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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1859/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. GECELE CHRISTIAN
contro
Controparte_1
[...]
[...]
CONCLUSIONI
Conclusioni: come da nota ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Per quanto qui di interesse, con sentenza n. 3098/21 il Tribunale penale di
Bologna, in relazione agli avvenimenti delittuosi avvenuti in Bologna l'8.11.2014 nell'ambito delle proteste di oppositori alla Parte_1
la quale aveva preannunciato per quel giorno un accesso di esponenti del
[...]
partito al campo nomadi di via Erbosa, esclusa l'aggravante ex art. 339 cp, riteneva
(con altri) responsabile del reato al lui ascritto al capo a) per il reato CP_1 pagina 1 di 6 p.e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 610 cp, perché, <<agendo in concorso fra loro e con persone non identificate numero superiore al pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso occasione della visita organizzata da parte_1>
nell'ambito dell'attività politica elettorale, al campo nomadi di via Erbosa, costringevano con minaccia e violenza l'on.le le altre persone che Persona_1
viaggiavano a bordo della autovettura Volvo targata EF640BH (previamente, il candidato governatore della Regione Emilia Romagna e i consigliere Parte_1
comunale e a subire l'arresto della corsa Parte_1 Persona_2
dell'auto il suo danneggiamento…costringendo gli esponenti della ad Parte_1
abbandonare in fretta il luogo dove si doveva svolgere la conferenza stampa. In particolare i predetti, esponenti del collettivo antagonista dopo avere Per_3
accerchiato la vettura…la spingevano con le mani e iniziavano a colpirla violentemente con calci, pugni, pietre e cinghie, tentando ripetutamente di aprirne a forza le portiere (bloccate con la chiusura centralizzata); quindi che Per_4
bloccava la vettura insieme a , , , , Persona_5 Per_6 Per_7 Per_8 CP_1 Persona_9
Per_1
e , saliva sul tetto della stessa;
, utilizzando la cintura dei Per_11 Persona_9
pantaloni sferrava un colpo rompendo con al fibbia metallica il cristallo posteriore Per_1 della vettura;
colpiva ulteriormente con un oggetto contundente il cristallo posteriore spaccandolo anche sulla parte destra;
scagliava violentemente un CP_1
casco da motociclista contro la carrozzeria posteriore e poi colpiva il cristallo posteriore con un pugno infrangendolo.>>.
Il Tribunale condannava il alla pena di quattro mesi di reclusione nonché al CP_1
risarcimento del danno morale in favore delle parti civili , , Parte_1 Parte_1
e , liquidato in euro 10.000,00 per ciascuno. Parte_1 Parte_1
Con la stessa sentenza, il Tribunale riteneva OR IN (con il coimputato
[...]
) responsabile del reato a lui ascritto al capo b) per il reato p.e p. dagli artt. Per_12
pagina 2 di 6 politico . In particolare Parte_1 Persona_9
(giudicato separatamente), utilizzando una cintura con fibbia metallica, rompeva il
Per_1 lunotto posteriore dell'auto sul lato sinistro, rompeva il lunotto posteriore lato destro con un oggetto contundente, spaccava ulteriormente il lunotto con un CP_1
pugno ovvero con un oggetto contundente impugnato nella mano>>, e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre al risarcimento, in favore della Pt_1
del danno patrimoniale relativo alla vettura, liquidato in euro 10.000,00.
[...]
Con sentenza n. 1288/22 la Corte di Appello penale rigettava l'appello proposto dall e, in parziale accoglimento di quello proposto dal lo condannava CP_1 CP_1
alla minor pena di tre mesi di reclusione nonché al pagamento alle parti civili della minor somma di euro 1.500,00 quanto alla , e di euro 5.000,00 quanto a Parte_1
ciascuno degli altri danneggiati.
Tale pronuncia veniva impugnata dai soli imputati.
Con sentenza n.30735/23 la S.C. annullava, nei confronti degli attuali convenuti, la sentenza di appello (per un vizio di notifica, quanto al e per mancato avviso CP_1
della disposta trattazione orale quanto all' ; esclusa la sussistenza dei CP_1
presupposti per pronunciare l'assoluzione ex art. 129 cpp, dichiarava la sopravvenuta prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti, e rimetteva gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, quanto alle statuizioni civili.
Riassunto tempestivamente il giudizio ai sensi dell'art. 622 cpp da tutte le parti civili, nella contumacia del e dell' la causa veniva posta in decisione sulle CP_1 CP_2
conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'1.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposto di note.
2)Va affermata la responsabilità ex art. 2043 cc dell per la condotta di CP_1
danneggiamento come a lui ascritta, talché merita accoglimento la corrispondente domanda risarcitoria.
La commissione dell'illecito risulta pienamente provata alla luce degli elementi probatori acquisiti nel dibattimento penale.
pagina 3 di 6 Certa la condotta delittuosa ripresa dalle telecamere di diversi reporter presenti all'accaduto, l'identificazione dell'Umore fra i partecipanti alla stessa ha trovato piena conferma nelle deposizioni sia del teste , assistente capo della il quale, Tes_1 Tes_2
avendo visionato dette riprese, lo ha con certezza riconosciuto in colui che colpiva il lunotto posteriore destro del veicolo, così aggravando il danno già procurato dai Per_1 coimputati e , e scagliarvi contro qualcosa, sia del teste agente Persona_9 Tes_3
di PG.
Il danno patrimoniale è stato già in sede penale adeguatamente dimostrato mediante la produzione della documentazione attestante la proprietà dell'automobile (certificato di proprietà), i danni alla vettura (fotografie), il valore ante sinistro di euro 10.500,00
(listino Volvo auto usate), l'antieconomicità delle riparazioni (preventivo indicante il costo di euro 10.742,00), e del ricavo di soli euro 500,00 dalla rivendita del mezzo a terzi (attestazione di vendita del 14.2.2015).
Il danno è stato quindi correttamente liquidato in euro 10.000,00 dal Tribunale penale, né risulta, d'altronde, che l abbia impugnato la sentenza di primo grado per CP_1
eccessività della quantificazione.
Neppure la statuizione è stata censurata nell'appello dalla parte civile laddove non ha riconosciuto rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
3)Sussiste la responsabilità del ex art. 2043 cc per la condotta di violenza privata CP_1
commessa in danno di tutte le parti riassumenti, come a lui ascritta.
Anche in relazione a tale illecito, valgono le prove raccolte nel giudizio penale, costituite dalle riprese dei fatti, dalle quale si vede il con altri, pararsi di fronte CP_1
alla vettura occupata dagli esponenti della , così obbligandola all'arresto. Parte_1
Certa è anche l'identificazione del compiuta dal teste , dovendosi altresì CP_3 Tes_1
rilevare che, proponendo appello, lo stesso imputato non aveva negato di aver posto in essere la condotta materiale ascrittagli, né la sua idoneità ad impedire la marcia al veicolo che, se non si fosse fermata, avrebbe travolto i manifestanti. La violenza privata si consuma d'altronde indipendentemente dalla durata del condizionamento pagina 4 di 6 della libertà di determinazione attuato dagli agenti in danno delle persone offese. Né può dubitarsi dell'elemento soggettivo del reato, atteso lo scopo ed il certo effetto dell'azione, senz'altro consapevolmente posta in essere dal unitamente ad altri CP_1
manifestanti.
Passando alla quantificazione del danno, ritiene la Corte che esso possa liquidarsi per il la ed il nella somma di euro 5.000,00 per ciascuno, Pt_1 Parte_1 Pt_1
espressa ai valori attuali e già comprensiva degli interessi c.d. compensativi.
Certa l'idoneità della condotta delittuosa, per la sua natura, per le modalità con cui fu concretamente posta in essere e per di più da un numero elevato di persone, a procurare apprensione e timore negli occupanti del veicolo, come peraltro rappresentato dagli stessi in dibattimento, così che il danno morale può ritenersi provato, la particolare brevità dell'azione, limitata a non più di 10 secondi, quando l'auto ripartì a velocità sostenuta, così che i responsabili dovettero scansarsi onde non essere investiti, non consente, in difetto di altri elementi di giudizio, di ritenere provata una maggiore sofferenza interiore delle persone offese occupanti il veicolo.
E' risarcibile anche il danno della , non potendosi negare che dal reato Parte_1
commesso contro le persone fisiche appartenenti all'ente allorquando queste agiscano in sua rappresentanza, derivi un pregiudizio afferente alla sfera soggettiva concettualmente identificabile quale bene morale di tutti gli associati, tale danno potendo ritenersi in via presuntiva provato alla luce della risonanza generale che l'episodio ricevette.
Il danno morale, patito in via riflessa, liquidabile al partito è tuttavia evidentemente minore rispetto a quello patito dalle persone che subirono direttamente la violenza privata, e considerata anche in questo caso l'obiettiva brevità della condotta integrante il reato ed il fatto che l'episodio avvenne dopo che gli esponenti del partito avevano già reso la programmata intervista alla stampa, appare equo liquidarlo in euro 1.500,00 ai valori attuali, e già comprensivo degli interessi compensativi.
pagina 5 di 6 5)I convenuti vanno condannati -ciascuno per il 50% ex art. 97 c1 parte prima cpc- in solido con gli eventuali rispettivi coobbligati, alla rifusione delle spese alle parti civili, unitamente costituitesi, liquidate come da dispositivo con aumento per la difesa di altre tre parti oltre la prima, per l'attività difensiva relativa, come richiesto, al giudizio penale di primo grado, al giudizio penale di secondo grado, e al presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore del maggiore dei risarcimenti riconosciuti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto ex art. 622 cpc da
, e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_1
e , così provvede:
[...] CP_1
a)condanna l in solido con gli eventuali corresponsabili, a pagare alla CP_1 Pt_1
euro 10.000,00;
[...]
b)condanna il in solido con gli eventuali corresponsabili, a pagare euro 1.500,00 CP_1
in favore della ed euro 5.000,00 per ciascuno in favore di , Parte_1 Parte_1
e . Parte_1 Parte_1
Condanna il e l' a rifondere, in misura del 50% per ciascuno, le spese CP_1 CP_1
processuali liquidate, unitariamente e nell'intero, in favore del della Pt_1
del e della , in euro 5.000,00 per compensi per il Parte_1 Pt_1 Parte_1
giudizio penale di primo grado, euro 5.000,00 per compensi per il giudizio penale di appello, ed euro 607,69 per anticipazioni ed euro 6.000,00 per compensi per il presente giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
110 635 c 2 nn. 1 e 3 cp perché inseribile, l'autovettura marca Volvo targata EF640BH, di proprietà del movimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1859/2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. GECELE CHRISTIAN
contro
Controparte_1
[...]
[...]
CONCLUSIONI
Conclusioni: come da nota ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Per quanto qui di interesse, con sentenza n. 3098/21 il Tribunale penale di
Bologna, in relazione agli avvenimenti delittuosi avvenuti in Bologna l'8.11.2014 nell'ambito delle proteste di oppositori alla Parte_1
la quale aveva preannunciato per quel giorno un accesso di esponenti del
[...]
partito al campo nomadi di via Erbosa, esclusa l'aggravante ex art. 339 cp, riteneva
(con altri) responsabile del reato al lui ascritto al capo a) per il reato CP_1 pagina 1 di 6 p.e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 610 cp, perché, <<agendo in concorso fra loro e con persone non identificate numero superiore al pi azioni esecutive del medesimo disegno criminoso occasione della visita organizzata da parte_1>
nell'ambito dell'attività politica elettorale, al campo nomadi di via Erbosa, costringevano con minaccia e violenza l'on.le le altre persone che Persona_1
viaggiavano a bordo della autovettura Volvo targata EF640BH (previamente, il candidato governatore della Regione Emilia Romagna e i consigliere Parte_1
comunale e a subire l'arresto della corsa Parte_1 Persona_2
dell'auto il suo danneggiamento…costringendo gli esponenti della ad Parte_1
abbandonare in fretta il luogo dove si doveva svolgere la conferenza stampa. In particolare i predetti, esponenti del collettivo antagonista dopo avere Per_3
accerchiato la vettura…la spingevano con le mani e iniziavano a colpirla violentemente con calci, pugni, pietre e cinghie, tentando ripetutamente di aprirne a forza le portiere (bloccate con la chiusura centralizzata); quindi che Per_4
bloccava la vettura insieme a , , , , Persona_5 Per_6 Per_7 Per_8 CP_1 Persona_9
Per_1
e , saliva sul tetto della stessa;
, utilizzando la cintura dei Per_11 Persona_9
pantaloni sferrava un colpo rompendo con al fibbia metallica il cristallo posteriore Per_1 della vettura;
colpiva ulteriormente con un oggetto contundente il cristallo posteriore spaccandolo anche sulla parte destra;
scagliava violentemente un CP_1
casco da motociclista contro la carrozzeria posteriore e poi colpiva il cristallo posteriore con un pugno infrangendolo.>>.
Il Tribunale condannava il alla pena di quattro mesi di reclusione nonché al CP_1
risarcimento del danno morale in favore delle parti civili , , Parte_1 Parte_1
e , liquidato in euro 10.000,00 per ciascuno. Parte_1 Parte_1
Con la stessa sentenza, il Tribunale riteneva OR IN (con il coimputato
[...]
) responsabile del reato a lui ascritto al capo b) per il reato p.e p. dagli artt. Per_12
pagina 2 di 6 politico . In particolare Parte_1 Persona_9
(giudicato separatamente), utilizzando una cintura con fibbia metallica, rompeva il
Per_1 lunotto posteriore dell'auto sul lato sinistro, rompeva il lunotto posteriore lato destro con un oggetto contundente, spaccava ulteriormente il lunotto con un CP_1
pugno ovvero con un oggetto contundente impugnato nella mano>>, e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre al risarcimento, in favore della Pt_1
del danno patrimoniale relativo alla vettura, liquidato in euro 10.000,00.
[...]
Con sentenza n. 1288/22 la Corte di Appello penale rigettava l'appello proposto dall e, in parziale accoglimento di quello proposto dal lo condannava CP_1 CP_1
alla minor pena di tre mesi di reclusione nonché al pagamento alle parti civili della minor somma di euro 1.500,00 quanto alla , e di euro 5.000,00 quanto a Parte_1
ciascuno degli altri danneggiati.
Tale pronuncia veniva impugnata dai soli imputati.
Con sentenza n.30735/23 la S.C. annullava, nei confronti degli attuali convenuti, la sentenza di appello (per un vizio di notifica, quanto al e per mancato avviso CP_1
della disposta trattazione orale quanto all' ; esclusa la sussistenza dei CP_1
presupposti per pronunciare l'assoluzione ex art. 129 cpp, dichiarava la sopravvenuta prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti, e rimetteva gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, quanto alle statuizioni civili.
Riassunto tempestivamente il giudizio ai sensi dell'art. 622 cpp da tutte le parti civili, nella contumacia del e dell' la causa veniva posta in decisione sulle CP_1 CP_2
conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza dell'1.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposto di note.
2)Va affermata la responsabilità ex art. 2043 cc dell per la condotta di CP_1
danneggiamento come a lui ascritta, talché merita accoglimento la corrispondente domanda risarcitoria.
La commissione dell'illecito risulta pienamente provata alla luce degli elementi probatori acquisiti nel dibattimento penale.
pagina 3 di 6 Certa la condotta delittuosa ripresa dalle telecamere di diversi reporter presenti all'accaduto, l'identificazione dell'Umore fra i partecipanti alla stessa ha trovato piena conferma nelle deposizioni sia del teste , assistente capo della il quale, Tes_1 Tes_2
avendo visionato dette riprese, lo ha con certezza riconosciuto in colui che colpiva il lunotto posteriore destro del veicolo, così aggravando il danno già procurato dai Per_1 coimputati e , e scagliarvi contro qualcosa, sia del teste agente Persona_9 Tes_3
di PG.
Il danno patrimoniale è stato già in sede penale adeguatamente dimostrato mediante la produzione della documentazione attestante la proprietà dell'automobile (certificato di proprietà), i danni alla vettura (fotografie), il valore ante sinistro di euro 10.500,00
(listino Volvo auto usate), l'antieconomicità delle riparazioni (preventivo indicante il costo di euro 10.742,00), e del ricavo di soli euro 500,00 dalla rivendita del mezzo a terzi (attestazione di vendita del 14.2.2015).
Il danno è stato quindi correttamente liquidato in euro 10.000,00 dal Tribunale penale, né risulta, d'altronde, che l abbia impugnato la sentenza di primo grado per CP_1
eccessività della quantificazione.
Neppure la statuizione è stata censurata nell'appello dalla parte civile laddove non ha riconosciuto rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
3)Sussiste la responsabilità del ex art. 2043 cc per la condotta di violenza privata CP_1
commessa in danno di tutte le parti riassumenti, come a lui ascritta.
Anche in relazione a tale illecito, valgono le prove raccolte nel giudizio penale, costituite dalle riprese dei fatti, dalle quale si vede il con altri, pararsi di fronte CP_1
alla vettura occupata dagli esponenti della , così obbligandola all'arresto. Parte_1
Certa è anche l'identificazione del compiuta dal teste , dovendosi altresì CP_3 Tes_1
rilevare che, proponendo appello, lo stesso imputato non aveva negato di aver posto in essere la condotta materiale ascrittagli, né la sua idoneità ad impedire la marcia al veicolo che, se non si fosse fermata, avrebbe travolto i manifestanti. La violenza privata si consuma d'altronde indipendentemente dalla durata del condizionamento pagina 4 di 6 della libertà di determinazione attuato dagli agenti in danno delle persone offese. Né può dubitarsi dell'elemento soggettivo del reato, atteso lo scopo ed il certo effetto dell'azione, senz'altro consapevolmente posta in essere dal unitamente ad altri CP_1
manifestanti.
Passando alla quantificazione del danno, ritiene la Corte che esso possa liquidarsi per il la ed il nella somma di euro 5.000,00 per ciascuno, Pt_1 Parte_1 Pt_1
espressa ai valori attuali e già comprensiva degli interessi c.d. compensativi.
Certa l'idoneità della condotta delittuosa, per la sua natura, per le modalità con cui fu concretamente posta in essere e per di più da un numero elevato di persone, a procurare apprensione e timore negli occupanti del veicolo, come peraltro rappresentato dagli stessi in dibattimento, così che il danno morale può ritenersi provato, la particolare brevità dell'azione, limitata a non più di 10 secondi, quando l'auto ripartì a velocità sostenuta, così che i responsabili dovettero scansarsi onde non essere investiti, non consente, in difetto di altri elementi di giudizio, di ritenere provata una maggiore sofferenza interiore delle persone offese occupanti il veicolo.
E' risarcibile anche il danno della , non potendosi negare che dal reato Parte_1
commesso contro le persone fisiche appartenenti all'ente allorquando queste agiscano in sua rappresentanza, derivi un pregiudizio afferente alla sfera soggettiva concettualmente identificabile quale bene morale di tutti gli associati, tale danno potendo ritenersi in via presuntiva provato alla luce della risonanza generale che l'episodio ricevette.
Il danno morale, patito in via riflessa, liquidabile al partito è tuttavia evidentemente minore rispetto a quello patito dalle persone che subirono direttamente la violenza privata, e considerata anche in questo caso l'obiettiva brevità della condotta integrante il reato ed il fatto che l'episodio avvenne dopo che gli esponenti del partito avevano già reso la programmata intervista alla stampa, appare equo liquidarlo in euro 1.500,00 ai valori attuali, e già comprensivo degli interessi compensativi.
pagina 5 di 6 5)I convenuti vanno condannati -ciascuno per il 50% ex art. 97 c1 parte prima cpc- in solido con gli eventuali rispettivi coobbligati, alla rifusione delle spese alle parti civili, unitamente costituitesi, liquidate come da dispositivo con aumento per la difesa di altre tre parti oltre la prima, per l'attività difensiva relativa, come richiesto, al giudizio penale di primo grado, al giudizio penale di secondo grado, e al presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore del maggiore dei risarcimenti riconosciuti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto ex art. 622 cpc da
, e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_1
e , così provvede:
[...] CP_1
a)condanna l in solido con gli eventuali corresponsabili, a pagare alla CP_1 Pt_1
euro 10.000,00;
[...]
b)condanna il in solido con gli eventuali corresponsabili, a pagare euro 1.500,00 CP_1
in favore della ed euro 5.000,00 per ciascuno in favore di , Parte_1 Parte_1
e . Parte_1 Parte_1
Condanna il e l' a rifondere, in misura del 50% per ciascuno, le spese CP_1 CP_1
processuali liquidate, unitariamente e nell'intero, in favore del della Pt_1
del e della , in euro 5.000,00 per compensi per il Parte_1 Pt_1 Parte_1
giudizio penale di primo grado, euro 5.000,00 per compensi per il giudizio penale di appello, ed euro 607,69 per anticipazioni ed euro 6.000,00 per compensi per il presente giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28.1.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
110 635 c 2 nn. 1 e 3 cp perché inseribile, l'autovettura marca Volvo targata EF640BH, di proprietà del movimento