TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/12/2024, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente rel Dott.ssa CONCETTA GRILLO
Dott.ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n.702/2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nat a MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) il Parte 1
elettivamente domiciliato in VIA PORTA DELLA 29/08/1973 Codice Fiscale 1
,
TERRA 49 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA presso lo studio dell'avv. BEVERIE
PASQUALINA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi n. 21/06/1966 CF C.F. 2
83 Fax: 095/7164017 Pec: Email 1 95043
MILITELLO IN VAL DI CATANIA presso lo studio dell'avv. CAMPISI GAETANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti, le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA
BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2024 chiedeva Parte 1
pronunciarsi i la sua separazione personale da Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 27/04/1994 in Militello V.C. (trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 5 Parte II, Serie A - anno 1994) dal
,
quale erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed autonomi dal punto di vista reddituale, era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità caratteriale che aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione tra i coniugi e porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione, tuttavia deducendo che la stessa era addebitabile unicamente alla ricorrente che aveva violato il dovere di fedeltà.
Contestava altresì le richieste economiche di parte ricorrente, deducendo che la stessa lavorava come badante ed aveva una propria autonoma reddituale.
Alla prima udienza di comparizione le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione come da ricorso che contestualmente depositavano .
Chiedevano pertanto emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione va rilevato che con ricorso depositato all'udienza di comparizione delle parti le stesse, le hanno specificamente concordate e, apparendo le stesse conformi ai principi fondamentali regolanti la famiglia, possono essere fatte proprie da questo
Collegio.
Va pertanto pronunciata la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024, nulla dovendo statuirsi sulle altre domande compresa quella di addebito della separazione formulata dal resistente da intendersi implicitamente rinunciata.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
Il tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e che hanno contratto matrimonio in data 27/04/1994 in Controparte_1
Militello V.C. (trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 5 Parte II,
-anno 1994) alle condizioni di cui al ricorso depositato in corco di causa;
Serie A
compensa tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Militello V.C, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Caltagirone in data 12.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente rel Dott.ssa CONCETTA GRILLO
Dott.ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n.702/2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nat a MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) il Parte 1
elettivamente domiciliato in VIA PORTA DELLA 29/08/1973 Codice Fiscale 1
,
TERRA 49 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA presso lo studio dell'avv. BEVERIE
PASQUALINA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi n. 21/06/1966 CF C.F. 2
83 Fax: 095/7164017 Pec: Email 1 95043
MILITELLO IN VAL DI CATANIA presso lo studio dell'avv. CAMPISI GAETANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti, le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA
BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2024 chiedeva Parte 1
pronunciarsi i la sua separazione personale da Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 27/04/1994 in Militello V.C. (trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 5 Parte II, Serie A - anno 1994) dal
,
quale erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed autonomi dal punto di vista reddituale, era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità caratteriale che aveva reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione tra i coniugi e porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione, tuttavia deducendo che la stessa era addebitabile unicamente alla ricorrente che aveva violato il dovere di fedeltà.
Contestava altresì le richieste economiche di parte ricorrente, deducendo che la stessa lavorava come badante ed aveva una propria autonoma reddituale.
Alla prima udienza di comparizione le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione come da ricorso che contestualmente depositavano .
Chiedevano pertanto emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione va rilevato che con ricorso depositato all'udienza di comparizione delle parti le stesse, le hanno specificamente concordate e, apparendo le stesse conformi ai principi fondamentali regolanti la famiglia, possono essere fatte proprie da questo
Collegio.
Va pertanto pronunciata la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024, nulla dovendo statuirsi sulle altre domande compresa quella di addebito della separazione formulata dal resistente da intendersi implicitamente rinunciata.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti
P.Q.M.
Il tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e che hanno contratto matrimonio in data 27/04/1994 in Controparte_1
Militello V.C. (trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 5 Parte II,
-anno 1994) alle condizioni di cui al ricorso depositato in corco di causa;
Serie A
compensa tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Militello V.C, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Caltagirone in data 12.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo