione proveniente da un terzo, depositata dalla parte che se ne intende avvalere, costituisce prova atipica liberamente valutabile dal giudice del merito. La sentenza confonde l'inidoneità del documento a costituire “prova legale” con un'inammissibilità assoluta, che il nostro ordinamento non prevede in tema di prova documentale atipica. È onere di chi intende avvalersi della dichiarazione scritta del terzo integrarla con altri mezzi di prova e, quindi, anche con la testimonianza del terzo a conferma del contenuto della dichiarazione stessa” (cfr. comparsa, p. 18).
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di dover rigettare entrambe le impugnazioni. Queste le ragioni.
Per questioni di priorità logica è doveroso trattare preliminarmente l'appello incidentale.
Il primo e unico motivo dell'appello incidentale è infondato: la semplice produzione in giudizio della lettera del 28.10.2022 contenente l'informativa di cui all'art.
6.3 del regolamento IVASS (che è la copia del documento che sarebbe stato inviato tramite e-mail) non dimostra il suo effettivo invio e la sua ricezione da parte di , né è sufficiente a tal fine la dichiarazione scritta di avvenuta spedizione Pt_1 resa dalla Sul punto occorre rimarcare che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi Pt_2 estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass. Civ., Sez. II, n. 24976/2017).
Orbene, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la prova testimoniale nel caso di specie si rivela inammissibile in quanto l'unico capitolo di prova formulato sul punto – “confermo il contenuto del doc.
16 fascicolo che mi si rammostra” – non si riferisce ad un fatto specifico e contestualizzato, CP_1
“ma al contenuto di una lettera che contiene varie circostanze, nonché l'inammissibile valutazione del
“regolare” invio di ben 12.182 mail” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
E', poi, del tutto inconferente il richiamo all'art. 1335 c.c.: tale norma, prevedendo che “La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si pagina 8 di 13 reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, contiene una presunzione di conoscenza: dal fatto noto costituito dall'arrivo all'indirizzo del destinatario, la legge risalirebbe al fatto ignoto, costituito dalla presa di conoscenza del contenuto dell'atto. È vero che questa norma trova applicazione non solo in relazione alle dichiarazioni rese dalle parti nell'ambito della formazione del contratto, ma nell'ipotesi di tutte le dichiarazioni recettizie (v. ad esempio Cass. Civ., Sez. Lav., n.
715/1988 secondo cui “Il principio stabilito dall'art. 1335 c. c., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia, è applicabile non solo alle dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma a tutte le dichiarazioni recettizie”), tuttavia, ai fini della sua operatività è necessario che venga provato l'arrivo della comunicazione medesima all'indirizzo del destinatario, gravando, in questo caso, sul destinatario, la prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia (trattasi di presunzione relativa): “Giusta la testuale previsione di cui all'articolo 1335 del c.c. gli atti ricettizi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario e non per effetto della sola circostanza che gli stessi siano stati spediti, all'indirizzo del destinatario. È palese, pertanto, che in tanto opera la presunzione posta da tale disposizione in quanto, previamente, la parte che intenda avvalersi della stessa dia la prova che una certa comunicazione (trasmessa a mezzo del servizio postale) sia giunta all'indirizzo del destinatario” (Cass. Civ., Sez. III, n. 6204/2004). Ebbene, nel caso di specie, non vi è la prova che la comunicazione sia giunta all'indirizzo di , per cui non può Pt_1 essere invocata la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e l'appello incidentale deve essere rigettato.
Appello principale.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e come già anticipato sono entrambi infondati.
In primo luogo, occorre chiarire il quadro normativo di riferimento.
Nel caso di specie trova, infatti, non trova applicazione l'art. 168 co. 3 del CAP come contraddittoriamente sostenuto dalla difesa di in alcuni passaggi dei suoi atti ma l'art. 168 co. Pt_1
1 CAP secondo cui “Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli
198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria pagina 9 di 13 all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica” (ciò non solo è stato sostenuto dalla nel corso del primo grado di giudizio, ma è stato ribadito anche nel presente Pt_1 grado di appello: “Inoltre, qualora il trasferimento di un portafoglio “italiano” avvenga a favore di un'impresa assicuratrice con sede legale all'estero – come che ha sede in Portogallo – CP_1
l'art. 168 C.A.P. prevede, al primo comma […]” (cfr. atto di citazione in appello, p. 2 per poi invece inopinatamente richiamare il terzo comma dell'art. 168 );
-la ratio di tale diritto di recesso concesso ex lege è evidente: invero, nonostante il trasferimento del portafoglio non sia causa di risoluzione del contratto (come stabilito dall'art. 1902 c.c.), il diritto potestativo ivi previsto risponde all'esigenza di tutela dell'assicurato in quanto la cessione del contratto potrebbe avere delle ripercussioni sul regolamento contrattuale, ad esempio, con riferimento alla legge applicabile o ai maggiori oneri gestionali del contratto medesimo per il contraente nazionale, oltre al rischio di una minore solvibilità del nuovo soggetto e trattandosi di recesso ad nutum in quanto tale sono irrilevanti i motivi sulla base dei quali il recesso stesso è stato esercitato;
-posta, quindi, l'applicabilità dell'art. 168 co. 1 C.A.P., l'assicurato ha il diritto di recedere “entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione” si tratta di un termine perentorio che determina decadenza: dunque, il dies a quo va individuato nella data del
20.10.2022, ossia il giorno in cui vi è stata la pubblicazione del decreto di approvazione da parte dell'IVASS; da ciò ne consegue che la possibilità di recedere ad nutum sarebbe valsa fino al
19.12.2022 (il dies a quo, quindi, non può coincidere con il 30.11.2022 come sostenuto dall'appellante) poiché l'art. 168 co. 1 C.A.P. – a differenza del comma 3 – non prevede il “il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6”.
È, poi, pacifico che su gravasse l'obbligo di cui all'art. 6 co. 3 del Regolamento IVASS CP_1 secondo cui “Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l'impresa che acquisisce il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L'informativa, da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L'efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria”.
Si tratta, tuttavia, di un obbligo che non incide sul termine dei 60 gg. perché deriva da una norma regolamentare di carattere secondario che si rivolge alla Compagnie. Né tale a tale comunicazione si accompagna un qualsivoglia effetto costitutivo del trasferimento né, tantomeno, di differimento del termine di decadenza che solo la Legge, non anche il Regolamento, prevede. pagina 10 di 13 E, poi, pacifico che fosse a conoscenza dell'operazione di cessione tra IC e Pt_1 CP_1 invero, la lettera di caring datata 25.10.2022 – pur non costituendo idonea comunicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi ex art. 6 co. 3 del Regolamento IVASS – mise l'appellante nelle condizioni di apprendere l'operazione di trasferimento;
in tale documento (doc. n. 7 , Pt_1 fascicolo di primo grado) si dà atto dell'accordo sottoscritto tra IC e mesi prima CP_1
(“desideriamo informarla che in data 2 gennaio 2022 è stato ufficializzato l'accordo per il trasferimento di un ramo di Azienda da parte di IC Investments Life S.p.A. […] a […] CP_1
“); vi è una descrizione sommaria della società cessionaria (“ è una primaria e solida CP_1 compagnia assicurativa europea operante nei rami vita […]); vi è l'indicazione che il trasferimento avrebbe riguardato anche la polizza sottoscritta dalla stessa (“il trasferimento […] riguarda Pt_1 anche una polizza/adesione da Lei sottoscritta con IC”); vi è altresì l'avviso che l'operazione si sarebbe conclusa nei mesi successivi.
Il decreto di approvazione dell'operazione venne pubblicato sul sito dell'IVASS il 20.10.2022 (si ricordi come l'operazione medesima sia stata approvata il 18.10.2022; cfr. doc. n. 6 appellante principale, fascicolo di primo grado) e poi sul bollettino IVASS il 30.11.2022; l'operazione medesima venne, altresì, resa pubblica sui siti delle rispettive compagnie il 28.10.2022.
Come giustamente sottolineato dal Tribunale, pur a fronte della mancata informativa (anche se come sottolineato dalla difesa della non è verosimile che la non fosse o non sarebbe, CP_1 Pt_1 quantomeno, dovuta diligentemente essere, a diretta conoscenza della pubblicazione del provvedimento autorizzativo AS e, con essa, della decorrenza del termine per l'esercizio della facoltà di recesso in virtù di quanto sopra evidenziato) non ha, tuttavia, sufficientemente dimostrato che se fosse Pt_1 stata tempestivamente avvisata, avrebbe esercitato il recesso gratuito, da ciò ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile.
- A tal proposito è del tutto irrilevante il doc. n. 8 ( fascicolo di primo grado) che “è l'e- Pt_1 mail del 18 Gennaio 2023 con cui avvertì IC di non aver ricevuto le comunicazioni di Pt_1 preannunciate dalla e-mail (di IC) del 25 Ottobre 2022 e chiese di sollecitare CP_1 all'invio delle medesime” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14): invero, tale e-mail CP_1
(datata 18.01.2023) – che recita testualmente “In riferimento alla comunicazione da voi inviata al
Contraente alla mail del dott. : con data Pt_1 Persona_1 Email_1
25/10/2022 con oggetto “Comunicazione relativa alla polizza /adesione nr. :9461481 prodotto assicurativo/piano individuale pensionistico IC Target Solution”, Vi comunico che non ho ricevuto le comunicazioni da previste dalla legge in relazione all'Operazione di CP_1 trasferimento di proprietà. Vi chiedo pertanto di sollecitare per l'invio della suddetta CP_1
pagina 11 di 13 comunicazione al più presto possibile” – perché non dimostra in nessun modo la volontà di recedere da parte di (infatti, mai viene indicata la volontà di recedere dal rapporto); Pt_1
- è parimenti inconferente il doc. n. 9 (fascicolo di primo grado): tale documento è “lo scambio di e- mail fra BA, all'uopo delegata da , e iniziato, con comunicazione Pt_1 CP_1 contrassegnata come di importanza “alta”, il 27 Gennaio 2023, cioè tre giorni prima dello spirare del termine per recedere ex art. 168, comma 1, C.P.A.” (in realtà a termine ampiamente scaduto come detto sopra). che recita “Buongiorno. Vi trasmettiamo la seguente comunicazione da parte del cliente contraente della polizza in oggetto, che vorrebbe sapere per il nostro tramite il valore aggiornato della polizza ed eventuali penali di uscita” – perché appunto non comunica la volontà di recedere (ma di mere “eventuali penali di uscita”, e si richiede “il valore aggiornato della polizza”);
- e ancora. La stessa ha sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, “Considerato Pt_1
l'atteggiamento poco collaborativo e l'impressione di inaffidabilità che le aveva dato, e CP_1 comunque per porre fine a un rapporto non soddisfacente, ha poi deciso nel Marzo 2023 Pt_1 di riscattare la polizza. Il riscatto è stato infine esercitato a inizio Settembre del 2023, con conseguente applicazione delle cospicue penali da essa previste” (cfr. atto di citazione, p. 7): in sostanza, è lei stessa a confermare che la volontà di recedere è sopraggiunta solo a Marzo 2023 quando da parte della cessionaria vi è stato un “atteggiamento poco collaborativo” e CP_1 quando quest'ultima aveva dato “impressione di inaffidabilità” dunque, per ragioni del tutto diverse da quelle previste dall'art. 168 primo comma CAP;
- Il terzo motivo di appello è assorbito dal rigetto dei primi due.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, e ritiene la Corte che sussistano i presupposti per una parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in ragione del 50% attesa la reciproca soccombenza, dovendo porre il restante 50% a carico di siccome risultata maggiormente soccombente. Pt_1
Ai fini della liquidazione viene tenuto conto degli importi medi delle cause di valore tra € 260.001,00 e
€ 520.000,00, con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della ricorrenza dei presupposti sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale per il pagamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da - Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 avverso la sentenza n. 168/2025, pubblicata il Controparte_1
09.01.2025, resa dal Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa nella misura del 50% le spese di lite del grado tra le parti e condanna Parte_1
a rifondere a il restante 50% che liquida già Controparte_4 in tale misura in €7.119,50, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
4. dà atto della sussistenza sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dei presupposti per il pagamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025
La Cons. est la Presidente
RI ER NA AR MO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR MO Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. RI ER NA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DAVERIO, 6 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI, 21 MILANO presso lo studio dell'avv. LAVIZZARI
CA FA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, a parziale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Mi-lano n. 168/2025 pubblicata il 9 Gennaio 2025, nel procedimento di cui al numero di
R.G. 9382/2024, contrariis rejectis,
NEL MERITO:
-accertato e dichiarato che non ha adempiuto gli obblighi di informativa cui era tenuta nei CP_1 confronti di , impedendole di esercitare il recesso gratuito cui aveva diritto in base all'art. 168 Pt_1
D.Lgs. 7 Settembre 2005, n. 209 e all'art. 6 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018, condannare
a rimborsare a l'importo di Euro 476.821,66 a titolo di rimborso di quanto CP_1 Pt_1 indebitamente ricevuto per il riscatto della polizza vita n. 9461481 sottoscritta da , ovvero a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, in ogni caso oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, dalla data del pagamento a quella del rimborso o del pagamento del danno;
IN OGNI CASO:
-con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase di mediazione obbligatoria, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% (con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014 in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali – cfr. inter alia, App. Mi., 17 Luglio 2023 in IlCaso.it), IVA e CPA e all'applicazione dell'art. 12-bis, comma 3, D.lgs. 4 Marzo 2010, n. 28”.
Per Vorrà l'Eccc.ma Corte d'Appello in via principale Controparte_1
- rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Pt_1
- assolvere da ogni domanda proposta nei suoi confronti anche per intervenuta decadenza in CP_1 via di appello incidentale
- riformare il capo della sentenza impugnata che ha accertato inadempimento di e, per CP_1
l'effetto ed in parziale riforma della sentenza di prime cure
- accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia inadempimento di CP_1 in ogni caso - con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio previa in via istruttoria e solo occorrendo
- ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) confermo come proveniente da Rotomail e riferibile a il doc. 16 (dichiarazione Pt_2 Pt_2
17.02.23 prot. 004/23) fascicolo che mi si rammostra CP_1
b) confermo il contenuto del doc. 16 fascicolo che mi si rammostra CP_1
pagina 2 di 13 c) confermo come proveniente da Rotomail e riferibile a il doc. 34 (Mail Rotomail Pt_2
21.06.2024 e allegati) fascicolo che mi si rammostra CP_1
d) confermo il contenuto del doc. 34 e relativo allegato fascicolo che mi si rammostra con i CP_1 testi: - (capitoli a, b) - (capitoli c, d) - Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(capitoli c, d) - (capitoli c, d) - (capitoli c, d)”. CP_2 Testimone_4
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(di qui in poi solo ”) conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni Parte_1 Pt_1 portoghese (d'ora in poi solo ) Controparte_3 CP_1 chiedendo al Tribunale di Milano:
- di accertare e dichiarare che non aveva adempiuto gli obblighi di informativa cui era tenuta CP_1 nei confronti di ai sensi dell'art.
6.3 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018, impedendole di Pt_1 esercitare il recesso gratuito cui aveva diritto in base all'art. 168 primo comma D.lgs. 7 Settembre
2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private d'ora in poi solo CAP) e di conseguenza,
-di condannare a restituire a l'importo di €476.821,66 a titolo di rimborso di quanto CP_1 Pt_1 indebitamente ricevuto per il riscatto della polizza vita n. 9461481 sottoscritta da , ovvero a Pt_1 titolo di risarcimento del danno, in ogni caso oltre agli interessi dalla data del pagamento a quella del rimborso o del pagamento del danno.
Si costituiva che, dopo aver contestato la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attrice CP_1 deduceva di avere correttamente fornito, anche nei confronti dell'assicurata , tutte le dovute Pt_1 informazioni relative al trasferimento a suo favore da parte di IC Investments Life spa di un portafoglio di polizze vita e fondi pensione per un totale di 7 miliardi di euro di riserve tecniche al
31.12.2021, che comprendeva, appunto, anche quella sottoscritta dalla;
concludeva, pertanto, Pt_1 per il rigetto di ogni domanda dell'attrice in quanto infondata ed anche per intervenuta decadenza che formalmente eccepiva.
Depositate dalle parti le tre memorie ex ar.t 171 ter c.p.c., all'udienza del 16.07.2024 il giudice, esperiva senza successo tentativo di conciliazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 17.10.2024 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'esito del deposito di comparse conclusionali e repliche, il Tribunale con la sentenza n. 168/2025 e pubblicata in data 09.01.2025, accertato l'inadempimento di con riferimento alla omessa CP_1
pagina 3 di 13 comunicazione dell'intervenuta cessione di portafoglio, rigettava le domande di parte attrice ritenendo non provato il nesso di causa tra il predetto inadempimento ed il danno lamentato, compensava le spese nella misura della metà e condannava a rifondere a la restante metà, liquidata in euro Pt_1 CP_1
5.614,50 per compensi, oltre 15%, iva e cpa.
In particolare, il primo giudice osservava quanto segue:
- l'art. 168 del CAP attribuisce al contraente italiano, nel caso di trasferimento di portafoglio autorizzato dall'IVASS a favore di una impresa di assicurazioni che ha la sede legale all'estero, la facoltà di recedere dal contratto senza penali entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione dell'IVASS, intervenuto, nel caso di specie, in data
20/10/2022 e pubblicato sul Bollettino del 30/11/2022;
- l'art.
6.3 del regolamento IVASS n. 41 del 2/8/2018 prevede che l'impresa che acquisisce il contratto trasmetta al contraente una specifica informativa in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti (l'attrice si doleva circa il mancato ricevimento di tale comunicazione);
- a fronte della contestazione del destinatario, era onere del mittente, cioè di fornire la CP_1 prova dell'invio e della ricezione della comunicazione informativa prevista dal regolamento
IVASS, ma tale prova non era stata fornita: invero, i documenti prodotti dalla convenuta non sono idonei ad attestare l'avvenuta comunicazione poiché si risolvono in “una irrituale prova dichiarativa in forma scritta, che non può trovare ingresso nel processo, attesa la possibilità sul punto di dedurre ritualmente la prova orale. Ciò però non è avvenuto, perché la parte ha dedotto in merito un capitolo, sub b), così formulato: “confermo il contenuto del doc. 16 fascicolo CP_1 che mi si rammostra”. Tale capitolo non è ammissibile, perché non si riferisce ad un fatto specifico
e contestualizzato, ma al contenuto di una lettera che contiene varie circostanze, nonché
l'inammissibile valutazione del “regolare” invio di ben 12.182 mail” (cfr. sentenza di primo grado,
p. 4);
- poiché la convenuta non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare l'invio e la ricezione della comunicazione prevista dall'art.
6.3 del citato regolamento IVASS era da ritenere inadempiente,
l'attrice, tuttavia, non aveva provato e neppure allegato che, ove fosse stata informata, avrebbe tempestivamente esercitato il recesso gratuito dalla polizza ai sensi dell'art. 168 CAP, anzi, deponeva in senso nettamente contrario il fatto che, come dalla stessa allegato nell'atto di citazione, aveva maturato tale decisione solo successivamente, a seguito della insoddisfazione per la gestione dei due reclami che aveva avanzato nei confronti di poi rigettati dalla convenuta CP_1
pagina 4 di 13 in data 2/3/2023. La circostanza era anche dimostrata dal fatto che non aveva esercitato il Pt_1 recesso non appena appreso, seppur tardivamente, della avvenuta pubblicazione dell'autorizzazione
IVASS al trasferimento, ma solo diversi mesi dopo, nel settembre 2023.
- mancava, quindi, la prova sul necessario nesso di causalità tra l'inadempimento della convenuta e l'esborso sostenuto dall'attrice.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello impugnava la predetta sentenza chiedendo, in integrale Pt_1 riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate;
si costituiva in giudizio CP_1 contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie proponendo, a sua volta, appello incidentale.
All'udienza di prima comparizione del 10.07.2025 il consigliere istruttore tentava la conciliazione della lite che dava esito negativo, pertanto, visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti e veniva disposta ex art. 350 bis c.p.c. la discussione orale della causa all'l'udienza collegiale del 16.10.2025, assegnando alle parti termine fino al 30.09.25 per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 16.10.2025 i difensori discutevano e all'esito la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 22.20.2025.
Motivi di gravame -appello principale-
Con il primo motivo di appello – intitolato “Impugnazione del capo della sentenza che rigetta la domanda di di rimborso delle penali applicate al riscatto della polizza in quanto non sarebbe
Pt_1 stata allegata e provata la sua volontà di recedere ai sensi dell'art. 168 C.A.P.” – censura la
Pt_1 statuizione del Tribunale secondo la quale sarebbe da escludere la volontà di di recedere ai
Pt_1 sensi dell'art. 168 C.A.P.; “la sentenza impugnata ha erroneamente concentrato la sua attenzione sui motivi del riscatto della polizza, deciso nel Marzo e poi perfezionato nel Settembre 2023, anziché, sui presupposti legali del recesso ad nutum e sulle allegazioni e le prove, fornite dall'attrice, che
Pt_1 avrebbe potuto (e voluto) esercitare tale diritto, come avevano potuto esercitarlo coloro che, a differenza di , avevano ricevuto la comunicazione” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11), per
Pt_1
i seguenti motivi:
- in primo luogo, non è vero che fosse a conoscenza sin dal 25.10.2022 (data di invio della Pt_1 missiva di IC) del trasferimento del contratto ad una compagnia avente sede legale all'estero: invero, si tratta di una mera lettera di “caring” la quale “ non solo non informava Pt_1 dell'esistenza del diritto di recesso (come è richiesto dall'art. 6 del Regolamento), ma, oltretutto, pagina 5 di 13 forniva informazioni fuorvianti, che non permettevano a di immaginare che di lì a poco Pt_1 sarebbe sorto, in capo ad essa, un diritto di recesso gratuito ai sensi dell'art. 168, comma 1,
C.A.P., norma che non avrebbe trovato applicazione se avesse davvero avuto sede legale CP_1
a Milano. In ogni caso, la comunicazione informale del 25 Ottobre non può sostituire quella ex art.
6 del Regolamento (non ricevuta da )” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12); Pt_1
- in secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nell'atto di citazione sono rinvenibili ampie allegazioni circa la volontà di recedere gratuitamente dalla polizza, laddove, nel par.
3.12. si legge espressamente che «Considerata l'importanza della persona dell'altro contraente nell'ambito assicurativo e l'estrema convenienza del recesso gratuito rispetto al riscatto con applicazione di penali, è evidente che avrebbe sicuramente esercitato il recesso Pt_1 gratuito se fosse stata al corrente del suo diritto. Ciò è anche confermato dal fatto che, in data 18
Gennaio 2023, ha contattato IC segnalando di non aver ricevuto la comunicazione ex Pt_1 art. 6 del Regolamento IVASS da parte di e chiedendo a IC di sollecitare CP_1 CP_1 all'invio della stessa (doc. 8 di parte attrice)».
- Ciò è ulteriormente dimostrato dal doc. n. 8, che è l'e-mail del 18.01.2023 con cui avvertì Pt_1
IC di non aver ricevuto le comunicazioni di preannunciate dalla stessa ICe con la CP_1
e-mail del 25 ottobre 2022 e chiese di sollecitare all'invio delle medesime;
CP_1
- dal doc. n. 9 – ossia lo scambio di e-mail tra BA (tal fine incaricata da ) e Pt_1
– dalle quali si evince chiaramente come non volesse mantenere in essere il CP_1 Pt_1 rapporto contrattuale;
- dal doc. n. 10 che consiste nel “primo reclamo inviato da a datato 15 Febbraio Pt_1 CP_1
2023. Da esso emerge in modo inequivocabile che voleva esercitare il recesso gratuito, di Pt_1 cui non era stata informata. È infatti scritto a chiare lettere che « richiede, qualora Parte_1 non riesca a dimostrare in maniera inequivocabile che l'invio di tale comunicazione (in CP_1 cui si faceva riferimento alla possibilità di recesso) sia avvenuto nei modi e nelle tempistiche corrette, di poter esercitare in conformità alle previsioni di legge il diritto di recesso dal contratto assicurativo della polizza in oggetto senza applicazione di costi». Insomma, solo 15 giorni dopo lo spirare del termine e appena una settimana dopo le prime risposte di in un momento in CP_1 cui vi era incertezza quanto al fatto che avesse o meno adempiuto ai propri obblighi CP_1 informativi, manifestava esplicitamente l'intenzione di esercitare il diritto di recesso Pt_1 concesso dall'art. 168 C.A.P.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15);
- in ogni caso, anche i successivi reclami dimostrano come volesse beneficiare del recesso Pt_1 gratuito. pagina 6 di 13 Con il secondo motivo di appello – intitolato “Impugnazione del capo della sentenza che rigetta la domanda di di risarcimento del danno” – si duole del mancato riconoscimento del Pt_1 Pt_1 risarcimento del danno.
Posto che il giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto il fatto che è stata CP_1 inadempiente in relazione all'obbligo di comunicazione, “non è per nulla rilevante che abbia Pt_1 voluto riscattare la polizza, nel Settembre 2023, sopportando le relative penali, perché tale decisione dell'appellante, lungi dal dimostrare che essa non avrebbe esercitato la facoltà di recedere gratis, dimostra che il rapporto assicurativo era gestito talmente male che il contraente ha preferito liberarsene a ogni costo” (cfr. atti di citazione in appello, p. 17): in altri termini, premesso, che voleva sciogliersi dal vincolo assicurativo fin da Gennaio 2023 e che poteva farlo Pt_1 gratuitamente, la condotta di ha sostanzialmente privato del diritto di recesso ai sensi CP_1 Pt_1 dell'art. 168 C.A.P., cioè di esercitarlo tempestivamente. Dunque, a è rimasta, come unica via Pt_1 di uscita, il riscatto oneroso della polizza. In punto di “nesso” di causalità, dunque, non sembra si possa negare che l'aver omesso di informare del suo diritto di recesso gratuito dalla polizza, abbia Pt_1 avuto, come conseguenza, che quest'ultima non potesse far altro che esercitare il riscatto oneroso.
Pertanto, per effetto immediato e diretto dell'inadempimento di ha subito un costo CP_1 Pt_1 pari a € 476.821,66 per il riscatto della polizza.
Con il terzo motivo di appello – intitolato “Errata condanna di alla rifusione di metà delle Pt_1 spese di lite nei confronti di ed errata compensazione della restante metà delle spese di lite” CP_1
– sottolinea come l'accoglimento dei motivi di appello, comporta necessariamente anche la Pt_1 riforma della regolamentazione delle spese di lite che dovranno essere integralmente poste a carico di
CP_1
Appello incidentale
Con il primo e unico motivo di appello incidentale, sostiene che del tutto erroneamente ed CP_1 ingiustamente il Tribunale ha accertato il suo inadempimento all'obbligo di informativa individuale previsto dall'art. 6 del Regolamento IVASS n. 41/2018, perché, tale informativa è stata correttamente resa mediante la lettera del 28.10.2022 che è stata inviata da all'indirizzo e-mail di CP_1 Pt_1 risultante dalla documentazione contrattuale, già utilizzato con successo per precedenti comunicazioni.
Questa e-mail è stata inoltrata, tramite operatore professionale e certificato ( , a un indirizzo Pt_2 non errato né inattivo, e non è mai ritornata al mittente per mancato recapito. Posto ciò, “si imponeva
l'applicazione del principio di cui all'art. 1335 cod. civ., in forza del quale una dichiarazione diretta a
pagina 7 di 13 un soggetto si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo (elettronico) comunicato” (cfr. comparsa, p. 17).
Risulta, altresì, erronea l'affermazione secondo cui la dichiarazione proveniente da che Pt_2 attesta l'invio della e-mail a costituisca una prova inammissibile, “Tale conclusione è Pt_1 giuridicamente scorretta atteso che la dichiarazione proveniente da un terzo, depositata dalla parte che se ne intende avvalere, costituisce prova atipica liberamente valutabile dal giudice del merito. La sentenza confonde l'inidoneità del documento a costituire “prova legale” con un'inammissibilità assoluta, che il nostro ordinamento non prevede in tema di prova documentale atipica. È onere di chi intende avvalersi della dichiarazione scritta del terzo integrarla con altri mezzi di prova e, quindi, anche con la testimonianza del terzo a conferma del contenuto della dichiarazione stessa” (cfr. comparsa, p. 18).
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di dover rigettare entrambe le impugnazioni. Queste le ragioni.
Per questioni di priorità logica è doveroso trattare preliminarmente l'appello incidentale.
Il primo e unico motivo dell'appello incidentale è infondato: la semplice produzione in giudizio della lettera del 28.10.2022 contenente l'informativa di cui all'art.
6.3 del regolamento IVASS (che è la copia del documento che sarebbe stato inviato tramite e-mail) non dimostra il suo effettivo invio e la sua ricezione da parte di , né è sufficiente a tal fine la dichiarazione scritta di avvenuta spedizione Pt_1 resa dalla Sul punto occorre rimarcare che “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi Pt_2 estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass. Civ., Sez. II, n. 24976/2017).
Orbene, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la prova testimoniale nel caso di specie si rivela inammissibile in quanto l'unico capitolo di prova formulato sul punto – “confermo il contenuto del doc.
16 fascicolo che mi si rammostra” – non si riferisce ad un fatto specifico e contestualizzato, CP_1
“ma al contenuto di una lettera che contiene varie circostanze, nonché l'inammissibile valutazione del
“regolare” invio di ben 12.182 mail” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
E', poi, del tutto inconferente il richiamo all'art. 1335 c.c.: tale norma, prevedendo che “La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si pagina 8 di 13 reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”, contiene una presunzione di conoscenza: dal fatto noto costituito dall'arrivo all'indirizzo del destinatario, la legge risalirebbe al fatto ignoto, costituito dalla presa di conoscenza del contenuto dell'atto. È vero che questa norma trova applicazione non solo in relazione alle dichiarazioni rese dalle parti nell'ambito della formazione del contratto, ma nell'ipotesi di tutte le dichiarazioni recettizie (v. ad esempio Cass. Civ., Sez. Lav., n.
715/1988 secondo cui “Il principio stabilito dall'art. 1335 c. c., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia, è applicabile non solo alle dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma a tutte le dichiarazioni recettizie”), tuttavia, ai fini della sua operatività è necessario che venga provato l'arrivo della comunicazione medesima all'indirizzo del destinatario, gravando, in questo caso, sul destinatario, la prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia (trattasi di presunzione relativa): “Giusta la testuale previsione di cui all'articolo 1335 del c.c. gli atti ricettizi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario e non per effetto della sola circostanza che gli stessi siano stati spediti, all'indirizzo del destinatario. È palese, pertanto, che in tanto opera la presunzione posta da tale disposizione in quanto, previamente, la parte che intenda avvalersi della stessa dia la prova che una certa comunicazione (trasmessa a mezzo del servizio postale) sia giunta all'indirizzo del destinatario” (Cass. Civ., Sez. III, n. 6204/2004). Ebbene, nel caso di specie, non vi è la prova che la comunicazione sia giunta all'indirizzo di , per cui non può Pt_1 essere invocata la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e l'appello incidentale deve essere rigettato.
Appello principale.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e come già anticipato sono entrambi infondati.
In primo luogo, occorre chiarire il quadro normativo di riferimento.
Nel caso di specie trova, infatti, non trova applicazione l'art. 168 co. 3 del CAP come contraddittoriamente sostenuto dalla difesa di in alcuni passaggi dei suoi atti ma l'art. 168 co. Pt_1
1 CAP secondo cui “Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli
198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria pagina 9 di 13 all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica” (ciò non solo è stato sostenuto dalla nel corso del primo grado di giudizio, ma è stato ribadito anche nel presente Pt_1 grado di appello: “Inoltre, qualora il trasferimento di un portafoglio “italiano” avvenga a favore di un'impresa assicuratrice con sede legale all'estero – come che ha sede in Portogallo – CP_1
l'art. 168 C.A.P. prevede, al primo comma […]” (cfr. atto di citazione in appello, p. 2 per poi invece inopinatamente richiamare il terzo comma dell'art. 168 );
-la ratio di tale diritto di recesso concesso ex lege è evidente: invero, nonostante il trasferimento del portafoglio non sia causa di risoluzione del contratto (come stabilito dall'art. 1902 c.c.), il diritto potestativo ivi previsto risponde all'esigenza di tutela dell'assicurato in quanto la cessione del contratto potrebbe avere delle ripercussioni sul regolamento contrattuale, ad esempio, con riferimento alla legge applicabile o ai maggiori oneri gestionali del contratto medesimo per il contraente nazionale, oltre al rischio di una minore solvibilità del nuovo soggetto e trattandosi di recesso ad nutum in quanto tale sono irrilevanti i motivi sulla base dei quali il recesso stesso è stato esercitato;
-posta, quindi, l'applicabilità dell'art. 168 co. 1 C.A.P., l'assicurato ha il diritto di recedere “entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione” si tratta di un termine perentorio che determina decadenza: dunque, il dies a quo va individuato nella data del
20.10.2022, ossia il giorno in cui vi è stata la pubblicazione del decreto di approvazione da parte dell'IVASS; da ciò ne consegue che la possibilità di recedere ad nutum sarebbe valsa fino al
19.12.2022 (il dies a quo, quindi, non può coincidere con il 30.11.2022 come sostenuto dall'appellante) poiché l'art. 168 co. 1 C.A.P. – a differenza del comma 3 – non prevede il “il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6”.
È, poi, pacifico che su gravasse l'obbligo di cui all'art. 6 co. 3 del Regolamento IVASS CP_1 secondo cui “Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l'impresa che acquisisce il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L'informativa, da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L'efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria”.
Si tratta, tuttavia, di un obbligo che non incide sul termine dei 60 gg. perché deriva da una norma regolamentare di carattere secondario che si rivolge alla Compagnie. Né tale a tale comunicazione si accompagna un qualsivoglia effetto costitutivo del trasferimento né, tantomeno, di differimento del termine di decadenza che solo la Legge, non anche il Regolamento, prevede. pagina 10 di 13 E, poi, pacifico che fosse a conoscenza dell'operazione di cessione tra IC e Pt_1 CP_1 invero, la lettera di caring datata 25.10.2022 – pur non costituendo idonea comunicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi ex art. 6 co. 3 del Regolamento IVASS – mise l'appellante nelle condizioni di apprendere l'operazione di trasferimento;
in tale documento (doc. n. 7 , Pt_1 fascicolo di primo grado) si dà atto dell'accordo sottoscritto tra IC e mesi prima CP_1
(“desideriamo informarla che in data 2 gennaio 2022 è stato ufficializzato l'accordo per il trasferimento di un ramo di Azienda da parte di IC Investments Life S.p.A. […] a […] CP_1
“); vi è una descrizione sommaria della società cessionaria (“ è una primaria e solida CP_1 compagnia assicurativa europea operante nei rami vita […]); vi è l'indicazione che il trasferimento avrebbe riguardato anche la polizza sottoscritta dalla stessa (“il trasferimento […] riguarda Pt_1 anche una polizza/adesione da Lei sottoscritta con IC”); vi è altresì l'avviso che l'operazione si sarebbe conclusa nei mesi successivi.
Il decreto di approvazione dell'operazione venne pubblicato sul sito dell'IVASS il 20.10.2022 (si ricordi come l'operazione medesima sia stata approvata il 18.10.2022; cfr. doc. n. 6 appellante principale, fascicolo di primo grado) e poi sul bollettino IVASS il 30.11.2022; l'operazione medesima venne, altresì, resa pubblica sui siti delle rispettive compagnie il 28.10.2022.
Come giustamente sottolineato dal Tribunale, pur a fronte della mancata informativa (anche se come sottolineato dalla difesa della non è verosimile che la non fosse o non sarebbe, CP_1 Pt_1 quantomeno, dovuta diligentemente essere, a diretta conoscenza della pubblicazione del provvedimento autorizzativo AS e, con essa, della decorrenza del termine per l'esercizio della facoltà di recesso in virtù di quanto sopra evidenziato) non ha, tuttavia, sufficientemente dimostrato che se fosse Pt_1 stata tempestivamente avvisata, avrebbe esercitato il recesso gratuito, da ciò ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile.
- A tal proposito è del tutto irrilevante il doc. n. 8 ( fascicolo di primo grado) che “è l'e- Pt_1 mail del 18 Gennaio 2023 con cui avvertì IC di non aver ricevuto le comunicazioni di Pt_1 preannunciate dalla e-mail (di IC) del 25 Ottobre 2022 e chiese di sollecitare CP_1 all'invio delle medesime” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14): invero, tale e-mail CP_1
(datata 18.01.2023) – che recita testualmente “In riferimento alla comunicazione da voi inviata al
Contraente alla mail del dott. : con data Pt_1 Persona_1 Email_1
25/10/2022 con oggetto “Comunicazione relativa alla polizza /adesione nr. :9461481 prodotto assicurativo/piano individuale pensionistico IC Target Solution”, Vi comunico che non ho ricevuto le comunicazioni da previste dalla legge in relazione all'Operazione di CP_1 trasferimento di proprietà. Vi chiedo pertanto di sollecitare per l'invio della suddetta CP_1
pagina 11 di 13 comunicazione al più presto possibile” – perché non dimostra in nessun modo la volontà di recedere da parte di (infatti, mai viene indicata la volontà di recedere dal rapporto); Pt_1
- è parimenti inconferente il doc. n. 9 (fascicolo di primo grado): tale documento è “lo scambio di e- mail fra BA, all'uopo delegata da , e iniziato, con comunicazione Pt_1 CP_1 contrassegnata come di importanza “alta”, il 27 Gennaio 2023, cioè tre giorni prima dello spirare del termine per recedere ex art. 168, comma 1, C.P.A.” (in realtà a termine ampiamente scaduto come detto sopra). che recita “Buongiorno. Vi trasmettiamo la seguente comunicazione da parte del cliente contraente della polizza in oggetto, che vorrebbe sapere per il nostro tramite il valore aggiornato della polizza ed eventuali penali di uscita” – perché appunto non comunica la volontà di recedere (ma di mere “eventuali penali di uscita”, e si richiede “il valore aggiornato della polizza”);
- e ancora. La stessa ha sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, “Considerato Pt_1
l'atteggiamento poco collaborativo e l'impressione di inaffidabilità che le aveva dato, e CP_1 comunque per porre fine a un rapporto non soddisfacente, ha poi deciso nel Marzo 2023 Pt_1 di riscattare la polizza. Il riscatto è stato infine esercitato a inizio Settembre del 2023, con conseguente applicazione delle cospicue penali da essa previste” (cfr. atto di citazione, p. 7): in sostanza, è lei stessa a confermare che la volontà di recedere è sopraggiunta solo a Marzo 2023 quando da parte della cessionaria vi è stato un “atteggiamento poco collaborativo” e CP_1 quando quest'ultima aveva dato “impressione di inaffidabilità” dunque, per ragioni del tutto diverse da quelle previste dall'art. 168 primo comma CAP;
- Il terzo motivo di appello è assorbito dal rigetto dei primi due.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, e ritiene la Corte che sussistano i presupposti per una parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in ragione del 50% attesa la reciproca soccombenza, dovendo porre il restante 50% a carico di siccome risultata maggiormente soccombente. Pt_1
Ai fini della liquidazione viene tenuto conto degli importi medi delle cause di valore tra € 260.001,00 e
€ 520.000,00, con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della ricorrenza dei presupposti sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale per il pagamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da - Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 avverso la sentenza n. 168/2025, pubblicata il Controparte_1
09.01.2025, resa dal Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa nella misura del 50% le spese di lite del grado tra le parti e condanna Parte_1
a rifondere a il restante 50% che liquida già Controparte_4 in tale misura in €7.119,50, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
4. dà atto della sussistenza sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dei presupposti per il pagamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025
La Cons. est la Presidente
RI ER NA AR MO
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