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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3887 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 3887 /2024, su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07.10.2024 da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'avv. IRENE MASSACCESI, elettivamente C.F._2 domiciliati in Petritoli (FM), C.da Sant'Antonio n. 149, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato il
07.10.2024, e contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato, a Fermo, in data 05/11/2013, Per_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, alle seguenti condizioni:
“A)affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1
1 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relativamente Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio minore con sé.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza Parte_1
e quella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1 residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Parte_1 Parte_2
B) per quanto concerne le modalità di permanenza, visita ed incontro del minore con il padre, il medesimo, previo accordo telefonico con la madre, potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nonché nel rispetto delle volontà del minore e comunque ogni fine settimana (sabato e domenica), preoccupandosi dei relativi oneri (pranzo, cena, aiuto per lo svolgimento dei compiti, attività extrascolastiche);
C) il bambino trascorrerà le festività (Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'angelo, etc.) alternativamente con il padre e con la madre, previo accordo tra i genitori, il padre e la madre si impegnano al rispetto dell'alternanza annuale, sempre in base alle esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori;
in ogni caso i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti di frequentazione fra il minore ed i componenti dei rispettivi nuclei familiari.
In ordine alle vacanze estive, sempre nel pieno rispetto delle volontà del figlio minore, il Sig. avrà Parte_2 la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
D) Il Sig. che in precedenza corrispondeva mensilmente la somma di € 300,00, a decorrere dal Parte_2 mese di dicembre 2024 compreso - si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 370,00 (euro trecentosettanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della
Sig.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Parte_1 Parte_1 stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
Per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre 2024, come da accordo tra i ricorrenti, quale conguaglio della regolamentazione dei reciproci rapporti dare/avere, il sig. si impegna a corrispondere la somma di € Pt_2
140,00;
L'assegno per il mantenimento del figlio corrisposto dal sig. comprenderà: vitto, alloggio, contributo per Pt_2 spese dell'abitazione (comprese le utenze), abbigliamento, medicinali da banco, ricarica del cellulare del minore;
2 E) Le spese straordinarie, quindi extra assegno, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di intesa adottato da Tribunale di Fermo;
le detrazioni fiscali saranno al 50%. Il genitore che anticipa la spesa invierà i relativi giustificativi all'altro, il quale dovrà procedere al rimborso entro
15 giorni dal ricevimento;
F) Tutte le spese straordinarie di tipo voluttuario e non necessarie per il figlio, dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, sia quanto alla loro opportunità, sia quanto all'impegno di spesa. In caso di mancato accordo, il genitore che ha scelto sosterrà l'intero onere;
G) Qualora il minore trascorresse più di 15 (quindici) giorni presso il padre, lo stesso non sarà tenuto al Per_1 versamento dell'assegno, provvedendo al mantenimento diretto del figlio;
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
3 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 19.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 3887 /2024, su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07.10.2024 da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'avv. IRENE MASSACCESI, elettivamente C.F._2 domiciliati in Petritoli (FM), C.da Sant'Antonio n. 149, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato il
07.10.2024, e contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato, a Fermo, in data 05/11/2013, Per_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, alle seguenti condizioni:
“A)affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1
1 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relativamente Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio minore con sé.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza Parte_1
e quella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1 residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Parte_1 Parte_2
B) per quanto concerne le modalità di permanenza, visita ed incontro del minore con il padre, il medesimo, previo accordo telefonico con la madre, potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nonché nel rispetto delle volontà del minore e comunque ogni fine settimana (sabato e domenica), preoccupandosi dei relativi oneri (pranzo, cena, aiuto per lo svolgimento dei compiti, attività extrascolastiche);
C) il bambino trascorrerà le festività (Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'angelo, etc.) alternativamente con il padre e con la madre, previo accordo tra i genitori, il padre e la madre si impegnano al rispetto dell'alternanza annuale, sempre in base alle esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori;
in ogni caso i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti di frequentazione fra il minore ed i componenti dei rispettivi nuclei familiari.
In ordine alle vacanze estive, sempre nel pieno rispetto delle volontà del figlio minore, il Sig. avrà Parte_2 la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
D) Il Sig. che in precedenza corrispondeva mensilmente la somma di € 300,00, a decorrere dal Parte_2 mese di dicembre 2024 compreso - si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 370,00 (euro trecentosettanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della
Sig.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Parte_1 Parte_1 stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
Per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre 2024, come da accordo tra i ricorrenti, quale conguaglio della regolamentazione dei reciproci rapporti dare/avere, il sig. si impegna a corrispondere la somma di € Pt_2
140,00;
L'assegno per il mantenimento del figlio corrisposto dal sig. comprenderà: vitto, alloggio, contributo per Pt_2 spese dell'abitazione (comprese le utenze), abbigliamento, medicinali da banco, ricarica del cellulare del minore;
2 E) Le spese straordinarie, quindi extra assegno, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo di intesa adottato da Tribunale di Fermo;
le detrazioni fiscali saranno al 50%. Il genitore che anticipa la spesa invierà i relativi giustificativi all'altro, il quale dovrà procedere al rimborso entro
15 giorni dal ricevimento;
F) Tutte le spese straordinarie di tipo voluttuario e non necessarie per il figlio, dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, sia quanto alla loro opportunità, sia quanto all'impegno di spesa. In caso di mancato accordo, il genitore che ha scelto sosterrà l'intero onere;
G) Qualora il minore trascorresse più di 15 (quindici) giorni presso il padre, lo stesso non sarà tenuto al Per_1 versamento dell'assegno, provvedendo al mantenimento diretto del figlio;
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
3 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 19.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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