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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/03/2024, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2022 con OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati- vo promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIRIBALDI NICOLA e dell'avv. GHEORGHE VASILIU (C.F.:
[...]
), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI NICOLA e dell'avv. C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 PANCACCINI DAVIDE e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 14 marzo 2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da nota depositata in pct in data del 12.03.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte intimante concludeva: che il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa convalida dello sfratto, nonché conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ed ogni altro provve- dimento ritenuto utile e necessario, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempi-
1 mento dei sigg.ri Gheorghe AS e , con condanna di questi ul- Parte_1 timi all'immediato rilascio dell'unità immobiliare abitativa, libera e vacua da cose e per- sone, e, quindi, condannare i ridetti convenuti al pagamento dei canoni e delle spese rima- ste insolute, compreso quanto dovuto per la corresponsione dell' indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, nella complessiva misura, ad oggi maturata, di €. 7.200,00 (SET-
TEMILADUECENTO/00), oltre le spese di registrazione, gli interessi maturati e maturandi fino al giorno del pagamento. Rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, dei con- venuti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Parte intimata concludeva: NEL MERITO -rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 21/09/2022 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per
l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - accertare e dichiarare
l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
deve corrispondere al sig, AS la somma di euro 9.700,00 a saldo dei lavori da lui
[...]
commissionati e correttamente eseguiti dall'intimato presso l'appartamento di Via Gari- baldi 142 e conseguentemente compensare parzialmente detto importo con la somma di eu- ro 3700,00 reclamata a titolo di canoni di locazione , accertando il residuo credito del sig
AS nei confronti del sig nella somma di euro 6.000,00. Controparte_1
In data 26.04.2023 l'avvocato di parte intimata rinunciava al mandato.
₪₪₪
E' pacifico che i conduttori non abbiano provveduto al pagamento dei canoni e delle spese di locazione intimate dal locatore, in virtù di un controcredito vantato e , pari ad € 9.700,00 per lavori commissionati dallo stesso locatore , a loro dire, l'appartamento per cui è causa.
In atti tuttavia, non è dato rinvenire alcuna prova scritta circa la commissione dei lavori, se non un mero brogliaccio privo di data certa e sottoscrizione delle parti.
Dalla documentazione versata in atti “verbale negativo” (doc. n. A), è appurabile che i con- duttori non si sono presentati presso l'Organismo di Mediazione, anche al fine di meglio specificare la loro posizione. Nemmeno al successivo incontro, fissato in data 20 Febbraio
2023 nessuno dei due convenuti si è presentato.
2 In corso di causa l'avvocato di parte intimata rinunciava al mandato.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto del 7.12.2021, per inadempimento dei sigg.ri Gheorghe AS e , con condanna di questi ultimi Parte_1 all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, con la condanna al pagamento dei ca- noni pari ad € 7200,00 oltre quelli maturati fino al rilascio.
Rigettata ogni altra domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto, con conseguente rilascio dell'immobile,
2) condanna i conduttori al pagamento dei canoni per € 7200,00 oltre quelli maturati fino al rilascio.
3) Condanna i conduttori al pagamento delle spese processuali a favore del locatore che li- quida in € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 14 marzo 2024 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2022 con OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati- vo promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIRIBALDI NICOLA e dell'avv. GHEORGHE VASILIU (C.F.:
[...]
), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI NICOLA e dell'avv. C.F._2
ATTORE/I contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 PANCACCINI DAVIDE e dell'avv.
CONVENUTO/I
In data 14 marzo 2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da nota depositata in pct in data del 12.03.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte intimante concludeva: che il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa convalida dello sfratto, nonché conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio, ed ogni altro provve- dimento ritenuto utile e necessario, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempi-
1 mento dei sigg.ri Gheorghe AS e , con condanna di questi ul- Parte_1 timi all'immediato rilascio dell'unità immobiliare abitativa, libera e vacua da cose e per- sone, e, quindi, condannare i ridetti convenuti al pagamento dei canoni e delle spese rima- ste insolute, compreso quanto dovuto per la corresponsione dell' indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, nella complessiva misura, ad oggi maturata, di €. 7.200,00 (SET-
TEMILADUECENTO/00), oltre le spese di registrazione, gli interessi maturati e maturandi fino al giorno del pagamento. Rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, dei con- venuti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Parte intimata concludeva: NEL MERITO -rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 21/09/2022 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per
l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - accertare e dichiarare
l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
deve corrispondere al sig, AS la somma di euro 9.700,00 a saldo dei lavori da lui
[...]
commissionati e correttamente eseguiti dall'intimato presso l'appartamento di Via Gari- baldi 142 e conseguentemente compensare parzialmente detto importo con la somma di eu- ro 3700,00 reclamata a titolo di canoni di locazione , accertando il residuo credito del sig
AS nei confronti del sig nella somma di euro 6.000,00. Controparte_1
In data 26.04.2023 l'avvocato di parte intimata rinunciava al mandato.
₪₪₪
E' pacifico che i conduttori non abbiano provveduto al pagamento dei canoni e delle spese di locazione intimate dal locatore, in virtù di un controcredito vantato e , pari ad € 9.700,00 per lavori commissionati dallo stesso locatore , a loro dire, l'appartamento per cui è causa.
In atti tuttavia, non è dato rinvenire alcuna prova scritta circa la commissione dei lavori, se non un mero brogliaccio privo di data certa e sottoscrizione delle parti.
Dalla documentazione versata in atti “verbale negativo” (doc. n. A), è appurabile che i con- duttori non si sono presentati presso l'Organismo di Mediazione, anche al fine di meglio specificare la loro posizione. Nemmeno al successivo incontro, fissato in data 20 Febbraio
2023 nessuno dei due convenuti si è presentato.
2 In corso di causa l'avvocato di parte intimata rinunciava al mandato.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto del 7.12.2021, per inadempimento dei sigg.ri Gheorghe AS e , con condanna di questi ultimi Parte_1 all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, con la condanna al pagamento dei ca- noni pari ad € 7200,00 oltre quelli maturati fino al rilascio.
Rigettata ogni altra domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto, con conseguente rilascio dell'immobile,
2) condanna i conduttori al pagamento dei canoni per € 7200,00 oltre quelli maturati fino al rilascio.
3) Condanna i conduttori al pagamento delle spese processuali a favore del locatore che li- quida in € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 14 marzo 2024 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Francesca Arusa
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